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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa GH Politi-delegata (dal GI Dott. Luca Pruneti) all'udienza del 22.12.2025 ore 10,30, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa n. 4525/2022 R.G., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...]
TI LU KI n. 17, elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza
D'Ancona n. 3, presso lo studio (tel. 050540000; fax: 050571790) dell'Avv. Marco Canapicchi (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dell'Avv. Paolo Email_1
Mioni(c.f.: ;PEC: C.F._3 Ema_2 Email_3
che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al
[...] presente atto,
ATTORE OPPONENTE contro c.f.-p.iva. , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore , sig.ri e con sede CP_2 CP_3 in Calcinaia (PI), località Fornacette, via Tosco Romagnola n. 27, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Laura Deri e dell'Avv.
AT LD, sito in Bientina (PI), via Vittorio Veneto n. 5,
CONVENUTA OPPOSTA
Dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione ex art.645 cpc, avverso il decreto n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022, dal Tribunale intestato, nella persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Santa
Spina, con cui veniva ad egli ingiunto di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla ridetta notifica, alla la somma di € Controparte_1
5.710,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese monitorie.
Nell'esposizione del ricorso per decreto ingiuntivo veniva precisato: “ il sig. ha acquistato “i beni meglio descritti nel preventivo datato Pt_1
26.03.2022…per un totale di 6.710,00” ; che questi ha versato “a titolo di acconto € 1.000,00” ; che “il pagamento del saldo veniva pattuito al momento della consegna” e che “nonostante i ripetuti solleciti, il Signor non provvedeva né al ritiro dei beni acquistati né al pagamento Pt_1 della somma dovuta” L'opponente deduceva:
- l'infondatezza della pretesa di controparte per aver le parti concordato il prezzo di acquisto (da corrispondere alla consegna) nella somma di euro
5.500,00 “esente IVA” decurtato dall' importo del conto termico-ceduto, di euro 1854,90, dandosi atto che l'opponente, al momento della firma dell'accordo, aveva già pagato alla società un acconto per euro 1000,00 mediante assegno nonché del fatto che nel contratto di vendita veniva appositamente previsto che l'opponente cedesse “l'importo del conto termico alla e che avrebbe predisposto la pratica con il Controparte_1 suo tecnico di fiducia “con spese a carico della ” stessa. CP_1
Dava altresì atto che il sig. aveva esercitato la risoluzione Pt_1 contrattuale ex art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005, così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 21/2014, per mancata consegna del bene richiesto.
C) DOMANDA RICONVENZIONALE
A fronte di quanto sopra il sig. chiedeva pertanto che venisse Pt_1 dichiarata in giudizio la risoluzione del contratto sottoscritto con in data 26 marzo 2022, ai sensi dell' art. 61, comma 4 lett. a) CP_1
D.lgs. 206/2005 e, per l'effetto, condannata quest'ultima a restituirgli la somma di cui alla caparra pari ad € 1.000,00, oltre interessi, corrisposta a mezzo assegno bancario, contestualmente alla sottoscrizione del ridetto contratto.
Concludeva pertanto affinchè il Giudice adito volesse, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022 dal Tribunale intestato, nella persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Santa Spina, perché nullo, in quanto fondato su un credito inesigibile e comunque dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. alla Pt_1 Controparte_1 in via riconvenzionale: dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005 e successive modifiche, il contratto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 26 marzo 2022 e, per l'effetto, condannare la a restituire al sig. la somma di CP_1 Pt_1
€ 1.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, somma versata, a titolo di caparra, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto;
tutto per le causali indicate in premessa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre la refusione di IVA e CAP come per legge.
Si costituiva l'opposto deducendo l'infondatezza della opposizione proposta chiedendone il rigetto e chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Confermava che nel contratto era previsto che il cliente potesse usufruire dello sconto del conto termico, con cessione della pratica all'azienda. E dichiarava “…Ciò che risponde al vero è che il non abbia Pt_1 presentato i requisiti per poterne usufruire, contrariamente a quanto asserito in sede di sottoscrizione contrattuale, ma tutto ciò peraltro, viene chiarito per mero tuziorimo difensivo, poiché nel contratto viene indicata la presente dicitura : “ SPETTA AL COMPRATORE VERIFICARE LA
POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA
LEGGE”.
Concludeva pertanto nel merito per: - in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa opposizione, rigettandola in toto, ivi compresa la domanda riconvenzionale e confermare l'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del Signor Pt_1
al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi e spese;
[...]
- in subordine accertare e dichiarare che il Signor è debitore Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore al pagamento della somma di € 5.710,00
(cinquemilasettecentodieci/00) oltre interessi legali nella misura dovuta dal dì al saldo e comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
La causa istruita mediante produzione documentale è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione orale.
All'odierna udienza il Giudice invitava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte opponente l'avv. Mioni anche per il collega avv. Canapicchi precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 27.1.25.
Per parte opposta L'Avv. Deri anche per il collega LD precisa le conclusioni come da note autorizzate. Insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie come in atti.
__________________________________________________
L' opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti:
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, del credito fatto valere con il ricorso, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione del convenuto. Pertanto incombe al creditore, quale attore, l'onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa, spettando, per contro, all'opponente la prova degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. civ.11.8.1997 n.7476; 17.11.1997 n.11417).
Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato i principi a termine dei quali ...”il creditore (adempiente) che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo (o dell'inesistenza) dell'altrui pretesa…...ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.
Con specifico riferimento all'inadempimento del contratto di acquisto di un bene (per rifiuto di consegna di un bene da parte del venditore), spetta all'acquirente, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del contratto, la scadenza del termine di consegna e la mancata consegna. Il venditore invece è tenuto a provare l'adempimento (cioè la consegna) o altre cause di estinzione dell'obbligazione. L'acquirente può quindi agire per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, fornendo prove sia del contratto che dell'inadempimento del venditore.(ovvero deve provare il fatto che il bene non è stato consegnato).
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente (come nel nostro caso), avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Ordinanza n.7763/2024).
L'applicazione di tale regola al contratto di vendita implica, quindi, che il venditore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere consegnato il bene (o giustificare la mancata consegna con altre cause di estinzione della propria obbligazione), integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Ciò detto, invero, nel caso di specie, deve ritenersi documentalmente provata la conclusione inter partes di un contratto di vendita avente ad oggetto un caminetto del tipo Pellet “MB W 27 cx”con relativi kit e valvole al costo di € 5.500,00, più IVA, da cui “togliere l'importo del conto termico di € 1.854,90” (cfr. contratto di vendita del 26 marzo 2022, doc.
1 -opponente).
In particolare tale contratto prevedeva: che l'opponente cede “l'importo del conto termico alla Controparte_1
e fa la pratica con il suo tecnico di fiducia “con spese a carico della
” stessa. CP_1
In evidente contrasto e in deroga al diritto comune, tale contratto conteneva inoltre, una dicitura del seguente tenore: “ SPETTA AL COMPRATORE
VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
PREVISTI DALLA LEGGE ED INOLTRARE LA RICHIESTA AGLI
UFFICI PREPOSTI”. Clausola questa vessatoria, (contenuta in modulo predisposto dal venditore), in quanto in palese contrasto con la volontà delle parti di cui sopra (cessione del credito/gestione della pratica e spese relative a carico della ) e nulla, perché non contenente la doppia CP_1 sottoscrizione ai sensi dell'art.1341, c.2, c.c. e dell'art. 1342 (doppia firma, una sul contratto e l'altra specifica per la clausola vessatoria). Tale clausola
(svantaggiosa) inserita nelle condizioni generali di contratto ha il potere di squilibrare significativamente la posizione del contraente debole
(consumatore) limitandone i diritti (art.33 Codice del Consumo).
Dalla documentazione in atti si evince quindi (e non è stato contestato) che tra le parti in causa si è verificata “la cessione del conto termico” ossia il proprietario dell'immobile che effettua l'intervento di efficientamento energetico (compratore) ha ceduto il credito fiscale al venditore che acquista tale credito e si impegna a gestire la pratica e a pagare le spese relative. Nel caso concreto, il cessionario (quindi parte opposta) si è assunto una serie di obblighi nei confronti dell' acquirente: gestione della pratica, pagamento delle spese (es, per la progettazione, la direzione dei lavori, ecc.) e la successiva richiesta del bonus al GSE. Il cessionario è tenuto pe contratto a gestire tutto l'iter burocratico, inclusa la presentazione della documentazione.
La responsabilità per la richiesta e la gestione del Conto Termico rimane in capo al soggetto responsabile (nel caso in questione il venditore), poiché
è lui che si impegna a realizzare l'intervento e a pagare le spese necessarie per ottenere l'incentivo. Il venditore, pertanto, deve compilare la domanda, gestire i rapporti col GSE e assicura che tutte le formalità siano rispettate.
Se il prezzo del camino è stato decurtato in base a questo incentivo, è un accordo tra le parti. Se l'incentivo non viene erogato, il venditore non può pretendere il pagamento della differenza. Nel contratto in oggetto è previsto l'obbligo (e la responsabilità) del venditore di ottenere il finanziamento del Conto Termico. Il mancato ottenimento del Conto
Termico (e quindi la mancata decurtazione dello stesso sul prezzo di vendita) con conseguenziale rifiuto di consegna del bene a seguito di un pagamento ritenuto “parziale” (per causa ritenuta imputabile al compratore) costituisce un inadempimento grave che giustifica l'avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione al compratore del prezzo anticipato. E' pacifico che il conto termico non è stato ottenuto, è altrettanto pacifico che non è stato neanche richiesto dal venditore. Non sono comunque, né allegati, né provati i fatti giustificativi di tale condotta.
Nel caso di specie di cessione del credito nel Conto Termico, restano in capo al Responsabile (che doveva stipulare il contratto con GSE e pagarne le relative spese), tutte le responsabilità relative all'intervento per il quale
è stato chiesto l'incentivo.
A propria difesa parte opposta eccepisce (ma non prova in modo sufficiente) che la procedura relativa all'incentivo non sarebbe stata avviata per “mancanza” di documentazione “idonea” e completa, da parte del compratore. E' vero che il venditore ha diritto a ricevere la documentazione completa necessaria ma, è anche vero che il compratore
(profano, non professionista) deve essere posto nella condizione di conoscere quale sia tale documentazione definita genericamente “idonea”.
Nulla in merito è stata documentalmente provato, ne è stato chiesto di provare (anche alla luce della genericità dei capitoli di prova richiesti e non ammessi). Inoltre parte opposta parla genericamente di “mancanza dei requisiti” per accedere all'incentivo da parte dell'opponente ma, non allega nessuna documentazione in merito, ne fornisce una elencazione dettagliata dei “requisiti d'idoneità” che mancherebbero al compratore: non basta sicuramente un generico, non circostanziato e non provato riferimento ad un problema di “foto” (non idonee, né sufficienti, peraltro non allegate) o ad un non documentato e non meglio specificato problema di “calcolo dimensionale di potenza sull'abitazione” il cui costo veniva
(solo dichiarato, ma non provato) che esulava dallo svolgimento della pratica GSE.
Pertanto, parte opposta non ha assolutamente provato il corretto adempimento al proprio obbligo contrattuale e quindi la fondatezza in fatto ed in diritto della richiesta creditoria: avrebbe dovuto consegnare il bene, dietro pagamento del prezzo decurtato come da accordo contrattuale: in realtà si è rifiutata di farlo adducendo (ma non allegando o dandone prova in merito) un generico (e contestato) inadempimento dell'opponente per una mancata consegna della documentazione “idonea” a richiedere l'incentivo.
In realtà la responsabilità dell'opposto-venditore era quella di gestire la pratica per conto del cliente, a partire dalla verifica dei requisiti e dall'inoltro della domanda al GSE: nulla di tutto questo è risultato correttamente adempiuto.
In base all'accordo tra le parti, l'opponente, infatti, cedeva regolarmente il proprio diritto all'incentivo all'opposto.
Il cliente, quindi, non doveva anticipare l'incentivo, ma lo avrebbe visto scontato dal costo totale dell'intervento. Il cliente non doveva aspettare
l'erogazione dell'incentivo per ricevere un beneficio economico. Il cliente doveva pagare meno l'intervento poiché il venditore avrebbe dovuto applicare uno sconto direttamente in fattura.
Era pertanto, il soggetto delegato (parte opposta), agendo per conto del cliente, che doveva presentare la richiesta di accesso diretto al GSE, richiedere l'erogazione del contributo e occuparsi di tutto l'iter burocratico necessario. Il GSE avrebbe erogato l'incentivo direttamente al soggetto delegato che l'aveva richiesto. Se qualcosa andava storto, o non funzionava, sarebbe stato onere dell'opposto (soggetto responsabile, attore sostanziale) provare di averne data corretta e documentata comunicazione al cliente (a suo dire reale responsabile) nonché di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali assunti o di aver fatto tutto quello che era in suo potere per adempierli correttamente e/o per evitare conseguenze dannose. Alla luce dell' inadempimento dell'opposto, la domanda riconvenzionale merito, pertanto di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi proporzionalmente ridotti, sulla base della natura, valore della causa, scarsa difficoltà fattuale e giuridica della controversia e attività effettivamente prestata.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Accoglie il ricorso in opposizione al D.I. n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022, dal
Tribunale intestato, avanzato dal sig. e per l'effetto: Parte_1
-revoca il D.I. opposto;
Accoglie la Domanda Riconvenzionale avanzata dal sig. Parte_1
-Dichiara risolto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005 e successive modifiche, il contratto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 26 marzo 2022 e, per l'effetto, condannare la a CP_1 restituire al sig. la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dal dì Pt_1 del dovuto al saldo effettivo, somma versata, a titolo di caparra, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto;
-condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle CP_1 spese di lite a favore della parte opponente che liquida in Parte_1 euro 3.000,00 per compensi oltre spese vive documentate, spese generali al 15%, IVA (se non detraibile) e CAP come per legge.
.
Così deciso, Pisa , 22/12 /2025 Il G. O.P.
Dott.ssa Politi GH
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa GH Politi-delegata (dal GI Dott. Luca Pruneti) all'udienza del 22.12.2025 ore 10,30, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa n. 4525/2022 R.G., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...]
TI LU KI n. 17, elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza
D'Ancona n. 3, presso lo studio (tel. 050540000; fax: 050571790) dell'Avv. Marco Canapicchi (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dell'Avv. Paolo Email_1
Mioni(c.f.: ;PEC: C.F._3 Ema_2 Email_3
che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al
[...] presente atto,
ATTORE OPPONENTE contro c.f.-p.iva. , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore , sig.ri e con sede CP_2 CP_3 in Calcinaia (PI), località Fornacette, via Tosco Romagnola n. 27, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Laura Deri e dell'Avv.
AT LD, sito in Bientina (PI), via Vittorio Veneto n. 5,
CONVENUTA OPPOSTA
Dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1 opposizione ex art.645 cpc, avverso il decreto n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022, dal Tribunale intestato, nella persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Santa
Spina, con cui veniva ad egli ingiunto di pagare, entro il termine di quaranta giorni dalla ridetta notifica, alla la somma di € Controparte_1
5.710,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese monitorie.
Nell'esposizione del ricorso per decreto ingiuntivo veniva precisato: “ il sig. ha acquistato “i beni meglio descritti nel preventivo datato Pt_1
26.03.2022…per un totale di 6.710,00” ; che questi ha versato “a titolo di acconto € 1.000,00” ; che “il pagamento del saldo veniva pattuito al momento della consegna” e che “nonostante i ripetuti solleciti, il Signor non provvedeva né al ritiro dei beni acquistati né al pagamento Pt_1 della somma dovuta” L'opponente deduceva:
- l'infondatezza della pretesa di controparte per aver le parti concordato il prezzo di acquisto (da corrispondere alla consegna) nella somma di euro
5.500,00 “esente IVA” decurtato dall' importo del conto termico-ceduto, di euro 1854,90, dandosi atto che l'opponente, al momento della firma dell'accordo, aveva già pagato alla società un acconto per euro 1000,00 mediante assegno nonché del fatto che nel contratto di vendita veniva appositamente previsto che l'opponente cedesse “l'importo del conto termico alla e che avrebbe predisposto la pratica con il Controparte_1 suo tecnico di fiducia “con spese a carico della ” stessa. CP_1
Dava altresì atto che il sig. aveva esercitato la risoluzione Pt_1 contrattuale ex art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005, così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 21/2014, per mancata consegna del bene richiesto.
C) DOMANDA RICONVENZIONALE
A fronte di quanto sopra il sig. chiedeva pertanto che venisse Pt_1 dichiarata in giudizio la risoluzione del contratto sottoscritto con in data 26 marzo 2022, ai sensi dell' art. 61, comma 4 lett. a) CP_1
D.lgs. 206/2005 e, per l'effetto, condannata quest'ultima a restituirgli la somma di cui alla caparra pari ad € 1.000,00, oltre interessi, corrisposta a mezzo assegno bancario, contestualmente alla sottoscrizione del ridetto contratto.
Concludeva pertanto affinchè il Giudice adito volesse, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022 dal Tribunale intestato, nella persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Santa Spina, perché nullo, in quanto fondato su un credito inesigibile e comunque dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. alla Pt_1 Controparte_1 in via riconvenzionale: dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005 e successive modifiche, il contratto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 26 marzo 2022 e, per l'effetto, condannare la a restituire al sig. la somma di CP_1 Pt_1
€ 1.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, somma versata, a titolo di caparra, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto;
tutto per le causali indicate in premessa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre la refusione di IVA e CAP come per legge.
Si costituiva l'opposto deducendo l'infondatezza della opposizione proposta chiedendone il rigetto e chiedendo la conferma del D.I. opposto.
Confermava che nel contratto era previsto che il cliente potesse usufruire dello sconto del conto termico, con cessione della pratica all'azienda. E dichiarava “…Ciò che risponde al vero è che il non abbia Pt_1 presentato i requisiti per poterne usufruire, contrariamente a quanto asserito in sede di sottoscrizione contrattuale, ma tutto ciò peraltro, viene chiarito per mero tuziorimo difensivo, poiché nel contratto viene indicata la presente dicitura : “ SPETTA AL COMPRATORE VERIFICARE LA
POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA
LEGGE”.
Concludeva pertanto nel merito per: - in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversa opposizione, rigettandola in toto, ivi compresa la domanda riconvenzionale e confermare l'opposto decreto ingiuntivo e la condanna del Signor Pt_1
al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi e spese;
[...]
- in subordine accertare e dichiarare che il Signor è debitore Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore al pagamento della somma di € 5.710,00
(cinquemilasettecentodieci/00) oltre interessi legali nella misura dovuta dal dì al saldo e comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
La causa istruita mediante produzione documentale è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione orale.
All'odierna udienza il Giudice invitava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte opponente l'avv. Mioni anche per il collega avv. Canapicchi precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 27.1.25.
Per parte opposta L'Avv. Deri anche per il collega LD precisa le conclusioni come da note autorizzate. Insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie come in atti.
__________________________________________________
L' opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti:
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, del credito fatto valere con il ricorso, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione del convenuto. Pertanto incombe al creditore, quale attore, l'onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa, spettando, per contro, all'opponente la prova degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. civ.11.8.1997 n.7476; 17.11.1997 n.11417).
Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato i principi a termine dei quali ...”il creditore (adempiente) che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo (o dell'inesistenza) dell'altrui pretesa…...ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.
Con specifico riferimento all'inadempimento del contratto di acquisto di un bene (per rifiuto di consegna di un bene da parte del venditore), spetta all'acquirente, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del contratto, la scadenza del termine di consegna e la mancata consegna. Il venditore invece è tenuto a provare l'adempimento (cioè la consegna) o altre cause di estinzione dell'obbligazione. L'acquirente può quindi agire per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, fornendo prove sia del contratto che dell'inadempimento del venditore.(ovvero deve provare il fatto che il bene non è stato consegnato).
Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente (come nel nostro caso), avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Ordinanza n.7763/2024).
L'applicazione di tale regola al contratto di vendita implica, quindi, che il venditore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere consegnato il bene (o giustificare la mancata consegna con altre cause di estinzione della propria obbligazione), integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Ciò detto, invero, nel caso di specie, deve ritenersi documentalmente provata la conclusione inter partes di un contratto di vendita avente ad oggetto un caminetto del tipo Pellet “MB W 27 cx”con relativi kit e valvole al costo di € 5.500,00, più IVA, da cui “togliere l'importo del conto termico di € 1.854,90” (cfr. contratto di vendita del 26 marzo 2022, doc.
1 -opponente).
In particolare tale contratto prevedeva: che l'opponente cede “l'importo del conto termico alla Controparte_1
e fa la pratica con il suo tecnico di fiducia “con spese a carico della
” stessa. CP_1
In evidente contrasto e in deroga al diritto comune, tale contratto conteneva inoltre, una dicitura del seguente tenore: “ SPETTA AL COMPRATORE
VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
PREVISTI DALLA LEGGE ED INOLTRARE LA RICHIESTA AGLI
UFFICI PREPOSTI”. Clausola questa vessatoria, (contenuta in modulo predisposto dal venditore), in quanto in palese contrasto con la volontà delle parti di cui sopra (cessione del credito/gestione della pratica e spese relative a carico della ) e nulla, perché non contenente la doppia CP_1 sottoscrizione ai sensi dell'art.1341, c.2, c.c. e dell'art. 1342 (doppia firma, una sul contratto e l'altra specifica per la clausola vessatoria). Tale clausola
(svantaggiosa) inserita nelle condizioni generali di contratto ha il potere di squilibrare significativamente la posizione del contraente debole
(consumatore) limitandone i diritti (art.33 Codice del Consumo).
Dalla documentazione in atti si evince quindi (e non è stato contestato) che tra le parti in causa si è verificata “la cessione del conto termico” ossia il proprietario dell'immobile che effettua l'intervento di efficientamento energetico (compratore) ha ceduto il credito fiscale al venditore che acquista tale credito e si impegna a gestire la pratica e a pagare le spese relative. Nel caso concreto, il cessionario (quindi parte opposta) si è assunto una serie di obblighi nei confronti dell' acquirente: gestione della pratica, pagamento delle spese (es, per la progettazione, la direzione dei lavori, ecc.) e la successiva richiesta del bonus al GSE. Il cessionario è tenuto pe contratto a gestire tutto l'iter burocratico, inclusa la presentazione della documentazione.
La responsabilità per la richiesta e la gestione del Conto Termico rimane in capo al soggetto responsabile (nel caso in questione il venditore), poiché
è lui che si impegna a realizzare l'intervento e a pagare le spese necessarie per ottenere l'incentivo. Il venditore, pertanto, deve compilare la domanda, gestire i rapporti col GSE e assicura che tutte le formalità siano rispettate.
Se il prezzo del camino è stato decurtato in base a questo incentivo, è un accordo tra le parti. Se l'incentivo non viene erogato, il venditore non può pretendere il pagamento della differenza. Nel contratto in oggetto è previsto l'obbligo (e la responsabilità) del venditore di ottenere il finanziamento del Conto Termico. Il mancato ottenimento del Conto
Termico (e quindi la mancata decurtazione dello stesso sul prezzo di vendita) con conseguenziale rifiuto di consegna del bene a seguito di un pagamento ritenuto “parziale” (per causa ritenuta imputabile al compratore) costituisce un inadempimento grave che giustifica l'avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione al compratore del prezzo anticipato. E' pacifico che il conto termico non è stato ottenuto, è altrettanto pacifico che non è stato neanche richiesto dal venditore. Non sono comunque, né allegati, né provati i fatti giustificativi di tale condotta.
Nel caso di specie di cessione del credito nel Conto Termico, restano in capo al Responsabile (che doveva stipulare il contratto con GSE e pagarne le relative spese), tutte le responsabilità relative all'intervento per il quale
è stato chiesto l'incentivo.
A propria difesa parte opposta eccepisce (ma non prova in modo sufficiente) che la procedura relativa all'incentivo non sarebbe stata avviata per “mancanza” di documentazione “idonea” e completa, da parte del compratore. E' vero che il venditore ha diritto a ricevere la documentazione completa necessaria ma, è anche vero che il compratore
(profano, non professionista) deve essere posto nella condizione di conoscere quale sia tale documentazione definita genericamente “idonea”.
Nulla in merito è stata documentalmente provato, ne è stato chiesto di provare (anche alla luce della genericità dei capitoli di prova richiesti e non ammessi). Inoltre parte opposta parla genericamente di “mancanza dei requisiti” per accedere all'incentivo da parte dell'opponente ma, non allega nessuna documentazione in merito, ne fornisce una elencazione dettagliata dei “requisiti d'idoneità” che mancherebbero al compratore: non basta sicuramente un generico, non circostanziato e non provato riferimento ad un problema di “foto” (non idonee, né sufficienti, peraltro non allegate) o ad un non documentato e non meglio specificato problema di “calcolo dimensionale di potenza sull'abitazione” il cui costo veniva
(solo dichiarato, ma non provato) che esulava dallo svolgimento della pratica GSE.
Pertanto, parte opposta non ha assolutamente provato il corretto adempimento al proprio obbligo contrattuale e quindi la fondatezza in fatto ed in diritto della richiesta creditoria: avrebbe dovuto consegnare il bene, dietro pagamento del prezzo decurtato come da accordo contrattuale: in realtà si è rifiutata di farlo adducendo (ma non allegando o dandone prova in merito) un generico (e contestato) inadempimento dell'opponente per una mancata consegna della documentazione “idonea” a richiedere l'incentivo.
In realtà la responsabilità dell'opposto-venditore era quella di gestire la pratica per conto del cliente, a partire dalla verifica dei requisiti e dall'inoltro della domanda al GSE: nulla di tutto questo è risultato correttamente adempiuto.
In base all'accordo tra le parti, l'opponente, infatti, cedeva regolarmente il proprio diritto all'incentivo all'opposto.
Il cliente, quindi, non doveva anticipare l'incentivo, ma lo avrebbe visto scontato dal costo totale dell'intervento. Il cliente non doveva aspettare
l'erogazione dell'incentivo per ricevere un beneficio economico. Il cliente doveva pagare meno l'intervento poiché il venditore avrebbe dovuto applicare uno sconto direttamente in fattura.
Era pertanto, il soggetto delegato (parte opposta), agendo per conto del cliente, che doveva presentare la richiesta di accesso diretto al GSE, richiedere l'erogazione del contributo e occuparsi di tutto l'iter burocratico necessario. Il GSE avrebbe erogato l'incentivo direttamente al soggetto delegato che l'aveva richiesto. Se qualcosa andava storto, o non funzionava, sarebbe stato onere dell'opposto (soggetto responsabile, attore sostanziale) provare di averne data corretta e documentata comunicazione al cliente (a suo dire reale responsabile) nonché di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali assunti o di aver fatto tutto quello che era in suo potere per adempierli correttamente e/o per evitare conseguenze dannose. Alla luce dell' inadempimento dell'opposto, la domanda riconvenzionale merito, pertanto di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi proporzionalmente ridotti, sulla base della natura, valore della causa, scarsa difficoltà fattuale e giuridica della controversia e attività effettivamente prestata.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Accoglie il ricorso in opposizione al D.I. n. 1696/2022, emesso, nell'ambito del procedimento incardinato al r.g.n. 3973/2022, dal
Tribunale intestato, avanzato dal sig. e per l'effetto: Parte_1
-revoca il D.I. opposto;
Accoglie la Domanda Riconvenzionale avanzata dal sig. Parte_1
-Dichiara risolto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 lett. a) D.lgs. 206/2005 e successive modifiche, il contratto di compravendita sottoscritto tra le parti in data 26 marzo 2022 e, per l'effetto, condannare la a CP_1 restituire al sig. la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dal dì Pt_1 del dovuto al saldo effettivo, somma versata, a titolo di caparra, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto;
-condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle CP_1 spese di lite a favore della parte opponente che liquida in Parte_1 euro 3.000,00 per compensi oltre spese vive documentate, spese generali al 15%, IVA (se non detraibile) e CAP come per legge.
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Così deciso, Pisa , 22/12 /2025 Il G. O.P.
Dott.ssa Politi GH