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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 12-1/2025 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
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considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
in particolare, va evidenziato che questi, pur essendone onerato, non ha offerto prova dell'insussistenza dei presupposti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, limitandosi, da un lato, a produrre dichiarazioni IVA e IRAP che, all'evidenza, nulla possono documentare sulla situazione debitoria complessiva e su quella dell'attivo e, dall'altro, a produrre “situazioni contabili” prive di organicità
e soprattutto dei requisiti di attendibilità e veridicità propri dei bilanci;
Rilevato nello specifico che non vi è stata produzione dei bilanci del triennio antecedente al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, produzione nel caso di specie tanto più rilevante in considerazione del fatto che l'ultimo bilancio agli atti (31/12/2021) riporta dati di attivo non distanti dalla soglia dell'impresa minore e che l'ulteriore solo bilancio agli atti (31/12/2018) vede invece dati propri dell'impresa non minore (ossia più di euro 400.000,00 di attivo);
Rilevato dunque che non vi sono elementi di alcun tipo che inducano a ritenere, che l'impresa abbia effettivamente presentato e mantenuto i limiti dimensionali dell'impresa minore nel triennio antecedente alla domanda;
ritenuto che
versi effettivamente in Controparte_1 stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- Ini particolare, va dato atto della messa in liquidazione della società resistente, con conseguente necessaria applicazione, ai fini della verifica del requisito di insolvenza, del principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare, con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano
pagina 2 di 7 di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr.
Cass. 14.10.2009, n. 21834; Cass. 13644/2013; Cass. n. 23428/16, in motivazione;
Cass. n.24660/2020; Cass. n. 28193/2020)”
- Nel caso di specie, tale verifica di sufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori restituisce esito negativo: l'ultimo bilancio agli atti vede infatti l'esistenza di un patrimonio netto negativo pari ad euro 43.000,00 circa;
sul punto va poi evidenziato che l'affermazione della resistente – circa la totale inattività della società debitrice – induce a ritenere che il patrimonio netto sia rimasto e permanga tuttora negativo pur nel periodo successivo al deposito dell'ultimo bilancio agli atti (31/12/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale in Campodarsego (PD), Via Galvani nr.
[...]
1, cod. fisc. avente ad oggetto il commercio al dettaglio di P.IVA_1
pagina 3 di 7 articoli di orologeria, occhialeria, profumeria e oggetti ornamentali nonché di borsetteria ed accessori, legalmente rappresentata dal liquidatore nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2
(VE) in Via U. Foscolo nr. 4; nomina
il dott. Vincenzo Cantelli Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, cod. fisc. con studio Persona_1 C.F._1 in Padova, Via Gozzi nr. 24, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
pagina 4 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 18.06.2025 alle ore 12.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle pagina 5 di 7 predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
Il Giudice estensore
pagina 6 di 7 Dott. Vincenzo Cantelli
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