TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 7980/2024 RGL, vertente
TRA
nata a [...], [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Bonfante ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, piazza Giuseppe Verdi
n. 3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito da assegno sociale
All'udienza del 03.06.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_ dichiara dovute le somme richieste dall' con lettera del 03.04.2024, notificata il 12.04.2024; in parziale accoglimento del ricorso, condanna la ricorrente a restituire la quota parte del debito pari ad 1/3 di € 4.813,67; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell'Erario i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le liquida con separato decreto;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2024, la ricorrente chiedeva di “ritenere e dichiarare l'inesistenza dei pretesi indebiti su pensione della sig.ra Parte_2
cat. AS n. 04018986, di cui alla nota del 3.4.2024, per le ragioni
[...] CP_1
esposte in premessa, e, quindi, che nessun diritto ha l' a richiedere le suddette CP_1
somme alla ricorrente;
- in subordine, ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione ordinaria del diritto alla riscossione dei pretesi indebiti su pensione della sig.ra cat. AS n. 04018986, maturati prima Parte_2
del 3.4.2014, per le ragioni esposte in premessa e, quindi, che nessun diritto ha
l' a richiedere le suddette somme alla ricorrente;
- in subordine, ritenere e CP_1
dichiarare inesistenti i pretesi indebiti su pensione della sig.ra Parte_2
cat. AS n. 04018986, di cui alla nota del 3.4.2024, per inesistenza del dolo CP_1
del de cuius, per le ragioni esposte in premessa e, quindi, che nessun diritto ha
l' a richiedere le suddette somme alla ricorrente;
- in subordine, ritenere e CP_1
dichiarare che, ai sensi dell'art. 754 c.c., i pretesi indebiti su pensione della sig.ra
cat. AS n. 04018986, di cui alla nota del 3.4.2024, Parte_2 CP_1
possono essere pretesi nei confronti della ricorrente per la sola quota ereditaria legittima ad essa spettante, pari al 33%”.
Deduceva che l' con provvedimento notificato il 12.04.2024 aveva richiesto la CP_1
restituzione della somma di € 4.813,67 a titolo di indebito per maggiorazione sociale sull'assegno sociale corrisposto alla propria madre, oggi defunta.
Eccepiva in via principale la prescrizione dei pretesi crediti maturati sino al
3.4.2014 e la non debenza di tutte le somme trattandosi di indebito avente natura assistenziale, citando a tal fine la giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto l'irripetibilità delle prestazioni assistenziali, insistendo per la mancanza di dolo della de cuius che aveva sempre dichiarato i redditi
CP_ all'Amministrazione finanziaria dalla quale l' era tenuto ad attingere i dati reddituali.
In ogni caso rappresentava che erede della sig.ra erano, oltre Parte_2
alla ricorrente, anche le sorelle ed e che Persona_1 CP_2
pertanto il debito doveva essere ripartito tra tutti i coeredi.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che prioritariamente si opponeva alla chiesta prescrizione atteso che la de cuius aveva riconosciuto l'indebito e corrisposto parte di esso e che comunque in data 25.5.2020 era stata diffidata una delle coeredi alla restituzione del debito della madre. Produceva a tal fine stampa degli indebiti con dettaglio degli importi nel tempo corrisposti e comunicazione del 25.5.2020, notificata ad In ordine alla ripartizione del debito tra tutti Persona_1
gli eredi significava che invero la richiesta di restituzione era stata comunicata anche a questi ultimi. Trattandosi di indebito derivante da assegno sociale, declinava la norma istitutiva di esso in luogo della pensione sociale con la quale condivide la natura assistenziale, significando però le specificità di tale tipo di prestazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso ed in subordine per la condanna della ricorrente al pagamento pro-quota.
La causa, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
L'indebito trova origine dall'assegno sociale di cui era titolare , Parte_2
madre defunta della ricorrente.
Ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta,
a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Ai sensi, poi, dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne (oggi 67 anni) privo di redditi sufficienti a garantirgli i mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, il procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale si compone di due fasi: nella prima l'Ente liquida in via provvisoria l'assegno sulla base della dichiarazione resa dall'assistito circa i redditi che percepirà nell'anno in corso ed una seconda che prende avvio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che consente di verificare la congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato ed i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata
(Cass. 7 febbraio 2024 n. 3522).
CP_ Nella fattispecie l' ha così ricostruito l'indebito: la somma di € 4.126,10 relativa all'intero anno 2016 si è determinata per superamento della soglia reddituale prevista per la concessione della prestazione, avendo la de cuius, rimasta vedova, un reddito di € 6.557,00 a fronte di una soglia di € 5.824,91, mentre la restante somma di € 687,57 è relativa a residua parte di indebito maturato in precedenza (dal 2012 al 2014) e per il quale la de cuius aveva già provveduto alla restituzione rateale come da prospetti di pagamento depositati. A fronte di tale ricostruzione, parte ricorrente che ne aveva l'onere non ha provato alcunché.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016).
Era, quindi, onere della ricorrente allegare e provare che la propria madre fosse in possesso di tutti i requisiti di natura reddituale previsti dalla legge per il diritto alla prestazione nella misura massima prevista.
In assenza di alcuna allegazione o prova sul punto ed anzi alla luce della
CP_ documentazione prodotta dall' la pretesa restitutoria azionata deve ritenersi pienamente fondata.
Deve tuttavia darsi atto, atteso che tale circostanza è stata confermata dallo stesso
Istituto previdenziale, che erede di , oltre alla ricorrente sono Parte_2
anche le sorelle ed e che i debiti ereditari Persona_1 CP_2
vanno ripartiti tra gli eredi.
“Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del <
Dal parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione delle spese di lite.
Atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i compensi di difesa vanno poste a carico dell'Erario nella misura liquidata con separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 03.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami