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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Bidetti, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NN AR, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 2/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Tricase (Le) il 23/05/2020;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 5/05/2020; Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 2561/2024, emessa dal Tribunale di Lecce in data 26/06/2024;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e
1 spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore è affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- nella settimana in cui la minore sarà con la madre nel weekend, il padre vedrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle Per_1 ore 16:30 alle ore 20:30 (e sino alle ore 21:30 nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/ricreative della figlia); in tale settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì in cui Per_1 frequenterà l'asilo, il padre prenderà la figlia all'uscita dall'asilo alle ore
15:00 e la terrà con sé fino alle ore 20:30;
- nella settimana successiva, in cui la minore sarà con il padre per il weekend – e quindi, dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore 18 della domenica – nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:30 (e sino alle ore 21:30 nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/ricreative della figlia;
in tale settimana nei giorni di martedì e giovedì in cui frequenterà l'asilo, il padre prenderà la Per_1 figlia dall'uscita dell'asilo alle ore 15:00 e la terrà con sé sino alle ore
20:30;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
la collocazione delle stesse verrà concordata dalle parti entro il 30/06 di ogni anno;
- ad anni alterni per tre giorni e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e in quello pasquale – ricomprendenti, ad anni alterni, Natale
o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo; e ad anni alterni per tutte le festività;
c) corrisponderà a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a partire dalla
2 data della sentenza di separazione (26 giugno 2024);
d) ciascuno dei due genitori percepirà e tratterrà la metà dell'assegno unico erogato dall'INPS, ovvero altra futura provvidenza di natura analoga;
la domanda per l'assegno unico sarà presentata dalla Sig.ra e il Sig. Parte_1
curerà di fornire all'INPS i propri riferimenti per ricevere Pt_2 direttamente la metà dell'assegno unico di propria spettanza;
e) provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie (sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive, ludico – ricreative, ecc …) come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lecce del 21/05/2018;
f) potendo ciascuno fare affidamento sulle proprie occupazioni/capacità lavorative, la Sig.ra rinuncia, anche per il futuro, a Parte_1 qualsivoglia contribuzione da parte del Sig. al mantenimento Pt_2 personale;
al pari, da parte del Sig. non v'è pretesa alcuna Parte_2
– ed espressa è la rinuncia anche per il futuro – che la Sig.ra Parte_1 concorra al proprio mantenimento;
g) entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della propria figlia e di qualsiasi altra persona;
h) entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto, ovvero al rilascio della carta di identità propria e della minore valida per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza di separazione e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente
3 dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tricase (Le) il 23/05/2020 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2020, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1938 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluigi Bidetti, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NN AR, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 2/05/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Tricase (Le) il 23/05/2020;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 5/05/2020; Per_1
- di essersi separati con sentenza n. 2561/2024, emessa dal Tribunale di Lecce in data 26/06/2024;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e
1 spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
a) la figlia minore è affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
- nella settimana in cui la minore sarà con la madre nel weekend, il padre vedrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle Per_1 ore 16:30 alle ore 20:30 (e sino alle ore 21:30 nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/ricreative della figlia); in tale settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì in cui Per_1 frequenterà l'asilo, il padre prenderà la figlia all'uscita dall'asilo alle ore
15:00 e la terrà con sé fino alle ore 20:30;
- nella settimana successiva, in cui la minore sarà con il padre per il weekend – e quindi, dall'uscita da scuola del sabato sino alle ore 18 della domenica – nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:30 (e sino alle ore 21:30 nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/ricreative della figlia;
in tale settimana nei giorni di martedì e giovedì in cui frequenterà l'asilo, il padre prenderà la Per_1 figlia dall'uscita dell'asilo alle ore 15:00 e la terrà con sé sino alle ore
20:30;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
la collocazione delle stesse verrà concordata dalle parti entro il 30/06 di ogni anno;
- ad anni alterni per tre giorni e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e in quello pasquale – ricomprendenti, ad anni alterni, Natale
o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo; e ad anni alterni per tutte le festività;
c) corrisponderà a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile di Per_1
Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a partire dalla
2 data della sentenza di separazione (26 giugno 2024);
d) ciascuno dei due genitori percepirà e tratterrà la metà dell'assegno unico erogato dall'INPS, ovvero altra futura provvidenza di natura analoga;
la domanda per l'assegno unico sarà presentata dalla Sig.ra e il Sig. Parte_1
curerà di fornire all'INPS i propri riferimenti per ricevere Pt_2 direttamente la metà dell'assegno unico di propria spettanza;
e) provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie (sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive, ludico – ricreative, ecc …) come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lecce del 21/05/2018;
f) potendo ciascuno fare affidamento sulle proprie occupazioni/capacità lavorative, la Sig.ra rinuncia, anche per il futuro, a Parte_1 qualsivoglia contribuzione da parte del Sig. al mantenimento Pt_2 personale;
al pari, da parte del Sig. non v'è pretesa alcuna Parte_2
– ed espressa è la rinuncia anche per il futuro – che la Sig.ra Parte_1 concorra al proprio mantenimento;
g) entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della propria figlia e di qualsiasi altra persona;
h) entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto, ovvero al rilascio della carta di identità propria e della minore valida per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza di separazione e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente
3 dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tricase (Le) il 23/05/2020 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2020, alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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