Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 1206
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inesigibilità del credito

    Il venditore non ha provato il corretto adempimento al proprio obbligo contrattuale di gestire la pratica del conto termico, inclusa la verifica dei requisiti e l'inoltro della domanda al GSE. Il mancato ottenimento dell'incentivo, per cause imputabili al venditore, giustifica la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo anticipato.

  • Accolto
    Risoluzione contrattuale per inadempimento del venditore

    Il mancato ottenimento del Conto Termico, per cause imputabili al venditore che doveva gestire la pratica, costituisce un inadempimento grave che giustifica l'avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione al compratore del prezzo anticipato.

  • Rigettato
    Infondatezza opposizione e domanda riconvenzionale

    Il giudice ha ritenuto fondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale, accertando l'inadempimento del venditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 1206
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 1206
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo