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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18746 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PUNZO MARIA ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. - rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALTAMURA ROSA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2024, la SI.ra chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio da lei contratto con il SI. CP_1 in Napoli il 5.6.1993 (atto n. 159, p. II s. A sez. A anno 1993).
Aggiungeva che dalla loro unione erano nate due figlie: nell'anno 1993 e Persona_1 [...]
nell'anno 1997, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
1 La ricorrente chiedeva: Parte_1
1) Pronunciare ex art. 151 secondo comma c.c. la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 con declaratoria di addebito nei confronti del marito per avere unicamente con i suoi
[...] comportamenti altamente antigiuridici e comunque contrari ai doveri scaturenti dal matrimonio, determinato il fallimento dell'unione;
2) Assegnare la casa coniugale, in comproprietà, alla che ci continuerà ad abitare con CP_2 le proprie figlie,
3) Nulla sarà dovuto dal quale contributo al mantenimento delle figlie in quanto CP_1 autosufficienti;
4) Nulla sarà dovuto quale contributo al mantenimento della moglie in quanto la stessa è autosufficiente;
5) In ordine al diritto di frequentazione delle figlie e , ormai maggiorenni ed Per_2 Per_1 autosufficienti, lo stesso sarà regolamentato nella più flessibile ed allargata modalità possibile, nel rispetto della volontà ed intenzione delle ragazze;
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, SI. , il quale chiedeva: CP_1
a) Pronunciare la separazione dei coniugi e con declaratoria di CP_1 Parte_1 addebito nei confronti della moglie per aver assunto comportamenti in chiara violazione con gli obblighi nascenti dal matrimonio, isolando e privandolo affettivamente di qualunque rapporto anche con le figlie;
b) Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla moglie per illegittimità attesa la mancanza di minori o maggiorenni non autosufficienti;
c) Con vittoria di spese di giudizio:
All'udienza del 08/07/2025, innanzi al Giudice relatore, comparivano personalmente le parti, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano fosse recepito in sentenza.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, previa espressa rinuncia alle reciproche domande di addebito, hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I SI.ri e chiedono che sia consentito loro di vivere Parte_1 CP_1 separatamente;
2) in relazione alla casa coniugale sita in Napoli alla via Ponti Rossi n. 285, isolato A, scala E, identificata al NCEU del Catasto Fabbricati del Comune di Napoli con i seguenti dati identificativi: Sez. SCA;
foglio 16, particella 353, sub 71, p.4, int.71, sc E, z.c. 3, categoria A/4, classe 4, vani 3,5, R.C. euro 253,06 in comproprietà tra i coniugi, le parti stabiliscono che: a) la SI.ra si obbliga all'acquisto del 50% della quota spettante al SI. Parte_1 CP_1 per l'importo di euro 57.320,70 (60.000,00 -2.679,30), somma che dovrà essere corrisposta entro il 31.10.2025 contestualmente all'erogazione del mutuo e stipula dell'atto di trasferimento;
i costi del predetto trasferimento cederanno a carico della SI.ra . b) la SI.ra Parte_1 Parte_1 volturerà tutte le utenze relative all'immobile;
3) in relazione all'assegno circolare di euro 5.000,00 intestato al si stabilisce che verrà CP_1 diviso al 50% tra i coniugi (2.500 euro ciascuno);
4) in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 7 aprile 2016 con il Banco di
Napoli a rogito del Notaio rep. N. 12332/racc. 6996 iscritto a Napoli 1 Persona_3
l'11/04/2016 ai nn. 9522/1305, la SI.ra si dichiara disponibile all'accollo del mutuo Parte_1 suindicato attraverso l'assunzione della quota di debito residuo del mutuo cointestato;
si obbliga, altresì,laddove vi fosse l'assenso dell'Istituto di Credito, a formalizzare l'accollo liberatorio con pagamento delle spese necessarie a carico del CP_1
5) in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21 febbraio aprile 2018 con il
Credito a rogito del Notaio rep. N. 12705/racc. 7272 iscritto a CP_3 Persona_3
Napoli 1 il 28/02/2018 ai nn. 5769/745, la SI.ra si obbliga all'accollo del mutuo Parte_1 suindicato attraverso l'assunzione della quota di debito residuo del mutuo cointestato;
si dichiara disponibile, altresì, laddove vi fosse l'assenso dell'Istituto di Credito, a formalizzare l'accollo liberatorio con pagamento delle spese necessarie a carico del CP_1
3 6) la SInora si obbliga a restituire la somma di euro 2.125,00 alla mamma del Parte_1
SI.ra , mentre il SI. restituirà alle sorelle della SI.ra CP_1 Parte_2 CP_1
la somma di euro 600,00. Pt_1
7) la ricorrente, SI.ra , si impegna a rimettere le querele proposte nei confronti del Parte_1 marito al fine di definire i procedimenti penali pendenti;
8) Le parti provvederanno alla chiusura dei conti cointestati ad eccezione di quello acceso presso
Intesa San Paolo e quello della CREDEM i cui costi saranno di esclusiva pertinenza della SI.ra
in considerazione del fatto che sono conti dedicati al pagamento dei mutui delle figlie Parte_1
e . Il si obbliga a consentite l'accesso al conto alla figlia . Per_1 Per_2 CP_1 Per_2
9) Al SI. saranno restituiti tutti i beni personali ancora presenti nell'unità familiare;
CP_1
10) Il locale box attualmente condotto in locazione dalle parti, resterà nella titolarità del SI.
e i beni appartenenti alla SI. saranno consegnati dal alla Corato;
CP_1 Pt_1 CP_1
11) I finanziamenti delle pentole saranno corrisposte da ciascuna parte come già in essere;
12) La somma di euro 8.000,00 di cui il è creditore nei confronti della resta CP_1 Pt_1 compensata con il 40% del TFR (pari ad euro 8.000,00) già percepito dal SInor di cui la CP_4 SI.ra è a sua volta creditrice. Pt_1
13) Le parti danno atto che con il presente accordo hanno regolamentato i loro rapporti patrimoniali ed economici e pertanto le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi situazione pregressa;
14) La SI.ra ed il SI. rinunciano reciprocamente alla domanda di Parte_1 CP_1 addebito formulata negli atti processuali ed alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali>>.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, disponendo in conformità.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 , alle condizioni di cui all'accordo delle parti riportate in parte motiva;
CP_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 159, parte
II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993). così deciso in Napoli in camera di conSIlio l'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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