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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 297/2024
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 12.16, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per e l'avv. MIRANDA GIUSEPPINA oggi sostituito Parte_1 Parte_2 dall'avv. AIUTI ALESSANDRA
Per l'avv. CAPPABIANCA GUIDO Controparte_1 CP_2
Il giudice, preliminarmente, rileva l'inammissibilità delle note difensive depositate dall'attrice solo nella giornata di ieri in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice. Parte attrice rappresenta che l'immobile di cui è causa già stato rilasciato dalla controparte in esito a ordinanza di convalida pronunciata in separato giudizio tra le stesse parti, come documentato dalle produzione allegate alla nota difensiva depositata nella giornata di ieri;
pertanto, chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo del 04.10.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno – ufficio territoriale di Pagani - al n. 004883, Serie 3T, stante l'intervenuta convalida dello sfratto in separato giudizio con conseguente soccombenza virtuale dei resistenti;
2) condannare i resistenti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre 2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di € 3.500,00”. Parte convenuta nulla osserva sulla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione alla luce della circostanza sopravvenuta ex adverso rappresentante;
insiste per il rigetto della domanda di pagamento dei canoni di locazione indicati ex adverso per i motivi dedotti nella nota autorizzata alla quale si riporta, con vittoria di spese. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio. Le parti si allontanano dall'aula. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. MIRANDA GIUSEPPINA (C.F. ) e l'avv. C.F._2 C.F._3
FRANZESE ANGELO;
C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2
), con l'avv. CAPPABIANCA GUIDO ) C.F._6 C.F._7
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, i signori e , quali proprietari e locatori Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Monsummano Terme alla via J. Gagarin, 460, hanno chiesto la convalida dello sfratto per morosità e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. nei confronti dei convenuti conduttori e , assumendo che alla data della Controparte_1 CP_2 notifica dell'atto di citazione questi risultavano morosi della complessiva somma di euro 4.000,00 pari ad
8 mensilità relative ai mesi di ottobre dell'anno 2021 aprile, maggio e novembre dell'anno 2022, luglio, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2023.
I conduttori si sono costituiti in giudizio, opponendosi Controparte_3 alla convalida dello sfratto e formulando eccezione di adempimento dei canoni di locazione oggetto dell'intimazione di sfratto. All'udienza di comparizione delle parti del 13.2.2024, l'intimante ha precisato che non era stata offerta prova documentale di tutti i canoni oggetto di intimazione ed indicava quali canoni fossero ancora dovuti alla luce della documentazione depositata che imputava i pagamenti a differenti da quelle dedotte in atti dall'intimante; ha chiesto, quindi, pronunciarsi ordinanza non impugnabile di rilascio, ex art. 665 c.p.c.
Con ordinanza riservata il Giudice non ha convalidato l'intimato sfratto per morosità, ha denegato la chiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c., ha mutato il rito da sommario in locatizio, ha invitato le parti ad introdurre il procedimento di media-conciliazione e concesso termine per integrare i propri atti introduttivi.
Con memoria integrativa depositata in data 17.5.2024, parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare risolto il contratto di locazione per uso abitativo del 04.10.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno - ufficio territoriale di Pagani - al n. 004883, Serie 3T per grave inadempimento dei conduttori;
2) condannare i resistenti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre 2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di
€ 3.500,00; 3) condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Con memoria integrativa depositata in data 5.6.2024, parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettare e respingere la domanda ex adverso proposta con consequenziale condanna alle spese del presente giudizio ed anche a quelle di mediazione.”.
All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale che precede;
la causa è stata discussa e viene decisa ex art. 429 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010, avendo la parte attrice ritualmente esperito la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. verbale n. 54/2024 doc. 3 fasc. att.).
2. Sul merito
2.1 Passando al merito, si osserva che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. n tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
Orbene, sulla scorta del fatto sopravvenuto dedotto dalla parte attrice all'udienza odierna in ordine all'avvenuto rilascio dell'immobile di cui è causa ad opera dei convenuti in esito a ordinanza di convalida di sfratto pronunciata in separato giudizio tra le stesse parti, nonché considerate le conclusioni in tal senso concordemente formulate (cfr. Cass. 14774/2004; Cass. 12844/2003), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, essendo venuto meno l'interesse concreto ed attuale delle parti (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito.
