Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7630 dell'anno 2022
TRA
, nella qualità di successore a titolo universale nei Parte_1 rapporti di incorporante di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in CP_3 Controparte_4
Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede in Roma (RM) in Via
Giuseppe Grezar, 14, Cod. Fisc., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:
, in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio sig. P.IVA_1 Pt_2 [...]
(C.F. , in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. Parte_3 C.F._1
177893 del 28/04/2022, Racc. 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cavassi (C.F.
), presso il la quale è elettivamente domiciliata in UM NE (Na), al CodiceFiscale_2
Corso Garibaldi n. 36, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._3 dall'Avv. Pierluigi Nigro (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata C.F._4 in Napoli alla via Camillo Guerra n. 26, giusta procura in atti
APPELLATO
Nonché
in persona del l. r. p.t. Controparte_6
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante fondava la propria censura sul seguente motivo: manifesta infondatezza della sentenza, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto applicabile l'art.4 del decreto legislativo n.
119/2018 del 24.10.2018 al caso di specie, e, per l'effetto, dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di causa.
Tanto premesso, l' , in riforma della sentenza impugnata, chiedeva Parte_1 dichiararsi l'illegittimità della stessa, con regolamentazione delle spese in base ai principi di soccombenza e causalità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e contestando, in via Controparte_5 preliminare, l'ammissibilità del gravame. L'appellata riproponeva ex art. 346 c.p.c. le domande non esaminate nel giudizio di primo grado;
quindi, chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, essendo l'amministrazione decaduta dal diritto alla riscossione per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito, in ragione della mancata notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada.
La regolarmente citata, non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_6
All'esito dell'udienza del 12.01.2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dello scadere del termine ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
L'appello, per le ragioni di seguito esposte, merita accoglimento.
Va superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal essendo Controparte_5 contenuta nel corpo dello stesso l'indicazione delle parti in causa, in intestazione, nonché le circostanze dalle quali si desume la violazione di legge, essendo chiaramente indicato il capo motivazionale impugnato e riportata ed argomentata la legge afferente alla cd. pace fiscale, della quale si lamenta l'inapplicabilità al caso di specie.
È parimenti infondata la censura relativa al difetto di procura, essendo su quella versata in atti riportate due firme digitali, una, con coccarda, del responsabile ADER delegante, l'altra, con stringa laterale, del difensore.
Andando al merito del motivo proposto dall'appellante, il Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, applicando al caso di specie la previsione di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 119/2018 del 24.10.2018.
La norma richiamata dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro
(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Si osserva che in virtù tenore letterale della norma andava pacificamente esclusa l'applicabilità della stessa al caso in esame, avendo la cartella impugnata ad oggetto una contravvenzione del
Codice dalla strada comminata nel 2013 iscritta a ruolo nel 2018.
Per tale motivo la sentenza oggetto di gravame risulta viziata e, in accoglimento dell'appello proposto dall' , deve essere riformata. Parte_1
Rilevato altresì che con la costituzione nel presente giudizio, ha riproposto ex art. Controparte_5
346 c.p.c. le domande non esaminate in primo grado, appare opportuno valutarne la fondatezza.
In via preliminare, appare opportuno vagliare l'ammissibilità dell'opposizione proposta nel giudizio di primo grado avverso la cartella di pagamento n. 071 20180013173361000, notificata il
17.10.2018, emessa a seguito del mancato pagamento della Contravvenzione al C.d.S. irrogata nell'anno 2013.
Rilevato che l'odierna appellata lamentava l'omessa notifica del verbale di contravvenzione prodromico alla cartella di pagamento avrebbe , conseguentemente, dovuto proporre impugnazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
A tal riguardo, giova ricordare il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo il quale: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011,
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 22080 del 22.09.2017).
La qualificazione della domanda in tal senso, rientrante nel potere del giudice a prescindere dal nomen iuris che le parti vi abbiano conferito, comporta il vaglio di ammissibilità della domanda proposta con specifico riguardo all'avvenuto rispetto del termine previsto a pena di decadenza, nella specie sussistente essendo la cartella stata notificata in data 18.10.2018 e l'atto di citazione notificato il 23.10.2018, con giudizio iscritto il 9.11.2018.
Tanto premesso, al fine di valutare nel merito l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito sotteso alla cartella impugnata, avrebbe assunto rilievo dirimente la prova della notifica del verbale di contestazione.
A tal riguardo, si osserva che l'onere di provare l'effettiva notifica del verbale di contestazione dell'infrazione del C.d.S. incombeva sull'Ente impositore. Difatti, per costate orientamento della Corte di Cassazione “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5403 del 25.02.2019). L'Ente impositore, quale esclusivo creditore, contumace in primo e secondo grado, provvede all'irrogazione della sanzione e, pertanto, risulta essere l'unico soggetto tenuto a dimostrare la regolare notificazione del verbale di contestazione. Si evidenzia, inoltre, che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale successivamente notificato.
Rilevato che sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio d'appello l'Ente creditore è rimasto contumace, in mancanza della prova della notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento n.
071 20180013173361000, notificata il 17.10.2018, quest'ultima deve essere annullata unitamente ai ruoli in essa contenuti.
Si precisa altresì che l' , diversamente dall'Ente creditore, non risponde in Controparte_7 ordine alle contestazioni relative alla debenza o meno delle somme iscritte a ruolo, all'eventuale illegittimità, arbitrarietà ed inesistenza dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del titolo o per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, ovvero per omessa notifica dei relativi sottesi alle cartelle di pagamento. Per tale ragione, in assenza di contestazione relative a vizi propri della cartella di pagamento notificata, all' non può essere imputata alcuna Controparte_8 responsabilità circa l'esito dell'opposizione proposta dalla controparte.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto, per il relativo riparto, del principio di causalità, per il quale le stesse vanno accollate in capo alla sola , in ragione della tipologia di censura accolta. CP_6
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 102/2022 del Parte_1
25.06.2021, resa dal Giudice di Pace di Casoria all'esito del giudizio RG n. 7734/2018, pubblicata il
31.01.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_6
- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Casoria n.
102/2022, annulla la cartella di pagamento n. 071 2018001317336100 per inesistenza della pretesa creditoria e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- condanna l'Ente creditore, al pagamento in favore delle spese di lite del Controparte_6 primo grado di giudizio sostenute per la costituzione e difesa di che si liquidano Controparte_5 in euro 50 per spese e € 278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore avv. Pierluigi Nigro, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'Ente creditore, al pagamento in favore delle spese di lite del Controparte_6 primo grado di giudizio sostenute per la costituzione e difesa di , Parte_1 che si liquidano in € 278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna l'Ente creditore, al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
le spese di lite del giudizio d'appello, che si liquidano in euro 45.75 per spese ed €
[...]
462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna l'Ente creditore, al pagamento per la costituzione e difesa di Controparte_6 del giudizio d'appello, che si liquidano in € 462,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_5 forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore avv. Pierluigi Nigro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 13.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone