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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1629/2023
TRIBUNALE DI TRAPANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NR ST, all'esito della discussione orale, sostituita da scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1629/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Gioacchino Ventura n. 5
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giacomo Raffaele Esposito ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Passaneto n. 6
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 115/2023 del Giudice di Pace di Trapani, del 14.2.2023, resa all'esito del procedimento R.G. n. 1684/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato appello per ottenere la riforma della sentenza n. Parte_1
115/2023 del Giudice di Pace di Trapani, del 14.2.2023, resa all'esito del procedimento
R.G. n. 1684/2021, con la quale è stata rigettata la domanda spiegata in primo grado avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente patiti all'esito del sinistro occorsole il 23.7.2020, in Fulgatore, all'intersezione tra la SS113 e la via della
Botte n. 365, allorquando – alla guida del proprio automezzo marca “Citroen”, modello
“Nemo”, targato 49, ha impattato con l'autocarro Iveco, targato DK405MT di proprietà e condotto da Controparte_2
In particolare, parte appellante, ripercorse le tappe processuali della vicenda di primo grado e contestando in particolare le risultanze cui è pervenuto il c.t.u. nominato in seno al primo grado di giudizio e la dichiarazione testimoniale resa dal teste (che Tes_1 sarebbero smentite dalla ctp compiegata in primo grado), ha spiegato plurimi motivi di gravame, enunciando specificamente le parti della sentenza che ha inteso appellare.
Segnatamente, la ha eccepito: - la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, Pt_1 in quanto la compagnia assicurativa non avrebbe prestato la migliore assistenza alla propria assicurata;
la manifesta erroneità della c.t.u. e della sentenza nella parte relativa al valore attribuito alla c.t.u. e all'accertamento delle modalità di accadimento del fatto e dell'accertamento della responsabilità; la scorrettezza della statuizione in punto di liquidazione di spese di ctu e di lite.
Pertanto, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “i. Dichiarare adempiuto l'onere della prova da parte della sig.ra in forza della CTP tecnico-scientifica realizzata dal Parte_1
CTP Geom. e pertanto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti Persona_1 dalla attrice ed in subordine ex art. 2054 CC.; ii. In subordine Disporre il rinnovo della CTU in modalità percipiente affidando l'incarico ad uno specialista in attività ricostruttive e regolarmente iscritto all'Albo Nazionale presso la Consap e non legato da rapporti con società assicuratrice a garanzia di terzietà; iii. Dichiarare pertanto la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_2 determinazione del sinistro de quo, e per questi della intervenuta per la gestione del CP_1 procedimento liquidativo in regime di indennizzo diretto ione del sinistro de quo;
iv. accogliere in toto
l'appello e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, perché infondata in fatto e diritto e accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado;
v. condannare gli appellati al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 5.000,00 per i danni diretti subiti dalla Citroen targata 49 ,
[...] oltre interessi compensativi dal fatto al soddisfo;
vi. condannare gli appellati al rimborso delle spese anticipate al CTU nonché per contributo unificato e marche;
vii. condannare i convenuti al pagamento delle competenze professionali e spese della fase stragiudiziale compreso quelle sostenute per le attività tecnico-ricostruttive ed altresì delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e diritti successivi
2 al deposito della sentenza, per il doppio grado di giudizio, con distrazione dalla sorte principale a favore dello scrivente procuratore antistatario”. Cont Costituendosi in giudizio, (d'ora in avanti ha avversato Controparte_1 le deduzioni di parte appellante. In particolare, la compagnia assicurativa ha contestato la ctp prodotta dalla in quanto depositata in uno alla comparsa conclusionale Pt_1 del giudizio di primo grado.
La parte appellata ha poi, eccepito, di aver correttamente adempiuto il proprio ruolo sociale e, più in generale, ha dedotto la correttezza della pronuncia di prime cure, sia in ordine alla valutazione della prova testimoniale, sia con riferimento alla ctu (della quale ha dedotto la correttezza).
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale di: “Preliminarmente dichiarare
l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla Sig.ra in primo grado solo in sede Parte_1 di precisazione delle conclusioni. Dichiarare che parte appellante non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art.2697 Codice Civile e confermare la sentenza impugnata rigettando il gravame proposto dalla
Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto. Condannare, in ogni caso, l'appellante Parte_1 al pagamento delle spese di causa”.
La causa, istruita documentalmente, e falliti i tentativi di composizione bonaria della controversia, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in punto di diritto, mette conto evidenziare come l'art. 2697 c.c. impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta (in questo caso, dall'art. 2054 c.c.) e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
“danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la precisazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o
3 colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
E', altresì, opportuno sottolineare come in materia di responsabilità da circolazione stradale vi sia una presunzione di colpa concorrente dei due conducenti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. Ed invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la presunzione di concorso di colpa a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, il giudice
è tenuto ad accertare se il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure o se diversamente deve presumersi il contributo causale di quest'ultimo (cfr.
Cass. Civ., sentenze nn. 1317/2006, 5226/2006, 4755/2004).
Spetta, quindi, al danneggiato l'onere di fornire la prova di essere esente da responsabilità in relazione al sinistro subito: qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di questo ultimo, egli è pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Inoltre, è d'uopo rilevare che l'art. 141 c.d.s. stabilisce che: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
e che l'art. 145, comma 1, c.d.s. sancisce che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, l'iter logico-giuridico espresso dal
Giudice di pace si palesa immune da vizi.
4 Ed invero, sia dalla dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 4.4.2022, che dalla ctu espletata, si evince che l'incidente è stato causato dalla condotta di guida della Pt_1
Segnatamente, il teste (che si trovava a circa 5-6 metri dal luogo del sinistro, come Tes_1 affermato in udienza) ha dichiarato: “preciso che è stata l'autovettura citroen a tamponare
l'autocarro e non l'autocarro ad effettuare una manovra di retromarcia” (cfr. verbale udienza del
4.4.2022 celebrata innanzi al Giudice di Pace).
Allo stesso tempo, il ctu nominato, dott. , le cui conclusioni, in quanto Per_2 congruamente motivate, devono integralmente condividersi, ha specificato che: “…se fosse stata una retromarcia ad opera del camion di parte convenuta avremmo dovuto rilevare un danno da schiacciamento sulla parte anteriore” (cfr. pag 8 c.t.u.). In risposta alle note critiche, il c.t.u.
(come enunciato dal primo Giudice in motivazione) ha dedotto: “se si fosse trattato di retromarcia il mezzo pesante nell'effettuare tale manovra si sarebbe innalzato di qualche centimetro causando danni da schiacciamento, con tipologia pertanto differente da quella riscontrata”.
Né può valere a controvertire tali risultanze la ctp depositata dalla Pt_1
Sul punto, va in primo luogo rilevato che la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 259/2013).
Pertanto, non si pone alcuna questione di inammissibilità della produzione, la quale si risolve in semplice supporto alle argomentazioni difensive formulate nell'atto di appello.
La mancata partecipazione del consulente di parte alle operazioni del ctu, tuttavia, ha certamente impedito a quest'ultimo di prendere puntuale posizione su quanto
“contestato” dal perito di parte e, conseguentemente, non può esplicitarsi alcuna doglianza in merito alle divergenze tecnico-scientifiche compendiate nei due elaborati.
Nondimeno, le risultanze cui è pervenuto il ctp sono sconfessate dalla Per_1 testimonianza oculare del teste che ha, si ricorda, precisato come sia stato il Tes_1 conducente dell'automobile di proprietà della a tamponare l'autocarro e non Pt_1 quest'ultimo ad impattare, in retromarcia, con l'automezzo.
La testimonianza di in uno con le logiche, puntuali e precise conclusioni cui è Tes_1 giunto il ctu, portano a superare e sconfessare quanto affermato nella suesposta consulenza di parte.
Le risultanze istruttorie manifestano, quindi, l'evidente assenza di responsabilità ascrivibile alla condotta di guida di in ordine al sinistro de quo. CP_2
5 In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con consequenziale assorbimento di ogni altra domanda spiegata dall'appellante.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 24.11.2025
Il Giudice
NR ST
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