2.1 Va ora esaminata la fondatezza della domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento dei canoni di locazione asseritamente non corrisposti.
Va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione per cui è causa in data 11.10.2017 rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. 1 fascicolo attrice); b) ugualmente documentato è che il contratto de quo sia stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di Pagani (doc. 1 fascicolo attrice).
Tanto premesso, si rileva che la questione controversia attiene unicamente alla esistenza della dedotta morosità della parte conduttrice.
Invero, nell'atto introduttivo della fase sommaria del giudizio, a sostegno della domanda di risoluzione del contratto di locazione inter partes e di pagamento di canoni già scaduti determinati in complessivi euro 4.000,00 e di canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, parte attrice aveva allegato il mancato pagamento dei seguenti canoni: ottobre 2021; aprile, maggio e novembre 2022, luglio, settembre, ottobre e novembre 2023.
Costituendosi nella fase sommaria parte convenuta, a conforto dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento asseritamente inadempiuta, aveva prodotto la seguente documentazione:
- Ordine bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 29.10.2021 in favore di Parte_2 con causale “affitto ottobre”;
- Estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del CP_4
12.5.2022 con causale “affitto casa aprile”;
- Estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del CP_4
17.6.2022 con causale “affitto maggio”;
- Ricevuta ordine di bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 5.12.2022 in favore di Pt_2
con causale “affitto novembre”;
[...]
- a bonifico SEPA istantaneo per euro 500,00 disposto in data 9.8.2023 in favore di con causale “affitto casa luglio”; Parte_2
- ione bonifico europeo unico per euro 1.500,00 disposto in data 11.12.2023 con causale “affitto 09/10/11 2023”,
- Ricevuta conferma bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 14.12.2023 in favore di con causale “dicembre 2023”; Parte_2
- bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 12.1.2024 in favore di Parte_2 con causale “affitto casa Gennaio 2024”.
[...]
Orbene, a fronte di siffatta produzione documentale, all'udienza del 13.2.2024 parte attrice aveva lamentato la perduranza della morosità dei canoni “per gli anni 2021, 2022 e 2023”, insistendo pertanto per la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro
3.500,00 a titolo di canoni non pagati (Cfr. verbale udienza cit.). Per la prima volta in sede di memoria integrativa depositata a seguito di mutamento del rito sommario in locatizio, parte attrice ha dedotto che la ricevuta di bonifico prodotta alla pagina 1 del documento n. 3 della produzione avversaria non risultava essere probante del pagamento della mensilità di ottobre 2021, perché tale pagamento era stato attribuito alla precedente morosità del canone di settembre 2021; ha quindi dedotto che controparte non aveva dato prova dei pagamenti per le seguenti mensilità: a) ottobre 2021 € 500,00; b) dicembre 2021 € 500,00; c) marzo 2022 € 500,00, d) aprile 2022 € 500,00; e) maggio 2022 € 500,00; f) gennaio 2023 € 500,00 ; g) giugno 2023 € 500,00 per un totale di euro 3.500,00. Ha quindi concluso per la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre
2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di € 3.500,00.
Rileva anzitutto il Giudice che deve valutarsi alla stregua di mutatio libelli, in quanto tale non consentita, la modificazione della domanda di pagamento dedotta nella memoria integrativa di parte attrice basata sulla allegazione di ulteriori mensilità asseritamente inevase, relative ai canoni di dicembre 2021, marzo 2022, gennaio 2023 e giugno 2023, integrando essa un fatto costitutivo radicalmente differente rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo della fase sommaria, che pone per il giudice un nuovo tema d'indagine e sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass, 834/2019).
Quanto alla dedotta morosità relativa al canone di ottobre 2021, si osserva quanto segue.
È noto che, quando il debitore abbia dimostrato – come nella specie - di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. 11703/2002).
