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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4723 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/10/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LILLIU CINZIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
18/11/1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. COIANA PAOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
Provvedere in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 3/07/2023, premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta , dalla CP_1
Pers quale era nata il [...] la figlia di abitare in Quartu Sant'Elena con la propria madre in uno stabile di famiglia, mentre la minore viveva a Capoterra con la madre,
impiegata in un call center;
di lavorare in una pasticceria in orario prevalentemente notturno (ore 22.00 – ore 5.00); di riuscire a vedere poco la figlia a causa delle limitazioni imposte dalla madre;
di versare mensilmente la somma di euro 200,00 per il mantenimento della figlia;
che a seguito dell'intervento degli avvocati, tramite i quali era stato trovato un accordo per il mantenimento della minore (euro 250,00 mensili), e per il diritto di visita, aveva ripreso a vedere la figlia;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della figlia, disciplinato il diritto di visita del padre, e determinato un assegno di euro 250,00 per il mantenimento della figlia.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data CP_1
6/11/2023, non opponendosi all'affidamento condiviso della minore e al diritto di visita paterno, ma chiedendo un assegno di euro 400,00.
Sentite le parti, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, prevedendo il versamento dell'assegno di euro
250,00 mensili per il mantenimento della minore.
Senza ulteriore istruttoria, le parti hanno dichiarato di concordare per la definizione del giudizio in conformità ai provvedimenti temporanei.
Le disciplina dell'affidamento disposta in via provvisoria, sulla quale le parti
2 concordano, deve essere recepita dal Collegio in quanto conforme pienamente all'interesse della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Affida la minore nata il [...], a [...] i genitori, dai quali Persona_2
dovrà continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione.
2. La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, dove sarà fissata la sua residenza anagrafica.
3. Dispone che il padre tenga con sé la figlia il martedì dalle ore 14 all'uscita della scuola materna, o dalla mattina alle ore 10 quando la scuola è chiusa, fino alle ore 20, e il giovedì dalle ore 14 (o dalle ore 10) fino all'indomani quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10 fino alla domenica alle ore 19. Durante le festività, secondo il criterio della alternanza annuale, la bambina starà un genitore il giorno di Natale o di Santo Stefano, Capodanno
o Epifania ecc. Nel periodo estivo, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore anche una settimana consecutivamente secondo accordi fra le parti da assumere con congruo anticipo.
4. Pone in capo a l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 250,00, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo
[...]
3 al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge.
5. Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti.
Così deciso in Cagliari il 29/10/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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