Articolo 26 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 25Articolo 27
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11 marzo 1989
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23 ottobre 2025
Art. 26. (Sanzioni disciplinari) 1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignita' o al decoro professionale, a seconda della gravita' del fatto, puo' essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento
b) censura
c) sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale , comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosita' per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non e' soggetta a limiti di tempo ed e' revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione e' pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. ((8)) 4. Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato puo' ricorrere a norma dell'articolo 17.

----------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 17 ottobre 2025, n. 153 (in G.U. 1ª s.s. 22/10/2025, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo)".
Entrata in vigore il 23 ottobre 2025
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