Costituisce altresì consolidato principio che, nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo (cfr. Cass. 4559/1983). Invero, la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora (cfr.
Cass. 27076/2022).
Nella specie, i conduttori hanno provato di aver effettuato un pagamento avente efficacia estintiva con imputazione al canone di ottobre 2021 (cfr. ordine bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 29.10.2021 con causale “affitto ottobre” – si v. doc. 3 cit. supra). Fermo il diritto dei locatori, per le ragioni sopra viste, di imputare il pagamento pacificamente effettuato in data 29.10.2021 a precedenti canoni scaduti e non corrisposti, si osserva che, nel caso in esame, nulla è stato prodotto dagli stessi ai fini di dimostrare la diversa imputazione al canone di settembre 2021 operata contestualmente alla verificazione del fatto estintivo.
Deriva da quanto precede che i creditori non hanno assolto l'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, sui medesimi ricadente a seguito della dimostrazione ex adverso fornita del pagamento avente efficacia estintiva (si v. sul tema Cass. 16605/2019).
Nulla è quindi più dovuto dai convenuti con riferimento al canone di ottobre 2021.
Quanto alla morosità dei canoni di aprile e maggio 2022, contrariamente a quanto affermato in memoria integrativa depositata dagli attori, si rileva che parte convenuta ha dimostrato, sin dalla fase sommaria, di aver effettuato pagamenti con efficacia estintiva dei corrispondenti crediti (cfr. estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del 12.5.2022 in CP_4 favore di DA PI con causale “affitto casa aprile”; estratto di attestante CP_4 addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del 17.6.2022 in favore di DA PI con causale “affitto maggio” – doc. 3 fasc. convenuti fase sommaria).
Per quanto riguarda, infine, le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2023, per un ammontare complessivo di € 1.500,00, si osserva che il relativo pagamento è stato effettuato in data 11.12.2023, sebbene con ritardo di oltre venti giorni dalla relativa scadenza anticipata prevista il giorno 10 del mese (cfr. art. 2 contratto di locazione – doc. 1 fasc. att.).
Nulla pertanto residua a titolo di morosità in relazione a tali mensilità.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 3.500,00 formulata in memoria integrativa di parte attrice, deve essere respinta, in quanto in parte infondata relativamente alle mensilità di ottobre 2021, aprile e maggio 2022 - stante l'avvenuto pagamento dei corrispondenti canoni di locazione, ed in parte inammissibile relativamente alle mensilità di dicembre
2021, marzo 2022, gennaio 2023 e giugno 2023 – trattandosi di domanda nuova (cfr., ex plurimis,
Cass. 8411/2003; Cass., 23.4.1997, Cass. 3540/1997; Cass. 4573/1993).
3. Sulle spese di lite.
Occorre anzitutto considerare che il ritardato pagamento del canone di locazione dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2023, di oltre venti giorni, era di gravità tale da giustificare, ex artt.
1453 e 1455 c.c. e art. 5 L. 392/1978 (quest'ultima disposizione peraltro espressamente richiamata all'art. 9 del contratto laddove si legge che “Il conduttore si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità stabilite dalla locatrice. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese (..), trascorsi i termini di cui all'art. 6 della legge 392/78, dà diritto alla locatrice di chiede la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni”), l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta, rispetto alla quale è tuttavia cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto della soccombenza virtuale dei convenuti sulla domanda di risoluzione del contratto nonché della soccombenza di parte attrice sulla domanda di pagamento dei canoni, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra E – locatori – e Parte_2 Parte_1 [...]
– conduttori - avente ad oggetto l'immobile sito in Monsummano Controparte_3
Terme alla via J. Gagarin, 460;
2. respinge ogni ulteriore domanda delle parti;
3. spese compensate.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 297/2024
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 12.16, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per e l'avv. MIRANDA GIUSEPPINA oggi sostituito Parte_1 Parte_2 dall'avv. AIUTI ALESSANDRA
Per l'avv. CAPPABIANCA GUIDO Controparte_1 CP_2
Il giudice, preliminarmente, rileva l'inammissibilità delle note difensive depositate dall'attrice solo nella giornata di ieri in quanto tale deposito è avvenuto oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice. Parte attrice rappresenta che l'immobile di cui è causa già stato rilasciato dalla controparte in esito a ordinanza di convalida pronunciata in separato giudizio tra le stesse parti, come documentato dalle produzione allegate alla nota difensiva depositata nella giornata di ieri;
pertanto, chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo del 04.10.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno – ufficio territoriale di Pagani - al n. 004883, Serie 3T, stante l'intervenuta convalida dello sfratto in separato giudizio con conseguente soccombenza virtuale dei resistenti;
2) condannare i resistenti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre 2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di € 3.500,00”. Parte convenuta nulla osserva sulla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione alla luce della circostanza sopravvenuta ex adverso rappresentante;
insiste per il rigetto della domanda di pagamento dei canoni di locazione indicati ex adverso per i motivi dedotti nella nota autorizzata alla quale si riporta, con vittoria di spese. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio. Le parti si allontanano dall'aula. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. MIRANDA GIUSEPPINA (C.F. ) e l'avv. C.F._2 C.F._3
FRANZESE ANGELO;
C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2
), con l'avv. CAPPABIANCA GUIDO ) C.F._6 C.F._7
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, i signori e , quali proprietari e locatori Parte_2 Parte_1 dell'immobile sito in Monsummano Terme alla via J. Gagarin, 460, hanno chiesto la convalida dello sfratto per morosità e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. nei confronti dei convenuti conduttori e , assumendo che alla data della Controparte_1 CP_2 notifica dell'atto di citazione questi risultavano morosi della complessiva somma di euro 4.000,00 pari ad
8 mensilità relative ai mesi di ottobre dell'anno 2021 aprile, maggio e novembre dell'anno 2022, luglio, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2023.
I conduttori si sono costituiti in giudizio, opponendosi Controparte_3 alla convalida dello sfratto e formulando eccezione di adempimento dei canoni di locazione oggetto dell'intimazione di sfratto. All'udienza di comparizione delle parti del 13.2.2024, l'intimante ha precisato che non era stata offerta prova documentale di tutti i canoni oggetto di intimazione ed indicava quali canoni fossero ancora dovuti alla luce della documentazione depositata che imputava i pagamenti a differenti da quelle dedotte in atti dall'intimante; ha chiesto, quindi, pronunciarsi ordinanza non impugnabile di rilascio, ex art. 665 c.p.c.
Con ordinanza riservata il Giudice non ha convalidato l'intimato sfratto per morosità, ha denegato la chiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c., ha mutato il rito da sommario in locatizio, ha invitato le parti ad introdurre il procedimento di media-conciliazione e concesso termine per integrare i propri atti introduttivi.
Con memoria integrativa depositata in data 17.5.2024, parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare risolto il contratto di locazione per uso abitativo del 04.10.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno - ufficio territoriale di Pagani - al n. 004883, Serie 3T per grave inadempimento dei conduttori;
2) condannare i resistenti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre 2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di
€ 3.500,00; 3) condannare, altresì i resistenti al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Con memoria integrativa depositata in data 5.6.2024, parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettare e respingere la domanda ex adverso proposta con consequenziale condanna alle spese del presente giudizio ed anche a quelle di mediazione.”.
All'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale che precede;
la causa è stata discussa e viene decisa ex art. 429 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari.
Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1-bis,
d.lgs. 28/2010, avendo la parte attrice ritualmente esperito la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. verbale n. 54/2024 doc. 3 fasc. att.).
2. Sul merito
2.1 Passando al merito, si osserva che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. n tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
Orbene, sulla scorta del fatto sopravvenuto dedotto dalla parte attrice all'udienza odierna in ordine all'avvenuto rilascio dell'immobile di cui è causa ad opera dei convenuti in esito a ordinanza di convalida di sfratto pronunciata in separato giudizio tra le stesse parti, nonché considerate le conclusioni in tal senso concordemente formulate (cfr. Cass. 14774/2004; Cass. 12844/2003), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione spiegata nell'atto introduttivo del presente giudizio, essendo venuto meno l'interesse concreto ed attuale delle parti (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito.
2.1 Va ora esaminata la fondatezza della domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento dei canoni di locazione asseritamente non corrisposti.
Va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione per cui è causa in data 11.10.2017 rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. 1 fascicolo attrice); b) ugualmente documentato è che il contratto de quo sia stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di Pagani (doc. 1 fascicolo attrice).
Tanto premesso, si rileva che la questione controversia attiene unicamente alla esistenza della dedotta morosità della parte conduttrice.
Invero, nell'atto introduttivo della fase sommaria del giudizio, a sostegno della domanda di risoluzione del contratto di locazione inter partes e di pagamento di canoni già scaduti determinati in complessivi euro 4.000,00 e di canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, parte attrice aveva allegato il mancato pagamento dei seguenti canoni: ottobre 2021; aprile, maggio e novembre 2022, luglio, settembre, ottobre e novembre 2023.
Costituendosi nella fase sommaria parte convenuta, a conforto dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento asseritamente inadempiuta, aveva prodotto la seguente documentazione:
- Ordine bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 29.10.2021 in favore di Parte_2 con causale “affitto ottobre”;
- Estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del CP_4
12.5.2022 con causale “affitto casa aprile”;
- Estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del CP_4
17.6.2022 con causale “affitto maggio”;
- Ricevuta ordine di bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 5.12.2022 in favore di Pt_2
con causale “affitto novembre”;
[...]
- a bonifico SEPA istantaneo per euro 500,00 disposto in data 9.8.2023 in favore di con causale “affitto casa luglio”; Parte_2
- ione bonifico europeo unico per euro 1.500,00 disposto in data 11.12.2023 con causale “affitto 09/10/11 2023”,
- Ricevuta conferma bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 14.12.2023 in favore di con causale “dicembre 2023”; Parte_2
- bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 12.1.2024 in favore di Parte_2 con causale “affitto casa Gennaio 2024”.
[...]
Orbene, a fronte di siffatta produzione documentale, all'udienza del 13.2.2024 parte attrice aveva lamentato la perduranza della morosità dei canoni “per gli anni 2021, 2022 e 2023”, insistendo pertanto per la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro
3.500,00 a titolo di canoni non pagati (Cfr. verbale udienza cit.). Per la prima volta in sede di memoria integrativa depositata a seguito di mutamento del rito sommario in locatizio, parte attrice ha dedotto che la ricevuta di bonifico prodotta alla pagina 1 del documento n. 3 della produzione avversaria non risultava essere probante del pagamento della mensilità di ottobre 2021, perché tale pagamento era stato attribuito alla precedente morosità del canone di settembre 2021; ha quindi dedotto che controparte non aveva dato prova dei pagamenti per le seguenti mensilità: a) ottobre 2021 € 500,00; b) dicembre 2021 € 500,00; c) marzo 2022 € 500,00, d) aprile 2022 € 500,00; e) maggio 2022 € 500,00; f) gennaio 2023 € 500,00 ; g) giugno 2023 € 500,00 per un totale di euro 3.500,00. Ha quindi concluso per la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei canoni di locazione maturati per due mensilità dell'anno 2021 (ottobre e dicembre
2021), per tre mensilità dell'anno 2022 (marzo, aprile e maggio 2022), nonché per due mensilità dell'anno 2023 (gennaio e giugno 2023), per l'importo totale di € 3.500,00.
Rileva anzitutto il Giudice che deve valutarsi alla stregua di mutatio libelli, in quanto tale non consentita, la modificazione della domanda di pagamento dedotta nella memoria integrativa di parte attrice basata sulla allegazione di ulteriori mensilità asseritamente inevase, relative ai canoni di dicembre 2021, marzo 2022, gennaio 2023 e giugno 2023, integrando essa un fatto costitutivo radicalmente differente rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo della fase sommaria, che pone per il giudice un nuovo tema d'indagine e sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass, 834/2019).
Quanto alla dedotta morosità relativa al canone di ottobre 2021, si osserva quanto segue.
