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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1522/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1522/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Contrisciani, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1
Ioannoni e Luca D'Innocenzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/03/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 30/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Città dell'Havana (Cuba) in data 16/01/2004 con
[...]
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, da cui CP_1
era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, Per_1
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia nonché l'ulteriore assegno mensile di € 700,00 per il proprio Per_1
mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei continui viaggi all'estero del marito e dei suoi tradimenti;
- aveva rinunciato ad opportunità lavorative per accudire la famiglia ed era attualmente disoccupata e senza reddito poiché il suo titolo di studio, non riconosciuto in Italia, non le permetteva di lavorare come insegnante.
Con comparsa in data 31/10/2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento della moglie e la riduzione ad € 200,00 del mantenimento dovuto per la figlia , oltre alla paritaria ripartizione delle spese straordinarie Per_1 necessarie per quest'ultima, da regolare come da Protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
In particolare, il resistente ha dedotto che:
- i viaggi all'estero (Cuba), erano finalizzati alla cura degli interessi economici che la famiglia aveva conservato in loco;
- la fine del matrimonio era imputabile alla relazione extraconiugale che la moglie intratteneva da circa due anni;
- la stessa svolgeva l'attività di baby-sitter, con un reddito mensile di €
500,00 e percepiva, inoltre, l'importo annuo di € 20.000,00 per canoni di locazione di un immobile sito a Cuba;
- egli percepiva la pensione mensile di € 1.850,00, gravata dal pagamento di un finanziamento, con rata mensile di circa € 350,00.
Alla prima udienza in data 05/03/2024, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositato in data 30/01/2025. Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo depositato in data 30/01/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse: il padre verserà direttamente alla figlia, maggiorenne ed economicamente non indipendente, l'assegno mensile di €
400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie per il corretto mantenimento della ragazza saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; le detrazioni fiscali “ per la figlia a carico”, salvo diverso accordo, saranno al 50% tra i genitori;
il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT; la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della ricorrente, proprietaria dell'immobile).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo depositato in data
30/01/2025, di cui si è dato conto nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1522/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Contrisciani, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1
Ioannoni e Luca D'Innocenzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/03/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 30/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Città dell'Havana (Cuba) in data 16/01/2004 con
[...]
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, da cui CP_1
era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, Per_1
ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia nonché l'ulteriore assegno mensile di € 700,00 per il proprio Per_1
mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei continui viaggi all'estero del marito e dei suoi tradimenti;
- aveva rinunciato ad opportunità lavorative per accudire la famiglia ed era attualmente disoccupata e senza reddito poiché il suo titolo di studio, non riconosciuto in Italia, non le permetteva di lavorare come insegnante.
Con comparsa in data 31/10/2024 si è costituito in giudizio , Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento della moglie e la riduzione ad € 200,00 del mantenimento dovuto per la figlia , oltre alla paritaria ripartizione delle spese straordinarie Per_1 necessarie per quest'ultima, da regolare come da Protocollo con il COA di
Teramo in data 05/12/2018.
In particolare, il resistente ha dedotto che:
- i viaggi all'estero (Cuba), erano finalizzati alla cura degli interessi economici che la famiglia aveva conservato in loco;
- la fine del matrimonio era imputabile alla relazione extraconiugale che la moglie intratteneva da circa due anni;
- la stessa svolgeva l'attività di baby-sitter, con un reddito mensile di €
500,00 e percepiva, inoltre, l'importo annuo di € 20.000,00 per canoni di locazione di un immobile sito a Cuba;
- egli percepiva la pensione mensile di € 1.850,00, gravata dal pagamento di un finanziamento, con rata mensile di circa € 350,00.
Alla prima udienza in data 05/03/2024, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, depositato in data 30/01/2025. Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'accordo depositato in data 30/01/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse: il padre verserà direttamente alla figlia, maggiorenne ed economicamente non indipendente, l'assegno mensile di €
400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie per il corretto mantenimento della ragazza saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018; le detrazioni fiscali “ per la figlia a carico”, salvo diverso accordo, saranno al 50% tra i genitori;
il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria
ISTAT; la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della ricorrente, proprietaria dell'immobile).
Infatti, tali condizioni appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo depositato in data
30/01/2025, di cui si è dato conto nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 marzo 2025
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)