Art. 44. (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980) 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1 luglio 1920 e la predetta data, e' costituita per i medesimi periodi la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall' articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 , dall' articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 , e dall' articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 .
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.
2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall' articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 , dall' articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 , e dall' articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 .
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.