Articolo 17 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 16Articolo 18
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11 marzo 1989
Art. 17. (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine ed in materia elettorale) 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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