Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del
3/7/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 608/2016 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Arena (pec: ; Email_1
- attrice opponente -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Erminia Pagliuca (pec: Email_2
- convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina
n. 1824/2015 del 21/12/2015.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 2/12/2015 CP_1
chiedeva al Tribunale di Messina emettersi decreto ingiuntivo in
[...]
danno di per il pagamento della somma di € 14.348,49 oltre CP_2
interessi legali e spese, e ciò in forza dell'allegata fattura n. 10/2015 dell'8/6/2015 (unitamente ad estratto notarile delle scritture contabili della
1
Il Tribunale, con provvedimento monitorio n. 1824/2015 del 21/12/2015, ingiungeva all'opponente il chiesto pagamento a favore di , Controparte_1
oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo e spese di lite del procedimento sommario.
Il predetto decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato in data 8/1/2016, veniva ritualmente opposto dalla con atto di citazione notificato a CP_2
mezzo pec in data 4/2/2016, con il quale si chiedeva la revoca dell'ingiunzione deducendo la non dovutezza di alcun importo sotto il profilo dell'an e del quantum.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1
comparsa depositata in data 11/5/2016, contestando quanto dedotto ex adverso e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. venivano ammessi, con ordinanza del G.I. all'epoca assegnatario del fascicolo depositata in data 11/7/2019, taluni capitoli della prova per testi articolata dalla difesa dell'opponente nella memoria istruttoria depositata il
20/11/2017, facultizzando l'opposto alla prova del contrario.
Conclusasi l'istruttoria, e precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/9/2023, poi differita per i medesimi incombenti dapprima a quella dell'1/3/2024 e successivamente a quella del 3/7/2024.
La causa viene quindi oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va pertanto accolta.
Ai fini decisori occorre premettere che il decreto ingiuntivo - secondo una fermissima e consolidata giurisprudenza - è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
2 dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. tra le tante Cass. Civ. Sez. III 17/11/2003 n. 17371), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (in termini Cass. Civ. Sez. III 15/7/2005 n. 15026); ne deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. III
7/10/2011 n. 20613), e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento contestato, l'onere della prova del credito incombe sempre al creditore opposto, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ. Sez. II
16/4/2006 n. 5844).
E' altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito nelle forme ordinarie.
Ciò premesso, occorre pertanto verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto avuto riguardo al quadro probatorio emerso dall'istruttoria.
Va al riguardo osservato che a fondamento della propria domanda l'opposto ha prodotto in atti l'estratto autentico delle scritture contabili, la fattura n°
3 10/2015 dell'8/6/2015, una lettera di diffida pervenuta presso il domicilio della in data 12/5/2015 ed un preventivo dei lavori asseritamente CP_2
commessi per “…lavori di ristrutturazione interna e rifacimento facciata e copertura di un fabbricato adibito a civile abitazione sito in Scaletta
Superiore…”, apparentemente sottoscritto da Controparte_1
(appaltatore) e (committente); inoltre, posto che la fattura CP_2
azionata in via monitoria afferisce ad un contratto di appalto che prevede un corrispettivo, discende, in forza dell'art. 2697 c.c. che, qualora vi sia contestazione sulla debenza del credito, incombe al preteso creditore anche dare evidenza dell'an e del quantum.
Nella fattispecie parte opponente ha fermamente contestato la dovutezza della somma ingiunta, negando formalmente - ai sensi dell'art. 214 c.p.c. - la propria sottoscrizione in calce al preventivo del 10/7/2010 prodotto dall'opposto (cfr. processo verbale dell'udienza di prima comparizione, svoltasi in data 1/6/2016); a fronte di tale esplicito disconoscimento la difesa del (senza formulare istanza la necessaria istanza di verificazione ex CP_1
art. 216 c.p.c.) ha sostenuto che tale disconoscimento debba ritenersi come tamquam non esset giacché rivolto nei confronti della copia fotostatica del documento disconosciuto, e non nei confronti dell'originale del documento medesimo (successivamente acquisito in giudizio parimenti ad iniziativa della difesa della parte opposta); ciò ha sostenuto richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “…la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere d reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa…”
(Cass. Civ. Sez. I 6/8/2015 n. 16551).
L'assunto della parte opposta non è condivisibile in quanto - secondo quanto
4 risulta dagli atti acquisiti al fascicolo telematico - l'opposto , Controparte_1
nel depositare, in uno alla comparsa di costituzione in atti, copia del ridetto preventivo, ne ha espressamente attestato la conformità all'originale (cfr. attestazione di conformità ex art. 16-decies D.L. 179/2012 dell'11/5/2016), ciò che esclude potersi configurare un onere di reiterare il disconoscimento già ritualmente effettuato in esito alla successiva acquisizione (parimenti in originale) del preventivo in formato cartaceo.
Logico corollario di quanto appena osservato è che il preventivo in questione non ha alcuna rilevanza probatoria in favore della parte che lo ha prodotto considerato che “.…in tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli…”
(Cass. Civ. Sez. II 8/2/2024 n. 3602).
Vi è pure da osservare sotto altro profilo che, a fronte delle specifiche contestazioni di parte attrice, l'opposto non ha adempiuto agli oneri probatori su essa gravanti, risultando dalle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa che - coerentemente all'assenza di prova documentale di un precedente conferimento di incarico da parte della - i testi CP_2 [...]
ed (figli della ) hanno concordemente riferito che Tes_1 Tes_2 CP_2
i lavori in questione erano stati commissionati al da CP_1 Testimone_1
(fruitrice di fatto dell'immobile insieme al fratello), e non da . CP_2
Ne consegue che - in ipotesi - il avrebbe potuto eventualmente CP_1
sperimentare nei confronti della , proprietaria del bene immobile in CP_2
5 argomento, azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., richiesta tuttavia non avanzata dall'ingiungente.
Per completezza si osserva che la superiore ricostruzione non risulta messa in dubbio da quanto dichiarato dal teste (dipendente del Testimone_3
), che ha assai genericamente riferito di uno o due accessi CP_1
nell'immobile da parte dell'opponente nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, senza tuttavia indicare con sufficiente grado di verosimiglianza la tempistica e la frequenza di tali asseriti accessi, e soprattutto le loro finalità.
Va poi aggiunto che le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo nel procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito;
ne deriva che la fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso (indizio nella fattispecie smentito dall'insieme delle altre risultanze processuali).
Va pertanto dato seguito al principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà quindi essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto (vedasi sul punto, ex multis, Cass. Civ. Sez. II 18/4/2018 n. 9542).
Alla luce delle risultanze di causa va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulta fornita adeguata dimostrazione della
6 sussistenza del credito dedotto in giudizio da . Controparte_1
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole all'opponente, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opposto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91
c.p.c.; tali spese vanno determinate (avuto riguardo al valore della controversia, ricompreso nello scaglione di valore andante da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 posto che la somma ingiunta vi rientra) - applicando i parametri minimi in considerazione della non eccessiva difficoltà della causa - in complessivi € 2.538,50, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del sottoscritto
Giudice Onorario, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione c difesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da Pt_2
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Messina n. 1824/2015 (R.G. 6511/2015);
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore dell'opponente , determinandone la CP_2
liquidazione in complessivi € 2.538,50, oltre spese generali in misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge se dovute.
Così deciso in Messina il 22/3/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro
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