Articolo 1 della Legge 31 marzo 1956, n. 269
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5 maggio 1956
Art. 1. Articolo unico.

L'importo della, indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Entrata in vigore il 5 maggio 1956