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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Catena Costanzo, elettivamente domiciliato in C.F._1
Capri Leone (ME), via San Francesco Fraz. Rocca, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 13.06.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 917/2020 depositato in Cancelleria in data 10.03.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n. 118/1971 e n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità; lamentava il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di invalidità civile, percentuale di invalidità 100% e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, con decorrenza a far data dal 30.10.2015.
Non viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, percentuale di invalidità 100%.
Oltre i benefici della legge 104/1992 art. 3 comma 3, con connotazione di gravità.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 2.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Costanzo Maria Catena, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità civile, percentuale di invalidità 100% e dei benefici legge 104/1992, art. 3 comma 3, con connotazione di gravità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 30.10.2015;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 2.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Costanzo Maria Catena.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.06.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 13.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Catena Costanzo, elettivamente domiciliato in C.F._1
Capri Leone (ME), via San Francesco Fraz. Rocca, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 13.06.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 917/2020 depositato in Cancelleria in data 10.03.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n. 118/1971 e n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità; lamentava il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di invalidità civile, percentuale di invalidità 100% e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, con decorrenza a far data dal 30.10.2015.
Non viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, percentuale di invalidità 100%.
Oltre i benefici della legge 104/1992 art. 3 comma 3, con connotazione di gravità.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 2.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Costanzo Maria Catena, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità civile, percentuale di invalidità 100% e dei benefici legge 104/1992, art. 3 comma 3, con connotazione di gravità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 30.10.2015;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 2.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Costanzo Maria Catena.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 13.06.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena