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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n.3642/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCALZOTTO ENRICO, del foro di Vicenza, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. STRACUZZI GIANCARLO, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate l'11.7.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 15.7.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 2 di 10 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La presente causa torna in decisione dopo la pronuncia parziale sullo status
(sentenza n. 443 del 6 maggio 2023) e la contestuale e separata ordinanza, che aveva disposto la prosecuzione del giudizio, per la decisione sulla domanda,
avanzata dal ricorrente, di addebito della separazione alla resistente e su quella,
ad essa strettamente connessa, di risarcimento dei danni endofamiliari, nonché
per la definizione delle condizioni economiche della separazione, avendo la resistente avanzato domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, e di quelle di affidamento e mantenimento dei due figli minori delle parti , nata il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Occorre evidenziare che il terzo figlio delle parti, nato il Per_3
29/08/2004, nelle more del giudizio, per la precisione da ottobre del 2023, ha intrapreso attività di apprendista, alle dipendenze del padre, tanto che il contributo al suo mantenimento che, all'esito dell'udienza presidenziale, era stato posto a carico del ricorrente, è stato ridotto dal giudice istruttore da euro
450,00 ad euro 200,00 mensili.
Orbene, ad avviso del collegio la domanda di addebito della separazione alla , che è stata avanzata dal sul presupposto, invero non CP_1 Parte_1
contestato e anzi espressamente ammesso dalla resistente, che ella aveva pagina 3 di 10 intrapreso da tempo una relazione extraconiugale, è infondata e va pertanto rigettata.
Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che, come dedotto dalla resistente fin dalla sua costituzione in giudizio, tale relazione deve ritenersi non già la causa ma la conseguenza di una crisi coniugale che era in atto da anni e che aveva fatto venir meno l'affectio coniugalis tra i coniugi.
L'evidenza di ciò è costituita dal testo di una lettera scritta dal Parte_1
alla resistente, e che questa ha prodotto come proprio documento n.1, e dal contenuto di alcuni messaggi whatsapp inviati dal ricorrente alla resistente a partire da settembre del 2021, ossia dopo che il ricorrente aveva scoperto della relazione extaconiugale della moglie, in cui il ammette, da un lato, Parte_1
che la causa dell'allontanamento da lui della moglie, e quindi del fallimento del loro matrimonio, era stato il suo comportamento, ed in particolare la sua mancanza di empatia verso la consorte e la mancanza di una sua compartecipazione alla vita familiare ed in particolare all'accudimento dei figli,
e, dall'altro lato, che l'allontanamento affettivo della consorte era stato la conseguenza di esso.
Particolarmente significativi risultano i messaggi riportati dalla difesa della resistente nei suoi scritti, e il cui contenuto, al pari della loro provenienza, non sono mai stati contestati dal ricorrente.
pagina 4 di 10 In uno, risalente al 19 settembre 2021, il scrive: “Ti chiedo scusa, Parte_1
ma veramente scusa perché in questi anni non ti ho capita veramente e non ho
potuto darti quel supporto che un buon marito dovrebbe averti dato… il fatto
che ti sei trovata un nuovo Massimo è la giusta punizione per quel che ho
fatto..non so se potrai perdonarmi visto tutto quello che hai subito e dovuto
sopportare da sola..”
In un messaggio del 10 novembre 2021 il ricorrente si scusa con la consorte
“per tutte le volte che non ti ho detto grazie per le cose che in questi anni hai
fatto per noi. Grazie grazie grazie”
Ed ancora il 1° dicembre 2021, in un altro messaggio, il ricorrente ammette che non ero abituato ad ascoltare la consorte né tanto meno a capirla e che solo allora si era accorto di quanto le aveva fatto male e le chiede “ancora scusa”.
Altrettanto significativa e genuina è la lettera sopra citata atteso che,
sebbene essa sia priva di sottoscrizione, subito dopo la sua produzione il nella prima memoria di replica (cfr. pag. 3 di tale atto) ha ammesso di Parte_1
averla scritta, precisando che lo aveva fatto su invito del mediatore familiare al quale si erano rivolti i coniugi, e solo in compaesa conclusionale,
contraddicendosi, ne ha disconosciuto il contenuto e la provenienza, sostenendo che era stata scritta da altri.
pagina 5 di 10 Alla luce di tali univoche risultanze, e della considerazione che il ricorrente non ha fornito di esse una spiegazione alternativa a quella sopra esposta, deve convenirsi con la difesa della resistente che, nel caso di specie, l'infedeltà di quest'ultima non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata dopo anni di un progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, che aveva portato ad una loro convivenza meramente formale.
Non collide con tale ricostruzione la circostanza, valorizzata dal ricorrente per contrastarla, che la famiglia avesse trascorso insieme un periodo di vacanze nell'estate del 2023 atteso che essa risulta pienamente compatibile con una protrazione routinaria e solo apparente del menage.
Le predette conclusioni giustificano, peraltro, anche il rigetto della domanda di affidamento esclusivo a sé dei figli, avanzata sempre dal Parte_1
in quanto fondata in parte proprio sull'assunto dell'infedeltà della . CP_1
Peraltro anche gli ulteriori rilievi che il ricorrente ha mosso al ruolo di madre della , e soprattutto quello di uno suo disinteresse per i figli, sono CP_1
stati smentiti.
E' stato infatti lo stesso a riconoscere il costante impegno della Parte_1
, durante il matrimonio, nella cura e nella crescita dei figli anche in CP_1
supplenza del marito, nella lettera sopra citata, in cui aveva scritto testualmente:
pagina 6 di 10 “È inutile che ti ricorda quanto sei stata grande, quanto sei stata amorevole e
super mamma con i nostri bellissimi figli.
Hai sempre faticato per lo studio, per il lavoro, per la libertà della nostra
famiglia, per i nostri splendidi figli, quante ore di sonno hai perso, quanto hai
dovuto sopportare e io quanto ti sono stato lontano”.
Non si ravvisano nemmeno elementi per ritenere che la resistente possa essere stata la causa del disagio psicologico che, a detta del ricorrente, sarebbe stato manifestato dai figli atteso che esso è invece facilmente riconducibile alla sofferenza e allo stress da loro patiti per la separazione dei genitori.
Il ricorrente non ha poi nemmeno avanzato istanze istruttorie al fine di comprovare che la resistente avrebbe allontanato i figli da lui e, in ogni caso,
deve evidenziarsi, a netta smentita di tale assunto, come, da un lato, egli stesso,
secondo quanto riferito dal suo difensore all'udienza del 26.10.2023, nelle more del giudizio avesse recuperato il rapporto con tutti loro e addirittura assunto alle sue dipendenze il figlio a riprova della solidità del rapporto con lui. Per_3
Si noti poi che, proprio alla luce di tali emergenze, il difensore del ricorrente alla predetta udienza aveva anche rinunciato espressamente alla richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti, richiesta che però ha contraddittoriamente riproposto in sede di p.c., senza peraltro fornire nessuna spiegazione di tale ripensamento.
pagina 7 di 10 Da ultimo non può sottacersi che, a tutto voler concedere, l'impegno lavorativo del che è stata una delle cause del fallimento del Parte_1
matrimonio, se non addirittura la principale, e al quale egli non ha dimostrato di saper o potersi sottrarre, non gli consentirebbe di seguire adeguatamente i figli minori.
Le considerazioni sin qui svolte inducono quindi a confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambe le parti nonché il loro collocamento presso la madre, il regime di visite del padre a loro che è in atto e l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Per quanto attiene alle condizioni di mantenimento dei figli, meritano di essere confermate quelle in atto, in difetto di circostanze sopravvenute all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che ne giustifichino una modifica, e con esse, quindi, anche l'imposizione a carico del ricorrente di un contributo per il mantenimento del figlio di euro 200,00 atteso che, Per_3
sebbene egli svolga, pacificamente, l'attività di apprendista da poco pià di due anni, la sua giovane età non consente di ritenere che sia stabilmente inserito nel mondo lavorativo e abbia, quindi, raggiunto la piena indipendenza economica.
La domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento va invece istruita mediante l'espletamento di una ctu diretta a pagina 8 di 10 ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti nei cinque anni antecedenti l'inizio del presente giudizio.
Tale verifica si rende, infatti, necessaria per avere compiuta contezza dell'effettiva capacità reddituale del ricorrente, socio di una società di persone che realizza impianti termoidraulici, che, allo stato, non trova esaustiva illustrazione nelle dichiarazioni dei redditi da lui prodotte anche perchè relative ad un periodo non continuativo (sono state prodotte le dichiarazioni relative agli anni dal 2019 al 2021 e quella dell'anno 2024), e, più in generale, delle risorse economiche delle parti e del loro tenore di vita durante il matrimonio, di cui si ha un significativo indizio nell'elenco dei saldi di conto corrente e dei valori dei titoli di investimento di cui al ricorso e alla cui amichevole divisione le parti hanno proceduto.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente e quella conseguente di risarcimento danni, avanzate dal ricorrente;
2) Assegna alla resistente la casa coniugale con i relativi arredi e correnti;
3) Conferma le condizioni di affidamento dei figli minori delle parti, quelle del loro mantenimento nonchè del mantenimento del figlio maggiorenne pagina 9 di 10 e il calendario di visite del ricorrente ai figli minori, che sono Per_3
attualmente in atto;
4) Provvede sull'ulteriore corso del giudizio, riguardante la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento,
come da separata ordinanza riservando all'esito del giudizio la liquidazione delle spese dello stesso. Così deciso in Verona il 09/12/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCALZOTTO ENRICO, del foro di Vicenza, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. STRACUZZI GIANCARLO, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate l'11.7.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 15.7.2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 2 di 10 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La presente causa torna in decisione dopo la pronuncia parziale sullo status
(sentenza n. 443 del 6 maggio 2023) e la contestuale e separata ordinanza, che aveva disposto la prosecuzione del giudizio, per la decisione sulla domanda,
avanzata dal ricorrente, di addebito della separazione alla resistente e su quella,
ad essa strettamente connessa, di risarcimento dei danni endofamiliari, nonché
per la definizione delle condizioni economiche della separazione, avendo la resistente avanzato domanda di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, e di quelle di affidamento e mantenimento dei due figli minori delle parti , nata il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Occorre evidenziare che il terzo figlio delle parti, nato il Per_3
29/08/2004, nelle more del giudizio, per la precisione da ottobre del 2023, ha intrapreso attività di apprendista, alle dipendenze del padre, tanto che il contributo al suo mantenimento che, all'esito dell'udienza presidenziale, era stato posto a carico del ricorrente, è stato ridotto dal giudice istruttore da euro
450,00 ad euro 200,00 mensili.
Orbene, ad avviso del collegio la domanda di addebito della separazione alla , che è stata avanzata dal sul presupposto, invero non CP_1 Parte_1
contestato e anzi espressamente ammesso dalla resistente, che ella aveva pagina 3 di 10 intrapreso da tempo una relazione extraconiugale, è infondata e va pertanto rigettata.
Tale conclusione discende dalla decisiva considerazione che, come dedotto dalla resistente fin dalla sua costituzione in giudizio, tale relazione deve ritenersi non già la causa ma la conseguenza di una crisi coniugale che era in atto da anni e che aveva fatto venir meno l'affectio coniugalis tra i coniugi.
L'evidenza di ciò è costituita dal testo di una lettera scritta dal Parte_1
alla resistente, e che questa ha prodotto come proprio documento n.1, e dal contenuto di alcuni messaggi whatsapp inviati dal ricorrente alla resistente a partire da settembre del 2021, ossia dopo che il ricorrente aveva scoperto della relazione extaconiugale della moglie, in cui il ammette, da un lato, Parte_1
che la causa dell'allontanamento da lui della moglie, e quindi del fallimento del loro matrimonio, era stato il suo comportamento, ed in particolare la sua mancanza di empatia verso la consorte e la mancanza di una sua compartecipazione alla vita familiare ed in particolare all'accudimento dei figli,
e, dall'altro lato, che l'allontanamento affettivo della consorte era stato la conseguenza di esso.
Particolarmente significativi risultano i messaggi riportati dalla difesa della resistente nei suoi scritti, e il cui contenuto, al pari della loro provenienza, non sono mai stati contestati dal ricorrente.
pagina 4 di 10 In uno, risalente al 19 settembre 2021, il scrive: “Ti chiedo scusa, Parte_1
ma veramente scusa perché in questi anni non ti ho capita veramente e non ho
potuto darti quel supporto che un buon marito dovrebbe averti dato… il fatto
che ti sei trovata un nuovo Massimo è la giusta punizione per quel che ho
fatto..non so se potrai perdonarmi visto tutto quello che hai subito e dovuto
sopportare da sola..”
In un messaggio del 10 novembre 2021 il ricorrente si scusa con la consorte
“per tutte le volte che non ti ho detto grazie per le cose che in questi anni hai
fatto per noi. Grazie grazie grazie”
Ed ancora il 1° dicembre 2021, in un altro messaggio, il ricorrente ammette che non ero abituato ad ascoltare la consorte né tanto meno a capirla e che solo allora si era accorto di quanto le aveva fatto male e le chiede “ancora scusa”.
Altrettanto significativa e genuina è la lettera sopra citata atteso che,
sebbene essa sia priva di sottoscrizione, subito dopo la sua produzione il nella prima memoria di replica (cfr. pag. 3 di tale atto) ha ammesso di Parte_1
averla scritta, precisando che lo aveva fatto su invito del mediatore familiare al quale si erano rivolti i coniugi, e solo in compaesa conclusionale,
contraddicendosi, ne ha disconosciuto il contenuto e la provenienza, sostenendo che era stata scritta da altri.
pagina 5 di 10 Alla luce di tali univoche risultanze, e della considerazione che il ricorrente non ha fornito di esse una spiegazione alternativa a quella sopra esposta, deve convenirsi con la difesa della resistente che, nel caso di specie, l'infedeltà di quest'ultima non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata dopo anni di un progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi, che aveva portato ad una loro convivenza meramente formale.
Non collide con tale ricostruzione la circostanza, valorizzata dal ricorrente per contrastarla, che la famiglia avesse trascorso insieme un periodo di vacanze nell'estate del 2023 atteso che essa risulta pienamente compatibile con una protrazione routinaria e solo apparente del menage.
Le predette conclusioni giustificano, peraltro, anche il rigetto della domanda di affidamento esclusivo a sé dei figli, avanzata sempre dal Parte_1
in quanto fondata in parte proprio sull'assunto dell'infedeltà della . CP_1
Peraltro anche gli ulteriori rilievi che il ricorrente ha mosso al ruolo di madre della , e soprattutto quello di uno suo disinteresse per i figli, sono CP_1
stati smentiti.
E' stato infatti lo stesso a riconoscere il costante impegno della Parte_1
, durante il matrimonio, nella cura e nella crescita dei figli anche in CP_1
supplenza del marito, nella lettera sopra citata, in cui aveva scritto testualmente:
pagina 6 di 10 “È inutile che ti ricorda quanto sei stata grande, quanto sei stata amorevole e
super mamma con i nostri bellissimi figli.
Hai sempre faticato per lo studio, per il lavoro, per la libertà della nostra
famiglia, per i nostri splendidi figli, quante ore di sonno hai perso, quanto hai
dovuto sopportare e io quanto ti sono stato lontano”.
Non si ravvisano nemmeno elementi per ritenere che la resistente possa essere stata la causa del disagio psicologico che, a detta del ricorrente, sarebbe stato manifestato dai figli atteso che esso è invece facilmente riconducibile alla sofferenza e allo stress da loro patiti per la separazione dei genitori.
Il ricorrente non ha poi nemmeno avanzato istanze istruttorie al fine di comprovare che la resistente avrebbe allontanato i figli da lui e, in ogni caso,
deve evidenziarsi, a netta smentita di tale assunto, come, da un lato, egli stesso,
secondo quanto riferito dal suo difensore all'udienza del 26.10.2023, nelle more del giudizio avesse recuperato il rapporto con tutti loro e addirittura assunto alle sue dipendenze il figlio a riprova della solidità del rapporto con lui. Per_3
Si noti poi che, proprio alla luce di tali emergenze, il difensore del ricorrente alla predetta udienza aveva anche rinunciato espressamente alla richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti, richiesta che però ha contraddittoriamente riproposto in sede di p.c., senza peraltro fornire nessuna spiegazione di tale ripensamento.
pagina 7 di 10 Da ultimo non può sottacersi che, a tutto voler concedere, l'impegno lavorativo del che è stata una delle cause del fallimento del Parte_1
matrimonio, se non addirittura la principale, e al quale egli non ha dimostrato di saper o potersi sottrarre, non gli consentirebbe di seguire adeguatamente i figli minori.
Le considerazioni sin qui svolte inducono quindi a confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambe le parti nonché il loro collocamento presso la madre, il regime di visite del padre a loro che è in atto e l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Per quanto attiene alle condizioni di mantenimento dei figli, meritano di essere confermate quelle in atto, in difetto di circostanze sopravvenute all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che ne giustifichino una modifica, e con esse, quindi, anche l'imposizione a carico del ricorrente di un contributo per il mantenimento del figlio di euro 200,00 atteso che, Per_3
sebbene egli svolga, pacificamente, l'attività di apprendista da poco pià di due anni, la sua giovane età non consente di ritenere che sia stabilmente inserito nel mondo lavorativo e abbia, quindi, raggiunto la piena indipendenza economica.
La domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento va invece istruita mediante l'espletamento di una ctu diretta a pagina 8 di 10 ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti nei cinque anni antecedenti l'inizio del presente giudizio.
Tale verifica si rende, infatti, necessaria per avere compiuta contezza dell'effettiva capacità reddituale del ricorrente, socio di una società di persone che realizza impianti termoidraulici, che, allo stato, non trova esaustiva illustrazione nelle dichiarazioni dei redditi da lui prodotte anche perchè relative ad un periodo non continuativo (sono state prodotte le dichiarazioni relative agli anni dal 2019 al 2021 e quella dell'anno 2024), e, più in generale, delle risorse economiche delle parti e del loro tenore di vita durante il matrimonio, di cui si ha un significativo indizio nell'elenco dei saldi di conto corrente e dei valori dei titoli di investimento di cui al ricorso e alla cui amichevole divisione le parti hanno proceduto.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente e quella conseguente di risarcimento danni, avanzate dal ricorrente;
2) Assegna alla resistente la casa coniugale con i relativi arredi e correnti;
3) Conferma le condizioni di affidamento dei figli minori delle parti, quelle del loro mantenimento nonchè del mantenimento del figlio maggiorenne pagina 9 di 10 e il calendario di visite del ricorrente ai figli minori, che sono Per_3
attualmente in atto;
4) Provvede sull'ulteriore corso del giudizio, riguardante la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento,
come da separata ordinanza riservando all'esito del giudizio la liquidazione delle spese dello stesso. Così deciso in Verona il 09/12/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
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