Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 17/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL GENER Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DEL GENER Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi con le note
27 3 25 in cui hanno chiesto il recepimento delle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa alimentare e/o di mantenimento. 2) La casa familiare sita in Novate Mezzola, Via Foppa n. Per_ 233, di proprietà del signor , resterà assegnata in via definitiva al medesimo;
3) La figlia , Controparte_1 studentessa universitaria e non economicamente indipendente, vivrà con il padre, il quale, si occuperà del suo integrale mantenimento, sostenendo, altresì, interamente tutte le spese straordinarie necessarie;
4) I coniugi confermano quanto già concordato in sede di separazione in relazione al caso di futura eventuale vendita degli immobili di rispettiva proprietà, desiderando che le predette proprietà rimangano, un domani, in capo alle sole Per_ figlie e;
5) i ricorrenti riconoscono e danno atto che i rispettivi profili di previdenza, a capo a Per_2
[...]
, di cui alla legge elvetica (c.d. II e III pilastro) dovranno essere regolamentati nel momento in cui i CP_1
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6) i ricorrenti danno atto di avere dato completa esecuzione agli accordi di separazione, di non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
7) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate che confluiranno nella relativa sentenza, rinunciando fin d'ora alla relativa impugnazione;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusto decreto di omologa del Tribunale di Sondrio in data 28 9 22);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che gli atti sono stati comunicati al P.M. sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
preso atto della acquiescenza prestata alla presente sentenza 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.1999 da Parte_1
e , in Samolaco (SO), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Samolaco (SO), anno 1999, atto n. 6, parte II, serie A, Ufficio del Registro Atti di Matrimonio, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 5 25
Il Presidente estensore
Barbara Licitra
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