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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/06/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il 6299 R.G., anno 2023, promossa
DA
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta Parte_1 P.IVA_1
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simone Controparte_1 C.F._1
Begalli
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone CP_2 C.F._2
Begalli
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nadia Modena e Vittorio Pomari C.F._4
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_5 C.F._5 CP_6
), rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Altamura C.F._6
- CONVENUTI –
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Callipari CP_7 C.F._7
- TERZO CHIAMATO -
Controparte_8
pagina 1 di 7 - TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso di essere titolare, in forza di operazioni di cartolarizzazione intervenute Parte_1 dapprima tra e e poi tra quest'ultima e la Controparte_9 Controparte_10
medesima esponente, di un credito di 400 mila euro originariamente vantato da Controparte_9
nei confronti di e dei soci fideiussori
[...] Controparte_11 Controparte_1 Controparte_8
e , l'una e gli altri raggiunti da ingiunzione di pagamento – nei limiti
[...] CP_7 dell'importo massimo garantito, pari ad € 150.000,00, per i fideiussori –, ha proposto azione di simulazione o, in alternativa, revocatoria dei seguenti atti:
- compravendita del 18 settembre 2018, mediante il quale i sigg.ri Controparte_3
e hanno acquistato gli immobili in San Giovanni Lupatoto, via Monte CP_4
Comun n.ri 2 e 4, di proprietà del sig. Controparte_1
- compravendita del 30 ottobre 2018, mediante il quale la sig.ra ha CP_2 acquistato la quota pari a ½ dell'immobile in Verona, censito al NCEU di detto
Comune al foglio n. 20, part. 59 sub. 3, Categoria A/3 vani 7,5;
- compravendita del 29 ottobre 2021, mediante il quale il sigg.ri e Controparte_5
hanno acquistato l'immobile di proprietà della sig.ra in CP_6 CP_2
Verona, censito al NCEU di detto Comune al foglio n. 20, part. 59 sub. 3, Categoria
A/3 vani 7,5 chiedendo altresì in subordine, in caso di rigetto della domanda revocatoria del terzo atto, la condanna della sig.ra al pagamento del corrispettivo ricevuto dai sub acquirenti, nei limiti dell'importo CP_2
dovuto dal debitore CP_1
I convenuti si sono costituiti ritualmente, tutti contrastando, con varie argomentazioni, le domande svolte dall'attrice; la sig.ra ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio i CP_2
sigg.ri e , al fine di essere manlevata dagli stessi, nonché dal Controparte_8 CP_7 sig. da quanto fosse eventualmente condannata a risarcire , nell'ipotesi di CP_1 Parte_1 accoglimento della domanda subordinata formulata da quest'ultima.
pagina 2 di 7 Autorizzata la chiamata, mentre il sig. si è costituito ritualmente, la sig.ra CP_7 Controparte_8
non ha provveduto a costituirsi, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti convenute ma non dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 21 maggio 2025.
A sostegno delle domande, di simulazione e revocatoria, avente ad oggetto la compravendita del settembre 2018 e quella dell'ottobre 2021 parte attrice ha allegato i medesimi elementi.
Per quelle di simulazione, in aggiunta a quanto si esporrà in prosieguo a proposito delle domande revocatorie, va osservato:
Per quel che riguarda i sigg.ri e CP_5 CP_6
- gli stessi hanno fornito prova del pagamento dell'intero prezzo convenuto nell'atto di compravendita (cfr. doc. nn. 8, 11 e 14 del fascicolo di questi convenuti);
- nell'immobile compravenduto risulta risiedere la figlia, in forza di contratto di comodato stipulato con la madre (ibidem, doc. nn. 16 e 17);
- la compravendita è avvenuta con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare e pagamento della relativa provvigione (ibidem, doc. nn. 5 e 9).
Quanto ai sigg.ri e CP_3 CP_4
- anche in questo caso la vendita è stata intermediata da un'agenzia immobiliare e la provvigione dell'agenzia è stata pagata (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo di questi convenuti);
- a distanza di cinque anni dal rogito, i sigg.ri e risiedono CP_3 CP_4 nell'immobile compravenduto, tant'è che l'atto di citazione è stato loro notificato a tale indirizzo;
- il pagamento del prezzo può ritenersi provato, per l'importo di € 151.368,99, perché con tale somma i sigg.ri e estinsero il mutuo ipotecario CP_1 CP_2
contratto con (come meglio si dirà in seguito), e, Controparte_12 per l'importo residuo, dichiarato nell'atto di compravendita con specifica indicazione dei mezzi di pagamento, in quanto il fatto che i sigg.ri e CP_3
risiedano nell'immobile compravenduto non è riconducibile né alla CP_4
pagina 3 di 7 concessione del suo godimento a titolo gratuito, stante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova di un rapporto qualificato col venditore, né ad un contratto di locazione, giacché dall'estratto conto prodotto dal sig. e relativo ad un CP_1
periodo di circa un anno successivo al rogito non risultano entrate riferibili al pagamento di canoni.
L'insieme di questi elementi è sufficiente a contrastare la tesi dell'attrice del carattere meramente simulato delle due compravendite.
Quanto all'azione revocatoria, il primo degli atti dispositivi oggetto di revocatoria è stato compiuto successivamente all'insorgenza del credito vantato dall'attrice (a tal fine rilevando la data di rilascio della fideiussione) ed è a titolo oneroso, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda revocatoria di tale atto avrebbe richiesto la prova della scientia damni in capo agli acquirenti e . CP_3 CP_4
A tal fine, parte attrice ha evidenziato l'anomalia del pagamento del prezzo della compravendita, avvenuto prima del rogito, in più tranches, a mezzo di assegni e vaglia postali, strumenti di pagamento che si afferma non tracciabili, nonché la circostanza che il trasferimento sia avvenuto in epoca immediatamente successiva alla notifica del decreto ingiuntivo al sig. L'attrice ha inoltre CP_1
richiamato il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 27 marzo 2007, n. 7507, secondo il quale non solo nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ma anche in quello di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore possono ritenersi in re ipsa.
Sennonché, l'affermazione secondo la quale gli assegni ed i vaglia postali sono strumenti di pagamento non tracciabili è priva di fondamento, tant'è vero che entrambi sono menzionati, unitamente agli assegni bancari ed ai vaglia cambiari, dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 (emanato in attuazione delle
Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).
La pretesa anomalia rappresentata dal pagamento anticipato del prezzo è anch'essa insussistente.
Dall'atto di compravendita risulta che il pagamento del prezzo di € 230.000,00 avvenne a mezzo di: i) assegno postale non trasferibile tratto in data 26 marzo 2018 dell'importo di € 5.000,00; ii) assegno postale non trasferibile tratto in data 18 aprile 2018 dell'importo di € 25.000,00; iii) vaglia postale non pagina 4 di 7 trasferibile il emesso il 17 settembre 2018 – e cioè il giorno prima del rogito – dell'importo di €
48.631,01; iv) vaglia postale non trasferibile emesso nella stessa data dell'importo di € 151.368,99 – titoli tutti puntualmente identificati nell'atto, con menzione del relativo numero di serie, ed intestati, i primi tre, al solo e, l'ultimo, al sig. ed alla sig.ra CP_1 CP_1 CP_2
La scansione temporale dei pagamenti corrisponde a quella che è la prassi in caso di compravendita mediata da un'agenzia immobiliare (la cui presenza nel caso di specie è comprovata dai doc. nn. 2 e 3 dei convenuti e ), e cioè la consegna di un primo titolo di credito al momento della CP_3 CP_4 proposta di acquisto, di altro pagamento all'atto della sottoscrizione del preliminare, e del saldo al momento del rogito, saldo che, come in precedenza accennato, nella specie è stato per la gran parte utilizzato ai fini dell'estinzione di un mutuo ipotecario contratto dai sig.ri e con CP_1 CP_2
tant'è vero che lo stesso giorno della stipula del rogito il notaio Controparte_12 formalizzò l'atto di assenso della banca alla cancellazione dell'ipoteca (cfr. doc. n. 5).
Non risponde, inoltre, al vero che la compravendita sia stata stipulata immediatamente dopo la notifica al sig. del decreto ingiuntivo ottenuto da – originaria CP_1 Controparte_12 titolare del (l'ulteriore) credito in forza del quale agisce in questa sede –, atteso che il Parte_1
decreto venne emesso il 9 giugno 2017, con notifica necessariamente effettuata entro i successivi 40 giorni, mentre la compravendita risale a più di un anno dopo. In ogni caso, la circostanza potrebbe comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ma non rispetto ai sigg.ri CP_1
e , dei quali non è stata allegata l'esistenza di alcun tipo di rapporto (parentale, CP_3 CP_4
amicale, di vicinanza o collaborazione professionale) con il sig. tale da poterne desumere CP_1 che gli acquirenti fossero a conoscenza dell'ulteriore esposizione debitoria di quest'ultimo – oltre tutto, con la medesima banca che in occasione del rogito venne soddisfatta per altro suo credito.
Infine, il principio espresso – peraltro neppure come decisiva ratio decidendi – dalla sentenza della
Cassazione citata dall'attrice, risalente nel tempo e rimasta isolata, non è conferente nel caso di specie, dal momento che l'immobile compravenduto non rappresentava, al momento del rogito, la sola proprietà immobiliare del sig. Se anche lo fosse stato, si tratterebbe di (un unico) elemento CP_1
privo del requisito della gravità, la cui valorizzazione finirebbe in definitiva col far coincidere la prova della scientia damni in capo al terzo con quella dell'eventus damni – così sostanzialmente abrogando, in parte qua, il disposto dell'art. 2901 c.c. Ed invero, la vendita dell'unico immobile di proprietà del disponente può dipendere dalle più svariate ragioni (ad es., la ricerca di liquidità per nuove operazioni pagina 5 di 7 negoziali, il venir meno di interesse alla titolarità del bene, il reperimento di un soggetto disposto a pagare quel bene più del suo valore di mercato), si chè da essa non può inferirsi, in termini ragionevoli e con elevato grado di probabilità, il fatto ignoto che qui si vuole provare – e cioè la conoscenza da parte degli acquirenti del carattere pregiudizievole per i creditori dell'atto dispositivo.
Come già osservato da questo Tribunale, l'applicazione del principio in parola porterebbe “alla creazione di un cordone sanitario nei confronti di tutti quei soggetti che, essendo per le più svariate ragioni titolari di un solo bene immobile, non potrebbero vendere, neppure a condizioni di mercato, il proprio bene perché, così facendo, l'acquirente sarebbe esposto al rischio prima di essere soccombente nell'azione revocatoria e, poi, a subire l'esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt.
602-604 cod. proc. civ… La soluzione ermeneutica patrocinata dall'attrice – che ricollega la scientia damni del terzo acquirente alla mera circostanza che il venditore non possiede altri beni immobili – è, quindi, grandemente squilibrata perché finisce, per tutelare l'effettività del diritto di credito dell'attrice, per sacrificare in misura eccessiva il principio della certezza dei traffici giuridici, ovverosia un diritto anch'esso dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 41 Cost.)”.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda revocatoria avente ad oggetto la compravendita conclusa il 29 ottobre 2021 tra la sig.ra ed i sigg.ri e , CP_2 Controparte_5 CP_6 giacché la prova dell'elemento soggettivo richiesto in capo ai subacquirenti è affidata dall'attrice ai medesimi elementi: l'anomalia del pagamento, anticipato rispetto al rogito ed effettuato a mezzo di vaglia postali: si già detto dell'infondatezza della tesi secondo la quale il vaglia postale non sarebbe un mezzo di pagamento tracciabile;
il pagamento del prezzo è poi avvenuto, per € 35.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare e, per il residuo, in corrispondenza con la stipula del contratto definitivo (cfr. i documenti in precedenza citati nonché il preliminare prodotto come doc. n. 7).
Le domande di simulazione e revocatoria degli atti di compravendita del 18 settembre 2018 e del 29 ottobre 2021 possono, quindi, essere definite col rigetto delle stesse, con conseguente loro separazione dalle altre domande oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuno dei tre gruppi di convenuti
( , secondo valori medi per le fasi di studio ed Controparte_13 CP_14 CP_15
introduttiva e minimi per quella istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), esclusa invece la fase decisionale in quanto meramente reiterativa delle conclusioni e argomentazioni già svolte negli atti introduttivi.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 6299/2023 R.G. promossa da avverso Parte_1
+ altri, definitivamente decidendo: Controparte_1
Rigetta le domande attoree di simulazione e revocatoria degli atti di compravendita del 18 settembre
2018 e del 29 ottobre 2021.
Ordina la cancellazione della trascrizione delle predette domande ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.
Dispone la separazione di tali domande dalle altre oggetto di giudizio (azione revocatoria della compravendita del 30 ottobre 2028 proposta avverso e domanda Controparte_1 CP_2
subordinata di risarcimento danni avverso la convenuta nonché domanda di manleva CP_2 formulata da quest'ultima nei confronti dei sigg.ri e e del Controparte_8 CP_7
sig. , provvedendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione di tale giudizio. CP_1
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_2
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_3 [...]
che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_4
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_5
, che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_6
Verona, 14 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa MO SI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il 6299 R.G., anno 2023, promossa
DA
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta Parte_1 P.IVA_1
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simone Controparte_1 C.F._1
Begalli
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone CP_2 C.F._2
Begalli
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nadia Modena e Vittorio Pomari C.F._4
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_5 C.F._5 CP_6
), rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Altamura C.F._6
- CONVENUTI –
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Callipari CP_7 C.F._7
- TERZO CHIAMATO -
Controparte_8
pagina 1 di 7 - TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso di essere titolare, in forza di operazioni di cartolarizzazione intervenute Parte_1 dapprima tra e e poi tra quest'ultima e la Controparte_9 Controparte_10
medesima esponente, di un credito di 400 mila euro originariamente vantato da Controparte_9
nei confronti di e dei soci fideiussori
[...] Controparte_11 Controparte_1 Controparte_8
e , l'una e gli altri raggiunti da ingiunzione di pagamento – nei limiti
[...] CP_7 dell'importo massimo garantito, pari ad € 150.000,00, per i fideiussori –, ha proposto azione di simulazione o, in alternativa, revocatoria dei seguenti atti:
- compravendita del 18 settembre 2018, mediante il quale i sigg.ri Controparte_3
e hanno acquistato gli immobili in San Giovanni Lupatoto, via Monte CP_4
Comun n.ri 2 e 4, di proprietà del sig. Controparte_1
- compravendita del 30 ottobre 2018, mediante il quale la sig.ra ha CP_2 acquistato la quota pari a ½ dell'immobile in Verona, censito al NCEU di detto
Comune al foglio n. 20, part. 59 sub. 3, Categoria A/3 vani 7,5;
- compravendita del 29 ottobre 2021, mediante il quale il sigg.ri e Controparte_5
hanno acquistato l'immobile di proprietà della sig.ra in CP_6 CP_2
Verona, censito al NCEU di detto Comune al foglio n. 20, part. 59 sub. 3, Categoria
A/3 vani 7,5 chiedendo altresì in subordine, in caso di rigetto della domanda revocatoria del terzo atto, la condanna della sig.ra al pagamento del corrispettivo ricevuto dai sub acquirenti, nei limiti dell'importo CP_2
dovuto dal debitore CP_1
I convenuti si sono costituiti ritualmente, tutti contrastando, con varie argomentazioni, le domande svolte dall'attrice; la sig.ra ha inoltre chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio i CP_2
sigg.ri e , al fine di essere manlevata dagli stessi, nonché dal Controparte_8 CP_7 sig. da quanto fosse eventualmente condannata a risarcire , nell'ipotesi di CP_1 Parte_1 accoglimento della domanda subordinata formulata da quest'ultima.
pagina 2 di 7 Autorizzata la chiamata, mentre il sig. si è costituito ritualmente, la sig.ra CP_7 Controparte_8
non ha provveduto a costituirsi, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti convenute ma non dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del giorno 21 maggio 2025.
A sostegno delle domande, di simulazione e revocatoria, avente ad oggetto la compravendita del settembre 2018 e quella dell'ottobre 2021 parte attrice ha allegato i medesimi elementi.
Per quelle di simulazione, in aggiunta a quanto si esporrà in prosieguo a proposito delle domande revocatorie, va osservato:
Per quel che riguarda i sigg.ri e CP_5 CP_6
- gli stessi hanno fornito prova del pagamento dell'intero prezzo convenuto nell'atto di compravendita (cfr. doc. nn. 8, 11 e 14 del fascicolo di questi convenuti);
- nell'immobile compravenduto risulta risiedere la figlia, in forza di contratto di comodato stipulato con la madre (ibidem, doc. nn. 16 e 17);
- la compravendita è avvenuta con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare e pagamento della relativa provvigione (ibidem, doc. nn. 5 e 9).
Quanto ai sigg.ri e CP_3 CP_4
- anche in questo caso la vendita è stata intermediata da un'agenzia immobiliare e la provvigione dell'agenzia è stata pagata (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo di questi convenuti);
- a distanza di cinque anni dal rogito, i sigg.ri e risiedono CP_3 CP_4 nell'immobile compravenduto, tant'è che l'atto di citazione è stato loro notificato a tale indirizzo;
- il pagamento del prezzo può ritenersi provato, per l'importo di € 151.368,99, perché con tale somma i sigg.ri e estinsero il mutuo ipotecario CP_1 CP_2
contratto con (come meglio si dirà in seguito), e, Controparte_12 per l'importo residuo, dichiarato nell'atto di compravendita con specifica indicazione dei mezzi di pagamento, in quanto il fatto che i sigg.ri e CP_3
risiedano nell'immobile compravenduto non è riconducibile né alla CP_4
pagina 3 di 7 concessione del suo godimento a titolo gratuito, stante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova di un rapporto qualificato col venditore, né ad un contratto di locazione, giacché dall'estratto conto prodotto dal sig. e relativo ad un CP_1
periodo di circa un anno successivo al rogito non risultano entrate riferibili al pagamento di canoni.
L'insieme di questi elementi è sufficiente a contrastare la tesi dell'attrice del carattere meramente simulato delle due compravendite.
Quanto all'azione revocatoria, il primo degli atti dispositivi oggetto di revocatoria è stato compiuto successivamente all'insorgenza del credito vantato dall'attrice (a tal fine rilevando la data di rilascio della fideiussione) ed è a titolo oneroso, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda revocatoria di tale atto avrebbe richiesto la prova della scientia damni in capo agli acquirenti e . CP_3 CP_4
A tal fine, parte attrice ha evidenziato l'anomalia del pagamento del prezzo della compravendita, avvenuto prima del rogito, in più tranches, a mezzo di assegni e vaglia postali, strumenti di pagamento che si afferma non tracciabili, nonché la circostanza che il trasferimento sia avvenuto in epoca immediatamente successiva alla notifica del decreto ingiuntivo al sig. L'attrice ha inoltre CP_1
richiamato il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 27 marzo 2007, n. 7507, secondo il quale non solo nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ma anche in quello di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore possono ritenersi in re ipsa.
Sennonché, l'affermazione secondo la quale gli assegni ed i vaglia postali sono strumenti di pagamento non tracciabili è priva di fondamento, tant'è vero che entrambi sono menzionati, unitamente agli assegni bancari ed ai vaglia cambiari, dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 (emanato in attuazione delle
Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).
La pretesa anomalia rappresentata dal pagamento anticipato del prezzo è anch'essa insussistente.
Dall'atto di compravendita risulta che il pagamento del prezzo di € 230.000,00 avvenne a mezzo di: i) assegno postale non trasferibile tratto in data 26 marzo 2018 dell'importo di € 5.000,00; ii) assegno postale non trasferibile tratto in data 18 aprile 2018 dell'importo di € 25.000,00; iii) vaglia postale non pagina 4 di 7 trasferibile il emesso il 17 settembre 2018 – e cioè il giorno prima del rogito – dell'importo di €
48.631,01; iv) vaglia postale non trasferibile emesso nella stessa data dell'importo di € 151.368,99 – titoli tutti puntualmente identificati nell'atto, con menzione del relativo numero di serie, ed intestati, i primi tre, al solo e, l'ultimo, al sig. ed alla sig.ra CP_1 CP_1 CP_2
La scansione temporale dei pagamenti corrisponde a quella che è la prassi in caso di compravendita mediata da un'agenzia immobiliare (la cui presenza nel caso di specie è comprovata dai doc. nn. 2 e 3 dei convenuti e ), e cioè la consegna di un primo titolo di credito al momento della CP_3 CP_4 proposta di acquisto, di altro pagamento all'atto della sottoscrizione del preliminare, e del saldo al momento del rogito, saldo che, come in precedenza accennato, nella specie è stato per la gran parte utilizzato ai fini dell'estinzione di un mutuo ipotecario contratto dai sig.ri e con CP_1 CP_2
tant'è vero che lo stesso giorno della stipula del rogito il notaio Controparte_12 formalizzò l'atto di assenso della banca alla cancellazione dell'ipoteca (cfr. doc. n. 5).
Non risponde, inoltre, al vero che la compravendita sia stata stipulata immediatamente dopo la notifica al sig. del decreto ingiuntivo ottenuto da – originaria CP_1 Controparte_12 titolare del (l'ulteriore) credito in forza del quale agisce in questa sede –, atteso che il Parte_1
decreto venne emesso il 9 giugno 2017, con notifica necessariamente effettuata entro i successivi 40 giorni, mentre la compravendita risale a più di un anno dopo. In ogni caso, la circostanza potrebbe comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ma non rispetto ai sigg.ri CP_1
e , dei quali non è stata allegata l'esistenza di alcun tipo di rapporto (parentale, CP_3 CP_4
amicale, di vicinanza o collaborazione professionale) con il sig. tale da poterne desumere CP_1 che gli acquirenti fossero a conoscenza dell'ulteriore esposizione debitoria di quest'ultimo – oltre tutto, con la medesima banca che in occasione del rogito venne soddisfatta per altro suo credito.
Infine, il principio espresso – peraltro neppure come decisiva ratio decidendi – dalla sentenza della
Cassazione citata dall'attrice, risalente nel tempo e rimasta isolata, non è conferente nel caso di specie, dal momento che l'immobile compravenduto non rappresentava, al momento del rogito, la sola proprietà immobiliare del sig. Se anche lo fosse stato, si tratterebbe di (un unico) elemento CP_1
privo del requisito della gravità, la cui valorizzazione finirebbe in definitiva col far coincidere la prova della scientia damni in capo al terzo con quella dell'eventus damni – così sostanzialmente abrogando, in parte qua, il disposto dell'art. 2901 c.c. Ed invero, la vendita dell'unico immobile di proprietà del disponente può dipendere dalle più svariate ragioni (ad es., la ricerca di liquidità per nuove operazioni pagina 5 di 7 negoziali, il venir meno di interesse alla titolarità del bene, il reperimento di un soggetto disposto a pagare quel bene più del suo valore di mercato), si chè da essa non può inferirsi, in termini ragionevoli e con elevato grado di probabilità, il fatto ignoto che qui si vuole provare – e cioè la conoscenza da parte degli acquirenti del carattere pregiudizievole per i creditori dell'atto dispositivo.
Come già osservato da questo Tribunale, l'applicazione del principio in parola porterebbe “alla creazione di un cordone sanitario nei confronti di tutti quei soggetti che, essendo per le più svariate ragioni titolari di un solo bene immobile, non potrebbero vendere, neppure a condizioni di mercato, il proprio bene perché, così facendo, l'acquirente sarebbe esposto al rischio prima di essere soccombente nell'azione revocatoria e, poi, a subire l'esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt.
602-604 cod. proc. civ… La soluzione ermeneutica patrocinata dall'attrice – che ricollega la scientia damni del terzo acquirente alla mera circostanza che il venditore non possiede altri beni immobili – è, quindi, grandemente squilibrata perché finisce, per tutelare l'effettività del diritto di credito dell'attrice, per sacrificare in misura eccessiva il principio della certezza dei traffici giuridici, ovverosia un diritto anch'esso dotato di copertura costituzionale (cfr. art. 41 Cost.)”.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda revocatoria avente ad oggetto la compravendita conclusa il 29 ottobre 2021 tra la sig.ra ed i sigg.ri e , CP_2 Controparte_5 CP_6 giacché la prova dell'elemento soggettivo richiesto in capo ai subacquirenti è affidata dall'attrice ai medesimi elementi: l'anomalia del pagamento, anticipato rispetto al rogito ed effettuato a mezzo di vaglia postali: si già detto dell'infondatezza della tesi secondo la quale il vaglia postale non sarebbe un mezzo di pagamento tracciabile;
il pagamento del prezzo è poi avvenuto, per € 35.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare e, per il residuo, in corrispondenza con la stipula del contratto definitivo (cfr. i documenti in precedenza citati nonché il preliminare prodotto come doc. n. 7).
Le domande di simulazione e revocatoria degli atti di compravendita del 18 settembre 2018 e del 29 ottobre 2021 possono, quindi, essere definite col rigetto delle stesse, con conseguente loro separazione dalle altre domande oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuno dei tre gruppi di convenuti
( , secondo valori medi per le fasi di studio ed Controparte_13 CP_14 CP_15
introduttiva e minimi per quella istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), esclusa invece la fase decisionale in quanto meramente reiterativa delle conclusioni e argomentazioni già svolte negli atti introduttivi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 6299/2023 R.G. promossa da avverso Parte_1
+ altri, definitivamente decidendo: Controparte_1
Rigetta le domande attoree di simulazione e revocatoria degli atti di compravendita del 18 settembre
2018 e del 29 ottobre 2021.
Ordina la cancellazione della trascrizione delle predette domande ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.
Dispone la separazione di tali domande dalle altre oggetto di giudizio (azione revocatoria della compravendita del 30 ottobre 2028 proposta avverso e domanda Controparte_1 CP_2
subordinata di risarcimento danni avverso la convenuta nonché domanda di manleva CP_2 formulata da quest'ultima nei confronti dei sigg.ri e e del Controparte_8 CP_7
sig. , provvedendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione di tale giudizio. CP_1
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_2
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_3 [...]
che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_4
Condanna alla refusione delle spese nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_5
, che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. CP_6
Verona, 14 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa MO SI
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