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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1385/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05/10/2023 da:
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
DE EL TR (AP), via A. Murri n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cappelli EL
Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Piazza
Matteotti n. 12;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Otello Bagalini EL Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a San DE EL TR via Togliatti n. 14;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso come sopra depositato in data 05.10.2023, sulla premessa che: Parte_1
- in data 01.05.2023 contraeva matrimonio concordatario nel Comune di San DE EL
TR (AP) con , nato a [...] il [...], in Controparte_1
regime di separazione dei beni;
- il matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di San
DE EL TR (AP), anno 2023, numero 4, parte 2, serie A, ELeg. 1;
- la convivenza tra i coniugi iniziava pochi mesi prima EL matrimonio, in data 12.02.2023, e la residenza coniugale veniva fissata a San DE EL TR (AP), via 27 Novembre 1943
n. 15, in un immobile concesso in locazione al CP_1
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- in data 28.08.2023 la ricorrente, essendo divenuta intollerabile la convivenza, si trovava nelle condizioni di lasciare la casa coniugale inviando una raccomandata a/r al coniuge tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con i provvedimenti conseguenti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, per fatto addebitabile a . Controparte_1
Parte resistente, , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione personale, ma contestava gli assunti di controparte e chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, con rigetto ELla domanda di addebito nonché ELle ulteriori domande proposte da parte ricorrente perché inammissibili ed infondate.
Il PM prendeva conoscenza degli atti EL processo in data 20.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
I coniugi comparivano personalmente davanti al Giudice istruttore EL Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.02.2023; fallito il tentativo di conciliazione, il GI rilevava l'inammissibilità ELla domanda di risarcimento e restituzioni formulata da parte ricorrente. Alla medesima udienza la parte ricorrente chiedeva emanarsi sentenza non definitiva di separazione e chiedeva procedersi alla trattazione orale ELla causa sul punto.
Il GI, dunque, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e, all'esito ELla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo
“status”, riservando al prosieguo la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
La domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta da alcuni mesi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva ELla separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile EL Comune di San DE EL TR (AP) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 01.05.2023 a San DE EL TR (AP), è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di San DE EL TR (AP), anno 2023, numero
4, parte 2, serie A, ELeg. 1;
- provvede sulla prosecuzione EL giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 04/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1385/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 05/10/2023 da:
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
DE EL TR (AP), via A. Murri n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cappelli EL
Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, Piazza
Matteotti n. 12;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Otello Bagalini EL Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a San DE EL TR via Togliatti n. 14;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso come sopra depositato in data 05.10.2023, sulla premessa che: Parte_1
- in data 01.05.2023 contraeva matrimonio concordatario nel Comune di San DE EL
TR (AP) con , nato a [...] il [...], in Controparte_1
regime di separazione dei beni;
- il matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di San
DE EL TR (AP), anno 2023, numero 4, parte 2, serie A, ELeg. 1;
- la convivenza tra i coniugi iniziava pochi mesi prima EL matrimonio, in data 12.02.2023, e la residenza coniugale veniva fissata a San DE EL TR (AP), via 27 Novembre 1943
n. 15, in un immobile concesso in locazione al CP_1
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
- in data 28.08.2023 la ricorrente, essendo divenuta intollerabile la convivenza, si trovava nelle condizioni di lasciare la casa coniugale inviando una raccomandata a/r al coniuge tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con i provvedimenti conseguenti, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, per fatto addebitabile a . Controparte_1
Parte resistente, , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
separazione personale, ma contestava gli assunti di controparte e chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, con rigetto ELla domanda di addebito nonché ELle ulteriori domande proposte da parte ricorrente perché inammissibili ed infondate.
Il PM prendeva conoscenza degli atti EL processo in data 20.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
I coniugi comparivano personalmente davanti al Giudice istruttore EL Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.02.2023; fallito il tentativo di conciliazione, il GI rilevava l'inammissibilità ELla domanda di risarcimento e restituzioni formulata da parte ricorrente. Alla medesima udienza la parte ricorrente chiedeva emanarsi sentenza non definitiva di separazione e chiedeva procedersi alla trattazione orale ELla causa sul punto.
Il GI, dunque, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e, all'esito ELla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo
“status”, riservando al prosieguo la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
La domanda sullo “status” è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta da alcuni mesi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia, con sentenza non definitiva ELla separazione giudiziale tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile EL Comune di San DE EL TR (AP) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza, una volta che sia passata in giudicato, in quanto il matrimonio, contratto in data 01.05.2023 a San DE EL TR (AP), è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di San DE EL TR (AP), anno 2023, numero
4, parte 2, serie A, ELeg. 1;
- provvede sulla prosecuzione EL giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 04/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo