Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2024, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via De Grazie, 17;
contro
Comune di San Martino di Finita, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 494/2020 del 12 maggio 2020 e del decreto ingiuntivo n. 568/2020 del 27 maggio 2020 emessi dal Tribunale di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IC FF.
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 12 maggio 2020, n. 494/2020, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di San Martino di Finita a pagare in favore di Banca Sistema S.p.A: 1. la somma di € 5801,02, a titolo di capitale; 2. gli interessi come da domanda, sul solo importo capitale; 3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, oltre € 145,50 per esborsi, e successive occorrende;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 6 ottobre 2021;
- con decreto ingiuntivo del 27 maggio 2020, n. 568/2020, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di San Martino di Finita a pagare in favore di Banca Sistema S.p.A. per le causali di cui al ricorso: 1. la somma di € 55.322,28; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese legali della procedura liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
- il decreto non è stato opposto divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 22 marzo 2021;
- con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024, depositato nella Segreteria in data 28 ottobre 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dai titoli, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate, al netto di quelle in parte già pagate;
- la parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di interessi;
- ad esito della camera di Consiglio del 22 ottobre 2025, con ordinanza n 1716/2025 del 24 ottobre 2025, il Collegio ha disposto che parte ricorrente provvedesse al deposito dei seguenti documenti: - la ricevuta di accettazione e di consegna della notifica del decreto ingiuntivo n. 568/2020, effettuata presso il comune in data 23 marzo 2021, in formato .eml; il decreto di esecutorietà relativo al decreto ingiuntivo n. 568/2020, n. 316/2021 del 15 gennaio 2021;
- in data 12 novembre 2025 la ricorrente ha provveduto all’integrazione documentale;
- l’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulle decisioni giurisdizionali di cui sopra, che risultano passate in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- quanto agli interessi, essi sono dovuti al saldo previsto dal d.lgs. n. 231/2002, come risulta dai titoli azionati.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalle decisioni innanzi richiamate, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di San Benedetto Ullano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione ai giudicati di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di San Martino di Finita di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dai decreti di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essi indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale di San Benedetto Ullano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di San Martino di Finita al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FF | IV CO |
IL SEGRETARIO