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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2023 cui è stato riunito il n. R.G. 991/2023
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 30/4/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. R.G. 990/2023 e 991/2023 aventi per oggetto “opposizione intimazione di pagamento – comunicazione iscrizione ipotecaria” promossi da:
difesa dall'avv. Antonio POLCINO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Ersilia DI TILLO,
[...]
costituito quale resistente nel solo procedimento R.G. 991/2023
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, difesa dall'avv. Mario SIGNORE
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 26 In data 11.08.2023 proponeva due distinti ricorsi con i quali evocava Parte_1 in giudizio l' e l' , proponendo opposizione
contro
: CP_1 CP_2
➢ l'intimazione di pagamento n. 02720239001069023000, notificata in data 21/7/2023, confluita nel procedimento R.G. 990/2023, avente ad oggetto le seguenti somme:
▪ € 221,85 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2016 -2017 di cui alla CP_2
cartella n. 02720170001686777000;
▪ € 218,18 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2017 relative alla cartella CP_2
di pagamento n. 02720170004157547000;
▪ € 284,93 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2018 relative alla cartella CP_2
di pagamento n. 02720190000038522000;
▪ € 2.681,6 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000142278000;
▪ € 2.655,94 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000773971000;
▪ € 3.092,44 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre a somme aggiuntive anno 2010 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406876000;
▪ € 2.449,20 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2009 e 2011 e spese di notifica anno
2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406977000;
▪ € 5.398,05 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2016 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000441275000;
▪ € 150,37 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2012 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000907184000;
▪ € 4.005,98 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2017 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180000257783000;
pagina 2 di 26 ▪ € 2.610,02 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2017 e anno 2018 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180001086190000;
▪ € 2.549,21 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190000355016000;
▪ € 2.479,26 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e anno 2019 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190001030878000;
▪ € 3.825,67 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2019 e spese di notifica anno 2021 relative all'avviso di addebito n. 32720210000217502000.
➢ la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776202300000223000, notificata in data 21/7/2023, confluita nel procedimento n. R.G. 991/2023, avente ad oggetto le seguenti somme:
▪ € 220,94 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2016 -2017 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720170001686777000;
▪ € 217,26 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2017 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720170004157547000;
▪ € 196,73 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2018 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720190000038522000;
▪ € 237,07 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2020/2021 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720210003373140000;
▪ € 218,69 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2021/2022 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720220001440339000;
▪ € 2.678,41 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000142278000;
▪ € 2.652,66 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000773971000;
pagina 3 di 26 ▪ € 3.088,68 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2010 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406876000;
▪ € 2.446,26 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2009, anno 2011 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406977000;
▪ € 5.391,37 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2016 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000441275000;
▪ € 150,20 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2012 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000907184000;
▪ € 3.988,28 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2017 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180000257783000;
▪ € 2.598,04 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2017 e anno 2018 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180001086190000;
▪ € 2.537,07 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190000355016000;
▪ € 2.467,02 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e anno 2019 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190001030878000;
▪ € 3.807,22 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2019 e spese di notifica anno 2021 relative all'avviso di addebito n. 32720210000217502000;
▪ € 3.204,42 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2021 e spese di notifica anno 2022 relative all'avviso di addebito n. 32720220000920338000.
Parte opponente, al fine di ottenere la declaratoria di nullità totale o parziale degli atti impugnati, sollevava in entrambi i proposti ricorsi le seguenti contestazioni:
pagina 4 di 26 ➢ omessa notifica dei titoli esecutivi e, dunque, degli atti presupposti su cui si fondavano le pretese creditorie poi trasfuse nell'intimazione di pagamento (R.G. n. 990/2023) e nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. n. 991/2023), oggi impugnate, che avrebbe determinato la prescrizione delle somme pretese;
➢ di aver presentato istanza di rottamazione per la cartella n. 027021000337314, inglobata nell'intimazione di pagamento opposta con il ricorso R.G. n. 990/2023, e per le cartelle n. 02720200001414190000, n. 02720180003265235000, n.
02720210003373140000 (per la parte di competenza del Tribunale Lavoro adito), n.
02720220000501847000 e n. 02720220001440339000, inglobate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. 991/2023), rilevando la nullità dei notificati atti in quanto la normativa relativa alla rottamazione quater, alla quale l'istante aveva aderito ed in relazione alla quale era in attesa di risposta da parte dell' , prevede CP_4
espressamente che - secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 240, lettera e, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023) - la presentazione della domanda per la definizione agevolata dei ruoli impedisce la prosecuzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
➢ l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99;
➢ la mancata o, comunque, invalida sottoscrizione degli atti impugnati;
➢ la mancata indicazione negli atti dei termini per impugnare;
➢ la violazione del principio della trasparenza amministrativa e del contraddittorio;
➢ il difetto di motivazione;
➢ l'omessa indicazione circa la consegna dei ruoli all' . CP_4
Si costituiva in entrambi i giudizi l , evidenziando la necessità di disporre l'integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti dell' sul presupposto che Controparte_5
l'opposizione aveva ad oggetto atti propri ed esclusivi dell'Agente della Riscossione, sostenendo, in ogni caso, l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito prodromici agli atti impugnati che, in difetto di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (da proporsi nel termine di giorni 40 dalla predetta notifica), avevano assunto la valenza di titoli esecutivi irretrattabili, con la conseguenza che ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva era da considerarsi inammissibile nel presente giudizio.
In merito ai vizi formali degli atti impugnati e alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di accertamento, l evidenziava la legittimazione esclusiva dell'Agente della CP_1
pagina 5 di 26 , menzionando, in ogni caso, molteplici atti interruttivi, nonché il verificarsi della CP_3
sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID;
concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Si costituiva anche l -nel solo procedimento R.G. 991/2023 (pur avendo dato parte CP_2 ricorrente la prova del buon fine della notifica all' del ricorso iscritto al n. RG 990/2023 - CP_2
cfr. ordinanza del GL del 16.04.2024 e note scritte autorizzate del 1.05.2024 con i relativi allegati)- eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendo l'opposizione su vizi formali degli atti impugnati relativamente ai quali era legittimato a contraddire il solo Agente per la Riscossione.
Evidenziava l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati, la cui mancata opposizione aveva determinato la cristallizzazione dei crediti e l'assunzione della valenza di titolo esecutivo delle cartelle, con conseguente applicazione, ex art. 2946
c.c., del termine decennale di prescrizione.
Al fine di confutare l'asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo, l precisava che, ai sensi CP_2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 44/1999, esso Istituto aveva provveduto all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi portati dalle notificate cartelle nei termini prescritti per legge (31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento), puntualizzando che nessuna prescrizione si era determinata rispetto ai crediti portati dalle cartelle in contestazione.
Alla luce della natura delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, Controparte_5 costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini perentori previsti dagli artt. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., sostenendo la regolare notifica degli atti impugnati e di quelli ad essi presupposti evidenziando, in proposito, la contraddittorietà delle deduzioni dell'opponente che, pur sostenendo l'omessa notifica degli atti prodromici, riferiva di aver corrisposto tutti gli importi richiesti dagli Enti odierni resistenti e di aver presentato istanze di rottamazione e definizione agevolata aventi valenza di riconoscimento di debito.
L evidenziava in proposito che - non avendo provveduto alla corresponsione di alcun CP_5 importo successivamente alla presentazione delle suddette istanze - l'opponente era decaduta dai connessi benefici.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza dei contestati vizi formali – che, a dire dell'opponente, avrebbero inficiato la validità degli atti impugnati - essendo il contenuto pagina 6 di 26 dell'intimazione di pagamento predeterminato dalla legge (pertanto esso non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato) e quello della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non soggetto a particolari formalità, dovendo contenere esclusivamente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica, sarebbe stata iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77, I comma, DPR n.
602/1973.
Contestava la dedotta mancanza di motivazione degli atti impugnati evidenziando - oltre alla possibilità che essa poteva essere desunta per relationem - la presenza negli atti di tutti gli elementi sufficienti ad individuare i presupposti della pretesa creditoria avanzata ed i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle somme iscritte a ruolo.
Evidenziava la puntuale indicazione del responsabile del procedimento ed il fatto che in relazione agli atti impugnati non fosse prevista alcuna sottoscrizione a pena di nullità o di inesistenza degli stessi.
Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, dato che la spiegata opposizione aveva ad oggetto l'omessa notifica degli atti prodromici a quelli oggetto di impugnazione, l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della consegna dei ruoli, ossia attività di esclusiva competenza dell' o dell' ; concludeva, in ogni caso, per la CP_1 CP_2
reiezione della proposta opposizione.
Parte ricorrente, all'esito della costituzione dei resistenti, assumeva che gli avvisi di notifica depositati dall' non erano effettivamente stati da ella sottoscritti o erano privi di CP_1
sottoscrizione, evidenziando che essi rappresentavano solo una presunta facciata di una cartolina di invio, ma non recavano la relazione di notifica con la propria firma e quella del soggetto notificatore;
deduceva che negli stessi non era stato riportato il numero dell'avviso cui si riferivano, ma solo quello della presunta raccomandata a/r con cui quest'ultimo sarebbe stato inviato. Sosteneva che detti avvisi di consegna erano mere riproduzioni informatiche, prive di alcuna fede fidefaciente ai fini della prova della notifica degli atti presupposti a quelli impugnati. In relazione agli AVA n. 32720180001086190000 e all'AVA n.
32720190000355016000, evidenziava che l si era limitato ad esibire file con con CP_1
estensione *.PDF denominati Ricevuta AVA n. 32720180001086190000 e Ricevuta AVA
n.32720190000355016000; proponeva disconoscimento in relazione al fatto che i predetti file potessero essere correlati alla ricezione dei predetti AVA.
Con ordinanza del 16.04.2024 il GL disponeva la riunione dei due procedimenti indicati per motivi di connessione.
pagina 7 di 26 ____________
1. Sulla legittimazione passiva delle parti resistenti
Attese le eccezioni sollevate dai resistenti ed circa il loro difetto di CP_2 Controparte_5
legittimazione passiva nella presente controversia, appare opportuno precisare che la fattispecie oggetto del giudizio rientra nelle ipotesi in cui la parte opponente, con un unico atto, fa valere sia vizi di merito che di regolarità formale degli atti della procedura di riscossione, nonché attinenti alla regolare notifica degli atti prodromici rilevando, altresì, la prescrizione successiva alla notifica degli stessi, per cui, nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che dell'Agente per la Riscossione proprio virtù delle varie azioni spiegate.
2. Sulla regolarità della notifica degli atti prodromici a quelli impugnati
Sono infondate le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici a quelli impugnati nell'ambito del presente giudizio.
Le parti resistenti, e , infatti, hanno provato documentalmente l'avvenuta notifica di CP_1 CP_2
tali atti mediante la produzione delle copie degli stessi e dei relativi avvisi di consegna.
Tale circostanza comporta l'inammissibilità nel presente giudizio di questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie portate dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di CP_1
pagamento , che risultano regolarmente notificati e avverso i quali non è stata proposta CP_2
opposizione alcuna nei termini di legge ossia, a pena di decadenza, entro quelli revisti dall'art. 24 d.lgs n. 46/99.
Va in primo luogo chiarito, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, che la notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. n.
4275/2018)".
Dunque, essendo assistita da efficacia probatoria privilegiata, l'attestazione dell'agente postale non può essere messa in discussione se non mediante querela di falso;
pertanto, è
pagina 8 di 26 del tutto irrilevante il fatto che la parte si sia limitata ad affermare il disconoscimento delle sottoscrizioni.
In tale sistema, infatti, è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso,
l'esecuzione della notifica effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass. 6395/2014).
Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
con l'ulteriore precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. n. 946/2020; v. anche Cass. 37220/2022:
<<qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi del d.p.r. n.>
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica>>).
In merito alla dedotta inesistenza della relata di notifica, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che all'agente della riscossione è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche mediante posta elettronica certificata) e che risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica»
(Cass., ord. n. 28399 del 28/11/2017).
Peraltro, non appare superfluo ricordare che <In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era
pagina 9 di 26 diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass.
Sez. 5, Ord. n. 6251 del 09/03/2025).
Inoltre, come esplicitato dalla Suprema Corte nell'ordinanza (Cass., ord. n. 28399 del
28/11/2017) precedentemente richiamata, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'articolo
26, comma 1, del DPR 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
Anche in relazione agli avvisi di addebito l'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010 prescrive che: elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento>>.
Secondo il comma 1, prima parte, dell'articolo 26 del DPR 602/1973, la notifica della cartella di pagamento può essere anche effettuata dall'Agente della Riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza alcun obbligo di compilazione della relata.
A tale conclusione non è ostativo il rinvio operato dall'ultimo comma dell'articolo 26 del DPR
602/1973 alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 60 del DPR
600/1973 né il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 26 secondo cui l'Agente della
Riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
A tal proposito, la Suprema Corte espressamente statuisce che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 26 per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica…>> e che notificazione iscritta sulla cartella o dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo – nell'articolo 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1-3>>
pagina 10 di 26 (Cass. 23511/2016 ed, in senso conforme, Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n.
14327/2009).
Inoltre, nel caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
<<l circa la coincidenza tra persona cui cartella destinata e quella>
consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico>> (Cass. sent. n. 6935/2014; Cass. sent. n.
11708/2011).
E', pertanto, evidente che le doglianze spiegate dalla parte odierna opponente nelle proprie difese circa la non riconducibilità a sé delle sottoscrizioni apposte sulle copie degli avvisi di ricevimento avrebbero dovuto essere azionate mediante proposizione di querela di falso della quale, invece, non vi è traccia in atti.
Quanto al disconoscimento, effettuato dalla ricorrente nelle note difensive depositate il
28.10.2024, rispetto ai referti di notifica prodotti dalle controparti in copie fotostatiche, si osserva che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotografica o informatica ha la stessa efficacia dell'originale, a meno che colui contro il quale è prodotta ne disconosca la conformità.
Come chiarito dalla Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale)>> (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e Cass. n.
16557/2019, quest'ultima proprio in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale>>).
pagina 11 di 26 Nel caso di specie parte opponente si è limitata ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso e, come tale, insuscettibile per confutare la conformità all'originale die documenti prodotti in copia.
Infine si segnala la sentenza n. 13384 del 2016 con cui la Cassazione ha ribadito che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa".
In definitiva,
2.1 Tanto premesso, applicando i principi appena esposti al caso in esame, andando a verificare l'effettiva notifica degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento (nel giudizio
R.G. 990/23), si osserva che risultano perfezionale le seguenti notifiche:
➢ cartella di pagamento n. 02720170001686777000, rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di avvenuta notifica in data 12/10/2017 comprovante la ricezione della cartella - il cui numero risulta puntualmente indicato nell'avviso di ricevimento – da parte del destinatario che sottoscrive la medesima unitamente all'agente postale (doc. 4
– memoria di costituzione ); CP_2
➢ cartella di pagamento n. 02720170004157547000 rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di avvenuta notifica in data 22/2/2019 comprovante la ricezione della cartella - il cui numero risulta puntualmente indicato nell'avviso di ricevimento – da parte del destinatario che sottoscrive la medesima unitamente all'agente postale (doc. 6
– memoria di costituzione ); CP_2
➢ cartella di pagamento n. 02720190000038522000 rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di deposito presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 30/4/2019 (doc. 8 – memoria di costituzione ); CP_2
➢ avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 CP_1 dell'importo di Euro 1.912,79 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
pagina 12 di 26 notifica in data 10/11/2016 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente indicato il numero della raccomandata di invio (65037288452-0) che a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal Parte_2 destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720170000441275000 formato in data 9/9/2017 CP_1 dell'importo di Euro 3.930,36 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 25/9/2017 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66545303724-9) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 CP_1 dell'importo di Euro 135,02 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 26/10/2017 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66545686948-2) che Parte_3
a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto da Parte_2
e dall'agente postale;
Persona_1
➢ avviso di addebito n. 32720180000257783000 formato in data 9/6/2018 CP_1 dell'importo di Euro 2.986,32 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 10/7/2018 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66548019040-2) che Parte_3
a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario Parte_2
e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720190001030878000 formato in data 9/11/2019 CP_1 dell'importo di Euro 2.040,02 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 27/12/2019 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (68957192405-9) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720210000217502000 formato in data 23/10/2021 CP_1 dell'importo di Euro 3.289,94 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 2/12/2021 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (68980086961-8) che corrisponde pagina 13 di 26 esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale.
Quanto alle altre notifiche, si segnalano:
➢ avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 CP_1 dell'importo di Euro 1.912,13 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 CP_1 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 CP_1 dell'importo di Euro 2.192,41 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720180001086190000 formato in data 24/11/2018 e CP_1
avviso di addebito n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 CP_1 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04 rispetto ai quali
l' produce un unico avviso di ricevimento che ne attesterebbe la notifica in CP_1
data 17/3/2022 sul quale i numeri delle raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna;
Può quindi affermarsi che le cartelle e gli avvisi menzionati, prodromici all'impugnata intimazione di pagamento, risultano regolarmente notificati ad eccezione degli AVA n.
32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 dell'importo di Euro 1.912,13, n.
32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 e n.
32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41.
Tuttavia, gli avvisi de quibus risultano, tuttavia, inseriti nell'istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 21/4/2017 (doc. 6 – memoria di costituzione ) che CP_4
costituisce, secondo costante giurisprudenza, espresso riconoscimento di debito dal quale decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione validamente interrotto, poi, dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
2.2 Infatti, l'istanza di rateazione del debito presentata dalla ricorrente in data 21/4/2017, comprendente anche le somme di cui ai segnalati avvisi, sebbene non abbia avuto seguito in ragione della mancata corresponsione delle rate stabilite, configura un riconoscimento di pagina 14 di 26 debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022, n.37389).
La Suprema Corte ha ribadito, difatti, l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. e è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord.
n. 9242, 8/4/2024).
2.3 Quanto agli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 formato in data CP_1
24/11/2018 e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04, come già accennato l produce un CP_1
unico avviso di ricevimento che ne attesterebbe la notifica in data 17/3/2022; su tale avviso i numeri delle raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna;
va pure evidenziato che nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.
Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre, ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti pagina 15 di 26 gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (Cass. Sez. 5, 26/11/2019, n. 30787).
Dunque, in considerazione del mancato perfezionamento della notifica, gli importi relativi a tali avvisi devono dichiararsi prescritti.
2.4 Venendo all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata nel ricorso R.G. n.
991/2023 da parte ricorrente con riferimento all'asserita mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria va osservato che:
➢ la cartella di pagamento n. 02720170001686777000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ la cartella di pagamento n. 02720170004157547000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ la cartella di pagamento n. 02720190000038522000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ alla cartella di pagamento n. 02720210003373140000 non è allegata la notifica;
CP_2
➢ alla cartella di pagamento n. 02720220001440339000 non è allegata la notifica;
CP_2
➢ per l'avviso di addebito n. 32720160000142278000 non è provata la notifica (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720160000773971000 è stato regolarmente notificato CP_1
(cfr. precedente punto 2.1);
➢ per l'avviso di addebito n. 32720160001406876000 non produce alcuna CP_1 CP_1
attestazione di avvenuta notifica (cfr. precedente punto 2.1);
➢ per avviso di addebito n. 32720160001406977000 l non produce alcuna CP_1 CP_1
attestazione di avvenuta notifica (cfr. precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720170000441275000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720170000907184000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720180000257783000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720180001086190000 e avviso di addebito n. CP_1 CP_1
32720190000355016000 rispetto ai quali l produce un unico avviso di CP_1
ricevimento che ne attesterebbe la notifica in data 17/3/2022 sul quale i numeri delle pagina 16 di 26 raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna
(cfr. precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720190001030878000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720210000217502000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ per l'avviso di addebito n. 32720220000920338000 formato in data 9/12/2022 CP_1 dell'importo di Euro 3.175,44, l produce attestazione di avvenuta notifica in data CP_1
25/2/2023 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente riportato il numero della raccomandata di invio (66480526912-2) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
Anche in questo caso cartelle n. 02720210003373140000 e n. CP_2
02720220001440339000 delle quali non è provata la notifica risultano inserite nell'istanza di definizione agevolata del 27/6/2023 (doc. 7 – memoria ) che costituisce riconoscimento CP_4
di debito (cfr. punto 2.2), per cui è da tale data che decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione, validamente interrotto dalla notifica dell'impugnata comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Per ciò che riguarda gli AVA n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 dell'importo di Euro 1.912,13, n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 e n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41, rispetto ai quali manca la prova della notifica, si rimanda a quanto già rilevato ai punti 2.1 e 2.2 della motivazione, mentre per ciò che concerne gli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 e n. 32720190000355016000 si opera rinvio a CP_1
quanto già statuito al precedente punto 2.3.
Per tutte le altre posizioni è stato riscontrato il buon fine delle notifiche degli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento;
avverso tali atti non è stata proposta opposizione CP_1 CP_2
alcuna nei termini di legge previsti dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 e, risultano, dunque, inammissibili nel presente giudizio questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie.
3. Sulla prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla , deve essere precisato Parte_1
che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40
pagina 17 di 26 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, della quale si è detto al precedente punto 2, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito in contestazione collocati successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è, dunque, senz'altro tempestiva e va, quindi, esaminata nel merito.
Attese le argomentazioni spese sul punto dalle parti resistenti, appare necessario operare alcune precisazioni inerenti al regime prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame.
La Suprema Corte (Cass. sent. n. 11814/2020; Cass., ord. n. 12288/2020), richiamando il principio di diritto enunciato nella statuizione n. 23397 del 17/11/2016 resa a Sezioni Unite, ha confermato che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alle cartella di pagamento/avvisi di addebito previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo;
pertanto, dopo l'emissione di una cartella di pagamento/avviso di addebito, l'ente impositore ha tempo 5 anni per il recupero dei contributi, poiché, appunto, non trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale.
Pertanto, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Venendo alla fattispecie in esame, va tenuto in conto che, a fronte della intervenuta notifica degli atti presupposti (AVA, cartelle) nelle date (indicate al punto che precede) l ha CP_4
provveduto alla notifica dei seguenti successivi atti, interruttivi della prescrizione:
- in data 11/06/2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.02720189000578842 000, che ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale per il credito portato dall'avviso di addebito avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 e CP_1
notificato in data 10/11/2016;
- in data 30/11/2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02776201900001019000 che ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale per il credito portato dalla cartella di pagamento n. 02720170001686777000 notificata in data CP_2
pagina 18 di 26 12/10/2017, della cartella di pagamento n. 02720170004157547000 notificata in data CP_2
22/2/2019, dell'avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016
CP_1 rispetto al quale l , come già osservato, non produce alcuna attestazione di avvenuta
CP_1 notifica;
dell'avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016
CP_1 notificato in data 10/11/2016, dell'avviso di addebito n. 32720160001406876000
CP_1 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l , come sopra
CP_1 già visto, non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica;
dell'avviso di addebito
CP_1
n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41, rispetto al quale l non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica dell'avviso di addebito CP_1
n. 32720170000441275000 formato in data 9/9/2017 e notificato in data 25/9/2017, CP_1 dell'avviso di addebito n. 32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 CP_1 dell'importo di Euro 135,02 rispetto al quale l ha notificato in data 26/10/2017 in mani di CP_1
; dell'avviso di addebito n. 32720180000257783000 formato in Persona_1 CP_1
data 9/6/2018 notificato in data 10/7/2018;
- in data 23/05/2023 – 12/08/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 027 2022
9001075310 000 000, che ha validamente interrotto la prescrizione della cartella di pagamento n. 02720170001686777000 notificata in data 12/10/2017, della cartella di CP_2
pagamento n. 02720170004157547000 notificata in data 22/2/2019, della cartella di CP_2 pagamento n. 02720190000038522000 rispetto alla quale l produce attestazione CP_2 CP_2
di deposito presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 30/4/2019, dell'avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 rispetto al CP_1 quale l non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica, dell'avviso di addebito CP_1
n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 notificato in data 10/11/2016,
CP_1 dell'avviso di addebito n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016
CP_1 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l non produce alcuna attestazione di
CP_1 avvenuta notifica;
dell'avviso di addebito n. 32720160001406977000 formato in data
CP_1
9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41 rispetto al quale l non produce alcuna CP_1 attestazione di avvenuta notifica, dell'avviso di addebito n. 32720170000441275000 CP_1 formato in data 9/9/2017 e notificato in data 25/9/2017, dell'avviso di addebito n. CP_1
32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 dell'importo di Euro 135,02 notificato in data 26/10/2017 in mani di;
dell'avviso di addebito n. Persona_1 CP_1
32720180000257783000 formato in data 9/6/2018 notificato in data 10/7/2018, dell' avviso di pagina 19 di 26 addebito n. 32720190001030878000 formato in data 9/11/2019 notificato in data CP_1
27/12/2019.
Dunque, all'esito di una ricognizione complessiva è evidente come non si sia maturato alcun termine di prescrizione fino alla notificazione della intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria oggi impugnati, se non in relazione a quegli atti prodromici (avvisi di accertamento n. 32720180001086190000 e n. 32720190000355016000) già individuati ai punti 2.1 e 2.2. rispetto ai quali manca la prova della ritualità della notifica.
Va, altresì, tenuto in conto che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'attività di riscossione è stato interessato dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale
COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15 richiamato) per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), nonché dalla proposizione di istanza di rateizzazione.
4. Sul difetto di motivazione
4.1 Quanto al difetto di motivazione che, secondo la ricostruzione operata dalla parte ricorrente, inficerebbe la validità dell'impugnata intimazione di pagamento (R.G. 990/23), va in primis considerato che tale atto è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Ne deriva che in relazione all'intimazione di pagamento all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto.
Il contenuto della richiamata disposizione di legge, infatti, riferisce chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità al modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto attesa la natura vincolata del provvedimento è evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, pertanto, tale norma esclude che possano essere fatti valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento perché non incidenti sul diritto di difesa (Cass. S.U. n.
14878 del 25/06/2009). pagina 20 di 26 Dunque, è sufficiente che nell'intimazione di pagamento venga operato il solo richiamo agli atti prodromici precedentemente notificati (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) (Cass. n.
2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017) idonei a rendere edotto il contribuente delle ragioni della sua successiva emissione.
Ai fini della validità della motivazione, infatti, è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell' an e nel quantum e di esercitare il suo diritto di difesa ed il riferimento specifico e concreto agli atti prodromici già notificati assolve certamente la finalità di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione.
Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, in difetto di pagamento della cartella e/o dell'avviso di addebito già notificati, sarà dato corso all'esecuzione coattiva, assolvendo, dunque, la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, vi sia l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità con costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass., Sez. V, sent. n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, né necessita dell'allegazione degli atti prodromici precedentemente notificati essendo sufficiente il mero richiamo agli stessi (Cass. ord. n. 21065 del 4/7/2022). Ogni contestazione al riguardo va quindi rigettata.
4.2 A ciò si aggiunga che in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria (R.G. 991/2023) non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso tale atto, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile (Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. n. 7233 del 15 marzo 2021).
Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, dunque, ai sensi degli artt. 76 e 77 del
DPR n. 602 del 1973, è sufficiente che l'atto contenga l'indicazione del valore del credito per cui si procede.
5. Sulla mancata e/o invalida sottoscrizione degli atti prodromici e dell'impugnata intimazione di pagamento
Improponibili nel presente giudizio risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla presunta mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento degli atti prodromici a quelli oggetto di impugnazione, vizi che dovevano farsi valere nell'ambito della impugnativa ex art 24 d.lgs n. 46/99.
pagina 21 di 26 Del tutto destituita di fondamento risulta la doglianza relativa al difetto di motivazione in relazione alla intimazione di pagamento.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l' ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l'intimazione di pagamento notificata dall , nel rispetto del Controparte_5 principio di garanzia di trasparenza dell'attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) deve tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l'impugnata intimazione contiene, alla pag. 2, l'indicazione del nominativo del Responsabile del
Procedimento nella persona di “ ”. Controparte_6
6. Sull'Istanza di sospensione della riscossione
Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile richiedere la sospensione legale delle somme indicate da una cartella di pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa e che, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, l'annullamento della cartella avverrà in modo automatico.
Nel caso di specie va osservato che pacificamente la ricorrente ha presentato istanze di sospensione legale della riscossione ai sensi della richiamata normativa in data 11/8/2023, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione erano interessati da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, tuttavia, limitandosi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza e, dunque, a detrimento della disciplina sopra riportata che richiede che, nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che gli avvisi di addebito e/o le cartelle di pagamento siano interessati da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma e, quindi, in assenza dei presupposti della asserita caducazione del debito e del diritto alla riscossione.
Tanto appare peraltro indirettamente confermato in considerazione del previsto obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente anche appunto <> .
Non può quindi ritenersi che con le dichiarazioni in questione possa aver determinato l'effetto previsto dalla normativa, e dunque la attuabilità degli obblighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore (tantomeno la caducazione)
pagina 22 di 26 proprio perché essa non costituisce dichiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla normativa in esame.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con la decisione n. 28354/19, ha chiarito che tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' CP_5
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif.
[...]
dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria>>.
La decisione richiamata ha nello specifico evidenziato come l'art 1 commi 537-542 della legge 228/2012 persegua l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori che hanno subito iscrizioni a ruolo e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo.
La finalità della novella è [era] quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione sicchè diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito>> e ciò ad evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.
Tra l'altro, la ricorrente non ha contestato, né tantomeno impugnato, la comunicazione prot.
n. 9183116 del 20/09/2023 con la quale l formalizzava il diniego Controparte_5 all'istanza di definizione agevolata presentata dall'odierna ricorrente in data 19/9/2023 evidenziando che: riferimento alla precitata cartella di pagamento, ai soli periodi temporali antecedenti a quelli in cui i ruoli sono stati resi esecutivi (art. 1 co. 538 lettera a); 2) l'assoluta carenza di documentazione non consente di superare la genericità della motivazione di cui al punto precedente>> (cfr. doc. 8 – fascicolo ). CP_4
E' chiaro, dunque, che la cristallizzazione degli effetti di tale comunicazione comporta il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del relativo procedimento amministrativo.
7. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei termini e dei modi per impugnare
pagina 23 di 26 Del tutto destituita di fondamento risulta l'eccezione sollevata dalla ricorrente al punto n. 4 del ricorso iscritto al n. 991/2023, in ordine alla pretesa nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poiché carente dell'indicazione dei termini e dei modi per impugnare.
Risulta per tabulas, infatti, che l'atto contiene a pag. 2 detta indicazione espressa nei seguenti termini: iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria>> (cfr. doc. 4 – fascicolo ). CP_1
In relazione al medesimo vizio eccepito nell'ambito del ricorso R.G. 990/2023 in merito alla mancata indicazione nell'impugnata intimazione di pagamento delle modalità per presentare il ricorso al giudice competente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ciò non determini la nullità, bensì una mera "irregolarità" formale, la quale potrà al più rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Difatti nella sentenza n. 23010/2009, la Suprema Corte ha chiarito che contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per
l'impugnazione>> (cfr. anche Cass. n. 20634/2008, n. 14482/2003).
8. Sulla violazione della trasparenza amministrativa e del contraddittorio
Per ciò che concerne la presunta violazione della trasparenza amministrativa e del contraddittorio eccepita dalla ricorrente, va dapprima segnalata l'estrema genericità delle contestazioni svolte sul punto, in quanto non si comprende se le stesse siano riferite alla notifica degli atti prodromici a quelli impugnati ovvero a questi ultimi.
Nel primo caso, infatti, le sollevate eccezioni risulterebbero tardive e, dunque, improponibili nel presente giudizio avendo dovuto le stesse essere proposte nel giudizio di impugnazione agli atti prodromici mai intrapreso dalla ricorrente.
Nel secondo caso, va rilevato che non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni,
pagina 24 di 26 autonomamente impugnabili, che non devono essere, dunque, preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Per atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati si intendono quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione e, dunque, ai sensi della citata norma, vengono esclusi dall'obbligo di contraddittorio i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973), ogni altro atto emesso dall' ai fini del recupero delle somme ad essa Controparte_7
affidate.
Ogni motivo di impugnativa sul punto va rigettato.
9. Sulla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo
Va precisato che le cartelle esattoriali (e non le successive intimazioni di pagamento, né tantomeno le comunicazioni di preavviso di iscrizione ipotecaria) non possono prescindere dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo, perché la relativa omissione precluderebbe valutazioni sulla consistenza delle somme rivendicate dall'erario e sulla loro esigibilità, con la conseguenza di rendere l'atto carente nella motivazione e perciò illegittimo.
La avrebbe dovuto, dunque, eventualmente, sollevare l'eccezione in esame in Parte_1 sede di impugnazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento ed al preavviso di iscrizione ipotecaria (cartelle e avvisi di addebito ) e non nel presente CP_2 CP_1 procedimento, nel quale non può che rilevarsi l'effettiva consumazione sul punto del suo diritto di difesa.
10. Sui criteri di calcolo di sanzioni ed interessi
Quanto alla censura connessa alla omessa esplicitazione nella intimazione di pagamento dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi e dell'indicazione delle aliquote la stessa, oltre ad essere genericamente formulata è, altresì, improponibile nel presente giudizio atteso che tali vizi avrebbero dovuto essere eccepiti in sede di opposizione agli avvisi di addebito o alle cartelle (Cass. Civ., S. U., sent. n. 14/7/2022 n. 22281). CP_2
___________
Ne consegue, per quanto sin qui motivato, che il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 CP_1
formato in data 24/11/2018 e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019
pagina 25 di 26 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04 che, pertanto, andranno decurtate dalla pretesa creditoria azionata.
11. Le spese processuali seguono la preponderante soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accoglie parzialmente l'opposizione, decurtando dalla pretesa complessiva le somme portate dagli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 formato in data 24/11/2018 CP_1
e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 dell'importo, rispettivamente, di euro
2.004,56 ed euro 2.042,04, oltre relativi interessi e sanzioni, rigettando l'opposizione per il resto;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti Controparte_8
resistenti, spese che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 2.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 26 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 26 di 26
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 30/4/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. R.G. 990/2023 e 991/2023 aventi per oggetto “opposizione intimazione di pagamento – comunicazione iscrizione ipotecaria” promossi da:
difesa dall'avv. Antonio POLCINO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Ersilia DI TILLO,
[...]
costituito quale resistente nel solo procedimento R.G. 991/2023
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, difesa dall'avv. Mario SIGNORE
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 26 In data 11.08.2023 proponeva due distinti ricorsi con i quali evocava Parte_1 in giudizio l' e l' , proponendo opposizione
contro
: CP_1 CP_2
➢ l'intimazione di pagamento n. 02720239001069023000, notificata in data 21/7/2023, confluita nel procedimento R.G. 990/2023, avente ad oggetto le seguenti somme:
▪ € 221,85 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2016 -2017 di cui alla CP_2
cartella n. 02720170001686777000;
▪ € 218,18 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2017 relative alla cartella CP_2
di pagamento n. 02720170004157547000;
▪ € 284,93 a titolo di rate premio e sanzioni anno 2018 relative alla cartella CP_2
di pagamento n. 02720190000038522000;
▪ € 2.681,6 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000142278000;
▪ € 2.655,94 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000773971000;
▪ € 3.092,44 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre a somme aggiuntive anno 2010 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406876000;
▪ € 2.449,20 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2009 e 2011 e spese di notifica anno
2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406977000;
▪ € 5.398,05 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2016 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000441275000;
▪ € 150,37 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2012 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000907184000;
▪ € 4.005,98 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2017 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180000257783000;
pagina 2 di 26 ▪ € 2.610,02 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre a somme aggiuntive anno 2017 e anno 2018 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180001086190000;
▪ € 2.549,21 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190000355016000;
▪ € 2.479,26 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e anno 2019 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190001030878000;
▪ € 3.825,67 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2019 e spese di notifica anno 2021 relative all'avviso di addebito n. 32720210000217502000.