È noto che, quando il debitore abbia dimostrato – come nella specie - di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. 11703/2002).
Costituisce altresì consolidato principio che, nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo (cfr. Cass. 4559/1983). Invero, la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora (cfr.
Cass. 27076/2022).
Nella specie, i conduttori hanno provato di aver effettuato un pagamento avente efficacia estintiva con imputazione al canone di ottobre 2021 (cfr. ordine bonifico SEPA per euro 500,00 disposto in data 29.10.2021 con causale “affitto ottobre” – si v. doc. 3 cit. supra). Fermo il diritto dei locatori, per le ragioni sopra viste, di imputare il pagamento pacificamente effettuato in data 29.10.2021 a precedenti canoni scaduti e non corrisposti, si osserva che, nel caso in esame, nulla è stato prodotto dagli stessi ai fini di dimostrare la diversa imputazione al canone di settembre 2021 operata contestualmente alla verificazione del fatto estintivo.
Deriva da quanto precede che i creditori non hanno assolto l'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, sui medesimi ricadente a seguito della dimostrazione ex adverso fornita del pagamento avente efficacia estintiva (si v. sul tema Cass. 16605/2019).
Nulla è quindi più dovuto dai convenuti con riferimento al canone di ottobre 2021.
Quanto alla morosità dei canoni di aprile e maggio 2022, contrariamente a quanto affermato in memoria integrativa depositata dagli attori, si rileva che parte convenuta ha dimostrato, sin dalla fase sommaria, di aver effettuato pagamenti con efficacia estintiva dei corrispondenti crediti (cfr. estratto di attestante addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del 12.5.2022 in CP_4 favore di DA PI con causale “affitto casa aprile”; estratto di attestante CP_4 addebito disposizione bonifico SEPA per euro 500,00 del 17.6.2022 in favore di DA PI con causale “affitto maggio” – doc. 3 fasc. convenuti fase sommaria).
Per quanto riguarda, infine, le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2023, per un ammontare complessivo di € 1.500,00, si osserva che il relativo pagamento è stato effettuato in data 11.12.2023, sebbene con ritardo di oltre venti giorni dalla relativa scadenza anticipata prevista il giorno 10 del mese (cfr. art. 2 contratto di locazione – doc. 1 fasc. att.).
Nulla pertanto residua a titolo di morosità in relazione a tali mensilità.
In conclusione, la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 3.500,00 formulata in memoria integrativa di parte attrice, deve essere respinta, in quanto in parte infondata relativamente alle mensilità di ottobre 2021, aprile e maggio 2022 - stante l'avvenuto pagamento dei corrispondenti canoni di locazione, ed in parte inammissibile relativamente alle mensilità di dicembre
2021, marzo 2022, gennaio 2023 e giugno 2023 – trattandosi di domanda nuova (cfr., ex plurimis,
Cass. 8411/2003; Cass., 23.4.1997, Cass. 3540/1997; Cass. 4573/1993).
3. Sulle spese di lite.
Occorre anzitutto considerare che il ritardato pagamento del canone di locazione dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2023, di oltre venti giorni, era di gravità tale da giustificare, ex artt.
1453 e 1455 c.c. e art. 5 L. 392/1978 (quest'ultima disposizione peraltro espressamente richiamata all'art. 9 del contratto laddove si legge che “Il conduttore si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità stabilite dalla locatrice. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese (..), trascorsi i termini di cui all'art. 6 della legge 392/78, dà diritto alla locatrice di chiede la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni”), l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta, rispetto alla quale è tuttavia cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto della soccombenza virtuale dei convenuti sulla domanda di risoluzione del contratto nonché della soccombenza di parte attrice sulla domanda di pagamento dei canoni, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co. 2 c.p.c., attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra E – locatori – e Parte_2 Parte_1 [...]
– conduttori - avente ad oggetto l'immobile sito in Monsummano Controparte_3
Terme alla via J. Gagarin, 460;
2. respinge ogni ulteriore domanda delle parti;
3. spese compensate.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo