Articolo 1 della Legge 11 luglio 2002, n. 151
Articolo 2
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27 luglio 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.
Entrata in vigore il 27 luglio 2002