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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2152/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2020 promossa da: in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Rossi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo, n. 48,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa la procuratrice per il tramite di Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
AN PO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania sito in Montevarchi (AR), Via Roma, n. 129,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 473 del 23.04.2020, con il CP_2 quale è stato ingiunto loro il pagamento dell'importo di € 39.666,22, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 8096.36, intestato alla società
acceso in data 08.01.2007 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e garantito dalla Parte_2 fideiussione omnibus prestata dal sig. in data 03.07.2009 sino all'importo massimo di € Pt_1
135.000,00.
pagina 1 di 16 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB, rilevando, altresì, che l'istituto di credito non ha prodotto gli estratti conto che giustifichino il saldo debitore. Ha dedotto l'applicazione di interessi usurari e anatocistici in mancanza dei presupposti di legge. Ha rilevato l'illegittima antergazione e postergazione della valuta, con conseguente aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonostante la previsione di questa sia stata dichiarata nulla con il D.L. 29.11.2008 poi convertito in L. n. 2 del 28.01.2009, ed in ogni caso la nullità della stessa per mancanza di causa. Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, Parte_1 lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005), come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (a decorrere dall'ord. Cass. Civ. n. 29810/2017).
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza rigettata, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 473/2020 del 23/04/2020 del Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in premessa e conseguentemente voglia dichiarare che gli importi di cui al predetto provvedimento non sono dovuti e difettano dei requisiti di certezza e liquidità; voglia accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la banca e la parte attrice, in relazione alle clausole di pattuizione nei conti correnti oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed addebitate dalla parte convenuta nel conto corrente della voglia altresì Parte_2
l'Illustrissimo Tribunale determinare tutte le somme indebitamente percepite dalla banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di CTU tecnico - bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
voglia infine dichiarare la nullità delle pattuizioni contenute nella lettera di fideiussione sottoscritta da in data 03/07/2009. Con vittoria Parte_1 di compensi e spese.”
Si è costituita in giudizio e per essa la procuratrice per il tramite di Controparte_1 CP_2
( , allegando di essere attuale Controparte_3 Controparte_4 titolare del credito a seguito del contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, il cui avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte II, n. 151. Parte opposta ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che, infatti, risulta provato dalla copia del contratto con relativo documento di sintesi, nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche e i tassi applicati e dalla certificazione ex art. 50 TUB;
ha dato atto di provvedere altresì al deposito degli estratti conto integrali (doc. 8 opposta). Ha contestato la fondatezza della prospettazione degli opponenti relativa alla nullità della garanzia prestata dal sig.
pagina 2 di 16 per contrasto con la normativa antitrust, evidenziando la validità della fideiussione, poiché Pt_1 stipulata successivamente al periodo oggetto di indagine Banca d'Italia ed oggetto del provvedimento n. 55/2005, e dal momento che controparte non ha provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra l'opposta e gli altri istituti di credito. Ha allegato l'infondatezza e la genericità delle deduzioni attoree relative all'indebita applicazione di interessi anatocistici, prive altresì di riscontro probatorio, specificando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è prevista nel contratto (cfr. doc. 4 opposta). Parte opponente ha rilevato altresì che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 2/2009, che dunque non può trovare applicazione nel caso di specie, evidenziando, in ogni caso, che dopo l'entrata in vigore di tale legge la banca convenuta non ha più addebitato a controparte la commissione di massimo scoperto che era stata legittimamente pattuita. Ha altresì allegato che i tassi d'interesse superiori al tasso legale sono stati convenuti e pattuiti tra le parti, ed ha evidenziato la genericità delle ulteriori contestazioni sollevate nell'atto di opposizione.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
- fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010;
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo 473/2020 - RG 1047/2020, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e respingere le richieste effettuate da controparte;
- in via principale:
- respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto 473/2020 - RG 1047/2020;
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'odierna titolare del credito, è creditrice di dell'importo di Euro 39.666,22, Controparte_1 Parte_2 oltre gli interessi calcolati al tasso convenzionale, e per l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
- in via istruttoria:
- si chiede sin da ora il rigetto dell'avversa richiesta di CTU contabile;
- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dell'art. 183 c.p.c. Sin da ora si chiede vengano concessi i termini ex art 183, VI comma c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio.” pagina 3 di 16 Con ordinanza del 30.11.2021 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 D. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, dopo rinvii richiesti dalle parti in pendenza di trattative, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con quelli acquisiti all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo di febbraio - luglio 2009 da altri istituti di credito).
All'esito di ulteriori rinvii concessi per trattative, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 22.01.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, risultando necessario l'espletamento di ctu sul seguente quesito “ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verifichi se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
Nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto proceda il ctu azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma”.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza rigettata, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 473/2020 del 23/04/2020 del Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in premessa e conseguentemente voglia dichiarare che gli importi di cui al predetto provvedimento non sono dovuti e difettano dei requisiti di certezza e liquidità; voglia accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto pagina 4 di 16 corrente oggetto dei rapporti tra la banca e la parte attrice, in relazione alle clausole di pattuizione nei conti correnti oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed addebitate dalla parte convenuta nel conto corrente della voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale determinare Parte_2 tutte le somme indebitamente percepite dalla banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di CTU tecnico - bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
voglia inoltre dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata dall'odierno opponente, o in ipotesi delle clausole n. 2, 6 e 8 dell'atto impugnato, per i motivi di cui in parte narrativa, dichiarando altresì, in ogni caso, la decadenza della banca opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. e che il signor nulla deve;
con vittoria di compensi e spese, con Pt_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Relativamente all'eccezione di nullità sollevata da parte opponente in ordine alla fideiussione omnibus prestata da di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio si rileva quanto segue. Parte_1
Nella prospettiva di parte opponente, nel contratto di fideiussione per cui è causa sarebbero presenti delle clausole che rientrerebbero tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 e che, pertanto, comporterebbero la nullità, oltre che dell'intesa illecita, anche del contratto sottoscritto a valle.
Sul punto occorre evidenziare che, com'è noto, le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990 avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
pagina 5 di 16 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia si estende al solo periodo di poco anteriore o di poco successivo rispetto al periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Quanto sinora affermato si traduce in termini pratici nella circostanza per cui ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, è evidente che il provvedimento in parola perda la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo pagina 6 di 16 all'attore, il quale è chiamato a provare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita;
in particolare, sulla parte attrice grava “l'onere di provare che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib Milano sez. Imprese 28.01.2022; cfr. anche Tribunale Bologna sez. Imprese 13.01.2022).
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'assolvimento o meno dell'onere probatorio gravante su parte opponente sotto questo profilo, va rilevato che il motivo di opposizione proposto non risulta sorretto dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, che presuppone che l'accoglimento della domanda sia in grado di procurare a colui che l'ha proposta un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Ed invero, l'eventuale accertamento della nullità parziale della fideiussione in relazione alle tre clausole di cui agli artt. 2,6,8 non potrebbe essere estesa all'intero contratto.
Come già evidenziato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito - in relazione alle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI del 2003 - come la soluzione preferibile debba ritenersi quella del ricorso allo strumento della nullità parziale del contratto sancendo che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.05.2007, n. 11673).
Tale ultima evenienza non si rinviene nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nella fideiussione delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Al contempo, è del tutto evidente che anche la Banca ha interesse al mantenimento della pagina 7 di 16 garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, posto che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. La nullità dell'intesa a monte potrebbe eventualmente determinare, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole anticoncorrenziali.
In virtù di quanto argomentato, pertanto, deve escludersi la dedotta nullità dell'intero contratto.
D'altra parte, dalle generiche allegazioni di parte attrice non può ricavarsi che sussista un interesse a vedere accertata la nullità parziale delle tre clausole in questione, ed in specie di quella contenente la deroga all'art. 1957 c.c.
Invero, anche qualora si ritenesse nulla la clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., va rilevato che parte opponente ha sollevato solo nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con la conseguenza che l'opposizione non potrebbe trovare accoglimento sotto questo profilo.
Invero, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un'eccezione in senso stretto che l'opponente avrebbe dovuto sollevare sin dall'atto di citazione in opposizione e non in corso di causa. Dunque, anche nell'ipotesi in cui fosse accertata la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza in quanto tardivamente formulata, non potrebbe determinare l'accoglimento dell'opposizione proposta dal fideiussore.
Ancora, è opportuno rilevare che il termine ex art. 1957 c.c. è stato rispettato. Invero, la fideiussione per cui è causa è una fideiussione cd. “a prima richiesta”, posto che l'art. 7 della polizza fideiussoria prevede che il fideiussore debba pagare immediatamente, “a semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. doc.
6. fascicolo monitorio e riprodotto nel presente giudizio).
La semplice istanza stragiudiziale di pagamento vale in presenza, non solo di un contratto autonomo di garanzia, ma anche, come nella fattispecie, di un contratto di fideiussione, nel quale sia previsto il pagamento a prima richiesta, clausola che derogando sostanzialmente al beneficium excussionis, vale a porre il garantito in condizioni di poter ottenere la garanzia dietro semplice richiesta, senza necessità di intraprendere azioni legali nei confronti del debitore principale o dello stesso garante.
La garanzia, quindi, diventa escutibile non solo mediante azione giudiziale, ma anche con una istanza in via stragiudiziale (sul tema, ex multis, Corte Appello Firenze 31.8.2023 n. 1770).
Ciò posto, nella fattispecie, la Banca in data 19.05.2016 ha inviato alla debitrice una lettera Parte_2 per revocare tutti gli affidamenti accordati alla società e per comunicare il recesso dai rapporti intrattenuti da questa con l'istituto di credito, e subito dopo le ha notificato una diffida ad adempiere in data 20.07.2016; nella medesima data è stata notificata la stessa diffida di pagamento al fideiussore (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio e riprodotto nella presente sede). Parte_1
Ebbene, parte opponente non ha contestato la ricezione dell'intimazione di pagamento sopra indicata, pertanto, non vi sono dubbi sul fatto che la Banca ha provveduto all'invio al fideiussore di una richiesta di pagamento entro il termine di 6 mesi richiesti dall'art. 1957 c.c. pagina 8 di 16 Pertanto, in ogni caso, non potrebbe essere dichiarata la decadenza della Banca dalla garanzia, comunque tardivamente eccepita dall'opponente.
Per quanto concerne la prova del credito fatto valere dall'opposta, la cui mancanza è stata dedotta da parte opponente, si osserva quanto segue.
Con riguardo all'idoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria all'emissione del d.i. opposto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, giova ricordare che l'art. 50 del D. lgs. n. 385 del 1993 (di seguito anche solo “TUB”), rubricato “decreto ingiuntivo”, recita: “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto.
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Perciò, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
pagina 9 di 16 Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass. 1763 /24).
Nel caso di specie, parte opposta già nella fase monitoria ha prodotto il contratto di conto corrente 8096.36 (cfr. doc. 4), la certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5), il contratto di fideiussione (cfr. doc. 6), le comunicazioni di costituzione in mora e i solleciti di pagamento (cfr. doc. 7), e nel presente giudizio ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio ad eccezione di due trimestri (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione).
Conformemente al principio anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, è stato chiesto al ctu - incaricato di accertare il saldo del conto corrente una volta espunti gli interessi anatocistici illegittimamente applicati - di azzerare il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto e di procedere poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo pagina 10 di 16 successivo fino alla chiusura del conto;
per l'ipotesi in cui fosse mancante la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, è stato chiesto al ctu di azzerare i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione di non tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, e di ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Tanto premesso in ordine all'onere probatorio e passando all'esame nel merito delle contestazioni sollevate dall'opponente, deve essere rilevata l'assoluta genericità del motivo di opposizione relativo all'applicazione da parte dell'opposta di interessi usurari.
In primo luogo nell'atto di citazione l'applicazione di interessi ultralegali è prospettata in via ipotetica ed eventuale (“la Banca avrebbe applicato tassi superiori…”), né viene specificato quale sarebbe il tasso soglia che si assume superato.
In ogni caso va osservato che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
È con riferimento alle Istruzioni della Banca di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte anche recentemente confermati
“In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Cass. 29794/24).
pagina 11 di 16 Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca d'Italia senza possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia “un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta,dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016, cit.).
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Nel caso di specie, dopo avere genericamente allegato la natura usuraria degli interessi applicati nell'atto di citazione, parte opponente – con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. - ha prodotto una perizia di parte (doc. 3) nella quale il TEG del rapporto non è calcolato sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia così come espressamente dedotto dal ctp di parte (cfr. pagine da 3 a 8 della perizia nelle quali si dà conto anche della formula applicata per il calcolo dell'usura a pagina 3, diversa da quella riportata a pagina 5 predisposta dalla Banca d'Italia); nonostante ciò, il TEG del rapporto calcolato in base a formule alternative viene confrontato con il TEGM ricavato sulla base dei parametri elaborati pagina 12 di 16 dalla Banca d'Italia, raffronto evidentemente illogico per le condivisibili ragioni espresse dalla Corte di Cassazione.
La prospettazione attorea sul punto appare pertanto genericamente formulata e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
Anche le contestazioni relative all'applicazione distorta dei giorni di valuta risultano genericamente formulate e comunque allocate in una prospettiva astratta senza che siano specificate le ricadute sul piano pratico nel caso concreto di tali contestazioni, sia negli scritti difensivi che nella perizia di parte.
Quanto alla Commissione di Massimo scoperto si rileva quanto segue.
Nel contratto di conto corrente n. 8096.36, sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, sono specificati gli elementi che concorrono a determinare la c.m.s. (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito - cfr. doc. 4 opposta), e pertanto la stessa deve ritenersi validamente pattuita.
Essendovi un'esplicita, puntuale e determinata pattuizione nel contratto, non vi sono dubbi sul fatto che quando è stata pattuita (nel 2007) la c.m.s. fosse legittima.
Inoltre, non risulta alcuna specifica allegazione circa l'applicazione della c.m.s. dopo che l'abrogazione legislativa di tale istituto.
Le deduzioni di parte opponente relative alla illegittimità della Commissione di Massimo scoperto risultano pertanto infondate.
Per quanto concerne i profili di illecito anatocismo lamentati da parte attrice, si osserva che il rapporto risulta aperto successivamente al 2000 e prevede la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi.
Il ctu ha verificato che la Banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nella capitalizzazione degli interessi, così come previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: CP_5
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Va rilevato altresì che la mera sproporzione fra interessi attivi e passivi non comporta alcuna mancanza di causa né illiceità, atteso che la delibera CICR 9.2.2000 si incentra sulla cadenza della capitalizzazione, che deve essere uguale, ma non sul contenuto dei tassi d'interesse.
pagina 13 di 16 Ciò posto, la pressoché coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo dipende evidentemente da una misura molto ridotta degli intessi attivi, per la quale l'effetto della capitalizzazione sarebbe stato visibile solo riportando nel TAN e nel TAE un maggior numero di decimali così da evidenziarne la differenza, comunque con modestissimi effetti monetari dovuti alla misura degli interessi creditori che, sia pure irrisoria, veniva accettata dal correntista.
Non può pertanto affermarsi, per la mera coincidenza tra TAN e TAE, che gli interessi creditori non si capitalizzano affatto o non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, in quanto il concetto di pari periodicità è indipendente dall'incremento che la stessa genera ma è legato alla cadenza temporale con la quale gli interessi maturati vengono incorporati al capitale.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è stata di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, come anche recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 21344/24) deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del pagina 14 di 16 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliario del giudice dott. –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono Per_1 condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il ricalcolo, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Ciò sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014, il ctu ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.
All'esito degli accertamenti contabili svolti il CTU dott. ha rideterminato il saldo finale del Per_1 conto corrente al 17.05.2016 in € 35.829,57 a debito della società correntista, a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto pari a 38.666,22 a debito della società correntista.
Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i. deve essere revocato e gli opponenti in solido tra loro devono essere condannati alla corresponsione in favore dell'opposta di € 35.829,57 oltre interessi al tasso contrattuale.
In considerazione dell'esito del processo, le spese sono compensate per 1/10 e parte opponente va condannata alla rifusione dei restanti 9/10. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (€ 26.001,00 - 52.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese di ctu liquidate in corso di causa sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto n. 473/2020 e condanna gli opponenti in solido alla corresponsione dell'importo di € 35.829,57 quale saldo del conto corrente al 17.05.2016 oltre interessi al tasso contrattuale;
- compensa per 1/10 le spese di lite e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 9/10 che si liquidano in € 6.854,40 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
pagina 15 di 16 - pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
Arezzo, 25/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2020 promossa da: in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Rossi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo, n. 48,
PARTE ATTRICE
contro
e per essa la procuratrice per il tramite di Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
AN PO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania sito in Montevarchi (AR), Via Roma, n. 129,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 473 del 23.04.2020, con il CP_2 quale è stato ingiunto loro il pagamento dell'importo di € 39.666,22, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 8096.36, intestato alla società
acceso in data 08.01.2007 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e garantito dalla Parte_2 fideiussione omnibus prestata dal sig. in data 03.07.2009 sino all'importo massimo di € Pt_1
135.000,00.
pagina 1 di 16 A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, essendo stato lo stesso emesso sulla base del solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB, rilevando, altresì, che l'istituto di credito non ha prodotto gli estratti conto che giustifichino il saldo debitore. Ha dedotto l'applicazione di interessi usurari e anatocistici in mancanza dei presupposti di legge. Ha rilevato l'illegittima antergazione e postergazione della valuta, con conseguente aumento artificioso del tasso annuo effettivo praticato nel rapporto di conto corrente, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonostante la previsione di questa sia stata dichiarata nulla con il D.L. 29.11.2008 poi convertito in L. n. 2 del 28.01.2009, ed in ogni caso la nullità della stessa per mancanza di causa. Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta da per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, Parte_1 lettera a, l. n. 287/1990), in quanto atto conforme allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust (provv. 55/2005), come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (a decorrere dall'ord. Cass. Civ. n. 29810/2017).
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza rigettata, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 473/2020 del 23/04/2020 del Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in premessa e conseguentemente voglia dichiarare che gli importi di cui al predetto provvedimento non sono dovuti e difettano dei requisiti di certezza e liquidità; voglia accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto dei rapporti tra la banca e la parte attrice, in relazione alle clausole di pattuizione nei conti correnti oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed addebitate dalla parte convenuta nel conto corrente della voglia altresì Parte_2
l'Illustrissimo Tribunale determinare tutte le somme indebitamente percepite dalla banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di CTU tecnico - bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
voglia infine dichiarare la nullità delle pattuizioni contenute nella lettera di fideiussione sottoscritta da in data 03/07/2009. Con vittoria Parte_1 di compensi e spese.”
Si è costituita in giudizio e per essa la procuratrice per il tramite di Controparte_1 CP_2
( , allegando di essere attuale Controparte_3 Controparte_4 titolare del credito a seguito del contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, il cui avviso di cessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte II, n. 151. Parte opposta ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che, infatti, risulta provato dalla copia del contratto con relativo documento di sintesi, nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche e i tassi applicati e dalla certificazione ex art. 50 TUB;
ha dato atto di provvedere altresì al deposito degli estratti conto integrali (doc. 8 opposta). Ha contestato la fondatezza della prospettazione degli opponenti relativa alla nullità della garanzia prestata dal sig.
pagina 2 di 16 per contrasto con la normativa antitrust, evidenziando la validità della fideiussione, poiché Pt_1 stipulata successivamente al periodo oggetto di indagine Banca d'Italia ed oggetto del provvedimento n. 55/2005, e dal momento che controparte non ha provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra l'opposta e gli altri istituti di credito. Ha allegato l'infondatezza e la genericità delle deduzioni attoree relative all'indebita applicazione di interessi anatocistici, prive altresì di riscontro probatorio, specificando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è prevista nel contratto (cfr. doc. 4 opposta). Parte opponente ha rilevato altresì che il contratto di conto corrente oggetto di causa è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 2/2009, che dunque non può trovare applicazione nel caso di specie, evidenziando, in ogni caso, che dopo l'entrata in vigore di tale legge la banca convenuta non ha più addebitato a controparte la commissione di massimo scoperto che era stata legittimamente pattuita. Ha altresì allegato che i tassi d'interesse superiori al tasso legale sono stati convenuti e pattuiti tra le parti, ed ha evidenziato la genericità delle ulteriori contestazioni sollevate nell'atto di opposizione.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare:
- fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010;
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo 473/2020 - RG 1047/2020, attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e respingere le richieste effettuate da controparte;
- in via principale:
- respingere le domande di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto 473/2020 - RG 1047/2020;
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'odierna titolare del credito, è creditrice di dell'importo di Euro 39.666,22, Controparte_1 Parte_2 oltre gli interessi calcolati al tasso convenzionale, e per l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
- in via istruttoria:
- si chiede sin da ora il rigetto dell'avversa richiesta di CTU contabile;
- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dell'art. 183 c.p.c. Sin da ora si chiede vengano concessi i termini ex art 183, VI comma c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e del procedimento monitorio.” pagina 3 di 16 Con ordinanza del 30.11.2021 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 D. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alle parti termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, dopo rinvii richiesti dalle parti in pendenza di trattative, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con quelli acquisiti all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo di febbraio - luglio 2009 da altri istituti di credito).
