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18 gennaio 2024
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30 marzo 2024
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29 maggio 2024
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20 dicembre 2025
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Art. 6-bis. (Principio del contraddittorio) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. (23)
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (23)
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)) , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 , convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (23)
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)) , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 , convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 , ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".
Commentari • 302
- 1. La Corte di Cassazione SS. UU. si pronuncia sul principio del contraddittorio endoprocedimentale e contenuto della prova di resistenza (Corte Cassazione SS. UU.,…https://dirittifondamentali.it/ · 7 novembre 2025 · 19.236526
[…] Nell'ordinamento tributario nazionale, con riferimento alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall'art. 1 co. 1^ lett. e) Decreto Legislativo n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7 bis Decreto Legge n. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024, non è previsto un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo che tale diritto non sia espressamente indicato nelle singole leggi di imposta e nel caso di tributi armonizzati. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
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