Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2022
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/05/2025, n. 8706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8706 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10158/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10158 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER ET in Roma, via Eugenio Chiesa, 55;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Commissione d'accesso agli atti del Comune di Castellammare di Stabia ex art. 142 d.lgs. 267/2000, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministro dell'Interno del 4.5.2010, e allegata scheda n. 5, trasmesso con nota prot. 640 del 6.5.2010 dal Prefetto di Napoli, notificato l'8.5.2010, con cui il Sindaco di Castellammare di Stabia veniva invitato a rimuovere l'avv. -OMISSIS- dall'incarico di dirigente del I settore comunale Affari Generali personale–avvocatura e a destinarlo a altre funzioni sulla base della proposta dell'8.2.2010 del Prefetto di Napoli;
2) della proposta dell'8.2.2010 del Prefetto di Napoli, non nota al ricorrente;
3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.5.2010, con cui il decreto ministeriale veniva notificato al sindaco di Castellammare di Stabia l'8.5.2010;
4) della relazione della Commissione di accesso agli atti del comune stabiese consegnata al Prefetto di Napoli il 1°.2.2010;
5) della relazione del Prefetto di Napoli che, sulla base della relazione della commissione di accesso del 1°.2.2010, comunica al Ministro dell'Interno la ricorrenza dei presupposti per la rimozione del ricorrente dall'incarico, anch'essa ignota;
6) del Decreto n. 15 del sindaco di Castellammare di Stabia prot. -OMISSIS- del 10.5.2010 notificato l'11.5.2010, con il quale veniva revocato all'avv. -OMISSIS- l'incarico di dirigente del I Settore Comunale Affari del Personale, Settore Comunale Uffici di Staff, nonché Vicesegretario Generale e collocato, quale funzionario, responsabile dell'Ufficio Legale e disposto l'avvio del procedimento disciplinare;
7) del decreto del sindaco di Castellammare di Stabia n. 14 prot. -OMISSIS- del 10.5.2010 che nominava il controinteressato Dott. -OMISSIS-, nell'incarico già ricoperto dal ricorrente;
8) della delibera della G.M. del comune di Castellammare di Stabia n. 59 del 27.5.2010 di rideterminazione della struttura apicale del Comune;
9) di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni riportati in dipendenza dai provvedimenti tutti impugnati e la condanna delle PPAA resistenti al pagamento somme ritenute di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo Tar onde ottenere l’annullamento del decreto Sindacale n. 15 in data 10.5.2010, con cui il Comune di Napoli, in conformità a quanto statuito nel decreto ministeriale in data 4.5.2010, ha disposto “ la revoca con effetto immediato dell’incarico di dirigente del 1^ Settore all’avv. -OMISSIS- che, pertanto, riassume l’originario incarico di avvocato municipale ”.
Nel contempo l’avv. -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno ingiusto derivante dai provvedimenti impugnati.
1.1. In particolare, il ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- al momento dell’adozione “degli atti impugnati, l'avv. -OMISSIS- era dipendente a tempo indeterminato del comune di Castellammare di Stabia dal 30.12.2003 categoria D6 (ex funzionario) Responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso del Lavoro - Avvocatura Municipale”;
- con decreto sindacale n. 76788 del 21.12.2007, “il ricorrente veniva nominato dirigente del I° settore comunale-Affari del Personale, Uffici di Staff e di vicesegretario generale”;
- in ragione dell’assunzione di tale incarico “il -OMISSIS- veniva collocato in aspettativa senza assegni quanto al contratto di lavoro a tempo indeterminato di responsabile del Servizio Legale e, inizialmente, veniva ad assumere la responsabilità di due settori: - Personale; - Uffici di staff degli Organi Istituzionali connesse al personale del: Gabinetto del Sindaco, Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale, Ufficio delle Commissioni Consiliari, Ufficio del Segretario e Ufficio di Direzione Generale”;
- inoltre “gli era attribuita la funzione di Vicesegretario Generale”;
- “con decreto sindacale del 21.12.2007, era confermato nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Legale” e “con decreto sindacale n. 1 prot. 1650 del 10.1.2008, gli veniva attribuita la Dirigenza del II Settore Comunale, Anagrafe, Gare e Contratti”;
- tali incarichi “cessarono il 6.4.2010 con la proclamazione del nuovo sindaco”, sicché “ritornava efficace l’originario contratto di lavoro di responsabile del servizio legale”;
- in data 15.4.2010, “il neoeletto sindaco con decreto n. 5 prot. 21136 attribuiva nuovamente al -OMISSIS- l’incarico dirigenziale ricoperto in tutte le precedenti attribuzioni con l’aggiunta di ulteriore servizio CED Centro Elaborazione Dati”;
- gli “incarichi dirigenziali avevano termine finale al 30.6.2010 per garantire continuità alle attività in attesa della rideterminazione della struttura dell’Ente”;
- a seguito di “fatti criminosi legati alla criminalità organizzata (assassinio di un consigliere comunale in un agguato il 3.2.2009), che riportarono particolare clamore sociale e dei media, con provvedimento del 3.11.2009 n. 1131 il Prefetto di Napoli nominava commissione di accesso agli atti del comune ex art. 142 d.lgs. 267/2000 con l’incarico di redigere la propria relazione entro 3 mesi, ovvero il 3.2.2010”;
- “l’avv. -OMISSIS- non venne mai chiamato a relazionare alla Commissione di Accesso”;
- soltanto nella “serata del 1°.2.2010, alle ore 19,45 … l’avv. -OMISSIS- riceveva telefonata da funzionaria componente la Commissione, che domandava alla rinfusa gli esiti di alcuni procedimenti disciplinari”;
- il ricorrente “preannunziava, per il giorno successivo, l’invio di dettagliata relazione”;
- “il giorno successivo, infatti, la Commissione ricevette la nota n. 6707 del 2.2.2010 della dott.ssa -OMISSIS-, funzionaria dell’ufficio del personale “ come da intercorsa comunicazione telefonica ””;
- in data 1.2.2010 “la Commissione di Accesso consegnava la relazione al Prefetto di Napoli, senza tener conto della nota inviata dall’ufficio personale il 2.2.2010”;
- il “Prefetto di Napoli, rilevata l’insussistenza delle condizioni per lo scioglimento del C.C., proponeva al Ministro, ex art. 143 TUEL, la rimozione – tra altri dirigenti - dell’avv. -OMISSIS- dall’incarico di dirigente del I settore AA.GG. e personale”;
- in accoglimento della proposta, “il Ministro dell’Interno, con decreto del 4.5.2010 e allegata scheda n. 5, disponeva, tra l’altro, la rimozione “ del dr. -OMISSIS- da tale dirigenza, con destinazione ad altra funzione individuata dal competente ufficio comunale nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali ”;
- “con nota prot. n.-OMISSIS-del 6.5.2010, notificata l’8.5.2010 al sindaco, il Prefetto comunicava il decreto ministeriale di rimozione dall’incarico (anche) del dott. -OMISSIS-”;
- con decreto sindacale n. 15 prot. n. -OMISSIS- del 10.5.2010, notificato l’11.5.2010, “l’avv. -OMISSIS- veniva revocato con effetto immediato “dall’incarico di Dirigente p.t. del Primo Settore Comunale” e collocato all’originario incarico di Avvocato Municipale per le motivazioni contenute nella scheda n. 5 del decreto del Ministro dell’Interno del 4.5.2010”;
- con decreto sindacale n. 14 prot. n. -OMISSIS- del 10.5.2010 il dott. -OMISSIS-, controinteressato, veniva chiamato a sostituire l’avv. -OMISSIS- negli incarichi precedentemente ricoperti.
1.2. Avverso la revoca dell’incarico dirigenziale il ricorrente è insorto in sede giurisdizionale, assumendo le seguenti iniziative:
- con “ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Torre NZ R.G. 3612/2010” l’avv. -OMISSIS- ha chiesto “la disapplicazione dei provvedimenti impugnati e la reintegrazione negli incarichi dirigenziali”;
- inoltre, l’avv. -OMISSIS-, con ricorso “R.G. 3441/2010 alla luce dell’eccezione di carenza di giurisdizione del GO proposta nel giudizio davanti al G.d.L., ricorreva anche al TAR Campania”;
- in data 8.7.2010 “il TAR Napoli Sez. V con ordinanza n. 1448, rigettava la sospensiva dei provvedimenti impugnati, “ sussistendo seri dubbi sulla giurisdizione ” del G.A.”;
- in data 6.8.2010 “il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre NZ, ritenuta la propria giurisdizione, riconosceva la sussistenza di fumus boni juris e periculum in mora , accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. disapplicando i provvedimenti impugnati e disponendo il reintegro negli incarichi dirigenziali dal quale era stato rimosso” (tuttavia, soltanto “sette mesi dopo, il 18.3.2021, vennero assegnate al ricorrente funzioni dirigenziali”, in riferimento agli uffici urbanistica e lavori pubblici, “ma non venne più attribuita la dirigenza del settore dal quale il ricorrente era stato rimosso”);
- il Ministero proponeva “reclamo innanzi al Tribunale di Torre NZ sezione lavoro R.G. 8/2010”;
- in data 28.9.2010 “il Collegio, sempre ritenendo la propria giurisdizione, rigettava il reclamo”;
- in data 1.4.2011 “il TAR Campania V sez. con sentenza n. 1909 passata in giudicato dichiarava il proprio difetto di giurisdizione”;
- con ricorso “di merito innanzi al Tribunale di Torre NZ R.G. 9206/2010 … il Ministero dell’Interno riassumeva nel merito il giudizio R.G. n. 8/2010 chiedendo la riforma del provvedimento cautelare”;
- in data 24.11.2014 “il Tribunale di Torre NZ Sezione Lavoro con sentenza n. 1129/2014 rigettava le richieste del Ministero e confermava la disapplicazione degli atti impugnati, ordinava il reintegro del -OMISSIS- e condannava il comune di Castellammare a versare al -OMISSIS- la somma di Euro 42.058,51 oltre accessori e pagamento delle spese di lite in solido con il Ministero”;
- “avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Interno ribadendo l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’AGO e chiedendo la riforma della sentenza resa in prime cure”;
- in data “12.2.2019 la Corte di Appello con sentenza n. 717/2019 riformava la sentenza impugnata dichiarando il difetto di giurisdizione dell’AGO”;
- con ricorso “R.G. 15099/2019 l’avv. -OMISSIS- denunciava alle SSUU della Cassazione ex art. 362 c. II n. 1 c.p.c. il conflitto reale negativo di giurisdizione determinato dalle due sentenze del TAR e dalla Corte di Appello declinatorie della giurisdizione”;
- con sentenza “n. 20041/2021 comunicata il 14.7.2021 le SS.UU. cassavano la pronuncia declinatoria del TAR Campania Napoli n. 1909/2011 e dichiaravano la giurisdizione del GA e la competenza del TAR IO Roma ex art. 135 c. I lett. q), c.p.a.”.
1.3. Con l’odierno ricorso, l’avv. -OMISSIS- ha riassunto il giudizio.
In sintesi, il ricorrente ha denunciato che:
- il decreto ministeriale ha disposto la rimozione di “ -OMISSIS- dirigente del I settore AA.GG. personale ” con destinazione “ ad altra funzione individuata dal competente ufficio dell’amministrazione comunale nel rispetto delle norme e regolamenti comunali ”, laddove il decreto sindacale ha spogliato “completamente il ricorrente da ogni dirigenza ricollocando il -OMISSIS- “ all’originario incarico di Avvocato Municipale ””;
- la “Commissione di accesso non chiese mai di ascoltare il ricorrente e solo il 1°.2.2010 (il giorno del deposito della relazione) richiedeva via fono una relazione sulla gestione della disciplina”;
- “il comportamento censurato al ricorrente si sostanzierebbe nell’inadeguato e blando espletamento dei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti”, laddove “la maggior parte dei procedimenti disciplinari indicati dalla Commissione sono relativi a periodi in cui il ricorrente non era dirigente del settore”; in particolare, dei “18 procedimenti elencati solo 3 sono attribuibili ratione temporis alla competenza gestionale dell’avv. -OMISSIS-, gli altri 15 erano procedimenti disciplinari già definiti in precedenza e, intangibili in termini di autotutela (cfr. Cass. n. 6775/2017), o i cui termini perentori per la conclusione del procedimento erano scaduti già in epoca precedente all’assunzione dell’incarico dirigenziale da parte del -OMISSIS-”;
- “i 3 procedimenti disciplinari relativi al periodo in cui il ricorrente dirigeva il personale furono giudicati in aderenza al CCNL e alla luce degli atti presenti nel fascicolo”;
- dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati sono derivati i seguenti danni: “danni patrimoniali e non da demansionamento e dequalificazione con motivazioni infamanti”; “danno da perdita di chance”; “danno all’immagine personale e professionale”; “danno biologico”.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune di Castellammare di Stabia per resistere al ricorso.
3. Nella pubblica udienza del giorno 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini appresso indicati.
4.1. L’art. 143, comma 1, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
A sua volta il comma 5 del medesimo articolo prevede che “Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente”.
4.2. Nel caso di specie gli elementi raccolti in sede istruttoria dall’Autorità prefettizia con specifico riferimento all’attività svolta dall’avv. -OMISSIS- (così come compendiati nella scheda n. 5 allegata al decreto ministeriale) non giustificano in alcun modo la revoca degli incarichi dirigenziali conferiti al ricorrente.
In tal senso, sono dirimenti le seguenti circostanze:
- nella scheda n. 5 si sostiene che il ricorrente avrebbe omesso di attivarsi ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti di 13 dipendenti, in ragione del condizionamento indiretto prodotto dal contesto ambientale;
- sta di fatto, però, che il ricorrente ha sottoscritto il contratto di servizio quale dirigente del Primo Settore Affari Generali - Personale soltanto in data 28.12.2007, laddove la maggior parte delle vicende cui si fa riferimento nella scheda n. 5 (10 su 13) sono antecedenti rispetto a tale ultima data, sicché all’avv. -OMISSIS- non possono essere addebitate presunte omissioni rispetto all’adempimento di doveri dell’ufficio nel corso di anni in cui il medesimo non aveva alcun potere e alcuna responsabilità in materia di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- quanto ai tre procedimenti disciplinari che si collocano nel periodo in cui l’avv. -OMISSIS- era già Dirigente del Settore Affari Generali - Personale, si osserva che i procedimenti istruiti nei confronti del sig. -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-, sono antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha introdotto l’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, allorquando la normativa non consentiva di irrogare sanzioni disciplinari ai pubblici dipendenti, per fatti costituenti reato, prima della definizione del giudizio penale, sicché il ricorrente non poteva che limitarsi a sospendere il procedimento disciplinare in attesa di conoscere l'esito di quello penale;
- per quanto riguarda invece la posizione del sig. -OMISSIS-, in relazione al quale l'Ufficio diretto dall’avv. -OMISSIS- si è limitato a irrogare la sanzione della sospensione disciplinare per sei mesi, omettendo di considerare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che avrebbe dovuto comportare il licenziamento del dipendente, si osserva che si tratta di una mancanza isolata, che in sé considerata non può giustificare, sul piano della proporzionalità e ragionevolezza della misura, la revoca dell’incarico dirigenziale, tenuto conto della inidoneità oggettiva della predetta omissione a perfezionare la prova del condizionamento ambientale, cui si fa riferimento nei provvedimenti impugnati.
4.2. In definitiva, la revoca degli incarichi dirigenziali è stata disposta in violazione del combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000, ciò da cui deriva l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dal ricorrente.
4.3. Con riferimento alla domanda risarcitoria, pure articolata dall’avv. -OMISSIS-, deve essere accolta la pretesa relativa al pagamento delle differenze retributive non percepite per il periodo da maggio 2010 fino a marzo 2011 a seguito dell'illegittima revoca dell'incarico dirigenziale precedentemente attribuitogli.
Invero, è stato comprovato in atti che il -OMISSIS-, dopo essere stato rimosso dall’incarico dirigenziale nel maggio del 2010, è stato reintegrato dal Comune di Castellammare di Stabia nelle funzioni dirigenziali soltanto nel marzo del 2011, nonostante il Giudice del lavoro, con l’ordinanza del 6.8.2010, avesse disapplicato l'atto di revoca, ordinando al Comune di reintegrare il -OMISSIS- nell'incarico.
Pertanto, il -OMISSIS- ha diritto a essere ristorato del danno correlato alle retribuzioni non corrispostegli nel periodo maggio 2010-marzo 2011.
Ai fini della quantificazione delle somme è possibile fare riferimento ai conteggi elaborati dal CTU incaricato dal Tribunale di Torre NZ (cfr. allegato sub n. 49 della produzione documentale del ricorrente), da cui risulta che l’ammontare complessivo delle retribuzioni non percepite nel periodo di riferimento è pari complessivamente a euro 42.058,51, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgenza dei crediti all'effettivo soddisfo.
Al relativo pagamento dovranno provvedere, in solido tra loro, il Comune di Castellammare di Stabia e il Ministero dell’Interno, avendo contribuito entrambi, con la propria condotta negligente, alla determinazione del pregiudizio lamentato dal ricorrente; in particolare, l’Autorità ministeriale, per il tramite del Prefetto di Napoli, ha svolto un’istruttoria sommaria e carente ai fini dell’esercizio del potere di cui commi 1 e 5 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000, nel mentre il Comune ha disposto la cessazione delle funzioni dirigenziali svolte dal ricorrente, senza valutare possibili assegnazioni alternative, pure ammesse dal decreto ministeriale.
4.4. Le ulteriori pretese risarcitorie articolate con il ricorso devono essere rigettate in quanto prive di supporto probatorio quanto alla effettiva insorgenza del danno e alla imputazione della lesione, sul piano causale, al comportamento colpevole delle amministrazioni intimate.
In particolare, quanto al lamentato danno all'immagine e alla professionalità del ricorrente, è decisivo osservare che la tutela cautelare accordata dal Giudice del lavoro ha impedito che il discredito si protraesse per un tempo tale da determinare una lesione concretamente apprezzabile.
Inoltre, la documentazione medica prodotta in atti non è idonea a fornire la prova della effettiva lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente.
Deve essere altresì rigettata la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance , in mancanza di sufficienti allegazioni circa l'esistenza di un effettivo nesso causale tra la vicenda in esame e la perdita di ulteriori occasioni di lavoro.
5. La complessità delle questioni esaminate e il parziale accoglimento delle domande articolate con il ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie la domanda di annullamento, per quanto di interesse del ricorrente, e per l’effetto annulla il decreto del Ministro dell'Interno del 4.5.2010, nonché il decreto n. 15 del Sindaco di Castellammare di Stabia del 10.5.2010 (prot. -OMISSIS-);
- accoglie in parte la domanda risarcitoria, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 42.058,51, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'insorgenza dei crediti all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.