All'esito di ulteriori rinvii concessi per trattative, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 22.01.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, risultando necessario l'espletamento di ctu sul seguente quesito “ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verifichi se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
Nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto proceda il ctu azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma”.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza rigettata, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e /o inefficace, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 473/2020 del 23/04/2020 del Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in premessa e conseguentemente voglia dichiarare che gli importi di cui al predetto provvedimento non sono dovuti e difettano dei requisiti di certezza e liquidità; voglia accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto pagina 4 di 16 corrente oggetto dei rapporti tra la banca e la parte attrice, in relazione alle clausole di pattuizione nei conti correnti oggetto del rapporto fra le parti, degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici trimestrali, delle commissioni di massimo scoperto, dei giorni di valuta, delle spese non documentate e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed addebitate dalla parte convenuta nel conto corrente della voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale determinare Parte_2 tutte le somme indebitamente percepite dalla banca in base ai risultati della rielaborazione e ricalcolo dei conti correnti intrattenuti fra le parti e di cui è causa che verrà effettuato in sede di CTU tecnico - bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura di credito e conti correnti;
voglia inoltre dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata dall'odierno opponente, o in ipotesi delle clausole n. 2, 6 e 8 dell'atto impugnato, per i motivi di cui in parte narrativa, dichiarando altresì, in ogni caso, la decadenza della banca opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. e che il signor nulla deve;
con vittoria di compensi e spese, con Pt_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Relativamente all'eccezione di nullità sollevata da parte opponente in ordine alla fideiussione omnibus prestata da di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio si rileva quanto segue. Parte_1
Nella prospettiva di parte opponente, nel contratto di fideiussione per cui è causa sarebbero presenti delle clausole che rientrerebbero tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 e che, pertanto, comporterebbero la nullità, oltre che dell'intesa illecita, anche del contratto sottoscritto a valle.
Sul punto occorre evidenziare che, com'è noto, le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990 avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
pagina 5 di 16 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, quando si tratta di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia 55/2005, che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005 preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia si estende al solo periodo di poco anteriore o di poco successivo rispetto al periodo oggetto di indagine (2002-2005), senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Quanto sinora affermato si traduce in termini pratici nella circostanza per cui ove la fideiussione sia successiva al provvedimento sanzionatorio, è evidente che il provvedimento in parola perda la propria valenza di prova privilegiata, conseguendo da ciò la riespansione dell'onere probatorio in capo pagina 6 di 16 all'attore, il quale è chiamato a provare tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti, dell'intesa illecita;
in particolare, sulla parte attrice grava “l'onere di provare che all'epoca di sottoscrizione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib Milano sez. Imprese 28.01.2022; cfr. anche Tribunale Bologna sez. Imprese 13.01.2022).
Ad ogni buon conto, a prescindere dall'assolvimento o meno dell'onere probatorio gravante su parte opponente sotto questo profilo, va rilevato che il motivo di opposizione proposto non risulta sorretto dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, che presuppone che l'accoglimento della domanda sia in grado di procurare a colui che l'ha proposta un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile.
Ed invero, l'eventuale accertamento della nullità parziale della fideiussione in relazione alle tre clausole di cui agli artt. 2,6,8 non potrebbe essere estesa all'intero contratto.
Come già evidenziato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito - in relazione alle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI del 2003 - come la soluzione preferibile debba ritenersi quella del ricorso allo strumento della nullità parziale del contratto sancendo che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.05.2007, n. 11673).
Tale ultima evenienza non si rinviene nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nella fideiussione delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Al contempo, è del tutto evidente che anche la Banca ha interesse al mantenimento della pagina 7 di 16 garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, posto che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. La nullità dell'intesa a monte potrebbe eventualmente determinare, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole anticoncorrenziali.
In virtù di quanto argomentato, pertanto, deve escludersi la dedotta nullità dell'intero contratto.
D'altra parte, dalle generiche allegazioni di parte attrice non può ricavarsi che sussista un interesse a vedere accertata la nullità parziale delle tre clausole in questione, ed in specie di quella contenente la deroga all'art. 1957 c.c.
Invero, anche qualora si ritenesse nulla la clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., va rilevato che parte opponente ha sollevato solo nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con la conseguenza che l'opposizione non potrebbe trovare accoglimento sotto questo profilo.
Invero, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un'eccezione in senso stretto che l'opponente avrebbe dovuto sollevare sin dall'atto di citazione in opposizione e non in corso di causa. Dunque, anche nell'ipotesi in cui fosse accertata la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza in quanto tardivamente formulata, non potrebbe determinare l'accoglimento dell'opposizione proposta dal fideiussore.
Ancora, è opportuno rilevare che il termine ex art. 1957 c.c. è stato rispettato. Invero, la fideiussione per cui è causa è una fideiussione cd. “a prima richiesta”, posto che l'art. 7 della polizza fideiussoria prevede che il fideiussore debba pagare immediatamente, “a semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. doc.
6. fascicolo monitorio e riprodotto nel presente giudizio).
La semplice istanza stragiudiziale di pagamento vale in presenza, non solo di un contratto autonomo di garanzia, ma anche, come nella fattispecie, di un contratto di fideiussione, nel quale sia previsto il pagamento a prima richiesta, clausola che derogando sostanzialmente al beneficium excussionis, vale a porre il garantito in condizioni di poter ottenere la garanzia dietro semplice richiesta, senza necessità di intraprendere azioni legali nei confronti del debitore principale o dello stesso garante.
La garanzia, quindi, diventa escutibile non solo mediante azione giudiziale, ma anche con una istanza in via stragiudiziale (sul tema, ex multis, Corte Appello Firenze 31.8.2023 n. 1770).
Ciò posto, nella fattispecie, la Banca in data 19.05.2016 ha inviato alla debitrice una lettera Parte_2 per revocare tutti gli affidamenti accordati alla società e per comunicare il recesso dai rapporti intrattenuti da questa con l'istituto di credito, e subito dopo le ha notificato una diffida ad adempiere in data 20.07.2016; nella medesima data è stata notificata la stessa diffida di pagamento al fideiussore (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio e riprodotto nella presente sede). Parte_1
Ebbene, parte opponente non ha contestato la ricezione dell'intimazione di pagamento sopra indicata, pertanto, non vi sono dubbi sul fatto che la Banca ha provveduto all'invio al fideiussore di una richiesta di pagamento entro il termine di 6 mesi richiesti dall'art. 1957 c.c. pagina 8 di 16 Pertanto, in ogni caso, non potrebbe essere dichiarata la decadenza della Banca dalla garanzia, comunque tardivamente eccepita dall'opponente.
Per quanto concerne la prova del credito fatto valere dall'opposta, la cui mancanza è stata dedotta da parte opponente, si osserva quanto segue.
Con riguardo all'idoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria all'emissione del d.i. opposto, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, giova ricordare che l'art. 50 del D. lgs. n. 385 del 1993 (di seguito anche solo “TUB”), rubricato “decreto ingiuntivo”, recita: “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto.
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Perciò, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
pagina 9 di 16 Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cass. 1763 /24).
Nel caso di specie, parte opposta già nella fase monitoria ha prodotto il contratto di conto corrente 8096.36 (cfr. doc. 4), la certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. 5), il contratto di fideiussione (cfr. doc. 6), le comunicazioni di costituzione in mora e i solleciti di pagamento (cfr. doc. 7), e nel presente giudizio ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio ad eccezione di due trimestri (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione).
Conformemente al principio anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, è stato chiesto al ctu - incaricato di accertare il saldo del conto corrente una volta espunti gli interessi anatocistici illegittimamente applicati - di azzerare il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto e di procedere poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo pagina 10 di 16 successivo fino alla chiusura del conto;
per l'ipotesi in cui fosse mancante la documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, è stato chiesto al ctu di azzerare i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione di non tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, e di ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Tanto premesso in ordine all'onere probatorio e passando all'esame nel merito delle contestazioni sollevate dall'opponente, deve essere rilevata l'assoluta genericità del motivo di opposizione relativo all'applicazione da parte dell'opposta di interessi usurari.
In primo luogo nell'atto di citazione l'applicazione di interessi ultralegali è prospettata in via ipotetica ed eventuale (“la Banca avrebbe applicato tassi superiori…”), né viene specificato quale sarebbe il tasso soglia che si assume superato.
In ogni caso va osservato che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
È con riferimento alle Istruzioni della Banca di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte anche recentemente confermati
“In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Cass. 29794/24).
pagina 11 di 16 Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca d'Italia senza possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia “un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta,dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016, cit.).
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Nel caso di specie, dopo avere genericamente allegato la natura usuraria degli interessi applicati nell'atto di citazione, parte opponente – con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. - ha prodotto una perizia di parte (doc. 3) nella quale il TEG del rapporto non è calcolato sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia così come espressamente dedotto dal ctp di parte (cfr. pagine da 3 a 8 della perizia nelle quali si dà conto anche della formula applicata per il calcolo dell'usura a pagina 3, diversa da quella riportata a pagina 5 predisposta dalla Banca d'Italia); nonostante ciò, il TEG del rapporto calcolato in base a formule alternative viene confrontato con il TEGM ricavato sulla base dei parametri elaborati pagina 12 di 16 dalla Banca d'Italia, raffronto evidentemente illogico per le condivisibili ragioni espresse dalla Corte di Cassazione.
La prospettazione attorea sul punto appare pertanto genericamente formulata e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
Anche le contestazioni relative all'applicazione distorta dei giorni di valuta risultano genericamente formulate e comunque allocate in una prospettiva astratta senza che siano specificate le ricadute sul piano pratico nel caso concreto di tali contestazioni, sia negli scritti difensivi che nella perizia di parte.
Quanto alla Commissione di Massimo scoperto si rileva quanto segue.
Nel contratto di conto corrente n. 8096.36, sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, sono specificati gli elementi che concorrono a determinare la c.m.s. (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito - cfr. doc. 4 opposta), e pertanto la stessa deve ritenersi validamente pattuita.
Essendovi un'esplicita, puntuale e determinata pattuizione nel contratto, non vi sono dubbi sul fatto che quando è stata pattuita (nel 2007) la c.m.s. fosse legittima.
Inoltre, non risulta alcuna specifica allegazione circa l'applicazione della c.m.s. dopo che l'abrogazione legislativa di tale istituto.
Le deduzioni di parte opponente relative alla illegittimità della Commissione di Massimo scoperto risultano pertanto infondate.
Per quanto concerne i profili di illecito anatocismo lamentati da parte attrice, si osserva che il rapporto risulta aperto successivamente al 2000 e prevede la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi.
Il ctu ha verificato che la Banca si è adeguata al criterio della simmetria e periodicità nella capitalizzazione degli interessi, così come previsto contrattualmente, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: CP_5
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Va rilevato altresì che la mera sproporzione fra interessi attivi e passivi non comporta alcuna mancanza di causa né illiceità, atteso che la delibera CICR 9.2.2000 si incentra sulla cadenza della capitalizzazione, che deve essere uguale, ma non sul contenuto dei tassi d'interesse.
pagina 13 di 16 Ciò posto, la pressoché coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo dipende evidentemente da una misura molto ridotta degli intessi attivi, per la quale l'effetto della capitalizzazione sarebbe stato visibile solo riportando nel TAN e nel TAE un maggior numero di decimali così da evidenziarne la differenza, comunque con modestissimi effetti monetari dovuti alla misura degli interessi creditori che, sia pure irrisoria, veniva accettata dal correntista.
Non può pertanto affermarsi, per la mera coincidenza tra TAN e TAE, che gli interessi creditori non si capitalizzano affatto o non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, in quanto il concetto di pari periodicità è indipendente dall'incremento che la stessa genera ma è legato alla cadenza temporale con la quale gli interessi maturati vengono incorporati al capitale.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è stata di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, come anche recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 21344/24) deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del pagina 14 di 16 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
Ciò posto, l'ausiliario del giudice dott. –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono Per_1 condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il ricalcolo, mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Ciò sino al 31.12.2013, mentre a partire dall'1.1.2014, il ctu ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.
All'esito degli accertamenti contabili svolti il CTU dott. ha rideterminato il saldo finale del Per_1 conto corrente al 17.05.2016 in € 35.829,57 a debito della società correntista, a fronte di un saldo risultante dagli estratti conto pari a 38.666,22 a debito della società correntista.
Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i. deve essere revocato e gli opponenti in solido tra loro devono essere condannati alla corresponsione in favore dell'opposta di € 35.829,57 oltre interessi al tasso contrattuale.
In considerazione dell'esito del processo, le spese sono compensate per 1/10 e parte opponente va condannata alla rifusione dei restanti 9/10. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (€ 26.001,00 - 52.000,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese di ctu liquidate in corso di causa sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto n. 473/2020 e condanna gli opponenti in solido alla corresponsione dell'importo di € 35.829,57 quale saldo del conto corrente al 17.05.2016 oltre interessi al tasso contrattuale;
- compensa per 1/10 le spese di lite e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta dei restanti 9/10 che si liquidano in € 6.854,40 oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
pagina 15 di 16 - pone le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
Arezzo, 25/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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