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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 4073 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiore percentuale di danno biologico, a seguito dell'infortunio occorso in data 10.07.2023, rispetto a quella riconosciuta dall' con grado complessivo del 13%, di cui il 3% derivante da un precedente infortunio. CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott.ssa Per_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU è emerso che , lavoratore in qualità di operaio presso la società Parte_1
è affetto da“lesione dei tendini estensori della mano sx con perdita di forza e CP_3 movimenti fini” a partire dalla visita periziale.
Tali condizioni patologiche provocano una menomazione pari al 14%, ma poiché il ricorrente ha un danno precedente del 3% per tali patologie successive ha un danno per un complessivo del 16%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore percentuale derivante dall'infortunio professionale denunciato, nella misura del 16% con decorrenza dalla visita peritale (04/12/2024)
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa ad una maggiore percentuale di D.B. derivata a seguito di infortunio professionale nella misura complessiva del 16% con decorrenza dalla visita peritale (04/12/2024);
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 4073 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/04/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere una maggiore percentuale di danno biologico, a seguito dell'infortunio occorso in data 10.07.2023, rispetto a quella riconosciuta dall' con grado complessivo del 13%, di cui il 3% derivante da un precedente infortunio. CP_1
Si costituiva in giudizio l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott.ssa Per_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'espletata CTU è emerso che , lavoratore in qualità di operaio presso la società Parte_1
è affetto da“lesione dei tendini estensori della mano sx con perdita di forza e CP_3 movimenti fini” a partire dalla visita periziale.
Tali condizioni patologiche provocano una menomazione pari al 14%, ma poiché il ricorrente ha un danno precedente del 3% per tali patologie successive ha un danno per un complessivo del 16%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore percentuale derivante dall'infortunio professionale denunciato, nella misura del 16% con decorrenza dalla visita peritale (04/12/2024)
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa ad una maggiore percentuale di D.B. derivata a seguito di infortunio professionale nella misura complessiva del 16% con decorrenza dalla visita peritale (04/12/2024);
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 05.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone