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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5533/2023 R.G., promossa da e , con gli avv.ti Maria Cristina Tallini e Maurizio Parte_1 Parte_2
Gaibani;
- attrici - contro
, con l'avv. Raffaele Di Ponzio;
Controparte_1
- convenuto -
, con l'avv. Paride Scialpi;
CP_2
- convenuta -
, con l'avv. Giuseppe Ramellini. Controparte_3
- chiamata in causa -
* * *
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. cpc del 09.11.2023 ritualmente notificato a CP_1
e alla impresa e esponevano che nel
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
mese di marzo 2020 l'immobile di loro proprietà sito in Pulsano (Ta) alla via delle Panzè, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 18, Particella 85, sub. 1, cat. A/2, 4, veniva allagato dall'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante di proprietà di , Controparte_1
interessato da lavori di ristrutturazione e di rifacimento degli impianti appaltati alla impresa
CP_2
Affidato l'incarico ad un loro ctp per la verifica delle cause e dell'entità dei danni subiti, era emersa quale esclusiva causa dei danni, quantificati in € 43.500,00, la non corretta esecuzione dei lavori all'interno dell'appartamento soprastante.
Promosso quindi l'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3147/2020 R.G. del
Tribunale di Taranto, il nominato ctu ing. in data 14.07.2021 depositava Persona_1
l'elaborato peritale con cui quantificava complessivamente in € 38.562.00 i danni subiti dalle attrici.
Esperita infine inutilmente la procedura di negoziazione assistita, le attrici promuovevano il presente giudizio per la condanna dei convenuti, nelle rispettive e prefate qualità, in solido o secondo l'accertando grado di responsabilità, al risarcimento dei danni come quantificati dal ctu ing. e spese del procedimento di ATP, per un ammontare complessivo di Persona_1
€ 43.881,47 oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda delle attrici, adducendo Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva in capo alle stesse, l'assenza di prova di sue responsabilità nella produzione dei danni, la carenza di prova nella quantificazione degli stessi.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea perché improcedibile, infondata e non provata, ovvero, in ipotesi di accoglimento della domanda, di essere manlevato dalla impresa previo riconoscimento della stessa quale unica responsabile nella causazione dei CP_2
danni, con conseguente sola condanna di questa al risarcimento di tali danni, eventualmente dovuti e comunque in misura ridotta rispetto a quella richiesta. Vinte le spese e le competenze di lite.
Si costituiva altresì in giudizio l'impresa deducendo l'assoluta sua esenzione da CP_2
ogni responsabilità diretta e patrimoniale nella produzione dei danni lamentati dalle attrici e da ogni ulteriore e conseguente richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti. Chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la , Controparte_3
presso cui era assicurata contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, nonché, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalle ricorrenti perché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento di tali domande, la condanna a titolo di garanzia e manleva della al Controparte_3
pagamento dei danni eventualmente dovuti e delle spese del giudizio. Disposta la sua chiamata in causa, si costituiva infine in giudizio la Controparte_3
assumendo l'ascrivibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, data la imprevedibile ed eccezionale sospensione dei lavori di ristrutturazione, subito dopo il loro inizio del
16.03.2020, dovuta alle improvvise restrizioni disposte nel periodo dell'emergenza covid, a seguito della quale non era stato possibile tempestivamente effettuare l'accesso al cantiere
(poi avvenuto nel giorno 5 del successivo mese di maggio) per verificare lo stato dei luoghi e porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti per eventualmente evitare o limitare i danni in contestazione, assenti al momento della sospensione dei lavori, avvenuta in data
21.03.2020.
Concludeva per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della e, di CP_2
conseguenza, di quella di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti della CP_4
; vittoria nelle spese e competenze del giudizio.
[...]
La causa, istruita solo con la produzione documentale delle parti e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP n. 3147-2020 R.G. del Tribunale di Taranto, veniva rinviata alla udienza del 14.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
* * *
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Quanto al difetto di legittimazione attiva (o meglio, titolarità del diritto fatto valere in giudizio) delle attrici - come eccepito dal convenuto - per non avere più Controparte_1 esse, proprietarie dell'immobile per cui è causa nel momento del danno prospettato (periodo marzo-maggio 2020), il diritto al risarcimento di tale danno, avendo venduto l'immobile nel mese di aprile dell'anno 2021, vi è da evidenziare che con sentenza 2951 del 16.02.2016 la
Corte di Cassazione, Sez. U, ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto:
"Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".
In altri termini, il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Tale autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Sicché, venendo al caso di specie, va riconosciuta in capo alle attrici la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti fatto valere in giudizio, non risultando dall'esame dell'atto notarile del 28.04.2021 (Rep. 3979, Notaio ), con il quale è stata effettuata la Persona_2
vendita dell'immobile in questione e nel quale viene pure attestata la loro qualità di proprietarie per quel tempo di tale immobile, che le alienanti abbiano ceduto all'acquirente alcun relativo credito, essendosi esse anzi riservato il diritto di riscuotere gli eventuali indennizzi spettanti per i danni subiti (Art. 8 del rogito).
Appaiono poi fondate e condivisibili le risultanze della ctu a mezzo ing. Persona_1
disposta nel procedimento di ATP n. 3147-2020 R.G. del Tribunale di Taranto, in atti, riguardo alla individuazione ed alla conformazione dei danni all'interno dell'immobile delle attrici, alla loro origine, dovuta alle infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura della tubazione idrica all'interno del soprastante appartamento di proprietà del convenuto
, al periodo della loro insorgenza, compreso tra la chiusura e la riapertura del CP_1
cantiere a causa della nota emergenza covid (22 marzo/5 maggio 2020), ai lavori ed agli esborsi occorrenti per il ripristino dello stato quo ante.
Così come pure condivisibili devono ritenersi quelle conclusioni del predetto ctu secondo cui, in sintesi, la rottura della tubazione, nel punto in cui la stessa è stata riscontrata, escludendo che possa essere stata determinata dallo stato di corrosione di tale tubazione, si è potuta verificare soltanto in fase di esecuzione dei lavori commissionati alla (“a CP_2
causa di un urto accidentale o anche semplicemente da uno spostamento del tubo durante i lavori di stonacatura o durante le vibrazioni legate alla creazione delle tracce dei vari impianti idrici, fognari ed elettrici presenti nelle immediate vicinanze del tubo”), così provocando la copiosa fuoriuscita d'acqua che dapprima ha allagato l'immobile del convenuto e poi è penetrata nel sottostante appartamento delle attrici;
evenienza CP_1
questa manifestatosi soltanto dopo la chiusura del cantiere per l'emergenza covid e in conseguenza della contestuale riattivazione della erogazione dell'acqua, sospesa durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
E tanto accadeva poiché la ditta appaltatrice, al momento della chiusura del cantiere, ometteva negligentemente di effettuare una ultima verifica dello stato dei luoghi , ovvero di applicare in maniera appropriata le regole tecniche necessarie per la definitiva messa in sicurezza del cantiere stesso (anche in considerazione della sopraggiunta incertezza circa i tempi della sua riapertura), proprio al fine di evitare il rischio di insorgenza di eventi dannosi
(quale quello verificatosi nel caso di specie) connessi alla attività lavorativa svolta.
Sicché, in definitiva, va riconosciuta la esclusiva responsabilità della nella CP_2
produzione dell'evento dannoso de quo anche tenuto conto della sua incontroversa qualità di custode pro tempore dell'immobile che ha dato origine all'evento, non potendo a tal proposito essa invocare, per le ragioni innanzi esposte, la ricorrenza del caso fortuito quale esimente di siffatta responsabilità.
A ciò naturalmente consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalle attrici, ricorrendone tutti i presupposti (titolarità del relativo diritto in capo alle attrici, dimostrazione del danno e nesso di causalità tra rottura della tubazione e danno).
Sempre sulla scorta delle infradette risultanze peritali in sede di ATP, i danni da ripristino nell'immobile delle ricorrenti vanno dunque liquidati in complessivi € 17.800. A tale somma si ritiene di dover aggiungere quella di € 3.800,00 per danno da mancato utilizzo dell'immobile nei due mesi centrali della stagione estiva dell'anno 2020 (l'unico a quel titolo concretamente maturato prima della vendita dell'immobile cui già si è fatto cenno), liquidato in via equitativa facendo riferimento al canone locativo di mercato di appartamenti similari in mancanza di prova sul suo preciso ammontare, nonché quella ulteriore di € 1.360,81 per rimborso delle documentate spese di ctu sostenute dalle attrici nel richiamato procedimento di ATP.
Nulla può invece essere a queste riconosciuto per gli asseriti costi di ctp in tale procedimento, data la mancata dimostrazione della utilità, necessità e congruità di tale esborso per la risoluzione in quella sede di problemi tecnici non altrimenti risolvibili.
Va infine accolta la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della CP_2
per essere da questa garantita e tenuta indenne del risarcimento dei danni nella CP_3
misura accertata, stante l'incontestato obbligo contrattuale a tal fine posto a carico di essa
CP_3
All'accoglimento della domanda delle attrici nei confronti della convenuta nei CP_2 termini di cui sopra consegue la condanna di quest'ultima al pagamento in favore delle attrici delle spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenuto conto dell'attività giudiziale svolta in concreto dalle parti;
la particolarità della controversia giustifica infine la compensazione integrale delle spese e compensi di lite fra tutte le altre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: 1) Dichiara la responsabilità esclusiva della impresa nella determinazione dei danni CP_2 subiti da e nell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
condanna la impresa al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento danni, della soma di € 22.960,81, oltre interessi legali ex art. 1284 co.
1 cpc dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la impresa al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1 Pt_2
delle spese e compensi di lite, liquidati in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso
[...]
forfettario e tributi di legge;
3) Compensa integralmente le spese e i compensi di lite fra tutte le altre parti in causa;
4) Condanna la a manlevare e tenere indenne l'impresa dalle Controparte_4 CP_2
somme da corrispondere per effetto della presente pronuncia.
Taranto, 30.05.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli