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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
nata ad [...] il [...], (c.f.: ) e residente a [...] C.F._1
Armerina in Via T. Tasso, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alessia Di Giorgio;
-ricorrente-
Contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gianna Lo Fermo;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole r in data
15.04.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4/11/2021, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Piazza
Armerina (EN) in data 7.12.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piazza
Armerina al n. 112, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002, con , dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli, (nato l'[...]) e (nata il [...]). Persona_1 Persona_2
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che con decreto del 3 maggio 2016, reso nel giudizio civile iscritto al n. 217/2016 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto: (i) che a seguito della pronuncia della separazione si sono verificati dei problemi relativi all'affidamento dei figli minori a causa della ripetuta elusione dei doveri genitoriali da parte del padre, il quale ha trascurato l'educazione dei minori, arrivando perfino a non frequentarli per mesi;
(ii) che mentre le sue condizioni economiche sono peggiorate, al punto di arrivare ad avere un reddito annuo di soli € 4.100,00, diversamente sono migliorate le condizioni economico-reddituali del resistente, il quale è titolare di un'attività imprenditoriale ed il suo reddito annuale ammonta a circa € 300.000,00.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affidamento condiviso dei figli minori e collocazione degli stessi presso di lei, oltre che l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con riferimento agli oneri economici, la ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 2.000,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli minori, oltre al rimborso per la quota dell'80% delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si è opposto alle altre richieste della ricorrente specificando, riguardo al mantenimento dei figli, che il figlio (nato l'[...]) è divenuto Per_1 maggiorenne e che anche la figlia (nata il [...]) è prossima alla maggiore età, nonché Per_2 contestando quanto dedotto da controparte in ordine all'incremento del suo reddito.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 24.02.2022 sono state confermate le condizioni di separazione;
quindi, la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e mediante l'ordine a parte ricorrente di esibizione della documentazione reddituale.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.03.2024, le parti hanno chiesto di convertire il presente giudizio contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in divorzio congiunto, chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“si richiamano e confermano espressamente le condizioni concordate con il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (all. 3 comparsa di costituzione e risposta) con esclusione delle clausole nn. 5/6/7/8 relative alle disposizioni in ordine ai figli e ormai maggiorenni. Per_2 Per_1
Le parti concordano inoltre la modifica della clausola n. 10 e n. 11 delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi (cit. all.3 comparsa di costituzione e risposta), posto che, come detto, i figli
e sono ormai maggiorenni e quest'ultimo autonomo economicamente, nei termini che Per_2 Per_1 seguono:
“art. 10) il marito sig. corrisponderà per la figlia per il suo mantenimento la Controparte_1 Per_2 somma di € 450,00 mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
art. 11) le spese straordinarie relative all'educazione ed alla salute della figlia saranno divise Per_2 tra le parti nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate”.
Chiedono infine che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle superiori condizioni.”.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 12.02.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, insistendo nella dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai loro rapporti economici.
In conclusione, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti entro il termine perentorio del 12.02.2025, sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza Armerina (EN) il
07.12.2002 tra nata ad [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Piazza Armerina l'1/6/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Piazza Armerina Anno 2002, al n. 112, parte II, Serie A, Ufficio 1; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da
nata ad [...] il [...], (c.f.: ) e residente a [...] C.F._1
Armerina in Via T. Tasso, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alessia Di Giorgio;
-ricorrente-
Contro
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Gianna Lo Fermo;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole r in data
15.04.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4/11/2021, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Piazza
Armerina (EN) in data 7.12.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piazza
Armerina al n. 112, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002, con , dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli, (nato l'[...]) e (nata il [...]). Persona_1 Persona_2
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che con decreto del 3 maggio 2016, reso nel giudizio civile iscritto al n. 217/2016 R.G., il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi convenute.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto: (i) che a seguito della pronuncia della separazione si sono verificati dei problemi relativi all'affidamento dei figli minori a causa della ripetuta elusione dei doveri genitoriali da parte del padre, il quale ha trascurato l'educazione dei minori, arrivando perfino a non frequentarli per mesi;
(ii) che mentre le sue condizioni economiche sono peggiorate, al punto di arrivare ad avere un reddito annuo di soli € 4.100,00, diversamente sono migliorate le condizioni economico-reddituali del resistente, il quale è titolare di un'attività imprenditoriale ed il suo reddito annuale ammonta a circa € 300.000,00.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con affidamento condiviso dei figli minori e collocazione degli stessi presso di lei, oltre che l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con riferimento agli oneri economici, la ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 2.000,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli minori, oltre al rimborso per la quota dell'80% delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si è opposto alle altre richieste della ricorrente specificando, riguardo al mantenimento dei figli, che il figlio (nato l'[...]) è divenuto Per_1 maggiorenne e che anche la figlia (nata il [...]) è prossima alla maggiore età, nonché Per_2 contestando quanto dedotto da controparte in ordine all'incremento del suo reddito.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 24.02.2022 sono state confermate le condizioni di separazione;
quindi, la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti offerti in produzione e mediante l'ordine a parte ricorrente di esibizione della documentazione reddituale.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.03.2024, le parti hanno chiesto di convertire il presente giudizio contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in divorzio congiunto, chiedendo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“si richiamano e confermano espressamente le condizioni concordate con il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (all. 3 comparsa di costituzione e risposta) con esclusione delle clausole nn. 5/6/7/8 relative alle disposizioni in ordine ai figli e ormai maggiorenni. Per_2 Per_1
Le parti concordano inoltre la modifica della clausola n. 10 e n. 11 delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi (cit. all.3 comparsa di costituzione e risposta), posto che, come detto, i figli
e sono ormai maggiorenni e quest'ultimo autonomo economicamente, nei termini che Per_2 Per_1 seguono:
“art. 10) il marito sig. corrisponderà per la figlia per il suo mantenimento la Controparte_1 Per_2 somma di € 450,00 mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
art. 11) le spese straordinarie relative all'educazione ed alla salute della figlia saranno divise Per_2 tra le parti nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate”.
Chiedono infine che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle superiori condizioni.”.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 12.02.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, insistendo nella dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto in ordine all'accoglimento della domanda di divorzio, il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai loro rapporti economici.
In conclusione, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti entro il termine perentorio del 12.02.2025, sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza Armerina (EN) il
07.12.2002 tra nata ad [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
Piazza Armerina l'1/6/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Piazza Armerina Anno 2002, al n. 112, parte II, Serie A, Ufficio 1; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca