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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12480 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 11643/2025 R.G. cont. vertente
TRA
e a Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, in Roma, Via Augusto Aubry, 3, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca
Greco, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via M.
Brighenti n. 23 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FL MO unitamente e disgiuntamente ai funzionari avv. Donato De Rosa,
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, giusta delega in calce CP_7 Controparte_8 Controparte_9
alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione;
all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 286/2025, emessa dall'
[...]
di Roma per un importo pari ad € 8.040,30, a titolo di sanzioni Controparte_1
amministrative conseguenti alle violazioni di legge in materia di lavoro. Detta ingiunzione, più precisamente, era stata emessa a seguito del rapporto trasmesso dagli Ispettori del lavoro, come previsto dall'art.17 della legge 689/81, con allegata documentazione. All'esito dell'istruttoria sono stati accertati i fatti illeciti costituiti dalla omessa contribuzione delle voci di retribuzione registrate sul LUL come
“trasferte Italia” e l'interposizione illecita di manodopera da pseudo distacco, entrambi riferiti alla posizione del medesimo lavoratore . Persona_1
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva la decadenza e la prescrizione della sanzione amministrativa e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di:
“A) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 286/2025, per i titoli di cui alla parte espositiva del presente atto, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. V'è da aggiungere che la svolge Parte_2
attività nel settore edilizio e prevalentemente in favore della pubblica amministrazione, tant'è che il Sig. , in fase ispettiva, è stato trovato in Per_1
attualità di lavoro presso il Comune di Civitavecchia per il rifacimento di un tratto stradale dissestato, per cui necessita di avere il DURC, Documento di Regolarità
Contributiva, positivo, in caso contrario non potrà partecipare a gare di appalto pubblico, determinandosi un grave dissesto societario. B) in via principale, accertare e dichiarare prescritto il diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme ingiunte, per decorrenza del termine di notifica del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0005/2019-835-01 del 14.02.2020, prot.
n. 19199 del 18.02.2020, nonché accertare e dichiarare, nel merito, non dovute le somme contenute nella richiamata ordinanza ingiunzione n. 286/2025, per lo effetto annullare, revocare o, comunque, dichiarare nulla e/o inefficace la predetta ordinanza ingiunzione n. 286/2025, emessa dall' Controparte_10
n. 277/2022/VIN, a firma del Capo
[...]
dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Roma, datata 19.02.2025 ed ogni atto ad essa ordinanza presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso e per espresso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0005/2019-835-01 del 14.02.2020, prot. n. 19199 del 18.02.2020,; C) in ogni ipotesi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, gravati dei tributi per IVA e CPA dovuti come per legge e del 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' Controparte_1
contestando l'eccezione di decadenza e di intervenuta prescrizione
[...]
e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato. Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di decadenza e di prescrizione della sanzione amministrativa avanzata dalla parte ricorrente, tenuto conto della affermata tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. A tale riguardo, infatti, proprio sulla base della mancata notifica del verbale, secondo la tesi dell'odierna parte attrice, sarebbe interamente decorso il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento ispettivo. Tanto premesso, va rilevato che: “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. …”.
Va preliminarmente rilevato che l'impugnazione dell'ordinanza impugnata è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' non sia incorso nella CP_1
pur eccepita decadenza. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Invero, nel caso di specie l'istruttoria si è protratta fino al 03.01.2020, come risulta dalla descrizione degli esiti degli accertamenti riportata a pagina 2 del citato verbale unico: “All'esito degli accertamenti, proseguiti con l'esame della documentazione di lavoro esibita dalla in data 23.10.19, in data 31.10.19 e da quella Parte_2
inviata a mezzo mail il 03.01.2020 vengono rilevate le seguenti violazioni” (all. 11 alla memoria difensiva). Quanto rilevato dal pubblico ufficiale trova riscontro anche dalla documentazione allegata, in particolare la nota prot. 132038 del 23.12.2019, con la quale sono stati richiesti al datore di lavoro elementi giustificativi dei pagamenti sotto la voce “trasferta Italia” (all. 5, 6, e 7). Pertanto, dal raffronto tra la data dell'ultimo atto istruttorio e quella in cui è stato elevato il verbale unico,
18.02.2020, non sono decorsi i 90 giorni prescritti dall'art. 14, l. 689/81 invocato dai ricorrenti.
I ricorrenti hanno poi contestato il merito della pretesa dell' resistente, CP_1
evidenziando l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento della stessa.
Anche tale doglianza appare infondata.
Quanto alla mancanza del requisito dell'interesse al distacco da parte del distaccante va segnalato quanto segue. Il lavoratore , dipendente della Persona_1
società ricorrente, è stato trovato dagli ispettori del lavoro, nel controllo descritto in premessa, in attività di lavoro insieme ai lavoratori dipendenti della ERRE 2001
Costruzioni S.r.l., “nel senso che li sto aiutando a posare le zolle di erba”, come lo stesso lavoratore ha dichiarato nell'immediatezza del controllo. Egli inoltre, nella stessa dichiarazione, ha precisato: “Stavo aiutando a posizionare le zolle di erba. So di essere distaccato presso la soc. ERRE 2001 Costruzioni Srl ma non so per quanto tempo. Specifico di avere la qualifica di manovratore di mezzi meccanici cioè gru, bobcat, escavatore, autogrù.” Sulla base delle dichiarazioni del predetto lavoratore, le mansioni concretamente svolte risultano dunque generiche e di tipo prettamente esecutivo, eseguite in favore del terzo soggetto utilizzatore, ERRE 2001 Costruzioni
Srl, insieme ai lavoratori dipendenti di quest'ultima. Dalla consultazione delle banche dati effettuata dall'ispettorato del lavoro, il rapporto di lavoro di quest'ultimo risultava regolarmente instaurato con il datore di lavoro, Parte_2
Nel corso degli accertamenti svolti dagli ispettori del lavoro sono stati esibiti
[...]
gli accordi, rubricati “contratto per il distacco temporaneo di lavoratori”, stipulati nelle date del 28.05.2019 e del 16.9.2019 dalle due società, e Parte_2
ERRE 2001 S.r.l., identificatesi, rispettivamente, come “società distaccante” e
“società distaccataria”. In essi, le parti dichiarano espressamente come la loro finalità e cioè l'interesse primario che muove al distacco, è data dal fatto: “che la società distaccataria, a causa di un aumento delle commesse cui non riesce a far fronte con la propria organizzazione aziendale e stante l'urgenza di dare al più presto inizio ai lavori suddetti, necessita di reperire sul mercato alcune figure professionali specificamente qualificate per eseguire la realizzazione delle peculiari lavorazioni in oggetto delle commesse acquisite”; ed ancora, dopo aver indicato la commessa, viene ulteriormente specificato e sottolineato: “che per quanto sopra si è rivolta alla società distaccante della quale conosce le singole capacità dei tecnici costituenti l'organico di quest'ultimo e giudicandoli compatibili con le lavorazioni che si devono eseguire, ha richiesto alla predetta società distaccante di acconsentire a un distacco temporaneo di alcuni dei propri lavoratori in proprio favore” (all.
7-8 alla memoria). Ciò posto, si rileva che la disposizione normativa di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003, con l'inciso “per soddisfare un interesse proprio” del distaccante, richiede, invece, l'interesse al distacco da parte del datore di lavoro e non del beneficiario della prestazione, come avvenuto nel caso specifico.
Siamo in presenza di una situazione diametralmente opposta a quella richiesta per la legittimità del distacco. Sull'argomento, si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 22910/2006, emessa a Sezioni Unite, secondo cui il divieto di interposizione di manodopera è “configurabile ogni volta che si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore per la dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo”. (Cass lav 18815/2019). Inoltre, non meno importante, è il generico riferimento ai “LAVORATORI” contenuto nella rubrica dei medesimi contratti. Non solo il “distacco” è determinato da un interesse della società distaccataria-utilizzatrice, ma quest'ultima ha la facoltà di scegliere il lavoratore da utilizzare. La disposizione di legge citata, oltre all'interesse del distaccante e alla temporaneità, richiede che l'interesse deve individuarsi nell'esecuzione di “una determinata attività lavorativa”. Sulla base del dettato normativo gli ispettori, correttamente, hanno rilevato quanto segue: “Non è emerso, inoltre, che il lavoratore fosse addetto a prestazioni lavorative determinate caratterizzanti e sostanzianti l'interesse del distaccante di cui, come già detto, non è stata dimostrata l'esistenza; il lavoratore distaccato, infatti, è risultato addetto alle stesse attività nelle quali era occupato il personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.” Gli ispettori del lavoro, sulla base dei riscontri emersi nel corso dell'accertamento, hanno correttamente rilevato l'illegittimità del distacco, come descritto nel verbale unico notificato.
Quanto al distacco nel gruppo di società la società ricorrente solleva l'eccezione secondo cui tra le due società vi sarebbe un gruppo di imprese, con la conseguenza che l'interesse al distacco da parte della distaccante “risulta in re ipsa.” A tal fine afferma che “nello specifico” dette società condividono “un unitario risultato economico” (così a pag. 8 del ricorso). Tuttavia, anche dagli accordi citati e dalla documentazione esibita, non vi è alcun riferimento a un gruppo o a un eventuale centro di coordinamento. Come sottolineato dall'ispettorato resistente, ammesso che vi sia un gruppo tra le due società, l'interesse della distaccante non è presunto, come invece afferma la parte attrice. Sull'argomento la circolare ministeriale n. 28/2005 fornisce le seguenti indicazioni: “Occorre, inoltre, chiarire che non si puo' ritenere automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per se solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e
Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733).”.
Quanto alle registrazioni sul LUL delle voci di retributive “trasferte Italia” sottratte alla contrizione obbligatoria va osservato quanto segue.
Come è desumibile dal verbale di accertamento in atti, dette voci retributive non trovano giustificazione poiché il datore di lavoro “ha esibito quale unica documentazione probatoria le denunce inviate alla dalle quali risulta che Parte_3
il lavoratore è stato occupato in cantieri ubicati a Roma dove l'azienda ha sede legale coincidente con al “sede lavoro” dichiarata nella comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'Impiego.” La documentazione pervenuta all'ispettorato non giustifica, pertanto, dette voci di trasferte, esenti da contribuzione.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con la riduzione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, secondo il quale: “l può farsi rappresentare e difendere, nel primo e CP_1
secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n.
150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con CP_1
la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Roma 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 11643/2025 R.G. cont. vertente
TRA
e a Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, in Roma, Via Augusto Aubry, 3, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca
Greco, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via M.
Brighenti n. 23 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FL MO unitamente e disgiuntamente ai funzionari avv. Donato De Rosa,
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, giusta delega in calce CP_7 Controparte_8 Controparte_9
alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione;
all'udienza del 3 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 286/2025, emessa dall'
[...]
di Roma per un importo pari ad € 8.040,30, a titolo di sanzioni Controparte_1
amministrative conseguenti alle violazioni di legge in materia di lavoro. Detta ingiunzione, più precisamente, era stata emessa a seguito del rapporto trasmesso dagli Ispettori del lavoro, come previsto dall'art.17 della legge 689/81, con allegata documentazione. All'esito dell'istruttoria sono stati accertati i fatti illeciti costituiti dalla omessa contribuzione delle voci di retribuzione registrate sul LUL come
“trasferte Italia” e l'interposizione illecita di manodopera da pseudo distacco, entrambi riferiti alla posizione del medesimo lavoratore . Persona_1
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva la decadenza e la prescrizione della sanzione amministrativa e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di:
“A) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 286/2025, per i titoli di cui alla parte espositiva del presente atto, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. V'è da aggiungere che la svolge Parte_2
attività nel settore edilizio e prevalentemente in favore della pubblica amministrazione, tant'è che il Sig. , in fase ispettiva, è stato trovato in Per_1
attualità di lavoro presso il Comune di Civitavecchia per il rifacimento di un tratto stradale dissestato, per cui necessita di avere il DURC, Documento di Regolarità
Contributiva, positivo, in caso contrario non potrà partecipare a gare di appalto pubblico, determinandosi un grave dissesto societario. B) in via principale, accertare e dichiarare prescritto il diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme ingiunte, per decorrenza del termine di notifica del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0005/2019-835-01 del 14.02.2020, prot.
n. 19199 del 18.02.2020, nonché accertare e dichiarare, nel merito, non dovute le somme contenute nella richiamata ordinanza ingiunzione n. 286/2025, per lo effetto annullare, revocare o, comunque, dichiarare nulla e/o inefficace la predetta ordinanza ingiunzione n. 286/2025, emessa dall' Controparte_10
n. 277/2022/VIN, a firma del Capo
[...]
dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Roma, datata 19.02.2025 ed ogni atto ad essa ordinanza presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso e per espresso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0005/2019-835-01 del 14.02.2020, prot. n. 19199 del 18.02.2020,; C) in ogni ipotesi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, gravati dei tributi per IVA e CPA dovuti come per legge e del 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' Controparte_1
contestando l'eccezione di decadenza e di intervenuta prescrizione
[...]
e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato. Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di decadenza e di prescrizione della sanzione amministrativa avanzata dalla parte ricorrente, tenuto conto della affermata tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. A tale riguardo, infatti, proprio sulla base della mancata notifica del verbale, secondo la tesi dell'odierna parte attrice, sarebbe interamente decorso il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento ispettivo. Tanto premesso, va rilevato che: “Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della "causa petendi", che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. …”.
Va preliminarmente rilevato che l'impugnazione dell'ordinanza impugnata è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' non sia incorso nella CP_1
pur eccepita decadenza. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Invero, nel caso di specie l'istruttoria si è protratta fino al 03.01.2020, come risulta dalla descrizione degli esiti degli accertamenti riportata a pagina 2 del citato verbale unico: “All'esito degli accertamenti, proseguiti con l'esame della documentazione di lavoro esibita dalla in data 23.10.19, in data 31.10.19 e da quella Parte_2
inviata a mezzo mail il 03.01.2020 vengono rilevate le seguenti violazioni” (all. 11 alla memoria difensiva). Quanto rilevato dal pubblico ufficiale trova riscontro anche dalla documentazione allegata, in particolare la nota prot. 132038 del 23.12.2019, con la quale sono stati richiesti al datore di lavoro elementi giustificativi dei pagamenti sotto la voce “trasferta Italia” (all. 5, 6, e 7). Pertanto, dal raffronto tra la data dell'ultimo atto istruttorio e quella in cui è stato elevato il verbale unico,
18.02.2020, non sono decorsi i 90 giorni prescritti dall'art. 14, l. 689/81 invocato dai ricorrenti.
I ricorrenti hanno poi contestato il merito della pretesa dell' resistente, CP_1
evidenziando l'insussistenza delle ragioni poste a fondamento della stessa.
Anche tale doglianza appare infondata.
Quanto alla mancanza del requisito dell'interesse al distacco da parte del distaccante va segnalato quanto segue. Il lavoratore , dipendente della Persona_1
società ricorrente, è stato trovato dagli ispettori del lavoro, nel controllo descritto in premessa, in attività di lavoro insieme ai lavoratori dipendenti della ERRE 2001
Costruzioni S.r.l., “nel senso che li sto aiutando a posare le zolle di erba”, come lo stesso lavoratore ha dichiarato nell'immediatezza del controllo. Egli inoltre, nella stessa dichiarazione, ha precisato: “Stavo aiutando a posizionare le zolle di erba. So di essere distaccato presso la soc. ERRE 2001 Costruzioni Srl ma non so per quanto tempo. Specifico di avere la qualifica di manovratore di mezzi meccanici cioè gru, bobcat, escavatore, autogrù.” Sulla base delle dichiarazioni del predetto lavoratore, le mansioni concretamente svolte risultano dunque generiche e di tipo prettamente esecutivo, eseguite in favore del terzo soggetto utilizzatore, ERRE 2001 Costruzioni
Srl, insieme ai lavoratori dipendenti di quest'ultima. Dalla consultazione delle banche dati effettuata dall'ispettorato del lavoro, il rapporto di lavoro di quest'ultimo risultava regolarmente instaurato con il datore di lavoro, Parte_2
Nel corso degli accertamenti svolti dagli ispettori del lavoro sono stati esibiti
[...]
gli accordi, rubricati “contratto per il distacco temporaneo di lavoratori”, stipulati nelle date del 28.05.2019 e del 16.9.2019 dalle due società, e Parte_2
ERRE 2001 S.r.l., identificatesi, rispettivamente, come “società distaccante” e
“società distaccataria”. In essi, le parti dichiarano espressamente come la loro finalità e cioè l'interesse primario che muove al distacco, è data dal fatto: “che la società distaccataria, a causa di un aumento delle commesse cui non riesce a far fronte con la propria organizzazione aziendale e stante l'urgenza di dare al più presto inizio ai lavori suddetti, necessita di reperire sul mercato alcune figure professionali specificamente qualificate per eseguire la realizzazione delle peculiari lavorazioni in oggetto delle commesse acquisite”; ed ancora, dopo aver indicato la commessa, viene ulteriormente specificato e sottolineato: “che per quanto sopra si è rivolta alla società distaccante della quale conosce le singole capacità dei tecnici costituenti l'organico di quest'ultimo e giudicandoli compatibili con le lavorazioni che si devono eseguire, ha richiesto alla predetta società distaccante di acconsentire a un distacco temporaneo di alcuni dei propri lavoratori in proprio favore” (all.
7-8 alla memoria). Ciò posto, si rileva che la disposizione normativa di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003, con l'inciso “per soddisfare un interesse proprio” del distaccante, richiede, invece, l'interesse al distacco da parte del datore di lavoro e non del beneficiario della prestazione, come avvenuto nel caso specifico.
Siamo in presenza di una situazione diametralmente opposta a quella richiesta per la legittimità del distacco. Sull'argomento, si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 22910/2006, emessa a Sezioni Unite, secondo cui il divieto di interposizione di manodopera è “configurabile ogni volta che si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore per la dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo”. (Cass lav 18815/2019). Inoltre, non meno importante, è il generico riferimento ai “LAVORATORI” contenuto nella rubrica dei medesimi contratti. Non solo il “distacco” è determinato da un interesse della società distaccataria-utilizzatrice, ma quest'ultima ha la facoltà di scegliere il lavoratore da utilizzare. La disposizione di legge citata, oltre all'interesse del distaccante e alla temporaneità, richiede che l'interesse deve individuarsi nell'esecuzione di “una determinata attività lavorativa”. Sulla base del dettato normativo gli ispettori, correttamente, hanno rilevato quanto segue: “Non è emerso, inoltre, che il lavoratore fosse addetto a prestazioni lavorative determinate caratterizzanti e sostanzianti l'interesse del distaccante di cui, come già detto, non è stata dimostrata l'esistenza; il lavoratore distaccato, infatti, è risultato addetto alle stesse attività nelle quali era occupato il personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.” Gli ispettori del lavoro, sulla base dei riscontri emersi nel corso dell'accertamento, hanno correttamente rilevato l'illegittimità del distacco, come descritto nel verbale unico notificato.
Quanto al distacco nel gruppo di società la società ricorrente solleva l'eccezione secondo cui tra le due società vi sarebbe un gruppo di imprese, con la conseguenza che l'interesse al distacco da parte della distaccante “risulta in re ipsa.” A tal fine afferma che “nello specifico” dette società condividono “un unitario risultato economico” (così a pag. 8 del ricorso). Tuttavia, anche dagli accordi citati e dalla documentazione esibita, non vi è alcun riferimento a un gruppo o a un eventuale centro di coordinamento. Come sottolineato dall'ispettorato resistente, ammesso che vi sia un gruppo tra le due società, l'interesse della distaccante non è presunto, come invece afferma la parte attrice. Sull'argomento la circolare ministeriale n. 28/2005 fornisce le seguenti indicazioni: “Occorre, inoltre, chiarire che non si puo' ritenere automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per se solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e
Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733).”.
Quanto alle registrazioni sul LUL delle voci di retributive “trasferte Italia” sottratte alla contrizione obbligatoria va osservato quanto segue.
Come è desumibile dal verbale di accertamento in atti, dette voci retributive non trovano giustificazione poiché il datore di lavoro “ha esibito quale unica documentazione probatoria le denunce inviate alla dalle quali risulta che Parte_3
il lavoratore è stato occupato in cantieri ubicati a Roma dove l'azienda ha sede legale coincidente con al “sede lavoro” dichiarata nella comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'Impiego.” La documentazione pervenuta all'ispettorato non giustifica, pertanto, dette voci di trasferte, esenti da contribuzione.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con la riduzione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, secondo il quale: “l può farsi rappresentare e difendere, nel primo e CP_1
secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n.
150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con CP_1
la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Roma 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti