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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1032 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Roberto Rizzo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in al Vico Torre S.S. n. 18 Pt_1
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Stranieri, CP_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in alla via D. Bonifacio n. 138 Pt_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Caiulo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brindisi, Via de Templari n. 2
appellate
nonché
1 Controparte_3
appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24.9.2024 ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1570/2022, pubblicata in data 17.11.2022, il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda formulata con atto di citazione del 04.07.2017 da e, per l'effetto, condannava il CP_1 al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 100.164,00, a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni non patrimoniali all'attualità, oltre interessi legali dal dì dell'evento, nonché della somma di €
2.304,73, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di ciascun esborso.
Ed invero.
conveniva in giudizio il per sentire dichiarare la responsabilità dello stesso CP_1 Parte_1 ex artt. 2051 e 2043 c.c. nella causazione del sinistro occorsole il 22.09.2016, alle ore 10 circa, in alla Pt_1
Via Eduardo De Filippo, allorquando, mentre era intenta a camminare a piedi sul marciapiede, inciampava nei pressi di un palo di pubblica illuminazione, sprofondando, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra a causa della presenza di un pozzetto d'ispezione di pubblica illuminazione, usurato e pericolante, che aveva ceduto improvvisamente al passaggio della Spina. Il predetto crollo determinava un dislivello pericoloso, cagionato dalla cattiva manutenzione del manto stradale per la presenza di mattoni usurati e danneggiati conficcati internamente sul marciapiede, non in asse sul manto stradale. La situazione di pericolo non risultava segnalata in alcun modo, così come pure non era visibile al passaggio la sconnessione del pozzetto di ispezione dalla pavimentazione del marciapiede. A seguito della caduta, la veniva soccorsa dai passanti, per poi essere trasportata, dai parenti nel frattempo intervenuti, al CP_1
Pronto Soccorso di Francavilla Fontana, ove veniva riscontrata la “frattura scomposta dell'olecrano ulnare con angolazione dei monconi di frattura ed alterazione dei rapporti articolari Omero-radiali gomito sx”. Successivamente,
l'attrice veniva trasferita presso il nosocomio di Ostuni, ove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, con dimissioni il 26.09.2016. A causa di un'infezione afferente allo stesso gomito, la si sottoponeva ad una seconda operazione chirurgica, CP_1 in data 19.01.2017, intervento che implicava la rimozione delle viti. Deduceva che la malattia si era
2 protratta ininterrottamente per giorni 210, comportando l'invalidità totale per giorni 40 e parziale per giorni 170, di cui giorni 80 al 50% e giorni 90 al 25%, oltre a postumi valutati complessivamente nella misura non inferiore al 25%.
L'attrice imputava la responsabilità dell'occorso e delle lesioni subite al quale ente Parte_1 proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla manutenzione della sede stradale e per non aver approntato tutte le cautele al fine di eliminare ogni pericolo per i cittadini, considerato che l'insidia non era visibile e, come tale, era inevitabile, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante la sussistenza dei relativi presupposti. Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti ai pregiudizi patiti, per complessivi € 151.921,21 ( di cui €
104.260,00 per l'invalidità permanente, ITP al 50% per € 3.840,00 (giorni 80) e ITP per € 2.160,00 (giorni
90) per un totale di danno biologico temporaneo pari ad € 9.840,00, oltre al danno morale per € 35.448,00, nonché spese mediche di € 2.373,21)
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c. poiché privo degli elementi idonei a determinare la cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, non avendo l'attrice descritto l'esatta dinamica del sinistro, omettendo di indicare anche il luogo preciso ove si era verificato l'evento. Nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c., in quanto il servizio di illuminazione era stato concesso in gestione alla ditta CP_4
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, con funzione di manleva. Contestando la
[...] pretesa risarcitoria anche nella sua quantificazione e rilevando il concorso di colpa del danneggiato nell'uso del bene demaniale ai sensi dell'art. 1227 c.c., il chiedeva il rigetto della domanda attorea. Pt_1
Integrato il contradditorio, si costituiva in giudizio . che eccepiva a propria estraneità Controparte_4 ai fatti di causa, dal momento che il servizio ad essa appaltato era limitato esclusivamente alla gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del ossia a tutte le attività di gestione, Parte_1 esercizio, manutenzione ordinaria e di fornitura dell'energia elettrica, ma non anche al controllo dei servizi legati alla manutenzione della sede viaria del Ad ogni buon conto, precisava che il pozzetto di Pt_1 ispezione pubblica nel quale era incappata l'attrice era di proprietà del convenuto, peraltro mai Pt_1 sostituito dalla terza chiamata successivamente alla stipula della convenzione e mai oggetto di interventi manutentivi da parte della medesima società. In ogni caso, associandosi nel merito alle difese svolte dal rilevava anche detta società la nullità, l'infondatezza e l'arbitraria quantificazione della Pt_1 domanda attorea. Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
con funzione di manleva, ed il rigetto della domanda. Controparte_5
3 Anche si costituiva in giudizio, condividendo le eccezioni sollevate dal Controparte_5 ed eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché quello della Parte_1
oltre alla non operatività della polizza. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa CP_4 risarcitoria perché infondata per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU medico legale e produzione documentale, il
Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1570/2022 del 17.11.2022, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva, se pur ridotta nel quantum, la domanda attorea, ritenendola fondata. In particolare, il Tribunale imputava la responsabilità della caduta della al il quale, CP_1 Parte_1 pur essendone onerato in qualità di custode ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto alla manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, cagionando il cedimento del pozzetto d'ispezione di pubblica illuminazione, peraltro già usurato. Il primo giudice, in virtù di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., riteneva provati i fatti posti a fondamento della domanda (caduta, causa materiale della stessa e lesioni fisiche), stante la mancata contestazione dell'ente comunale, circostanza che rendeva irrilevante l'ammissione della prova orale richiesta dall'attrice sul fatto. Richiamando recenti arresti di legittimità, secondo cui il comportamento de danneggiato, se colposo, può escludere la responsabilità dell'ente pubblico, qualora l'utente sia in grado di percepire l'insidia, il Tribunale attribuiva al tombino le caratteristiche di un vero e proprio trabocchetto, ossia di un pericolo occulto, non avendo il fornito alcuna prova in ordine Pt_1 alla prevedibilità e/o visibilità del tombino dissestato né che il fatto si fosse verificato per effetto del caso fortuito, rientrando in tale nozione anche il contegno abnorme del malcapitato. Né il Parte_1 poteva essere esonerato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. per aver dato in appalto lavori concernenti la cosa, avendo omesso di dimostrare l'imprevedibilità dell'evento. Conseguentemente il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del escludendo, invece, quella Parte_1 della terza chiamata, in difetto di prova che la presenza del pericolo era connessa all'adempimento della propria obbligazione derivante dal rispetto del contratto di appalto, essendo rimasta ignota la causa che aveva dato luogo a detta situazione.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il primo giudice, condividendo le conclusioni del CTU ed applicando le tabelle di Milano, liquidava, con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., la somma di € 91.749,00 a titolo di postumi permanenti (23%), €.8.415,00 a ristoro del danno biologico da inabilità temporanea (di cui ITT al 100% per gg. 40 ed ITP al 50% per gg. 90 ), escludendo la personalizzazione in assenza di implicazioni negative sulle abitudini di vita, oltre all'importo di € 2.304,73
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalle spese sanitarie, debitamente documentate.
Le spese di lite fra il e la venivano poste a carico dell'ente comunale soccombente, Parte_1 CP_1 mentre quelle tra il e la società venivano compensate, così come le spese tra Pt_1 Controparte_3
e la CP_4 Controparte_5
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4 2. Con atto di citazione notificato il 19.12.2022 il ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, censurandola nel merito ed affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
1 Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti ex lege previsti: l'appellante si duole che il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di nullità di citazione per violazione dell'art. 163, c. 3, nn. 3 e 4 c.p.c., per cui la reitera anche in tale fase di giudizio. A parere del deducente la dinamica del sinistro descritta sarebbe incerta, avendo l'attrice fornito plurime e contradditorie versioni in ordine al motivo della caduta. E ciò in quanto nell'atto di citazione il motivo della caduta era da attribuirsi dapprima al cedimento improvviso del pozzetto d'ispezione della pubblica illuminazione al momento del passaggio dall'attrice per poi essere identificato nella cattiva manutenzione del manto stradale.
Successivamente la caduta veniva imputata alla sconnessione del pozzetto dalla pavimentazione del marciapiede per poi, infine, essere collegata ad una mattonella presente sul marciapiede adiacente al palo della pubblica illuminazione che, sotto il calpestio del pedone, cedeva improvvisamente sprofondando e creando un dislivello.
2 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al processo litisconsortile
e all'art. 164 c.p.c. Motivazione contraddittoria: il censura la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto non contestati i fatti posti a fondamento della domanda attorea, senza avvedersi che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non trova applicazione al processo litisconsortile facoltativo, tant'è che la contestazione del litisconsorte pretermesso rende controversi i fatti principali del giudizio. Nel caso di specie, costituitasi in Controparte_4 giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda, circostanza che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad istruire la causa con i mezzi di prova richiesti dalle parti costituite, anziché considerare come facenti piena prova elementi ancora oggetto di valutazione, ossia la documentazione dell'attrice. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la difesa del ha provveduto a contestare la domanda anche con la memoria ex art. 183 comma Parte_1
6 n. 1 c.p.c., nella quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice sia nell'an sia nel quantum perché infondata. Ad ogni buon conto, l'appellante precisa che il principio di non contestazione non trova applicazione nel caso di specie posto che, affinché un fatto possa considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., occorre che esso sia stato allegato dal deducente in modo preciso e puntuale, presupposto non ricorrente nel caso de quo, non avendo l'attrice fornito una dettagliata descrizione della dinamica del sinistro.
3 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, 2043 e 2051 c.c. Motivazione contraddittoria. Esclusione della responsabilità civile del per i danni Parte_1 subiti da Si contesta, inoltre, l'an della domanda: il Parte_2 Parte_1 lamenta che il primo giudice abbia attribuito al tombino le caratteristiche di un vero e proprio
5 trabocchetto, considerandolo pericolo occulto ed escludendo la visibilità e prevedibilità della sua presenza, trascurando la condotta imprudente dell'attrice. Invero, a parere dell'appellante, il sinistro sarebbe ascrivibile unicamente a fatto e colpa della la quale avrebbe omesso ogni CP_1 cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, ben potendo evitare di inciampare nel tombino mediante l'uso se non dell'ordinaria diligenza, quantomeno dello specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. Il primo giudice avrebbe trascurato la recente pronuncia della Suprema Corte n. 11794 del 12.04.2022, in forza del quale l'imprevedibilità dell'evento deve essere valutata in termini oggettivi, dovendosi considerare decisivo il contegno del danneggiato qualora questi con la sua azione abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, con conseguente esclusione di risarcimento a carico del quale custode del tratto stradale teatro dall'accadimento. Nello specifico, il primo Pt_1 giudice, valorizzando la visibilità dell'insidia, le buone condizioni metereologiche, l'ampiezza del marciapiede, che consentiva alla un percorso alternativo a quello in cui insisteva il tombino CP_1
d'ispezione della pubblica illuminazione, avrebbe dovuto disattendere la domanda attorea, tenuto anche conto che non vi è certezza che l'evento lesivo si sia realmente verificato. Invero, la produzione fotografica prodotta dall'attrice sarebbe a tal fine irrilevante, trattandosi di foto scattate a distanza di molti mesi dall'accaduto, che peraltro non permettono di identificare la via ove si sarebbe verificato il sinistro, oltre al fatto che la pur avendo subito lesioni gravi, non CP_1 ha richiesto l'intervento del 118 o della Polizia Locale, preferendo attendere l'arrivo dei parenti sul luogo del sinistro.
4 Sul quantum della domanda, appalesandosi eccessivo e sproporzionato alla reale entità delle lesioni e, a tal fine, si formula istanza di rinnovazione della CTU medico-legale: il contesta la quantificazione operata dal primo giudice, ritenuta eccessiva e Parte_1 sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni, considerato che, a differenza di quanto affermato dal CTU, non vi sono elementi atti a comprovare una diretta causalità tra l'evento traumatico descritto e la sopravvenuta infezione postoperatoria. L'espletata CTU sarebbe affetta da imprecisioni e incongruenze, non avendo il perito considerato che il normale processo riparativo osseo è stato interrotto dalla necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi per lo sviluppo della osteomielite, peraltro imputabile ad una igiene operatoria e postoperatoria insufficiente, ragion per cui il Comune deducente chiede il rinnovo della consulenza medico-legale.
5 Esonero dell'Ente appellante dagli obblighi di custodia ed erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce unica responsabile dell'evento per cui è appello la ditta appaltatrice “ (terza chiamata in causa) e tenuta al pagamento, Controparte_3 unitamente alla UnipolSai Ass.ni S.p.A., di quanto richiesto in citazione dall'attrice, tenendo assolutamente indenne il da qualsiasi esborso nei confronti Parte_1
6 dell'attrice anche in virtù di quanto previsto nel capitolato d'appalto: l'istante contesta che il primo giudice non abbia riconosciuto la responsabilità della tenuta, giusta Controparte_4 contratto d'appalto, a provvedere a tutte le attività di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria e di fornitura di energia elettrica, come tale responsabile anche del pozzetto di ispezione della pubblica illuminazione, elemento strutturale e funzionale dell'impianto di illuminazione, in quanto
è allocato il sistema di messa a terra e sicurezza dell'impianto stesso. Aggiunge inoltre l'ente comunale che sussisterebbe il caso fortuito in virtù dell'utilizzo del suolo pubblico da parte della ditta la quale peraltro non può configurarsi quale semplice esecutore, essendo Controparte_3 essa stessa appaltatrice.
2.1.Ritualmente costituita, eccepisce l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata deduce l'infondatezza delle avverse censure, rimarcando la responsabilità del in quanto proprietario della strada e, pertanto, tenuto alla Pt_1 corretta gestione e manutenzione della stessa. Rileva la non prevedibilità dell'insidia stante la mancanza di indicazioni e segnaletica, tant'è che la mattonella adiacente al pozzetto d'ispezione del palo della pubblica illuminazione è sempre più conficcata nel marciapiede, occultata dalla presenza di erbe spontanee stratificate per la cattiva manutenzione stradale da parte del Specifica di aver Parte_1 posto in essere una condotta diligente, utilizzando il bene demaniale con accortezza e attenzione. Chiede quindi il rigetto delle avverse censure.
Si costituisce in giudizio anche la di Assicurazioni eccependo il difetto di CP_6 Controparte_5 legittimazione attiva del in relazione alla richiesta di condanna della Invero, Parte_1 CP_5
l'appellante non ha azione diretta nei confronti dell'appellata, per cui non può invocare la manleva da parte della Compagnia, dal momento che il rapporto assicurativo intercorre con la la quale CP_4 non aveva in appalto la manutenzione del manto stradale, ma unicamente quello dell'impianto di illuminazione.
Non si è costituita in giudizio dichiarata contumace all'udienza del 19.05.2023. Controparte_3
2.2. La Corte, con provvedimento del 23.05.2023, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei limiti della metà della somma riconosciuta in sentenza a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 24.09.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3.Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello formulate dalla appellata sono infondate. CP_1
Va rigettata, invero, la eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
7 perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha recentemente che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
3.1.Sempre preliminarmente va evidenziato, invece, che eccezione sollevata da è Controparte_5 fondata: effettivamente è privo di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di Parte_1 condanna della a titolo di garanzia nei suoi confronti, formulata nelle conclusioni del Controparte_5 gravame sicché la domanda formulata in appello è inammissibile. Invero, l'appellante non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'appellata compagnia , per cui non può invocarne la manleva, dal momento che la domanda di garanzia nasce da un rapporto assicurativo intercorrente unicamente con la che aveva in appalto la manutenzione dell'impianto di illuminazione. CP_4
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4. L'appello proposto è fondato per quanto di ragione.
4.1. Privo di pregio è il primo motivo di gravame con cui si reitera l'eccezione di nullità della citazione per l'indeterminatezza della domanda, già disattesa dal tribunale con motivazione convincente e condivisibile domanda.
In proposito , si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di
8 esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ. n.
3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, invero la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere la condanna del al risarcimento del danno subito dalla a seguito di una caduta, assumendo che il Pt_1 CP_1 Pt_1 aveva omesso di manutenere la strada e/o di segnalare la presenza della anomalia: nell'ambito così delineato la citazione non richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, del cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito dell'ente convenuto esclude tale nullità.
La sentenza va pertanto confermata laddove esclude la declaratoria di nullità della citazione.
4.2. Infondato è anche il secondo motivo di appello.
La censura non coglie nel segno: l'assunto secondo cui la contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ex art. 115 cpc giova anche alla parte che non abbia effettuato alcuna contestazione non è condivisibile.
Il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) quale è quello in esame le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra, ( Cassazione civile sez. III,
9 03/08/2017, n.19373), sicché la contestazione specifica della domanda di garanzia effettuata dal terzo chiamato non può giovare al convenuto che non abbia contestato le allegazioni poste dall'attore Pt_1
a fondamento della pretesa. È vero che, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, parte convenuta è tenuta, ai sensi art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione in maniera analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e –in mancanza- i fatti ex adverso dedotti debbono considerarsi non contestati, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Tuttavia nella specie la domanda introduttiva appare ictu oculi ( leggi sub 1 della narrativa dell'atto di citazione in primo grado) sufficientemente chiara e dettagliata da imporre al convenuto una specifica contestazione Pt_1 che è mancata, con le conseguenze in punto di esonero dell'attore dall'onere di provare il fatto allegato e non contestato dalla controparte.
La censura va dunque disattesa.
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5. E' invece fondato il terzo motivo di gravame.
L'assunto dell'appellante è che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la condotta Parte_1 imprudente dell'attrice. Invero, a parere dell'appellante, il sinistro sarebbe ascrivibile a colpa della CP_1 che aveva omesso ogni cautela, richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, sicché ben avrebbe potuto evitare di inciampare nel tombino, ove avesse usato se non dell'ordinaria diligenza, quantomeno dello specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. Assume infatti l'appellante che la conformazione della strada, la presenza di sconnessioni nella pavimentazione, sono circostanze tali da interrompere il nesso causale fra evento e danno. La condotta della avrebbe CP_1 dunque interrotto il nesso causale ex art. 1227 cc nella produzione del danno, per l'incidenza eziologica di tale condotta tale da elidere in tutto la responsabilità della Amministrazione comunale tale che il sinistro si sarebbe verificato per caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato.
Tale assunto appare solo in parte convincente.
Ed infatti, pure se può dirsi provata, con sufficiente certezza, la dinamica dell'evento, non può escludersi che con riferimento al rapporto eziologico fra res e danno un ruolo non trascurabile abbia svolto anche il comportamento colposo della danneggiata, in quanto l'incidente si è verificato in circostanze – ore
10.00 di una mattina di fine settembre - che militano nel senso della esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente della strada, essendo richiesta in quelle circostanze di tempo e di luogo una necessaria maggior prudenza, stante la visibilità delle condizioni della strada ed anche perché dagli atti di causa emerge che la strada in quel punto presentava vistose anomalie. A tale riguardo la Suprema
Corte ha più volte chiarito che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione” (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n.
23919, 26 maggio 2014 n. 11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584).
10 La danneggiata ha incautamente proceduto, in presenza di una pavimentazione presentava delle vistose sconnessioni, senza adottare le dovute cautele, considerato che la situazione della strada imponeva invece alla una maggiore attenzione e una più pregnante cautela, onde evitare la caduta. CP_1
Il Tribunale non ha adeguatamente considerato tali circostanze, omettendo di valutare l'incidenza causale della condotta dell'attrice, ai fini di un concorso di colpa. Tuttavia, se effettivamente la condotta del danneggiato non è stata adeguatamente ponderata dal primo giudice, appare congruo ipotizzare solo un concorso della danneggiata nell'evento nella misura del 20%, non potendo attribuirsi a tale condotta una efficacia causale tale da escludere del tutto la responsabilità dell'Amministrazione comunale. Questa può essere esonerata in tutto e/o in parte solamente dal caso fortuito, qualificazione che – incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva (ancora Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018 n. 27724; in senso conforme Cass. Civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. Civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). Di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”
(Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27724).
Ritiene il Collegio che, in tale prospettiva, il comportamento della danneggiata ha in sé un tasso di imprudenza e di disattenzione, che se non è tale da escludere del tutto il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, incide, riducendolo, sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con limitazione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente sussistenza di una ipotesi di concorso del danneggiato ex art 1227 cc. nella produzione del danno. Non può comunque trascurarsi il fatto che la caduta è occorsa a seguito di un cedimento del tombino e/o della pavimentazione circostante detto tombino, pertanto la caduta, da ascriversi in misura preponderante alla P.A., è ascrivibile in minima parte anche alla condotta disattenta della danneggiata, che non ha fatto doverosa attenzione alla condizione del pavimento: la condotta della danneggiata, colposamente incauta e non attenta, non interrompe del tutto il nesso causale fra la res e l'evento. La danneggiata non ha utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le ordinarie cautele atte a evitare la caduta, pur avendo la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo, con un'incidenza di tale condotta nel processo causale che ha prodotto il danno, avendo svolto un ruolo certamente marginale nel verificarsi del pregiudizio subito. La condotta dell'attrice, in relazione alla sua scelta di passare su un pezzo di marciapiede abbastanza sconnesso, non è stata accorta e prudente, sulla base delle regole ordinarie di
11 cautela, di diligenza e di autoresponsabilità ed ha pertanto un peso che si stima equo indicare in misura pari ad un quinto (20%) nella dinamica dell'evento, avuto riguardo al compendio probatorio in esame.
Giova ricordare che comunque il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez. VI – 3, ord. n. 34886 del 17.11.2021).
Tanto attenua, senza del tutto escluderla, la responsabilità della Amministrazione comunale tenuta quale custode alla manutenzione della res.
Sicuramente era nella specie esigibile una condotta diversa da parte della La esigibilità di CP_1 comportamenti alternativi da parte dell'utente, una necessaria maggior prudenza, in considerazione della pericolosità intrinseca della competizione e del contesto e della prevedibilità dell'evento dannoso a livello fattuale.
Deriva da quanto sin qui detto, la parziale fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che merita, in accoglimento del motivo in esame, riforma, con la affermazione di una responsabilità concorrente, nella produzione del sinistro occorso alla così residuando a carico del CP_1 Parte_1
la restante percentuale di responsabilità del 80%.
[...]
Tanto comporta una ridefinizione dell'obbligo risarcitorio del appellante, con una riduzione del Pt_1 quantum per cui è condanna, in ragione de 20% di responsabilità ascritto alla vittima.
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6. Infondato è il quarto motivo di appello, che concerne il quantum del risarcimento liquidato in primo grado. Il ristoro del danno è stato effettuato sulla base degli esiti della c.t.u., sicché le censure in scrutinio investono proprio la attendibilità della c.t.u. di primo grado, sollevando argomentazioni peraltro del tutto atecniche che non sono mai state prospettate in primo grado, ove nessuna richiesta di rinnovo di c.t.u. è stata mai avanzata, né si è mai contestata la mancanza di una causalità diretta tra l'evento traumatico descritto e la sopravvenuta infezione postoperatoria, probabilmente imputabile ad una igiene operatoria e postoperatoria insufficiente, che avrebbe interrotto il normale processo riparativo osseo per la necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi.
Il motivo sotteso alla istanza di rinnovo della c.t.u., oltre che argomentato in modo del tutto generico, perché non è individuato alcun dato obiettivo che possa condurre ad una diversa valutazione apparendo la indagine richiesta meramente esplorativa, non appare convincente neppure nel merito posto che
12 riguarda circostanza ( la infezione contratta dalla ) già adeguatamente valutate dal c.t.u in sede di CP_1 indagine peritale, tant'è che alcuna osservazione sul punto è stata sollevata in primo grado su cui il c.t.u. non abbia dato riposte adeguate e convincenti.
La censura non merita dunque accoglimento.
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7. Corretta e condivisibile è infine la sentenza riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di malleva del nei confronti della appaltatrice “ (terza chiamata in causa) basandosi sulla Pt_1 Controparte_3 esistenza di un contratto di appalto.
Al di là ed a prescindere dal perimetro e dalla consistenza della attività appaltata, evidenziata dal Tribunale
a sostegno del rigetto della domanda di garanzia, appare dirimente ricordare che l'affidamento in appalto di un servizio non esclude la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Infatti, ciò accade solo nel caso in cui il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane in capo all'ente proprietario.
Il contratto di appalto tra il custode e un soggetto appaltatore non determina ipso iure la perdita della qualità di custode dell'ente proprietario della strada in favore dell'appaltatore a meno che l'area del cantiere non sia completamente affidata alla custodia dell'appaltatore con divieto di traffico sia veicolare che pedonale su di essa.
L'appalto in esame riguardava unicamente l'attività di gestione della pubblica illuminazione senza alcun esonero dell'ente proprietario committente dal compito di sorveglianza e controllo - e quindi, in generale, dalla responsabilità da custodia -, posto che il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per provvedere alla manutenzione gestione e fornitura di un servizio su aree di proprietà dell'ente istituzionale.
Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello anche tale passaggio della motivazione, con conseguente conferma del rigetto della domanda di malleva.
8. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nei termini innanzi precisati, ossia escludendo la responsabilità esclusiva e riconoscendo invece ex art. 1227 cc una responsabilità concorrente del e della danneggiata, in ragione rispettivamente dell'80% Parte_1
e del 20%.
Fermi, all'esito del rigetto della relativa censura, l'importo di € 100.164,00 liquidato dal Tribunale a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali e l'importo di € 2.304,73 liquidato a titolo di ristoro dei danni patrimoniali, tali importi vanno decurtati del 20%, in ragione della concorrente responsabilità imputabile alla danneggiata, sicché l'obbligazione risarcitoria del va rideterminata, in Parte_1 relazione alla due voci di danno, rispettivamente in € 80.131,20 ( = 80% di € 100.164) e pari ad € 1843,
78 ( = 80% di € 2.304,73) il tutto oltre accessori, nella misura e con le medesime decorrenze e modalità
13 come nella sentenza impugnata già stabilito, non essendo stato tale passaggio oggetto di gravame, sicché
è statuizione divenuta ormai definitiva.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno conseguentemente rideterminate, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez.
III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/5 fra le parti e poste nel resto a carico del perché parte prevalentemente soccombente. Parte_1
Ferma, invece, alla luce della conferma della sentenza appellata sul punto, la regolamentazione delle spese di lite, di cui in sentenza, fra il e le parti chiamate in giudizio, Parte_1 Controparte_3 ed Le spese di questo grado in favore di vanno invece poste a carico Controparte_5 Controparte_5 del in ragione della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non occorre Parte_1 provvedere sulle spese di rimasta contumace in appello. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 19.12.2022 nei confronti di , e CP_1 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1570/2022 del 17.11.2022, così Controparte_5 provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che ha concorso nella causazione dell'evento nella misura del 20%; CP_1
2) Attribuisce conseguentemente la restante quota dell'80% di responsabilità dell'evento alla concorrente responsabilità del e, per l'effetto, ridetermina in € 80.131,20 Parte_1
l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale nonché in € 1.843,78 l'importo del risarcimento del danno patrimoniale, complessivamente dovuti alla danneggiata, il tutto oltre accessori, come in motivazione indicato;
3) Compensa per 1/5 le spese di lite del doppio grado del giudizio, e condanna il appellante Pt_1 al pagamento in favore dell'avv. Fabio Stranieri, procuratore distrattario di , dei CP_1 restanti 4/5 delle spese, che per l'intero liquida in € 7.795,00, oltre ad € 790,00 per spese quanto al primo grado ed in € 7.200,00 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
14 4) Conferma nel resto la sentenza appellata;
5) Condanna, infine, il appellante al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_5 del presente grado, che liquida in € 7.200,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1032 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Roberto Rizzo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in al Vico Torre S.S. n. 18 Pt_1
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Stranieri, CP_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in alla via D. Bonifacio n. 138 Pt_1
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Antonio Caiulo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brindisi, Via de Templari n. 2
appellate
nonché
1 Controparte_3
appellata contumace
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24.9.2024 ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1570/2022, pubblicata in data 17.11.2022, il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda formulata con atto di citazione del 04.07.2017 da e, per l'effetto, condannava il CP_1 al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 100.164,00, a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni non patrimoniali all'attualità, oltre interessi legali dal dì dell'evento, nonché della somma di €
2.304,73, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di ciascun esborso.
Ed invero.
conveniva in giudizio il per sentire dichiarare la responsabilità dello stesso CP_1 Parte_1 ex artt. 2051 e 2043 c.c. nella causazione del sinistro occorsole il 22.09.2016, alle ore 10 circa, in alla Pt_1
Via Eduardo De Filippo, allorquando, mentre era intenta a camminare a piedi sul marciapiede, inciampava nei pressi di un palo di pubblica illuminazione, sprofondando, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra a causa della presenza di un pozzetto d'ispezione di pubblica illuminazione, usurato e pericolante, che aveva ceduto improvvisamente al passaggio della Spina. Il predetto crollo determinava un dislivello pericoloso, cagionato dalla cattiva manutenzione del manto stradale per la presenza di mattoni usurati e danneggiati conficcati internamente sul marciapiede, non in asse sul manto stradale. La situazione di pericolo non risultava segnalata in alcun modo, così come pure non era visibile al passaggio la sconnessione del pozzetto di ispezione dalla pavimentazione del marciapiede. A seguito della caduta, la veniva soccorsa dai passanti, per poi essere trasportata, dai parenti nel frattempo intervenuti, al CP_1
Pronto Soccorso di Francavilla Fontana, ove veniva riscontrata la “frattura scomposta dell'olecrano ulnare con angolazione dei monconi di frattura ed alterazione dei rapporti articolari Omero-radiali gomito sx”. Successivamente,
l'attrice veniva trasferita presso il nosocomio di Ostuni, ove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti, con dimissioni il 26.09.2016. A causa di un'infezione afferente allo stesso gomito, la si sottoponeva ad una seconda operazione chirurgica, CP_1 in data 19.01.2017, intervento che implicava la rimozione delle viti. Deduceva che la malattia si era
2 protratta ininterrottamente per giorni 210, comportando l'invalidità totale per giorni 40 e parziale per giorni 170, di cui giorni 80 al 50% e giorni 90 al 25%, oltre a postumi valutati complessivamente nella misura non inferiore al 25%.
L'attrice imputava la responsabilità dell'occorso e delle lesioni subite al quale ente Parte_1 proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla manutenzione della sede stradale e per non aver approntato tutte le cautele al fine di eliminare ogni pericolo per i cittadini, considerato che l'insidia non era visibile e, come tale, era inevitabile, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante la sussistenza dei relativi presupposti. Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al Parte_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti ai pregiudizi patiti, per complessivi € 151.921,21 ( di cui €
104.260,00 per l'invalidità permanente, ITP al 50% per € 3.840,00 (giorni 80) e ITP per € 2.160,00 (giorni
90) per un totale di danno biologico temporaneo pari ad € 9.840,00, oltre al danno morale per € 35.448,00, nonché spese mediche di € 2.373,21)
Ritualmente costituitosi in giudizio, il eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4
c.p.c. poiché privo degli elementi idonei a determinare la cosa oggetto della domanda, nonché dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, non avendo l'attrice descritto l'esatta dinamica del sinistro, omettendo di indicare anche il luogo preciso ove si era verificato l'evento. Nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c., in quanto il servizio di illuminazione era stato concesso in gestione alla ditta CP_4
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, con funzione di manleva. Contestando la
[...] pretesa risarcitoria anche nella sua quantificazione e rilevando il concorso di colpa del danneggiato nell'uso del bene demaniale ai sensi dell'art. 1227 c.c., il chiedeva il rigetto della domanda attorea. Pt_1
Integrato il contradditorio, si costituiva in giudizio . che eccepiva a propria estraneità Controparte_4 ai fatti di causa, dal momento che il servizio ad essa appaltato era limitato esclusivamente alla gestione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del ossia a tutte le attività di gestione, Parte_1 esercizio, manutenzione ordinaria e di fornitura dell'energia elettrica, ma non anche al controllo dei servizi legati alla manutenzione della sede viaria del Ad ogni buon conto, precisava che il pozzetto di Pt_1 ispezione pubblica nel quale era incappata l'attrice era di proprietà del convenuto, peraltro mai Pt_1 sostituito dalla terza chiamata successivamente alla stipula della convenzione e mai oggetto di interventi manutentivi da parte della medesima società. In ogni caso, associandosi nel merito alle difese svolte dal rilevava anche detta società la nullità, l'infondatezza e l'arbitraria quantificazione della Pt_1 domanda attorea. Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
con funzione di manleva, ed il rigetto della domanda. Controparte_5
3 Anche si costituiva in giudizio, condividendo le eccezioni sollevate dal Controparte_5 ed eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché quello della Parte_1
oltre alla non operatività della polizza. Concludeva chiedendo il rigetto della pretesa CP_4 risarcitoria perché infondata per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante CTU medico legale e produzione documentale, il
Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1570/2022 del 17.11.2022, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, accoglieva, se pur ridotta nel quantum, la domanda attorea, ritenendola fondata. In particolare, il Tribunale imputava la responsabilità della caduta della al il quale, CP_1 Parte_1 pur essendone onerato in qualità di custode ex art. 2051 c.c., non aveva provveduto alla manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro, cagionando il cedimento del pozzetto d'ispezione di pubblica illuminazione, peraltro già usurato. Il primo giudice, in virtù di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., riteneva provati i fatti posti a fondamento della domanda (caduta, causa materiale della stessa e lesioni fisiche), stante la mancata contestazione dell'ente comunale, circostanza che rendeva irrilevante l'ammissione della prova orale richiesta dall'attrice sul fatto. Richiamando recenti arresti di legittimità, secondo cui il comportamento de danneggiato, se colposo, può escludere la responsabilità dell'ente pubblico, qualora l'utente sia in grado di percepire l'insidia, il Tribunale attribuiva al tombino le caratteristiche di un vero e proprio trabocchetto, ossia di un pericolo occulto, non avendo il fornito alcuna prova in ordine Pt_1 alla prevedibilità e/o visibilità del tombino dissestato né che il fatto si fosse verificato per effetto del caso fortuito, rientrando in tale nozione anche il contegno abnorme del malcapitato. Né il Parte_1 poteva essere esonerato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. per aver dato in appalto lavori concernenti la cosa, avendo omesso di dimostrare l'imprevedibilità dell'evento. Conseguentemente il Tribunale riconosceva la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del escludendo, invece, quella Parte_1 della terza chiamata, in difetto di prova che la presenza del pericolo era connessa all'adempimento della propria obbligazione derivante dal rispetto del contratto di appalto, essendo rimasta ignota la causa che aveva dato luogo a detta situazione.
Con riferimento alla quantificazione del danno, il primo giudice, condividendo le conclusioni del CTU ed applicando le tabelle di Milano, liquidava, con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., la somma di € 91.749,00 a titolo di postumi permanenti (23%), €.8.415,00 a ristoro del danno biologico da inabilità temporanea (di cui ITT al 100% per gg. 40 ed ITP al 50% per gg. 90 ), escludendo la personalizzazione in assenza di implicazioni negative sulle abitudini di vita, oltre all'importo di € 2.304,73
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalle spese sanitarie, debitamente documentate.
Le spese di lite fra il e la venivano poste a carico dell'ente comunale soccombente, Parte_1 CP_1 mentre quelle tra il e la società venivano compensate, così come le spese tra Pt_1 Controparte_3
e la CP_4 Controparte_5
>>>>
4 2. Con atto di citazione notificato il 19.12.2022 il ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, censurandola nel merito ed affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
1 Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione dei requisiti ex lege previsti: l'appellante si duole che il primo giudice abbia disatteso l'eccezione di nullità di citazione per violazione dell'art. 163, c. 3, nn. 3 e 4 c.p.c., per cui la reitera anche in tale fase di giudizio. A parere del deducente la dinamica del sinistro descritta sarebbe incerta, avendo l'attrice fornito plurime e contradditorie versioni in ordine al motivo della caduta. E ciò in quanto nell'atto di citazione il motivo della caduta era da attribuirsi dapprima al cedimento improvviso del pozzetto d'ispezione della pubblica illuminazione al momento del passaggio dall'attrice per poi essere identificato nella cattiva manutenzione del manto stradale.
Successivamente la caduta veniva imputata alla sconnessione del pozzetto dalla pavimentazione del marciapiede per poi, infine, essere collegata ad una mattonella presente sul marciapiede adiacente al palo della pubblica illuminazione che, sotto il calpestio del pedone, cedeva improvvisamente sprofondando e creando un dislivello.
2 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al processo litisconsortile
e all'art. 164 c.p.c. Motivazione contraddittoria: il censura la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto non contestati i fatti posti a fondamento della domanda attorea, senza avvedersi che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non trova applicazione al processo litisconsortile facoltativo, tant'è che la contestazione del litisconsorte pretermesso rende controversi i fatti principali del giudizio. Nel caso di specie, costituitasi in Controparte_4 giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda, circostanza che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad istruire la causa con i mezzi di prova richiesti dalle parti costituite, anziché considerare come facenti piena prova elementi ancora oggetto di valutazione, ossia la documentazione dell'attrice. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la difesa del ha provveduto a contestare la domanda anche con la memoria ex art. 183 comma Parte_1
6 n. 1 c.p.c., nella quale ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice sia nell'an sia nel quantum perché infondata. Ad ogni buon conto, l'appellante precisa che il principio di non contestazione non trova applicazione nel caso di specie posto che, affinché un fatto possa considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., occorre che esso sia stato allegato dal deducente in modo preciso e puntuale, presupposto non ricorrente nel caso de quo, non avendo l'attrice fornito una dettagliata descrizione della dinamica del sinistro.
3 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, 2043 e 2051 c.c. Motivazione contraddittoria. Esclusione della responsabilità civile del per i danni Parte_1 subiti da Si contesta, inoltre, l'an della domanda: il Parte_2 Parte_1 lamenta che il primo giudice abbia attribuito al tombino le caratteristiche di un vero e proprio
5 trabocchetto, considerandolo pericolo occulto ed escludendo la visibilità e prevedibilità della sua presenza, trascurando la condotta imprudente dell'attrice. Invero, a parere dell'appellante, il sinistro sarebbe ascrivibile unicamente a fatto e colpa della la quale avrebbe omesso ogni CP_1 cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, ben potendo evitare di inciampare nel tombino mediante l'uso se non dell'ordinaria diligenza, quantomeno dello specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. Il primo giudice avrebbe trascurato la recente pronuncia della Suprema Corte n. 11794 del 12.04.2022, in forza del quale l'imprevedibilità dell'evento deve essere valutata in termini oggettivi, dovendosi considerare decisivo il contegno del danneggiato qualora questi con la sua azione abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, con conseguente esclusione di risarcimento a carico del quale custode del tratto stradale teatro dall'accadimento. Nello specifico, il primo Pt_1 giudice, valorizzando la visibilità dell'insidia, le buone condizioni metereologiche, l'ampiezza del marciapiede, che consentiva alla un percorso alternativo a quello in cui insisteva il tombino CP_1
d'ispezione della pubblica illuminazione, avrebbe dovuto disattendere la domanda attorea, tenuto anche conto che non vi è certezza che l'evento lesivo si sia realmente verificato. Invero, la produzione fotografica prodotta dall'attrice sarebbe a tal fine irrilevante, trattandosi di foto scattate a distanza di molti mesi dall'accaduto, che peraltro non permettono di identificare la via ove si sarebbe verificato il sinistro, oltre al fatto che la pur avendo subito lesioni gravi, non CP_1 ha richiesto l'intervento del 118 o della Polizia Locale, preferendo attendere l'arrivo dei parenti sul luogo del sinistro.
4 Sul quantum della domanda, appalesandosi eccessivo e sproporzionato alla reale entità delle lesioni e, a tal fine, si formula istanza di rinnovazione della CTU medico-legale: il contesta la quantificazione operata dal primo giudice, ritenuta eccessiva e Parte_1 sproporzionata rispetto all'entità delle lesioni, considerato che, a differenza di quanto affermato dal CTU, non vi sono elementi atti a comprovare una diretta causalità tra l'evento traumatico descritto e la sopravvenuta infezione postoperatoria. L'espletata CTU sarebbe affetta da imprecisioni e incongruenze, non avendo il perito considerato che il normale processo riparativo osseo è stato interrotto dalla necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi per lo sviluppo della osteomielite, peraltro imputabile ad una igiene operatoria e postoperatoria insufficiente, ragion per cui il Comune deducente chiede il rinnovo della consulenza medico-legale.
5 Esonero dell'Ente appellante dagli obblighi di custodia ed erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce unica responsabile dell'evento per cui è appello la ditta appaltatrice “ (terza chiamata in causa) e tenuta al pagamento, Controparte_3 unitamente alla UnipolSai Ass.ni S.p.A., di quanto richiesto in citazione dall'attrice, tenendo assolutamente indenne il da qualsiasi esborso nei confronti Parte_1
6 dell'attrice anche in virtù di quanto previsto nel capitolato d'appalto: l'istante contesta che il primo giudice non abbia riconosciuto la responsabilità della tenuta, giusta Controparte_4 contratto d'appalto, a provvedere a tutte le attività di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria e di fornitura di energia elettrica, come tale responsabile anche del pozzetto di ispezione della pubblica illuminazione, elemento strutturale e funzionale dell'impianto di illuminazione, in quanto
è allocato il sistema di messa a terra e sicurezza dell'impianto stesso. Aggiunge inoltre l'ente comunale che sussisterebbe il caso fortuito in virtù dell'utilizzo del suolo pubblico da parte della ditta la quale peraltro non può configurarsi quale semplice esecutore, essendo Controparte_3 essa stessa appaltatrice.
2.1.Ritualmente costituita, eccepisce l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata deduce l'infondatezza delle avverse censure, rimarcando la responsabilità del in quanto proprietario della strada e, pertanto, tenuto alla Pt_1 corretta gestione e manutenzione della stessa. Rileva la non prevedibilità dell'insidia stante la mancanza di indicazioni e segnaletica, tant'è che la mattonella adiacente al pozzetto d'ispezione del palo della pubblica illuminazione è sempre più conficcata nel marciapiede, occultata dalla presenza di erbe spontanee stratificate per la cattiva manutenzione stradale da parte del Specifica di aver Parte_1 posto in essere una condotta diligente, utilizzando il bene demaniale con accortezza e attenzione. Chiede quindi il rigetto delle avverse censure.
Si costituisce in giudizio anche la di Assicurazioni eccependo il difetto di CP_6 Controparte_5 legittimazione attiva del in relazione alla richiesta di condanna della Invero, Parte_1 CP_5
l'appellante non ha azione diretta nei confronti dell'appellata, per cui non può invocare la manleva da parte della Compagnia, dal momento che il rapporto assicurativo intercorre con la la quale CP_4 non aveva in appalto la manutenzione del manto stradale, ma unicamente quello dell'impianto di illuminazione.
Non si è costituita in giudizio dichiarata contumace all'udienza del 19.05.2023. Controparte_3
2.2. La Corte, con provvedimento del 23.05.2023, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei limiti della metà della somma riconosciuta in sentenza a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 24.09.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3.Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello formulate dalla appellata sono infondate. CP_1
Va rigettata, invero, la eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
7 perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha recentemente che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
3.1.Sempre preliminarmente va evidenziato, invece, che eccezione sollevata da è Controparte_5 fondata: effettivamente è privo di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di Parte_1 condanna della a titolo di garanzia nei suoi confronti, formulata nelle conclusioni del Controparte_5 gravame sicché la domanda formulata in appello è inammissibile. Invero, l'appellante non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'appellata compagnia , per cui non può invocarne la manleva, dal momento che la domanda di garanzia nasce da un rapporto assicurativo intercorrente unicamente con la che aveva in appalto la manutenzione dell'impianto di illuminazione. CP_4
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4. L'appello proposto è fondato per quanto di ragione.
4.1. Privo di pregio è il primo motivo di gravame con cui si reitera l'eccezione di nullità della citazione per l'indeterminatezza della domanda, già disattesa dal tribunale con motivazione convincente e condivisibile domanda.
In proposito , si osserva che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di
8 esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass. Civ. n.
3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006). Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, invero la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, la parte convenuta ha potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Giova precisare che la domanda proposta in primo grado era finalizzata ad ottenere la condanna del al risarcimento del danno subito dalla a seguito di una caduta, assumendo che il Pt_1 CP_1 Pt_1 aveva omesso di manutenere la strada e/o di segnalare la presenza della anomalia: nell'ambito così delineato la citazione non richiedeva ulteriori specificazioni in punto di petitum e causa petendi e non incorre quindi nel vizio di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda. La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, del cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie non solo è possibile l'individuazione del "petitum" attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso anche alla parte espositiva, ma la difesa nel merito dell'ente convenuto esclude tale nullità.
La sentenza va pertanto confermata laddove esclude la declaratoria di nullità della citazione.
4.2. Infondato è anche il secondo motivo di appello.
La censura non coglie nel segno: l'assunto secondo cui la contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ex art. 115 cpc giova anche alla parte che non abbia effettuato alcuna contestazione non è condivisibile.
Il principio di contestazione tempestiva, con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato, è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) quale è quello in esame le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra, ( Cassazione civile sez. III,
9 03/08/2017, n.19373), sicché la contestazione specifica della domanda di garanzia effettuata dal terzo chiamato non può giovare al convenuto che non abbia contestato le allegazioni poste dall'attore Pt_1
a fondamento della pretesa. È vero che, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, parte convenuta è tenuta, ai sensi art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione in maniera analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e –in mancanza- i fatti ex adverso dedotti debbono considerarsi non contestati, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Tuttavia nella specie la domanda introduttiva appare ictu oculi ( leggi sub 1 della narrativa dell'atto di citazione in primo grado) sufficientemente chiara e dettagliata da imporre al convenuto una specifica contestazione Pt_1 che è mancata, con le conseguenze in punto di esonero dell'attore dall'onere di provare il fatto allegato e non contestato dalla controparte.
La censura va dunque disattesa.
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5. E' invece fondato il terzo motivo di gravame.
L'assunto dell'appellante è che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la condotta Parte_1 imprudente dell'attrice. Invero, a parere dell'appellante, il sinistro sarebbe ascrivibile a colpa della CP_1 che aveva omesso ogni cautela, richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, sicché ben avrebbe potuto evitare di inciampare nel tombino, ove avesse usato se non dell'ordinaria diligenza, quantomeno dello specifico grado di diligenza richiesto dal principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. Assume infatti l'appellante che la conformazione della strada, la presenza di sconnessioni nella pavimentazione, sono circostanze tali da interrompere il nesso causale fra evento e danno. La condotta della avrebbe CP_1 dunque interrotto il nesso causale ex art. 1227 cc nella produzione del danno, per l'incidenza eziologica di tale condotta tale da elidere in tutto la responsabilità della Amministrazione comunale tale che il sinistro si sarebbe verificato per caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato.
Tale assunto appare solo in parte convincente.
Ed infatti, pure se può dirsi provata, con sufficiente certezza, la dinamica dell'evento, non può escludersi che con riferimento al rapporto eziologico fra res e danno un ruolo non trascurabile abbia svolto anche il comportamento colposo della danneggiata, in quanto l'incidente si è verificato in circostanze – ore
10.00 di una mattina di fine settembre - che militano nel senso della esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente della strada, essendo richiesta in quelle circostanze di tempo e di luogo una necessaria maggior prudenza, stante la visibilità delle condizioni della strada ed anche perché dagli atti di causa emerge che la strada in quel punto presentava vistose anomalie. A tale riguardo la Suprema
Corte ha più volte chiarito che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione” (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n.
23919, 26 maggio 2014 n. 11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584).
10 La danneggiata ha incautamente proceduto, in presenza di una pavimentazione presentava delle vistose sconnessioni, senza adottare le dovute cautele, considerato che la situazione della strada imponeva invece alla una maggiore attenzione e una più pregnante cautela, onde evitare la caduta. CP_1
Il Tribunale non ha adeguatamente considerato tali circostanze, omettendo di valutare l'incidenza causale della condotta dell'attrice, ai fini di un concorso di colpa. Tuttavia, se effettivamente la condotta del danneggiato non è stata adeguatamente ponderata dal primo giudice, appare congruo ipotizzare solo un concorso della danneggiata nell'evento nella misura del 20%, non potendo attribuirsi a tale condotta una efficacia causale tale da escludere del tutto la responsabilità dell'Amministrazione comunale. Questa può essere esonerata in tutto e/o in parte solamente dal caso fortuito, qualificazione che – incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva (ancora Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018 n. 27724; in senso conforme Cass. Civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. Civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). Di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”
(Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27724).
Ritiene il Collegio che, in tale prospettiva, il comportamento della danneggiata ha in sé un tasso di imprudenza e di disattenzione, che se non è tale da escludere del tutto il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, incide, riducendolo, sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con limitazione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente sussistenza di una ipotesi di concorso del danneggiato ex art 1227 cc. nella produzione del danno. Non può comunque trascurarsi il fatto che la caduta è occorsa a seguito di un cedimento del tombino e/o della pavimentazione circostante detto tombino, pertanto la caduta, da ascriversi in misura preponderante alla P.A., è ascrivibile in minima parte anche alla condotta disattenta della danneggiata, che non ha fatto doverosa attenzione alla condizione del pavimento: la condotta della danneggiata, colposamente incauta e non attenta, non interrompe del tutto il nesso causale fra la res e l'evento. La danneggiata non ha utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le ordinarie cautele atte a evitare la caduta, pur avendo la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo, con un'incidenza di tale condotta nel processo causale che ha prodotto il danno, avendo svolto un ruolo certamente marginale nel verificarsi del pregiudizio subito. La condotta dell'attrice, in relazione alla sua scelta di passare su un pezzo di marciapiede abbastanza sconnesso, non è stata accorta e prudente, sulla base delle regole ordinarie di
11 cautela, di diligenza e di autoresponsabilità ed ha pertanto un peso che si stima equo indicare in misura pari ad un quinto (20%) nella dinamica dell'evento, avuto riguardo al compendio probatorio in esame.
Giova ricordare che comunque il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ., Sez. VI – 3, ord. n. 34886 del 17.11.2021).
Tanto attenua, senza del tutto escluderla, la responsabilità della Amministrazione comunale tenuta quale custode alla manutenzione della res.
Sicuramente era nella specie esigibile una condotta diversa da parte della La esigibilità di CP_1 comportamenti alternativi da parte dell'utente, una necessaria maggior prudenza, in considerazione della pericolosità intrinseca della competizione e del contesto e della prevedibilità dell'evento dannoso a livello fattuale.
Deriva da quanto sin qui detto, la parziale fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza, che merita, in accoglimento del motivo in esame, riforma, con la affermazione di una responsabilità concorrente, nella produzione del sinistro occorso alla così residuando a carico del CP_1 Parte_1
la restante percentuale di responsabilità del 80%.
[...]
Tanto comporta una ridefinizione dell'obbligo risarcitorio del appellante, con una riduzione del Pt_1 quantum per cui è condanna, in ragione de 20% di responsabilità ascritto alla vittima.
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6. Infondato è il quarto motivo di appello, che concerne il quantum del risarcimento liquidato in primo grado. Il ristoro del danno è stato effettuato sulla base degli esiti della c.t.u., sicché le censure in scrutinio investono proprio la attendibilità della c.t.u. di primo grado, sollevando argomentazioni peraltro del tutto atecniche che non sono mai state prospettate in primo grado, ove nessuna richiesta di rinnovo di c.t.u. è stata mai avanzata, né si è mai contestata la mancanza di una causalità diretta tra l'evento traumatico descritto e la sopravvenuta infezione postoperatoria, probabilmente imputabile ad una igiene operatoria e postoperatoria insufficiente, che avrebbe interrotto il normale processo riparativo osseo per la necessità di rimuovere i mezzi di osteosintesi.
Il motivo sotteso alla istanza di rinnovo della c.t.u., oltre che argomentato in modo del tutto generico, perché non è individuato alcun dato obiettivo che possa condurre ad una diversa valutazione apparendo la indagine richiesta meramente esplorativa, non appare convincente neppure nel merito posto che
12 riguarda circostanza ( la infezione contratta dalla ) già adeguatamente valutate dal c.t.u in sede di CP_1 indagine peritale, tant'è che alcuna osservazione sul punto è stata sollevata in primo grado su cui il c.t.u. non abbia dato riposte adeguate e convincenti.
La censura non merita dunque accoglimento.
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7. Corretta e condivisibile è infine la sentenza riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di malleva del nei confronti della appaltatrice “ (terza chiamata in causa) basandosi sulla Pt_1 Controparte_3 esistenza di un contratto di appalto.
Al di là ed a prescindere dal perimetro e dalla consistenza della attività appaltata, evidenziata dal Tribunale
a sostegno del rigetto della domanda di garanzia, appare dirimente ricordare che l'affidamento in appalto di un servizio non esclude la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Infatti, ciò accade solo nel caso in cui il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane in capo all'ente proprietario.
Il contratto di appalto tra il custode e un soggetto appaltatore non determina ipso iure la perdita della qualità di custode dell'ente proprietario della strada in favore dell'appaltatore a meno che l'area del cantiere non sia completamente affidata alla custodia dell'appaltatore con divieto di traffico sia veicolare che pedonale su di essa.
L'appalto in esame riguardava unicamente l'attività di gestione della pubblica illuminazione senza alcun esonero dell'ente proprietario committente dal compito di sorveglianza e controllo - e quindi, in generale, dalla responsabilità da custodia -, posto che il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per provvedere alla manutenzione gestione e fornitura di un servizio su aree di proprietà dell'ente istituzionale.
Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello anche tale passaggio della motivazione, con conseguente conferma del rigetto della domanda di malleva.
8. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nei termini innanzi precisati, ossia escludendo la responsabilità esclusiva e riconoscendo invece ex art. 1227 cc una responsabilità concorrente del e della danneggiata, in ragione rispettivamente dell'80% Parte_1
e del 20%.
Fermi, all'esito del rigetto della relativa censura, l'importo di € 100.164,00 liquidato dal Tribunale a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali e l'importo di € 2.304,73 liquidato a titolo di ristoro dei danni patrimoniali, tali importi vanno decurtati del 20%, in ragione della concorrente responsabilità imputabile alla danneggiata, sicché l'obbligazione risarcitoria del va rideterminata, in Parte_1 relazione alla due voci di danno, rispettivamente in € 80.131,20 ( = 80% di € 100.164) e pari ad € 1843,
78 ( = 80% di € 2.304,73) il tutto oltre accessori, nella misura e con le medesime decorrenze e modalità
13 come nella sentenza impugnata già stabilito, non essendo stato tale passaggio oggetto di gravame, sicché
è statuizione divenuta ormai definitiva.
Le spese di lite relative al doppio grado vanno conseguentemente rideterminate, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez.
III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le stesse, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/5 fra le parti e poste nel resto a carico del perché parte prevalentemente soccombente. Parte_1
Ferma, invece, alla luce della conferma della sentenza appellata sul punto, la regolamentazione delle spese di lite, di cui in sentenza, fra il e le parti chiamate in giudizio, Parte_1 Controparte_3 ed Le spese di questo grado in favore di vanno invece poste a carico Controparte_5 Controparte_5 del in ragione della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non occorre Parte_1 provvedere sulle spese di rimasta contumace in appello. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di Parte_1 citazione notificato il 19.12.2022 nei confronti di , e CP_1 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1570/2022 del 17.11.2022, così Controparte_5 provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che ha concorso nella causazione dell'evento nella misura del 20%; CP_1
2) Attribuisce conseguentemente la restante quota dell'80% di responsabilità dell'evento alla concorrente responsabilità del e, per l'effetto, ridetermina in € 80.131,20 Parte_1
l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale nonché in € 1.843,78 l'importo del risarcimento del danno patrimoniale, complessivamente dovuti alla danneggiata, il tutto oltre accessori, come in motivazione indicato;
3) Compensa per 1/5 le spese di lite del doppio grado del giudizio, e condanna il appellante Pt_1 al pagamento in favore dell'avv. Fabio Stranieri, procuratore distrattario di , dei CP_1 restanti 4/5 delle spese, che per l'intero liquida in € 7.795,00, oltre ad € 790,00 per spese quanto al primo grado ed in € 7.200,00 per il presente grado, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
14 4) Conferma nel resto la sentenza appellata;
5) Condanna, infine, il appellante al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_5 del presente grado, che liquida in € 7.200,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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