Ordinanza cautelare 27 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 4 marzo 2022
Sentenza 27 marzo 2023
Decreto presidenziale 3 novembre 2023
Ordinanza cautelare 29 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/09/2025, n. 7636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7636 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07636/2025REG.PROV.COLL.
N. 08659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8659 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Giovanni Albanese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 9271 del 2021 proposto innanzi al TAR per il Lazio, la signora -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del 28.6.2021 del presidente della commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 29 gennaio 2020, che l’ha dichiarata inidonea per carenza dei requisiti attitudinali, avendo conseguito una media globale inferiore a quella minima di 12/20 prevista dal bando.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto i vizi dell’istruttoria carente, del travisamento dei fatti, dell’eccesso di potere e dell’erronea e insufficiente motivazione, in quanto i presunti profili di inidoneità psicologica rilevati dalla commissione giudicatrice sarebbero in contrasto con i precedenti test svolti in sede concorsuale, nell’ambito dei quali sarebbe stata accertata una buona capacità cognitiva. Di talché la contraddittorietà dell’esito del test attitudinale che sarebbe stato inoltre provato da una perizia medica successiva dalla quale emergerebbe una diagnosi infondata.
3. Con successivi motivi aggiunti depositati il 4.2.2022, la ricorrente ha poi impugnato la graduatoria definitiva del concorso del 16.11.2021.
4. Il TAR Lazio – Sezione I quater – ha respinto l’incidentale domanda di sospensione dei provvedimenti gravati con ordinanza n. -OMISSIS-/2021, riformata in sede di appello dalla Sezione II di questo Consiglio con l’ordinanza n. 475/2022 disponendo la celere fissazione del merito dinanzi al primo giudice.
5. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adito ha infine respinto il ricorso giudicando l’esclusione per difetto dell’idoneità sufficientemente motivata e legittima, assorbendo l’esame di inammissibilità dei motivi aggiunti già esposta precedentemente. Secondo il TAR, nel caso oggetto del giudizio, la modalità di esame adottata per valutare l’attitudine del candidato all’assunzione in Polizia era avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dal bando di concorso, dal dettato dell'art. 4 del d.m. n. 198 del 2003, nonché dal d.m. n. 129 del 2005 e il giudizio era scaturito dai risultati conseguiti, indicando nel verbale con coerenza e chiarezza gli aspetti critici emersi durante il colloquio collegiale che costituiva il momento centrale per la definizione del profilo del candidato e dell’accertamento dell’idoneità. Tale valutazione da parte della Commissione era avvenuta senza nessuna contraddizione e genericità, ma con congrua e adeguata motivazione, immune da vizi logici, indicando, per ciascun profilo, le ragioni del punteggio insufficiente. Secondo il primo giudice, il giudizio di inidoneità non era inficiato né dai risultati parzialmente positivi dei test svolti durante la prova attitudinale, né dall’esito positivo dei test svolti nell’ambito del giudizio di idoneità psico-fisica, essendo i test diversi e distinti dal colloquio, ma ne costituiscono anzi i presupposti. Il TAR ha poi sottolineato che le perizie rilasciate dai due professionisti privati (dott. -OMISSIS-e dott. -OMISSIS-) non provavano vizi, contraddizioni o irragionevolezza del giudizio della Commissione concorsuale, evidenziando (nella prima perizia) che l’esame obiettivo psichiatrico della signora -OMISSIS-fosse solamente privo di aspetti psicopatologici, e spiegando (nella seconda) diverse valutazioni di carattere attitudinale.
6. Avverso tale pronuncia -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 24 ottobre 2023 e depositato il 2 novembre 2023.
7. Con un unico articolato motivo l’appellante lamenta la « violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90 e art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129: eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ed inattendibilità della valutazione effettuata, in contrasto con le risultanze istruttorie: difetto e omessa motivazione: errores in iudicando et in procedendo. »
8. Secondo l’appellante il TAR avrebbe prima di tutto errato nel rigettare la richiesta di integrazione del contraddittorio.
9. Nel merito l’appellante reitera le sue censure e rileva i vizi dei test somministrati alla ricorrente (in quanto mancanti di aggiornamento, sottoposti alla candidata in forma ridotta e non integrale, dove il giudizio di emotività sarebbe fondato su di un criterio solo soggettivo di chi valuta) sottolineando l’omessa pronuncia del TAR in ordine a tutte queste censure. L’appellante aggiunge e sottolinea poi che i test non sarebbero mai stati prodotti, neppure in giudizio, e ciò renderebbe impossibile una valutazione al riguardo. Sarebbe palese il carattere contraddittorio dei giudizi espressi in sede dei test mediante scale di valutazione (sia per l’assetto cognitivo che quello della componente affettiva ed emotiva) e lo stridente contrasto con quelli, di segno sfavorevole all’appellante, espressi a seguito della sua sottoposizione agli accertamenti attitudinali. Nel verbale della Commissione mancherebbero gli indici che possano definire una scala di valori, gli unici elementi oggettivi sarebbero i risultati dei test somministrati, brillantemente superati dall’odierna appellante.
10. Dalla lettura della relazione medica del dott. -OMISSIS--OMISSIS-emergerebbero invece le contraddittorietà delle valutazioni operate dagli organi deputati, mettendo in evidenza l’inattendibilità dei giudizi formulati dalla Commissione. La perizia di parte avrebbe sottolineato che non sarebbe spiegabile perché il ricorrente con i test psicopatologici veniva giudicato positivamente, ma successivamente veniva ritenuto inidoneo, prima da parte dello sperimentatore (che chiedeva la ripetizione del colloquio in sede collegiale), e poi dalla Commissione, attribuendo una capacità attitudinale media inferiore a 12/20 prevista dal bando. Secondo l’ampia analisi del dott. -OMISSIS-l’appellante sarebbe invece emotivamente stabile e quindi idonea. Il Consiglio di Stato avrebbe poi già apprezzato positivamente in sede cautelare il fumus boni iuris , in relazione al risultato positivo dei test e alle generiche indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio. Infine l’appellante ha reiterato anche in sede d’appello la richiesta di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
11. In data 9 novembre 2023 il Ministero si è costituito in giudizio, al fine di resistere, concludendo per il rigetto del gravame.
12. Con decreto del 3.11.2023 n. 1322 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, all’esito della quale nessuno si è costituito.
13. Con ordinanza della Sezione II del 28.11.2023, n. 4780, è stata respinta l’incidentale richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, ritenendo che “ secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le valutazioni della Commissione concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica di natura infungibile, per cui esse non possono essere sostituite o surrogate da accertamenti successivi e/o demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento, né sono soggette al sindacato del giudice di legittimità salvi i casi di vizi macroscopici o abnormità (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 4834/2023 e l’ulteriore giurisprudenza ivi indicata) ” e che “ anche alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali, all’esito del sommario esame tipico della fase cautelare, non appaiono prima facie sufficientemente comprovati i profili attinenti al fumus boni iuris .”
14. Il Ministero ha depositato l’11 novembre 2023 un’articolata memoria con la quale ha dedotto sotto tutti profili l’infondatezza dell’appello.
15. In data 20 gennaio 2024 parte appellante ha depositato un’istanza con la quale ha chiesto la remissione della causa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla luce del fatto che la medesima Seconda Sezione, ma in altra composizione, ha adottato decisioni opposte (accogliendo prima e respingendo successivamente l’istanza cautelare) e quindi sulla medesima vicenda e sulla medesima posizione soggettiva ed oggettiva dell’appellante vi sarebbe un contrasto di giudicati, che renderebbe necessaria la remissione della causa all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm.
16. L’appellante, con atto del 17.7.2025, ha depositato una memoria conclusionale, insistendo nell’accoglimento del gravame.
17. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
18. L’appello dev’essere accolto, dovendosi confermare la delibazione preliminare resa in sede cautelare con l’ordinanza n. 475/2022 della II Sezione di questo Consiglio di Stato dove veniva rilevato che “ pur nei limiti del sindacato di questo giudice sulla discrezionalità tecnica, agli atti di causa sussistono elementi idonei ad una valutazione in termini di sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, in relazione al risultato positivo dei test attitudinali e alle generiche indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio. ”
19. Come sopra esposto il presente giudizio verte su un giudizio di inidoneità psico-attitudinale espresso dalla competente Commissione nei confronti dell’appellante nell’ambito della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato. L’appellante elabora un quadro censorio col quale espone le risultanze contrastanti degli accertamenti di tipo psico-attitudinale ai quali veniva sottoposta successivamente all’esame medico precedente, ai test e alla prova scritta. Poi censura anche l’inadeguatezza dei test sotto vari profili e denuncia l’omessa pronuncia in merito da parte del TAR.
20. Orbene, va premesso che il Collegio non ignora come le valutazioni della Commissione concorsuale sono espressione di giudizi ovvero di discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto ove inattendibili o illogiche (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596). Secondo un primo orientamento di questo Consiglio “ i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2833/2021). Il che comporterebbe “ l’esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand'anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti ” (Cons. Stato, sez. II, n. 3764/2021), salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità.
Come la stessa vicenda cautelare nel presente contezioso dimostra, si registrano orientamenti di segno in parte diverso, che si rifanno in ultima analisi alla storica decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601/1999 e alle riflessioni, anche dottrinali, nelle quali è maturata, dove è riaffermata la distinzione tra la discrezionalità tecnica ed il merito e della prima è ammesso un sindacato giurisdizionale non confinato alla sola pressoché ipotetica abnormità ma volto a scrutinare l’attendibilità del giudizio e il rispetto delle sue regole di formazione. Con il corollario, prima di tutto logico, che il giudice deve essere posto nella condizione di poter svolgere il proprio compito, nella consapevolezza che l’affermata irripetibilità del giudizio da un lato, l’irrilevanza di accertamenti medico-legali dall’altro lato, l’impossibilità di accedere alla documentazione dall’altro ancora, la somma di tutto ciò finirebbe per rendere il sindacato giurisdizionale solo apparente.
21. Ciò premesso, l’odierna appellante si era però recata breve tempo dopo il giudizio di inidoneità, non da uno specialista di fiducia ma da un esperto (neutro) dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari (Centro di Salute Mentale), quindi da uno specialista terzo (un neurologo) della sanità pubblica. Ad avviso del Collegio l’appellante – considerato che il Ministero si è rifiutato di dare accesso ai test forniti in sede di concorso e mancando quindi al Collegio una diretta possibilità di valutare l’esito accertato dalla Commissione – nel caso di specie ha fornito un principio di prova quanto alla illogicità e contraddittorietà del diniego di idoneità. Ciò risulta particolarmente in quanto i verbali che confermano l’inidoneità sono redatti in maniera del tutto generica e assertiva e non contengono elementi specifici da dove emerga come e perché la candidata non avesse superato la prova.
22. L’unica motivazione che la Sezione ha a disposizione tramite il verbale del colloquio collegiale concorsuale parla di “ aspetti di emozionabilità che ne condizionano il comportamento e la capacità comunicativa. Propensa a svolgere un lavoro di laboratorio, risulta meno disposta ad un impegno operativo e dinamico, quale quello richiesto dall’agente ”. Inoltre la Commissione rilevava l’“ accentuata emotività, espressione di un’acritica fiducia in sé che non gli consente di risultare all’occorrenza adeguatamente sicuro e tranquillo ”. In ordine alla capacità intellettiva, anche se le potenzialità erano ritenute nella norma, la Commissione considerava che “ l’evidente emotività incide negativamente sulle considerazioni, che risultano vaghe ed approssimative ”. Infine, sulla socialità, veniva giudicato che “ manca la decisione e la capacità di imporsi con la fermezza necessaria all’assolvimento dei compiti propri della figura professionale in questione .”
23. In netto contrasto con tali valutazioni sono invece i seguenti ragionamenti dello specialista che giunge alle conclusioni che l’esame in sede di concorso sia errato:
- “ Forse più intuitivo per chi non è del settore è il "RAPPORTO NARRATIVO", in particolare a pagina 7 leggeremo, fra l'altro: ha risposto con sincerità alla prova (...) il soggetto è onesto < ... > il soggetto è emotivamente stabile, ha un buon fiducia in sé ed una buona capacità di adattamento alla persona (…). È responsabile, efficiente, realista e disponibile al cambiamento. Dal risultato del test MMPl-2, che in questa occasione è stato somministrato nella sua forma completa, emerge dunque un assetto emotivo del tutto normale ed adeguato.” (omissis);
- “Si nota che la candidata viene definita "meno disposta" ad un impegno operativo e dinamico; appare evidente che essere meno disposta non significa incapace o non disposta, soprattutto se il paragone venga fatto con un eventuale impiego laboratoristico (importante anche nei ruoli della Polizia di Stato) e con il titolo di studio della candidata. È questo un livello oggettivamente valido per definire la non idoneità? La candidata viene definita “volenterosa e responsabile nel proprio lavoro di biologa” ma “si connota per aspetti di emotività” che non vengono descritti nel loro essere ma valutati solo per soggettive presunte conseguenze. Anche in tutti gli aspetti successivi vengono citati aspetti di emotività mai descritti o valutati con strumenti oggettivi, arrivando solo su questa base a mettere in dubbio anche la validità delle capacità intellettive, nonostante l'esito dei test effettuati!”;
- “Pertanto si ritiene che il giudizio di “emotività” espresso solo ed unicamente nel corso del colloquio psicologico sia di scienza e coscienza criticabile, perché fondato su un criterio completamente soggettivo (il giudizio dell'interlocutore, effettuato secondo parametri non esplicitati e con criteri non noti né univoci) che cozza ampiamente con le valutazioni standardizzate suddette, tutte brillantemente superate. Per lo stesso motivo di soggettività chi scrive non si esprime circa il colloquio da lui sostenuto con la -OMISSIS-, ma rimanda all’esame obiettivo psichiatrico contenuto già in atti (privo di aspetti patologici). ” (pag. 2-3 della perizia).
24. Anche nel profilo interpretativo (p. 32-36 della perizia) emerge un quadro molto positivo della candidata, per tutti i profili esaminati (funzioni cognitive, disturbi del pensiero ed esame della realtà, autocontrollo emozionale e comportamentale, uso di sostanze, ricorso di coping , somatizzazione dei vissuti emotivi, funzionamento emotivo, immagine di sé, ruolo di genere, funzionamento interpersonale).
25. L’analisi condotta dall’ASL, sebbene si muova su di un ambito non coincidente (in quanto di tipo clinico anziché attitudinale), vale comunque nel caso in esame, unitamente ad altri elementi, ad intaccare l’attendibilità della valutazione di non idoneità attribuita all’appellante. Il dott. -OMISSIS-ha infatti segnalato puntualmente le contraddizioni emerse tra l’esito dell’esame concorsuale e le proprie valutazioni professionali. Se a questo dato aggiungiamo la mancanza di documentazione dettagliata relativa al colloquio svolto e in particolare alle domande poste in tale sede – che il Ministero non ha ritenuto di produrre, neppure in forme “garantite” – emerge un quadro complessivo che non permette al Collegio un effettivo controllo sull’attendibilità del giudizio dell’amministrazione. In tale contesto, lo scrutinio di legittimità da parte del giudice non può che fondarsi su un confronto logico tra le valutazioni disponibili e tenendo conto dei mezzi di prova offerti dalle parti in giudizio (art. 64 c.p.a.). Secondo il principio del quod plerumque accidit , il giudice è tenuto a ricostruire ciò che è mediamente plausibile, valorizzando gli elementi oggettivi e coerenti presenti agli atti. In tale prospettiva, sulla base di quanto è stato documentato, appare fondata la censura dell’appellante, secondo cui la seconda valutazione risulta incompatibile con la prima, generando un vizio logico che incide sulla legittimità dell’esclusione.
26. Dalla sintetica motivazione posta a fondamento dell’inidoneità emerge, come elemento ricorrente, la presunta emotività e insicurezza della candidata, aspetti più volte rilevati dalla commissione ma non sufficientemente documentati e dunque riscontrabili e completamente esclusi dal medico dell’ASL, il quale li ha smentiti non solo tramite test clinici, ma anche attraverso una valutazione complessiva della persona. Tali elementi, tuttavia, appaiono costanti e riconducibili alla stessa persona sia nel contesto concorsuale – dove situazioni di stress sono fisiologiche – sia nell’ambito ospedaliero, dove analoghe condizioni di pressione non possono essere escluse. Ne consegue che la divergenza tra le due valutazioni, in assenza di elementi nuovi o specifici riferiti al caso concreto della signora -OMISSIS-, risulta difficilmente comprensibile e non adeguatamente giustificata.
27. Tanto premesso, l’appello è fondato, con il conseguente annullamento del verbale del 28 giugno 2021 e, sul piano conformativo, la necessità per il Ministero di procedere al riesame della candidata.
28. Le spese del presente grado di giudizio possono comunque essere compensate, considerando la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il giudizio di inidoneità impugnato, che dovrà essere ripetuto.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.