➢ la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776202300000223000, notificata in data 21/7/2023, confluita nel procedimento n. R.G. 991/2023, avente ad oggetto le seguenti somme:
▪ € 220,94 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2016 -2017 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720170001686777000;
▪ € 217,26 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2017 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720170004157547000;
▪ € 196,73 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2018 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720190000038522000;
▪ € 237,07 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2020/2021 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720210003373140000;
▪ € 218,69 a titolo di rate premio oltre sanzioni anno 2021/2022 relative alla CP_2
cartella di pagamento n. 02720220001440339000;
▪ € 2.678,41 a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000142278000;
▪ € 2.652,66 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2015 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160000773971000;
pagina 3 di 26 ▪ € 3.088,68 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2010 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406876000;
▪ € 2.446,26 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2009, anno 2011 e spese di notifica anno 2016 relative all'avviso di addebito n. 32720160001406977000;
▪ € 5.391,37 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2016 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000441275000;
▪ € 150,20 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale oltre somme aggiuntive anno 2012 e spese di notifica anno 2017 relative all'avviso di addebito n. 32720170000907184000;
▪ € 3.988,28 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2017 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180000257783000;
▪ € 2.598,04 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2017 e anno 2018 e spese di notifica anno 2018 relative all'avviso di addebito n. 32720180001086190000;
▪ € 2.537,07 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190000355016000;
▪ € 2.467,02 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2018 e anno 2019 e spese di notifica anno 2019 relative all'avviso di addebito n. 32720190001030878000;
▪ € 3.807,22 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2019 e spese di notifica anno 2021 relative all'avviso di addebito n. 32720210000217502000;
▪ € 3.204,42 a titolo di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale oltre somme aggiuntive anno 2021 e spese di notifica anno 2022 relative all'avviso di addebito n. 32720220000920338000.
Parte opponente, al fine di ottenere la declaratoria di nullità totale o parziale degli atti impugnati, sollevava in entrambi i proposti ricorsi le seguenti contestazioni:
pagina 4 di 26 ➢ omessa notifica dei titoli esecutivi e, dunque, degli atti presupposti su cui si fondavano le pretese creditorie poi trasfuse nell'intimazione di pagamento (R.G. n. 990/2023) e nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. n. 991/2023), oggi impugnate, che avrebbe determinato la prescrizione delle somme pretese;
➢ di aver presentato istanza di rottamazione per la cartella n. 027021000337314, inglobata nell'intimazione di pagamento opposta con il ricorso R.G. n. 990/2023, e per le cartelle n. 02720200001414190000, n. 02720180003265235000, n.
02720210003373140000 (per la parte di competenza del Tribunale Lavoro adito), n.
02720220000501847000 e n. 02720220001440339000, inglobate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. 991/2023), rilevando la nullità dei notificati atti in quanto la normativa relativa alla rottamazione quater, alla quale l'istante aveva aderito ed in relazione alla quale era in attesa di risposta da parte dell' , prevede CP_4
espressamente che - secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 240, lettera e, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023) - la presentazione della domanda per la definizione agevolata dei ruoli impedisce la prosecuzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;
➢ l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99;
➢ la mancata o, comunque, invalida sottoscrizione degli atti impugnati;
➢ la mancata indicazione negli atti dei termini per impugnare;
➢ la violazione del principio della trasparenza amministrativa e del contraddittorio;
➢ il difetto di motivazione;
➢ l'omessa indicazione circa la consegna dei ruoli all' . CP_4
Si costituiva in entrambi i giudizi l , evidenziando la necessità di disporre l'integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti dell' sul presupposto che Controparte_5
l'opposizione aveva ad oggetto atti propri ed esclusivi dell'Agente della Riscossione, sostenendo, in ogni caso, l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito prodromici agli atti impugnati che, in difetto di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (da proporsi nel termine di giorni 40 dalla predetta notifica), avevano assunto la valenza di titoli esecutivi irretrattabili, con la conseguenza che ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva era da considerarsi inammissibile nel presente giudizio.
In merito ai vizi formali degli atti impugnati e alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di accertamento, l evidenziava la legittimazione esclusiva dell'Agente della CP_1
pagina 5 di 26 , menzionando, in ogni caso, molteplici atti interruttivi, nonché il verificarsi della CP_3
sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID;
concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Si costituiva anche l -nel solo procedimento R.G. 991/2023 (pur avendo dato parte CP_2 ricorrente la prova del buon fine della notifica all' del ricorso iscritto al n. RG 990/2023 - CP_2
cfr. ordinanza del GL del 16.04.2024 e note scritte autorizzate del 1.05.2024 con i relativi allegati)- eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendo l'opposizione su vizi formali degli atti impugnati relativamente ai quali era legittimato a contraddire il solo Agente per la Riscossione.
Evidenziava l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche agli atti impugnati, la cui mancata opposizione aveva determinato la cristallizzazione dei crediti e l'assunzione della valenza di titolo esecutivo delle cartelle, con conseguente applicazione, ex art. 2946
c.c., del termine decennale di prescrizione.
Al fine di confutare l'asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo, l precisava che, ai sensi CP_2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 44/1999, esso Istituto aveva provveduto all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi portati dalle notificate cartelle nei termini prescritti per legge (31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento), puntualizzando che nessuna prescrizione si era determinata rispetto ai crediti portati dalle cartelle in contestazione.
Alla luce della natura delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, Controparte_5 costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini perentori previsti dagli artt. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., sostenendo la regolare notifica degli atti impugnati e di quelli ad essi presupposti evidenziando, in proposito, la contraddittorietà delle deduzioni dell'opponente che, pur sostenendo l'omessa notifica degli atti prodromici, riferiva di aver corrisposto tutti gli importi richiesti dagli Enti odierni resistenti e di aver presentato istanze di rottamazione e definizione agevolata aventi valenza di riconoscimento di debito.
L evidenziava in proposito che - non avendo provveduto alla corresponsione di alcun CP_5 importo successivamente alla presentazione delle suddette istanze - l'opponente era decaduta dai connessi benefici.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza dei contestati vizi formali – che, a dire dell'opponente, avrebbero inficiato la validità degli atti impugnati - essendo il contenuto pagina 6 di 26 dell'intimazione di pagamento predeterminato dalla legge (pertanto esso non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato) e quello della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non soggetto a particolari formalità, dovendo contenere esclusivamente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica, sarebbe stata iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77, I comma, DPR n.
602/1973.
Contestava la dedotta mancanza di motivazione degli atti impugnati evidenziando - oltre alla possibilità che essa poteva essere desunta per relationem - la presenza negli atti di tutti gli elementi sufficienti ad individuare i presupposti della pretesa creditoria avanzata ed i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle somme iscritte a ruolo.
Evidenziava la puntuale indicazione del responsabile del procedimento ed il fatto che in relazione agli atti impugnati non fosse prevista alcuna sottoscrizione a pena di nullità o di inesistenza degli stessi.
Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, dato che la spiegata opposizione aveva ad oggetto l'omessa notifica degli atti prodromici a quelli oggetto di impugnazione, l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della consegna dei ruoli, ossia attività di esclusiva competenza dell' o dell' ; concludeva, in ogni caso, per la CP_1 CP_2
reiezione della proposta opposizione.
Parte ricorrente, all'esito della costituzione dei resistenti, assumeva che gli avvisi di notifica depositati dall' non erano effettivamente stati da ella sottoscritti o erano privi di CP_1
sottoscrizione, evidenziando che essi rappresentavano solo una presunta facciata di una cartolina di invio, ma non recavano la relazione di notifica con la propria firma e quella del soggetto notificatore;
deduceva che negli stessi non era stato riportato il numero dell'avviso cui si riferivano, ma solo quello della presunta raccomandata a/r con cui quest'ultimo sarebbe stato inviato. Sosteneva che detti avvisi di consegna erano mere riproduzioni informatiche, prive di alcuna fede fidefaciente ai fini della prova della notifica degli atti presupposti a quelli impugnati. In relazione agli AVA n. 32720180001086190000 e all'AVA n.
32720190000355016000, evidenziava che l si era limitato ad esibire file con con CP_1
estensione *.PDF denominati Ricevuta AVA n. 32720180001086190000 e Ricevuta AVA
n.32720190000355016000; proponeva disconoscimento in relazione al fatto che i predetti file potessero essere correlati alla ricezione dei predetti AVA.
Con ordinanza del 16.04.2024 il GL disponeva la riunione dei due procedimenti indicati per motivi di connessione.
pagina 7 di 26 ____________
1. Sulla legittimazione passiva delle parti resistenti
Attese le eccezioni sollevate dai resistenti ed circa il loro difetto di CP_2 Controparte_5
legittimazione passiva nella presente controversia, appare opportuno precisare che la fattispecie oggetto del giudizio rientra nelle ipotesi in cui la parte opponente, con un unico atto, fa valere sia vizi di merito che di regolarità formale degli atti della procedura di riscossione, nonché attinenti alla regolare notifica degli atti prodromici rilevando, altresì, la prescrizione successiva alla notifica degli stessi, per cui, nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che dell'Agente per la Riscossione proprio virtù delle varie azioni spiegate.
2. Sulla regolarità della notifica degli atti prodromici a quelli impugnati
Sono infondate le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici a quelli impugnati nell'ambito del presente giudizio.
Le parti resistenti, e , infatti, hanno provato documentalmente l'avvenuta notifica di CP_1 CP_2
tali atti mediante la produzione delle copie degli stessi e dei relativi avvisi di consegna.
Tale circostanza comporta l'inammissibilità nel presente giudizio di questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie portate dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di CP_1
pagamento , che risultano regolarmente notificati e avverso i quali non è stata proposta CP_2
opposizione alcuna nei termini di legge ossia, a pena di decadenza, entro quelli revisti dall'art. 24 d.lgs n. 46/99.
Va in primo luogo chiarito, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, che la notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. n.
4275/2018)".
Dunque, essendo assistita da efficacia probatoria privilegiata, l'attestazione dell'agente postale non può essere messa in discussione se non mediante querela di falso;
pertanto, è
pagina 8 di 26 del tutto irrilevante il fatto che la parte si sia limitata ad affermare il disconoscimento delle sottoscrizioni.
In tale sistema, infatti, è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso,
l'esecuzione della notifica effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass. 6395/2014).
Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
con l'ulteriore precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. n. 946/2020; v. anche Cass. 37220/2022:
<<qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi del d.p.r. n.>
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica>>).
In merito alla dedotta inesistenza della relata di notifica, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che all'agente della riscossione è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche mediante posta elettronica certificata) e che risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica»
(Cass., ord. n. 28399 del 28/11/2017).
Peraltro, non appare superfluo ricordare che <In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era
pagina 9 di 26 diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass.
Sez. 5, Ord. n. 6251 del 09/03/2025).
Inoltre, come esplicitato dalla Suprema Corte nell'ordinanza (Cass., ord. n. 28399 del
28/11/2017) precedentemente richiamata, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'articolo
26, comma 1, del DPR 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica.
Anche in relazione agli avvisi di addebito l'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010, convertito in legge n.
122/2010 prescrive che: elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento>>.
Secondo il comma 1, prima parte, dell'articolo 26 del DPR 602/1973, la notifica della cartella di pagamento può essere anche effettuata dall'Agente della Riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza alcun obbligo di compilazione della relata.
A tale conclusione non è ostativo il rinvio operato dall'ultimo comma dell'articolo 26 del DPR
602/1973 alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 60 del DPR
600/1973 né il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 26 secondo cui l'Agente della
Riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
A tal proposito, la Suprema Corte espressamente statuisce che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 26 per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica…>> e che notificazione iscritta sulla cartella o dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo – nell'articolo 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1-3>>
pagina 10 di 26 (Cass. 23511/2016 ed, in senso conforme, Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n.
14327/2009).
Inoltre, nel caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
<<l circa la coincidenza tra persona cui cartella destinata e quella>
consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico>> (Cass. sent. n. 6935/2014; Cass. sent. n.
11708/2011).
E', pertanto, evidente che le doglianze spiegate dalla parte odierna opponente nelle proprie difese circa la non riconducibilità a sé delle sottoscrizioni apposte sulle copie degli avvisi di ricevimento avrebbero dovuto essere azionate mediante proposizione di querela di falso della quale, invece, non vi è traccia in atti.
Quanto al disconoscimento, effettuato dalla ricorrente nelle note difensive depositate il
28.10.2024, rispetto ai referti di notifica prodotti dalle controparti in copie fotostatiche, si osserva che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotografica o informatica ha la stessa efficacia dell'originale, a meno che colui contro il quale è prodotta ne disconosca la conformità.
Come chiarito dalla Cassazione, secondo l'orientamento più rigoroso, qui condiviso contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale)>> (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e Cass. n.
16557/2019, quest'ultima proprio in materia di disconoscimento di cartelle di pagamento, ove si legge: copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale>>).
pagina 11 di 26 Nel caso di specie parte opponente si è limitata ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso e, come tale, insuscettibile per confutare la conformità all'originale die documenti prodotti in copia.
Infine si segnala la sentenza n. 13384 del 2016 con cui la Cassazione ha ribadito che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa".
In definitiva,
2.1 Tanto premesso, applicando i principi appena esposti al caso in esame, andando a verificare l'effettiva notifica degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento (nel giudizio
R.G. 990/23), si osserva che risultano perfezionale le seguenti notifiche:
➢ cartella di pagamento n. 02720170001686777000, rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di avvenuta notifica in data 12/10/2017 comprovante la ricezione della cartella - il cui numero risulta puntualmente indicato nell'avviso di ricevimento – da parte del destinatario che sottoscrive la medesima unitamente all'agente postale (doc. 4
– memoria di costituzione ); CP_2
➢ cartella di pagamento n. 02720170004157547000 rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di avvenuta notifica in data 22/2/2019 comprovante la ricezione della cartella - il cui numero risulta puntualmente indicato nell'avviso di ricevimento – da parte del destinatario che sottoscrive la medesima unitamente all'agente postale (doc. 6
– memoria di costituzione ); CP_2
➢ cartella di pagamento n. 02720190000038522000 rispetto alla quale l CP_2 CP_2
produce attestazione di deposito presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 30/4/2019 (doc. 8 – memoria di costituzione ); CP_2
➢ avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 CP_1 dell'importo di Euro 1.912,79 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
pagina 12 di 26 notifica in data 10/11/2016 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente indicato il numero della raccomandata di invio (65037288452-0) che a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal Parte_2 destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720170000441275000 formato in data 9/9/2017 CP_1 dell'importo di Euro 3.930,36 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 25/9/2017 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66545303724-9) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 CP_1 dell'importo di Euro 135,02 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 26/10/2017 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66545686948-2) che Parte_3
a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto da Parte_2
e dall'agente postale;
Persona_1
➢ avviso di addebito n. 32720180000257783000 formato in data 9/6/2018 CP_1 dell'importo di Euro 2.986,32 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 10/7/2018 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (66548019040-2) che Parte_3
a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario Parte_2
e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720190001030878000 formato in data 9/11/2019 CP_1 dell'importo di Euro 2.040,02 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 27/12/2019 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (68957192405-9) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
➢ avviso di addebito n. 32720210000217502000 formato in data 23/10/2021 CP_1 dell'importo di Euro 3.289,94 rispetto al quale l produce attestazione di avvenuta CP_1
notifica in data 2/12/2021 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente il numero della raccomandata di invio (68980086961-8) che corrisponde pagina 13 di 26 esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale.
Quanto alle altre notifiche, si segnalano:
➢ avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 CP_1 dell'importo di Euro 1.912,13 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 CP_1 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 CP_1 dell'importo di Euro 2.192,41 rispetto al quale l' non produce alcuna CP_1
attestazione di avvenuta notifica;
➢ avviso di addebito n. 32720180001086190000 formato in data 24/11/2018 e CP_1
avviso di addebito n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 CP_1 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04 rispetto ai quali
l' produce un unico avviso di ricevimento che ne attesterebbe la notifica in CP_1
data 17/3/2022 sul quale i numeri delle raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna;
Può quindi affermarsi che le cartelle e gli avvisi menzionati, prodromici all'impugnata intimazione di pagamento, risultano regolarmente notificati ad eccezione degli AVA n.
32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 dell'importo di Euro 1.912,13, n.
32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 e n.
32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41.
Tuttavia, gli avvisi de quibus risultano, tuttavia, inseriti nell'istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 21/4/2017 (doc. 6 – memoria di costituzione ) che CP_4
costituisce, secondo costante giurisprudenza, espresso riconoscimento di debito dal quale decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione validamente interrotto, poi, dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
2.2 Infatti, l'istanza di rateazione del debito presentata dalla ricorrente in data 21/4/2017, comprendente anche le somme di cui ai segnalati avvisi, sebbene non abbia avuto seguito in ragione della mancata corresponsione delle rate stabilite, configura un riconoscimento di pagina 14 di 26 debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022, n.37389).
La Suprema Corte ha ribadito, difatti, l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. e è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord.
n. 9242, 8/4/2024).
2.3 Quanto agli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 formato in data CP_1
24/11/2018 e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04, come già accennato l produce un CP_1
unico avviso di ricevimento che ne attesterebbe la notifica in data 17/3/2022; su tale avviso i numeri delle raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna;
va pure evidenziato che nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.
Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre, ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti pagina 15 di 26 gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (Cass. Sez. 5, 26/11/2019, n. 30787).
Dunque, in considerazione del mancato perfezionamento della notifica, gli importi relativi a tali avvisi devono dichiararsi prescritti.
2.4 Venendo all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata nel ricorso R.G. n.
991/2023 da parte ricorrente con riferimento all'asserita mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria va osservato che:
➢ la cartella di pagamento n. 02720170001686777000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ la cartella di pagamento n. 02720170004157547000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ la cartella di pagamento n. 02720190000038522000 risulta correttamente CP_2
notificata (cfr. precedente punto 2.1);
➢ alla cartella di pagamento n. 02720210003373140000 non è allegata la notifica;
CP_2
➢ alla cartella di pagamento n. 02720220001440339000 non è allegata la notifica;
CP_2
➢ per l'avviso di addebito n. 32720160000142278000 non è provata la notifica (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720160000773971000 è stato regolarmente notificato CP_1
(cfr. precedente punto 2.1);
➢ per l'avviso di addebito n. 32720160001406876000 non produce alcuna CP_1 CP_1
attestazione di avvenuta notifica (cfr. precedente punto 2.1);
➢ per avviso di addebito n. 32720160001406977000 l non produce alcuna CP_1 CP_1
attestazione di avvenuta notifica (cfr. precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720170000441275000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720170000907184000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720180000257783000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720180001086190000 e avviso di addebito n. CP_1 CP_1
32720190000355016000 rispetto ai quali l produce un unico avviso di CP_1
ricevimento che ne attesterebbe la notifica in data 17/3/2022 sul quale i numeri delle pagina 16 di 26 raccomandate corrispondenti a quelli indicati nei due avvisi vengono riportati a penna
(cfr. precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720190001030878000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ l'avviso di addebito n. 32720210000217502000 regolarmente notificato (cfr. CP_1
precedente punto 2.1);
➢ per l'avviso di addebito n. 32720220000920338000 formato in data 9/12/2022 CP_1 dell'importo di Euro 3.175,44, l produce attestazione di avvenuta notifica in data CP_1
25/2/2023 comprovante la ricezione dello stesso nel quale viene puntualmente riportato il numero della raccomandata di invio (66480526912-2) che corrisponde esattamente a quello riportato nel relativo avviso di consegna sottoscritto dal destinatario e dall'agente postale;
Anche in questo caso cartelle n. 02720210003373140000 e n. CP_2
02720220001440339000 delle quali non è provata la notifica risultano inserite nell'istanza di definizione agevolata del 27/6/2023 (doc. 7 – memoria ) che costituisce riconoscimento CP_4
di debito (cfr. punto 2.2), per cui è da tale data che decorre un nuovo termine quinquennale di prescrizione, validamente interrotto dalla notifica dell'impugnata comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Per ciò che riguarda gli AVA n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 dell'importo di Euro 1.912,13, n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 e n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41, rispetto ai quali manca la prova della notifica, si rimanda a quanto già rilevato ai punti 2.1 e 2.2 della motivazione, mentre per ciò che concerne gli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 e n. 32720190000355016000 si opera rinvio a CP_1
quanto già statuito al precedente punto 2.3.
Per tutte le altre posizioni è stato riscontrato il buon fine delle notifiche degli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento;
avverso tali atti non è stata proposta opposizione CP_1 CP_2
alcuna nei termini di legge previsti dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 e, risultano, dunque, inammissibili nel presente giudizio questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie.
3. Sulla prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla , deve essere precisato Parte_1
che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40
pagina 17 di 26 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, della quale si è detto al precedente punto 2, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito in contestazione collocati successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è, dunque, senz'altro tempestiva e va, quindi, esaminata nel merito.
Attese le argomentazioni spese sul punto dalle parti resistenti, appare necessario operare alcune precisazioni inerenti al regime prescrizionale applicabile alla fattispecie in esame.
La Suprema Corte (Cass. sent. n. 11814/2020; Cass., ord. n. 12288/2020), richiamando il principio di diritto enunciato nella statuizione n. 23397 del 17/11/2016 resa a Sezioni Unite, ha confermato che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alle cartella di pagamento/avvisi di addebito previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo;
pertanto, dopo l'emissione di una cartella di pagamento/avviso di addebito, l'ente impositore ha tempo 5 anni per il recupero dei contributi, poiché, appunto, non trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale.
Pertanto, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Venendo alla fattispecie in esame, va tenuto in conto che, a fronte della intervenuta notifica degli atti presupposti (AVA, cartelle) nelle date (indicate al punto che precede) l ha CP_4
provveduto alla notifica dei seguenti successivi atti, interruttivi della prescrizione:
- in data 11/06/2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.02720189000578842 000, che ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale per il credito portato dall'avviso di addebito avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 e CP_1
notificato in data 10/11/2016;
- in data 30/11/2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02776201900001019000 che ha validamente interrotto la prescrizione quinquennale per il credito portato dalla cartella di pagamento n. 02720170001686777000 notificata in data CP_2
pagina 18 di 26 12/10/2017, della cartella di pagamento n. 02720170004157547000 notificata in data CP_2
22/2/2019, dell'avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016
CP_1 rispetto al quale l , come già osservato, non produce alcuna attestazione di avvenuta
CP_1 notifica;
dell'avviso di addebito n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016
CP_1 notificato in data 10/11/2016, dell'avviso di addebito n. 32720160001406876000
CP_1 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l , come sopra
CP_1 già visto, non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica;
dell'avviso di addebito
CP_1
n. 32720160001406977000 formato in data 9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41, rispetto al quale l non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica dell'avviso di addebito CP_1
n. 32720170000441275000 formato in data 9/9/2017 e notificato in data 25/9/2017, CP_1 dell'avviso di addebito n. 32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 CP_1 dell'importo di Euro 135,02 rispetto al quale l ha notificato in data 26/10/2017 in mani di CP_1
; dell'avviso di addebito n. 32720180000257783000 formato in Persona_1 CP_1
data 9/6/2018 notificato in data 10/7/2018;
- in data 23/05/2023 – 12/08/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 027 2022
9001075310 000 000, che ha validamente interrotto la prescrizione della cartella di pagamento n. 02720170001686777000 notificata in data 12/10/2017, della cartella di CP_2
pagamento n. 02720170004157547000 notificata in data 22/2/2019, della cartella di CP_2 pagamento n. 02720190000038522000 rispetto alla quale l produce attestazione CP_2 CP_2
di deposito presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 30/4/2019, dell'avviso di addebito n. 32720160000142278000 formato in data 9/4/2016 rispetto al CP_1 quale l non produce alcuna attestazione di avvenuta notifica, dell'avviso di addebito CP_1
n. 32720160000773971000 formato in data 24/10/2016 notificato in data 10/11/2016,
CP_1 dell'avviso di addebito n. 32720160001406876000 formato in data 9/12/2016
CP_1 dell'importo di Euro 2.765,68 rispetto al quale l non produce alcuna attestazione di
CP_1 avvenuta notifica;
dell'avviso di addebito n. 32720160001406977000 formato in data
CP_1
9/12/2016 dell'importo di Euro 2.192,41 rispetto al quale l non produce alcuna CP_1 attestazione di avvenuta notifica, dell'avviso di addebito n. 32720170000441275000 CP_1 formato in data 9/9/2017 e notificato in data 25/9/2017, dell'avviso di addebito n. CP_1
32720170000907184000 formato in data 9/10/2017 dell'importo di Euro 135,02 notificato in data 26/10/2017 in mani di;
dell'avviso di addebito n. Persona_1 CP_1
32720180000257783000 formato in data 9/6/2018 notificato in data 10/7/2018, dell' avviso di pagina 19 di 26 addebito n. 32720190001030878000 formato in data 9/11/2019 notificato in data CP_1
27/12/2019.
Dunque, all'esito di una ricognizione complessiva è evidente come non si sia maturato alcun termine di prescrizione fino alla notificazione della intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria oggi impugnati, se non in relazione a quegli atti prodromici (avvisi di accertamento n. 32720180001086190000 e n. 32720190000355016000) già individuati ai punti 2.1 e 2.2. rispetto ai quali manca la prova della ritualità della notifica.
Va, altresì, tenuto in conto che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'attività di riscossione è stato interessato dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale
COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D. Lgs. n.159/15 richiamato) per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), nonché dalla proposizione di istanza di rateizzazione.
4. Sul difetto di motivazione
4.1 Quanto al difetto di motivazione che, secondo la ricostruzione operata dalla parte ricorrente, inficerebbe la validità dell'impugnata intimazione di pagamento (R.G. 990/23), va in primis considerato che tale atto è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Ne deriva che in relazione all'intimazione di pagamento all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto.
Il contenuto della richiamata disposizione di legge, infatti, riferisce chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità al modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto attesa la natura vincolata del provvedimento è evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, pertanto, tale norma esclude che possano essere fatti valere vizi inerenti al contenuto di tale provvedimento perché non incidenti sul diritto di difesa (Cass. S.U. n.
14878 del 25/06/2009). pagina 20 di 26 Dunque, è sufficiente che nell'intimazione di pagamento venga operato il solo richiamo agli atti prodromici precedentemente notificati (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) (Cass. n.
2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017) idonei a rendere edotto il contribuente delle ragioni della sua successiva emissione.
Ai fini della validità della motivazione, infatti, è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell' an e nel quantum e di esercitare il suo diritto di difesa ed il riferimento specifico e concreto agli atti prodromici già notificati assolve certamente la finalità di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione.
Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, in difetto di pagamento della cartella e/o dell'avviso di addebito già notificati, sarà dato corso all'esecuzione coattiva, assolvendo, dunque, la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, vi sia l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità con costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass., Sez. V, sent. n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, né necessita dell'allegazione degli atti prodromici precedentemente notificati essendo sufficiente il mero richiamo agli stessi (Cass. ord. n. 21065 del 4/7/2022). Ogni contestazione al riguardo va quindi rigettata.
4.2 A ciò si aggiunga che in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria (R.G. 991/2023) non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso tale atto, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile (Cass. Civ.,
Sez. VI, ord. n. 7233 del 15 marzo 2021).
Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, dunque, ai sensi degli artt. 76 e 77 del
DPR n. 602 del 1973, è sufficiente che l'atto contenga l'indicazione del valore del credito per cui si procede.
5. Sulla mancata e/o invalida sottoscrizione degli atti prodromici e dell'impugnata intimazione di pagamento
Improponibili nel presente giudizio risultano le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla presunta mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento degli atti prodromici a quelli oggetto di impugnazione, vizi che dovevano farsi valere nell'ambito della impugnativa ex art 24 d.lgs n. 46/99.
pagina 21 di 26 Del tutto destituita di fondamento risulta la doglianza relativa al difetto di motivazione in relazione alla intimazione di pagamento.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l' ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l'intimazione di pagamento notificata dall , nel rispetto del Controparte_5 principio di garanzia di trasparenza dell'attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) deve tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, l'impugnata intimazione contiene, alla pag. 2, l'indicazione del nominativo del Responsabile del
Procedimento nella persona di “ ”. Controparte_6
6. Sull'Istanza di sospensione della riscossione
Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile richiedere la sospensione legale delle somme indicate da una cartella di pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa e che, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, l'annullamento della cartella avverrà in modo automatico.
Nel caso di specie va osservato che pacificamente la ricorrente ha presentato istanze di sospensione legale della riscossione ai sensi della richiamata normativa in data 11/8/2023, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione erano interessati da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, tuttavia, limitandosi ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza e, dunque, a detrimento della disciplina sopra riportata che richiede che, nella dichiarazione presentata dal contribuente venga “documentato” che gli avvisi di addebito e/o le cartelle di pagamento siano interessati da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma e, quindi, in assenza dei presupposti della asserita caducazione del debito e del diritto alla riscossione.
Tanto appare peraltro indirettamente confermato in considerazione del previsto obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente anche appunto <
Non può quindi ritenersi che con le dichiarazioni in questione possa aver determinato l'effetto previsto dalla normativa, e dunque la attuabilità degli obblighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore (tantomeno la caducazione)
pagina 22 di 26 proprio perché essa non costituisce dichiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla normativa in esame.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, con la decisione n. 28354/19, ha chiarito che tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' CP_5
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif.
[...]
dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria>>.
La decisione richiamata ha nello specifico evidenziato come l'art 1 commi 537-542 della legge 228/2012 persegua l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori che hanno subito iscrizioni a ruolo e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo.
La finalità della novella è [era] quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione sicchè diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito>> e ciò ad evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.
Tra l'altro, la ricorrente non ha contestato, né tantomeno impugnato, la comunicazione prot.
n. 9183116 del 20/09/2023 con la quale l formalizzava il diniego Controparte_5 all'istanza di definizione agevolata presentata dall'odierna ricorrente in data 19/9/2023 evidenziando che: riferimento alla precitata cartella di pagamento, ai soli periodi temporali antecedenti a quelli in cui i ruoli sono stati resi esecutivi (art. 1 co. 538 lettera a); 2) l'assoluta carenza di documentazione non consente di superare la genericità della motivazione di cui al punto precedente>> (cfr. doc. 8 – fascicolo ). CP_4
E' chiaro, dunque, che la cristallizzazione degli effetti di tale comunicazione comporta il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del relativo procedimento amministrativo.
7. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei termini e dei modi per impugnare
pagina 23 di 26 Del tutto destituita di fondamento risulta l'eccezione sollevata dalla ricorrente al punto n. 4 del ricorso iscritto al n. 991/2023, in ordine alla pretesa nullità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria poiché carente dell'indicazione dei termini e dei modi per impugnare.
Risulta per tabulas, infatti, che l'atto contiene a pag. 2 detta indicazione espressa nei seguenti termini: iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria>> (cfr. doc. 4 – fascicolo ). CP_1
In relazione al medesimo vizio eccepito nell'ambito del ricorso R.G. 990/2023 in merito alla mancata indicazione nell'impugnata intimazione di pagamento delle modalità per presentare il ricorso al giudice competente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ciò non determini la nullità, bensì una mera "irregolarità" formale, la quale potrà al più rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Difatti nella sentenza n. 23010/2009, la Suprema Corte ha chiarito che contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per
l'impugnazione>> (cfr. anche Cass. n. 20634/2008, n. 14482/2003).
8. Sulla violazione della trasparenza amministrativa e del contraddittorio
Per ciò che concerne la presunta violazione della trasparenza amministrativa e del contraddittorio eccepita dalla ricorrente, va dapprima segnalata l'estrema genericità delle contestazioni svolte sul punto, in quanto non si comprende se le stesse siano riferite alla notifica degli atti prodromici a quelli impugnati ovvero a questi ultimi.
Nel primo caso, infatti, le sollevate eccezioni risulterebbero tardive e, dunque, improponibili nel presente giudizio avendo dovuto le stesse essere proposte nel giudizio di impugnazione agli atti prodromici mai intrapreso dalla ricorrente.
Nel secondo caso, va rilevato che non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni,
pagina 24 di 26 autonomamente impugnabili, che non devono essere, dunque, preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Per atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati si intendono quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria riguardanti violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione e, dunque, ai sensi della citata norma, vengono esclusi dall'obbligo di contraddittorio i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973), ogni altro atto emesso dall' ai fini del recupero delle somme ad essa Controparte_7
affidate.
Ogni motivo di impugnativa sul punto va rigettato.
9. Sulla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo
Va precisato che le cartelle esattoriali (e non le successive intimazioni di pagamento, né tantomeno le comunicazioni di preavviso di iscrizione ipotecaria) non possono prescindere dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo, perché la relativa omissione precluderebbe valutazioni sulla consistenza delle somme rivendicate dall'erario e sulla loro esigibilità, con la conseguenza di rendere l'atto carente nella motivazione e perciò illegittimo.
La avrebbe dovuto, dunque, eventualmente, sollevare l'eccezione in esame in Parte_1 sede di impugnazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento ed al preavviso di iscrizione ipotecaria (cartelle e avvisi di addebito ) e non nel presente CP_2 CP_1 procedimento, nel quale non può che rilevarsi l'effettiva consumazione sul punto del suo diritto di difesa.
10. Sui criteri di calcolo di sanzioni ed interessi
Quanto alla censura connessa alla omessa esplicitazione nella intimazione di pagamento dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi e dell'indicazione delle aliquote la stessa, oltre ad essere genericamente formulata è, altresì, improponibile nel presente giudizio atteso che tali vizi avrebbero dovuto essere eccepiti in sede di opposizione agli avvisi di addebito o alle cartelle (Cass. Civ., S. U., sent. n. 14/7/2022 n. 22281). CP_2
___________
Ne consegue, per quanto sin qui motivato, che il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 CP_1
formato in data 24/11/2018 e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019
pagina 25 di 26 dell'importo, rispettivamente, di Euro 2.004,56 ed Euro 2.042,04 che, pertanto, andranno decurtate dalla pretesa creditoria azionata.
11. Le spese processuali seguono la preponderante soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accoglie parzialmente l'opposizione, decurtando dalla pretesa complessiva le somme portate dagli avvisi di addebito n. 32720180001086190000 formato in data 24/11/2018 CP_1
e n. 32720190000355016000 formato in data 24/6/2019 dell'importo, rispettivamente, di euro
2.004,56 ed euro 2.042,04, oltre relativi interessi e sanzioni, rigettando l'opposizione per il resto;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti Controparte_8
resistenti, spese che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 2.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 26 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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