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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2913/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2913/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
DI REGGIO CALABRIA - Controparte_1 Cont
REGGIO CALABRIA
RESISTENTE
Oggi 07/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Sebastiano Pangallo anche per delega dell'Avv. IMONDI RAFFAELLA e per la parte resistente, la dott.ssa Maria Controparte_3 onché per l'Avv. Garreffa per delega degli Avv. Guerra Controparte_4 CP_5
e Ricchiuto. Parte ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda e l'annullamento delle ordinanze impugnate (con condanna alle spese) sia per la parte inerente alle sanzioni che per la parte inerente all'inesistente obbligazione contributiva, ribadendo che il contenuto delle dichiarazioni della ha assunto carattere confessorio in Tes_1 ordine all'autonomia e occasionalità del rapporto intercorso. Inoltre dalla lettura incrociata delle deposizioni rese dai testi escussi è possibile ricavare che l'unico rapporto lavorativo intercorso abbia riguardato direttamente la Sig.ra e la Tes_1
Dall'istruttoria, ancora, non è emerso alcuno dei caratteri distintivi del rapporto Pt_2 di lavoro subordinato, ritenuto sussistente dall' ed anzi devono intendersi CP_1 contraddittorie e reticenti le dichiarazioni dei testi intervenuti pro parte che Pt_2 hanno di contro reso difformi dichiarazioni quanto a tempistiche lavorative ed anni di riferimento. A sostegno di quanto sopra dedotto appare utile la lettura della sentenza della CdA Bologna n. 2600/2017. Cont L' di si riporta a quanto già ampiamente dedotto nella comparsa CP_3 CP_3 di costituzione e in specie nelle pagg. da 12 a 15 e specificate nelle note difensive autorizzate in vista dell'udienza del 5 Aprile 2024. In particolare evidenzia che in discussione non è la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la bensì la qualificazione. Precisa che qualunque lavoro non Pt_1 denunciato alla P.A. è lavoro nero se non vi è documentazione che ne dimostra una diversa natura;
nel caso di specie la è stata vincolata ad una prestazione Tes_1 lavorativa sulla base di una lettera d'incarico intitolata lavoro occasionale con svolgimento nella sede operativa della società, utilizzando gli strumenti della medesima con una retribuzione fissa, con cadenza mensile, cui si aggiungeva un'eventuale percentuale del 12% sugli sponsor eventualmente fidelizzati (Cass. n. 9151/2004). Nessun rischio era connesso a detta attività. D'altra parte la società non ha dato prova del versamento della ritenuta d'acconto da depositare all' dovuta nel caso di rapporti di lavoro occasionale;
la prestazione CP_6 non è stata dichiarata nel mod. 730 e neppure è stata consegnata la CU per la prestazione resa in forza dell'asserito lavoro occasionale. Per tali ragioni la prestazione espletata non può che essere qualificata come lavoro nero. La contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi è al più dovuta al tempo trascorso dall'accertamento. si riporta al contenuto dell'atto di intervento e insiste per la revoca CP_5 dell'ordine di esibizione. Cont Parte opponente, rispetto a quanto dedotto in data odierna dall' , espone che la qualificazione del rapporto di lavoro in termini occasionali, che emerge in conseguenza dell'istruttoria del procedimento oggi in trattazione, fa venire meno l'O.I. in ragione dell'assenza totale del presupposto che ha generato la medesima O.I. Insiste sul fatto che se il rapporto di lavoro è esistito, esso è intercorso solo con la
Pt_2
L'IAM precisa che l'O.I. si fonda sulla non contestata attività lavorativa prestata dalla Sig.ra la quale ha messo a disposizione della la propria attività in Tes_1 Pt_1 cambio di una retribuzione fissa e in assenza di alcun rischio d'impresa, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti. La rappresenta un soggetto terzo che sembra essere stata un mero tramite. Pt_2
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Revoca le ordinanze istruttorie del 5.4.2024 e del 21.6.2024 nei confronti di CP_5 per le ragioni che verranno esposte in sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 07/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2913/2023 avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 avente ad oggetto sanzione per violazione art. 3, comma
3 D.L. 12 del 2002;
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti R. Imondi e V. Ferreri;
Ricorrente
CONTRO
– già (C.F.: ), Controparte_7 CP_8 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dr.sse M. L. Cambareri e D.
Calabrò, funzionarie espressamente delegate ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 149/2015;
Resistente NONCHÉ CONTRO
C.F.: ), in persona del procuratore speciale, dott.ssa , CP_5 P.IVA_3 CP_9
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Guerra e P. Ricchiuto, in virtù di procura in atti;
Terzo intervenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 259/2023 – 259/1/2023 (recante prot. n.
10133), notificata dall' di il 15.05.2023 e Parte_3 Controparte_3
avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, per un importo complessivo di € 13.552,30.
In particolare, rilevando di aver già inutilmente presentato ricorso ex art. 17, d. lgs. n.
124/2004, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2021-371-01 del
12.04.2021 ad essa sotteso, con contestuale scritto difensivo con richiesta di essere sentita ex art. 18, l. 689/81 e finanche istanza di visibilità della documentazione, ha preliminarmente eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata sotto i profili della genericità e carenza di motivazione, nonché in ragione della mancata preventiva audizione.
Ha altresì eccepito la prescrizione dei crediti dal provvedimento opposto riportati.
Nel merito, rappresentando natura, finalità e organizzazione logistica di “ ” – progetto Pt_1
entro il quale il contestato rapporto di lavoro avrebbe asseritamente avuto luogo – ha riferito di aver proposto nel marzo 2015 una collaborazione alla GN , nei fatti poi Controparte_10
svoltasi in maniera soltanto occasionale e in ogni caso senza alcun vincolo di subordinazione.
Sottolineando ancóra il sostanziale fallimento del progetto e la perdita, a partire dal giugno
2016, del titolo di accesso ai locali fino ad allora utilizzati, ha rilevato come fosse impossibile che la predetta collaboratrice avesse prestato la propria attività fino al 2018, contrariamente a quanto attestato nel verbale di accertamento dell'Ispettorato.
Tanto premesso, richiamando gli indici della subordinazione ed escludendone la sussistenza nel caso di specie, ha eccepito la sussunzione del rapporto intercorso con la sig. – al Tes_1
più – entro la categoria del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e, per l'effetto, la non tenutezza al versamento delle somme a vario titolo contestate. Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti;
in subordine, previo accertamento e declaratoria della natura autonoma e occasionale del rapporto di lavoro contestato, la riqualificazione degli importi oggetto della richiesta regolarizzazione.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre a Controparte_7
ricostruire l'iter procedimentale sotteso all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione quivi opposta, ha anzitutto contestato la fondatezza delle domande avversarie inerenti all'asserita carenza motivazionale e alla violazione del diritto di difesa.
Rappresentando la natura permanente dell'illecito utilizzo di manodopera sommersa e la prosecuzione, nella specie, della condotta antigiuridica fino al 5.11.2018, ha altresì rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione quinquennale.
Osservando come i funzionari ispettivi avessero correttamente illustrato il procedimento logico-giuridico e fattuale seguito in sede di accertamento, ha inoltre ribadito il legittimo assolvimento dell'onere della prova ad esso imposto ai fini della irrogazione della sanzione.
deducendo l'irritualità dell'invio in atto unico di istanze afferenti a soggetti giuridici Pt_4
e normative differenti e nondimeno il loro avvenuto esame da parte degli organi competenti, ha negato la fondatezza delle ulteriori eccezioni attoree attinenti all'omessa valutazione delle memorie presentate in sede amministrativa.
Nel merito ha sostenuto la correttezza delle risultanze ispettive e della conseguente sanzione irrogata, rappresentando di aver concluso nel senso della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di testimonianze precise, circostanziate e tra di loro coincidenti nei contenuti, a fronte delle quali la società ricorrente non aveva offerto documentazione idonea a confutare quanto accertato.
Infine, rilevando la determinazione ex lege dei criteri di calcolo del quantum sanzionatorio, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Con note difensive del 23.03.2024, la ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni
Cont riportate dall' , osservando tra l'altro come l'attività segretariale asseritamente disimpegnata dalla – oltre ad essere documentalmente smentita dal traffico voce e internet pari a Tes_1
zero – in assenza di ulteriori elementi probatori non fosse di per sé idonea a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A seguito delle ordinanze del 5.04.2024 e del 21.06.2024 (con le quali veniva disposta l'esibizione dei tabulati telefonici afferenti al traffico voce dell'utenza intestata alla società ricorrente), con atto di intervento ed opposizione ex art. 211, co. 2, c.p.c., del 16.07.2024, si è costituita in giudizio altresì la quale – rappresentando le ragioni di ordine materiale CP_5
e giuridico che le avevano impedito di darvi seguito – ha chiesto la revoca dei provvedimenti opposti.
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L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene essenzialmente alla natura del rapporto intercorso tra la società
opponente e la sig.ra . Controparte_10
Come anticipato, infatti, l'ordinanza di ingiunzione opposta trova la propria genesi negli accertamenti posti in essere dall' resistente, dai quali è emerso – secondo la CP_1
ricostruzione ispettiva – l'impiego, come lavoratrice subordinata, della suddetta senza Tes_1
previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.
1. Osserva preliminarmente il decidente che l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata e deve essere rigettata.
Il termine di prescrizione degli illeciti amministrativi è fissato in 5 anni dall'art. 28 della legge 689 del 1981 e decorre dalla commissione del fatto illecito.
Essendo, nel caso di specie, oggetto della sanzione un illecito da ritenere permanente, il dies a quo decorre dal novembre del 2018, ossia da quando il rapporto di lavoro che si assume instaurato è stato ritenuto cessato.
Considerato che il verbale di accertamento è stato notificato il 15 aprile 2021, ovvero ben prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, assumendo valore di atto interruttivo, la conseguente ordinanza ingiunzione è stata notificata il 15 maggio 2023, pertanto senza dubbio entro il quinquennio.
Ciò posto, seguendo l'ordine logico-giuridico della domanda attorea, occorre analizzare in secondo luogo l'eccezione afferente all'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata audizione personale in sede amministrativa, in violazione dell'art. 18, co. 2, L.
689/1981.
Sul punto deve osservarsi come in forza di un indirizzo interpretativo inaugurato dalle Sezioni
Unite, poi costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, è dato ormai pacifico quello per cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass., Sez. un., 28.11.2010, n. 1786).
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Del pari destituita di fondamento risulta essere l'ulteriore eccezione di parte ricorrente, relativa all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Contrariamente a quanto sostiene la medesima, infatti, l'ordinanza ingiunzione descrive in maniera puntuale tanto l'illecito quanto le relative sanzioni, oltre a richiamare l'iter procedimentale che l'ha preceduta, nei suoi passaggi fondamentali, sicché il diritto di difesa e il contraddittorio risultano pienamente garantiti.
Inoltre, in tema di motivazione delle ordinanze ingiunzione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, 2° 1. 24 novembre 1981 n, 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo
della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione; pertanto, il suddetto obbligo dove considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valersi le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile
la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri arti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. sez. lav., 20189/2008)”.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
La condotta contestata nel verbale unico di accertamento (N. RC00000/2021-371-01 del
12-04-2021) da cui è scaturita la sanzione amministrativa, condensata nell'ordinanza ingiunzione opposta, si sarebbe concretata nell'aver intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata con la GN , senza aver comunicato al Centro dell'impiego l'avvio del Controparte_10 rapporto di lavoro, così violando così l'art. 3, comma 3, Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12.
La norma dispone: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Presupposto della condotta omissiva sanzionata, è l'impiego di lavoratori subordinati e quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro che presenti i caratteri della subordinazione.
Ebbene dall'attività istruttoria è emerso, contrariamente a quanto sostenuto dagli ispettori del lavoro, come il rapporto intercorso tra la e la società dal 2 marzo 2025 Tes_1 Parte_1
al 5 novembre 2018 – nella realtà – non presentasse i caratteri tipici del lavoro subordinato.
Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In particolare la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro costituiscono i due connotati salienti del rapporto di lavoro subordinato,
Secondo un orientamento risalente della Cassazione, rimasto costante e fermo nel tempo,
“ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo
del datore di lavoro (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379)”.
Proprio in questo vincolo di assoggettamento si sintetizza l'elemento della eterodirezione, che va quindi inteso come sottoposizione del prestatore alle direttive e istruzioni del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.
All'eterodirezione si accompagna la dipendenza, che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è
immediatamente legittimato ad appropriarsi”.
La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione
del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a
disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è
costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del
rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del
datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di
svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013) (cfr. Cass.
Sez. Lav. 08.06.2017 n. 14296)”.
La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c. ha reso necessaria l'elaborazione da parte della giurisprudenza di indici pratici, intesi quali “indizi”, in grado di agevolare l'operazione di qualificazione del rapporto.
Figurano nel dettaglio: la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta e che deve essere svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa) esercitati dal datore di lavoro;
l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente (in pratica, il diritto del dipendente ad essere retribuito a prescindere dal risultato economico ottenuto dal datore di lavoro in forza della sua prestazione);
la retribuzione periodica;
l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro;
la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie.
Di recente, con la sentenza n. 7024/2015 la Suprema Corte ha ribadito che
“gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze
aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale”.
Premesso che in forza del disposto dell'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/81“(Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”), l'onere della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione procedente, l'attività istruttoria, specificamente l'escussione dei testimoni, non ha confermato e, anzi, per certi versi smentito l'assunto della sussistenza tra la società ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato, che – lo si ribadisce Controparte_10
– costituisce il presupposto della condotta omissiva sanzionata.
Non è emersa, infatti, la ricorrenza di alcuno degli indici sopra menzionati.
, contabile del comitato regionale della dopo aver ricordato i rapporti Testimone_2 Pt_2
intrattenuti tra quest'ultima, presieduta da , e la società alla quale la Persona_1 Parte_1
aveva locato una stanza ai fini della realizzazione del progetto di creazione di un album Pt_2
virtuale di figurine di atleti curato su piattaforma informatica dalla , ha affermato che Tes_1
quest'ultima, pur avendo lavorato per frequentava l'impianto di atletica quale Parte_1
“tecnico della che allenava i ragazzi e collaborava con Parte_5 Testimone_3 che era il fiduciario tecnico regionale dell'epoca su incarico del comitato e aveva le chiavi dell'impianto innanzitutto in questa veste”. Ha ancora ricordato di averla vista “entrare alcune
mattine nella stanza, ma di non sapere di cosa si occupasse” e di ritenere che siccome “Il rapporto di locazione con è terminato nel 2016, anche il rapporto con la sia Pt_1 Tes_1
terminato allora” .
amministratore della società Anomos srl, fornitrice alla Controparte_11 Parte_1
della piattaforma per la creazione del progetto, consistente in un canale social caratterizzato dalla presenza di figurine virtuali di atleti juniores di categorie dilettantistiche, non ha apportato alcun elemento utile a ricondurre il rapporto di lavoro della nell'alveo del lavoro Tes_1
subordinato.
Ha infatti affermato di aver conosciuto la GN “poiché la doveva Tes_1 Pt_2 contribuire, come detto, a fornire i contenuti per la creazione dell'album e poiché la , Tes_1 essendo se non erro un'istruttrice, aveva rapporti con diverse società sportive, si occupava presso queste ultime della promozione del progetto”. Ha ancora riferito che: “Superata la fase di contatto con le società sportive, il secondo step consisteva nella trasmissione a me dei dati del circolo o della società nonché degli atleti, così da poter configurare l'album della società. Ci sono stati anche dei contatti telefonici, aventi ad oggetto proprio le informazioni sopra indicate, ma tutto è andato scemando anche perché, probabilmente, la non riusciva ad ottenere Tes_1
dalle società adesioni al progetto. Non ricordo esattamente sino a quando questo rapporto collaborativo tra me e lei sia proseguito e poi sia stato interrotto”. Con riguardo ai rapporti tra e ha ricordato che: “La GN si recava presso i circoli o presso Tes_1 CP_12 Tes_1 le società per verificare la disponibilità all'adesione al progetto;
questo, fondamentalmente, era il suo compito nell'ambito dei rapporti con me atteso che, come detto, ero io ad occuparmi della gestione del software. a volte, mi chiedeva se fosse andato avanti qualche album e se CP_12 avessi sentito ”. CP_10
In ultimo, è stata la stessa a offrire una testimonianza che ha eliminato ogni Tes_1
dubbio sulla natura del rapporto intrattenuto con ridimensionato anche sotto il Parte_1 profilo della durata: “Ho lavorato per la società all'incirca per più di un anno. Il Parte_1
progetto consisteva nel creare un album multimediale, tipo quello Panini, in cui sarebbero dovute comparire le foto dei vari atleti, il logo delle società e tutte le informazioni sportive relative a
queste ultime e agli atleti stessi. (…) il mio compito era quello di chiamare i presidenti delle società affiliate alla all'epoca circa una cinquantina, per verificare la loro adesione Pt_2
nonché procacciare sponsor che sarebbero serviti a premiare le persone che avrebbero
completato questo album. Ho iniziato a lavorare in quel periodo e sicuramente ho lavorato per tutto il 2015 e probabilmente anche per parte del 2016 anche se non ricordo con esattezza. In
questo periodo chiamavo i Presidenti delle società e mi recavo anche presso i campi dove si svolgevano gare di atletica, distribuendo le brochure illustrative del progetto. Ad un certo punto
i soci della non si sono fatti più vivi, (…) sostenevano che i finanziamenti erano stati Pt_1
bloccati o adducevano altre motivazioni per giustificare le difficoltà di realizzazione del progetto”. Ha ancora precisato di aver visto “in un paio di occasioni i Sig.ri e CP_12 CP_11
quando sono venuti a ad illustrare il progetto nonché quando hanno portato la Controparte_3
strumentazione informatica sopra indicata. Successivamente, quando incontravo difficoltà
concrete nella realizzazione del progetto (dati informatici, liberatorie minorenni ecc.), li ho sentiti telefonicamente e anche tramite messaggio, sebbene sentissi più spesso il Sig. Per_1
”.
[...]
Sulle modalità con cui si atteggiava la sua attività lavorativa ha spiegato: “Nella stanza
citata ero presente solo io. Lavoravo secondo le esigenze del momento, ma non avevo un orario
fisso. Generalmente andavo dalle 9.00 alle 13.00 ma non tutti i giorni, proprio perché mi regolavo in base all'andamento del progetto. Preciso che non c'era un registro presenze. Preciso altresì che comunque, all'epoca, collaboravo con la in quanto facevo parte della struttura Pt_2
tecnica. Con riguardo a ferie, permessi o casi di malattia, non ero tenuta a giustificare alcunché.
Si trattava – ha concluso - di un rapporto di lavoro di collaborazione occasionale autonoma”.
Ebbene, considerato che dalle dichiarazioni della teste è emerso come ella non fosse sottoposta a direzione e controllo del datore di lavoro, non osservasse un orario di lavoro fisso e continuativo, non fosse inserita in un'organizzazione aziendale e non dovesse dare conto della sua presenza sul posto di lavoro, né concordare ferie o permessi, può ritenersi che alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato sia sussistito con la società opponente.
Non risultando provato il presupposto della condotta omissiva viene meno, come evidente,
la fattispecie illecita contestata.
L'opposizione deve dunque essere accolta.
3. Infine, essendo sopravvenuta – all'esito dell'attività istruttoria – la non indispensabilità dell'esibizione dei tabulati telefonici, afferenti al traffico voce dell'utenza intestata alla società interveniente ex art. 211, co. 2 c.p.c. funzionale ai fatti di causa – requisito, questo, CP_5
essenziale ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c. – deve essere disposta la revoca in parte qua delle ordinanze del 5.4.2024 e del 21.6.2024.
Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese a favore di giacché l'ordine di CP_5
esibizione non è stato oggetto di domanda da alcuna delle parti del giudizio.
4. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 26.000,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 259/2023 –
259/1/2023 (recante prot. n. 10133).
Condanna l' al pagamento in favore Controparte_13
della parte opponente nella persona del legale rappresentante p.t., della somma Parte_1 complessiva di € 2.695,00, oltre accessori come per legge e spese documentate.
Nulla per le spese in favore di CP_5
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2913/2023 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
DI REGGIO CALABRIA - Controparte_1 Cont
REGGIO CALABRIA
RESISTENTE
Oggi 07/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Sebastiano Pangallo anche per delega dell'Avv. IMONDI RAFFAELLA e per la parte resistente, la dott.ssa Maria Controparte_3 onché per l'Avv. Garreffa per delega degli Avv. Guerra Controparte_4 CP_5
e Ricchiuto. Parte ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda e l'annullamento delle ordinanze impugnate (con condanna alle spese) sia per la parte inerente alle sanzioni che per la parte inerente all'inesistente obbligazione contributiva, ribadendo che il contenuto delle dichiarazioni della ha assunto carattere confessorio in Tes_1 ordine all'autonomia e occasionalità del rapporto intercorso. Inoltre dalla lettura incrociata delle deposizioni rese dai testi escussi è possibile ricavare che l'unico rapporto lavorativo intercorso abbia riguardato direttamente la Sig.ra e la Tes_1
Dall'istruttoria, ancora, non è emerso alcuno dei caratteri distintivi del rapporto Pt_2 di lavoro subordinato, ritenuto sussistente dall' ed anzi devono intendersi CP_1 contraddittorie e reticenti le dichiarazioni dei testi intervenuti pro parte che Pt_2 hanno di contro reso difformi dichiarazioni quanto a tempistiche lavorative ed anni di riferimento. A sostegno di quanto sopra dedotto appare utile la lettura della sentenza della CdA Bologna n. 2600/2017. Cont L' di si riporta a quanto già ampiamente dedotto nella comparsa CP_3 CP_3 di costituzione e in specie nelle pagg. da 12 a 15 e specificate nelle note difensive autorizzate in vista dell'udienza del 5 Aprile 2024. In particolare evidenzia che in discussione non è la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la bensì la qualificazione. Precisa che qualunque lavoro non Pt_1 denunciato alla P.A. è lavoro nero se non vi è documentazione che ne dimostra una diversa natura;
nel caso di specie la è stata vincolata ad una prestazione Tes_1 lavorativa sulla base di una lettera d'incarico intitolata lavoro occasionale con svolgimento nella sede operativa della società, utilizzando gli strumenti della medesima con una retribuzione fissa, con cadenza mensile, cui si aggiungeva un'eventuale percentuale del 12% sugli sponsor eventualmente fidelizzati (Cass. n. 9151/2004). Nessun rischio era connesso a detta attività. D'altra parte la società non ha dato prova del versamento della ritenuta d'acconto da depositare all' dovuta nel caso di rapporti di lavoro occasionale;
la prestazione CP_6 non è stata dichiarata nel mod. 730 e neppure è stata consegnata la CU per la prestazione resa in forza dell'asserito lavoro occasionale. Per tali ragioni la prestazione espletata non può che essere qualificata come lavoro nero. La contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi è al più dovuta al tempo trascorso dall'accertamento. si riporta al contenuto dell'atto di intervento e insiste per la revoca CP_5 dell'ordine di esibizione. Cont Parte opponente, rispetto a quanto dedotto in data odierna dall' , espone che la qualificazione del rapporto di lavoro in termini occasionali, che emerge in conseguenza dell'istruttoria del procedimento oggi in trattazione, fa venire meno l'O.I. in ragione dell'assenza totale del presupposto che ha generato la medesima O.I. Insiste sul fatto che se il rapporto di lavoro è esistito, esso è intercorso solo con la
Pt_2
L'IAM precisa che l'O.I. si fonda sulla non contestata attività lavorativa prestata dalla Sig.ra la quale ha messo a disposizione della la propria attività in Tes_1 Pt_1 cambio di una retribuzione fissa e in assenza di alcun rischio d'impresa, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti. La rappresenta un soggetto terzo che sembra essere stata un mero tramite. Pt_2
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Revoca le ordinanze istruttorie del 5.4.2024 e del 21.6.2024 nei confronti di CP_5 per le ragioni che verranno esposte in sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 07/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2913/2023 avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 avente ad oggetto sanzione per violazione art. 3, comma
3 D.L. 12 del 2002;
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti R. Imondi e V. Ferreri;
Ricorrente
CONTRO
– già (C.F.: ), Controparte_7 CP_8 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dr.sse M. L. Cambareri e D.
Calabrò, funzionarie espressamente delegate ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 149/2015;
Resistente NONCHÉ CONTRO
C.F.: ), in persona del procuratore speciale, dott.ssa , CP_5 P.IVA_3 CP_9
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Guerra e P. Ricchiuto, in virtù di procura in atti;
Terzo intervenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 259/2023 – 259/1/2023 (recante prot. n.
10133), notificata dall' di il 15.05.2023 e Parte_3 Controparte_3
avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa per impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, per un importo complessivo di € 13.552,30.
In particolare, rilevando di aver già inutilmente presentato ricorso ex art. 17, d. lgs. n.
124/2004, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2021-371-01 del
12.04.2021 ad essa sotteso, con contestuale scritto difensivo con richiesta di essere sentita ex art. 18, l. 689/81 e finanche istanza di visibilità della documentazione, ha preliminarmente eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata sotto i profili della genericità e carenza di motivazione, nonché in ragione della mancata preventiva audizione.
Ha altresì eccepito la prescrizione dei crediti dal provvedimento opposto riportati.
Nel merito, rappresentando natura, finalità e organizzazione logistica di “ ” – progetto Pt_1
entro il quale il contestato rapporto di lavoro avrebbe asseritamente avuto luogo – ha riferito di aver proposto nel marzo 2015 una collaborazione alla GN , nei fatti poi Controparte_10
svoltasi in maniera soltanto occasionale e in ogni caso senza alcun vincolo di subordinazione.
Sottolineando ancóra il sostanziale fallimento del progetto e la perdita, a partire dal giugno
2016, del titolo di accesso ai locali fino ad allora utilizzati, ha rilevato come fosse impossibile che la predetta collaboratrice avesse prestato la propria attività fino al 2018, contrariamente a quanto attestato nel verbale di accertamento dell'Ispettorato.
Tanto premesso, richiamando gli indici della subordinazione ed escludendone la sussistenza nel caso di specie, ha eccepito la sussunzione del rapporto intercorso con la sig. – al Tes_1
più – entro la categoria del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e, per l'effetto, la non tenutezza al versamento delle somme a vario titolo contestate. Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti;
in subordine, previo accertamento e declaratoria della natura autonoma e occasionale del rapporto di lavoro contestato, la riqualificazione degli importi oggetto della richiesta regolarizzazione.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre a Controparte_7
ricostruire l'iter procedimentale sotteso all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione quivi opposta, ha anzitutto contestato la fondatezza delle domande avversarie inerenti all'asserita carenza motivazionale e alla violazione del diritto di difesa.
Rappresentando la natura permanente dell'illecito utilizzo di manodopera sommersa e la prosecuzione, nella specie, della condotta antigiuridica fino al 5.11.2018, ha altresì rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione quinquennale.
Osservando come i funzionari ispettivi avessero correttamente illustrato il procedimento logico-giuridico e fattuale seguito in sede di accertamento, ha inoltre ribadito il legittimo assolvimento dell'onere della prova ad esso imposto ai fini della irrogazione della sanzione.
deducendo l'irritualità dell'invio in atto unico di istanze afferenti a soggetti giuridici Pt_4
e normative differenti e nondimeno il loro avvenuto esame da parte degli organi competenti, ha negato la fondatezza delle ulteriori eccezioni attoree attinenti all'omessa valutazione delle memorie presentate in sede amministrativa.
Nel merito ha sostenuto la correttezza delle risultanze ispettive e della conseguente sanzione irrogata, rappresentando di aver concluso nel senso della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di testimonianze precise, circostanziate e tra di loro coincidenti nei contenuti, a fronte delle quali la società ricorrente non aveva offerto documentazione idonea a confutare quanto accertato.
Infine, rilevando la determinazione ex lege dei criteri di calcolo del quantum sanzionatorio, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Con note difensive del 23.03.2024, la ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni
Cont riportate dall' , osservando tra l'altro come l'attività segretariale asseritamente disimpegnata dalla – oltre ad essere documentalmente smentita dal traffico voce e internet pari a Tes_1
zero – in assenza di ulteriori elementi probatori non fosse di per sé idonea a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A seguito delle ordinanze del 5.04.2024 e del 21.06.2024 (con le quali veniva disposta l'esibizione dei tabulati telefonici afferenti al traffico voce dell'utenza intestata alla società ricorrente), con atto di intervento ed opposizione ex art. 211, co. 2, c.p.c., del 16.07.2024, si è costituita in giudizio altresì la quale – rappresentando le ragioni di ordine materiale CP_5
e giuridico che le avevano impedito di darvi seguito – ha chiesto la revoca dei provvedimenti opposti.
*******
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento.
Il thema decidendum attiene essenzialmente alla natura del rapporto intercorso tra la società
opponente e la sig.ra . Controparte_10
Come anticipato, infatti, l'ordinanza di ingiunzione opposta trova la propria genesi negli accertamenti posti in essere dall' resistente, dai quali è emerso – secondo la CP_1
ricostruzione ispettiva – l'impiego, come lavoratrice subordinata, della suddetta senza Tes_1
previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.
1. Osserva preliminarmente il decidente che l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata e deve essere rigettata.
Il termine di prescrizione degli illeciti amministrativi è fissato in 5 anni dall'art. 28 della legge 689 del 1981 e decorre dalla commissione del fatto illecito.
Essendo, nel caso di specie, oggetto della sanzione un illecito da ritenere permanente, il dies a quo decorre dal novembre del 2018, ossia da quando il rapporto di lavoro che si assume instaurato è stato ritenuto cessato.
Considerato che il verbale di accertamento è stato notificato il 15 aprile 2021, ovvero ben prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, assumendo valore di atto interruttivo, la conseguente ordinanza ingiunzione è stata notificata il 15 maggio 2023, pertanto senza dubbio entro il quinquennio.
Ciò posto, seguendo l'ordine logico-giuridico della domanda attorea, occorre analizzare in secondo luogo l'eccezione afferente all'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata audizione personale in sede amministrativa, in violazione dell'art. 18, co. 2, L.
689/1981.
Sul punto deve osservarsi come in forza di un indirizzo interpretativo inaugurato dalle Sezioni
Unite, poi costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, è dato ormai pacifico quello per cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass., Sez. un., 28.11.2010, n. 1786).
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Del pari destituita di fondamento risulta essere l'ulteriore eccezione di parte ricorrente, relativa all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Contrariamente a quanto sostiene la medesima, infatti, l'ordinanza ingiunzione descrive in maniera puntuale tanto l'illecito quanto le relative sanzioni, oltre a richiamare l'iter procedimentale che l'ha preceduta, nei suoi passaggi fondamentali, sicché il diritto di difesa e il contraddittorio risultano pienamente garantiti.
Inoltre, in tema di motivazione delle ordinanze ingiunzione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, 2° 1. 24 novembre 1981 n, 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo
della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione; pertanto, il suddetto obbligo dove considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valersi le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile
la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri arti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. sez. lav., 20189/2008)”.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
La condotta contestata nel verbale unico di accertamento (N. RC00000/2021-371-01 del
12-04-2021) da cui è scaturita la sanzione amministrativa, condensata nell'ordinanza ingiunzione opposta, si sarebbe concretata nell'aver intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata con la GN , senza aver comunicato al Centro dell'impiego l'avvio del Controparte_10 rapporto di lavoro, così violando così l'art. 3, comma 3, Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12.
La norma dispone: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di
impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Presupposto della condotta omissiva sanzionata, è l'impiego di lavoratori subordinati e quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro che presenti i caratteri della subordinazione.
Ebbene dall'attività istruttoria è emerso, contrariamente a quanto sostenuto dagli ispettori del lavoro, come il rapporto intercorso tra la e la società dal 2 marzo 2025 Tes_1 Parte_1
al 5 novembre 2018 – nella realtà – non presentasse i caratteri tipici del lavoro subordinato.
Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In particolare la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro costituiscono i due connotati salienti del rapporto di lavoro subordinato,
Secondo un orientamento risalente della Cassazione, rimasto costante e fermo nel tempo,
“ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo
del datore di lavoro (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379)”.
Proprio in questo vincolo di assoggettamento si sintetizza l'elemento della eterodirezione, che va quindi inteso come sottoposizione del prestatore alle direttive e istruzioni del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.
All'eterodirezione si accompagna la dipendenza, che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è
immediatamente legittimato ad appropriarsi”.
La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione
del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a
disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è
costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del
rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del
datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di
svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013) (cfr. Cass.
Sez. Lav. 08.06.2017 n. 14296)”.
La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c. ha reso necessaria l'elaborazione da parte della giurisprudenza di indici pratici, intesi quali “indizi”, in grado di agevolare l'operazione di qualificazione del rapporto.
Figurano nel dettaglio: la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta e che deve essere svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa) esercitati dal datore di lavoro;
l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente (in pratica, il diritto del dipendente ad essere retribuito a prescindere dal risultato economico ottenuto dal datore di lavoro in forza della sua prestazione);
la retribuzione periodica;
l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro;
la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie.
Di recente, con la sentenza n. 7024/2015 la Suprema Corte ha ribadito che
“gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze
aziendali; il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale”.
Premesso che in forza del disposto dell'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/81“(Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”), l'onere della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione procedente, l'attività istruttoria, specificamente l'escussione dei testimoni, non ha confermato e, anzi, per certi versi smentito l'assunto della sussistenza tra la società ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato, che – lo si ribadisce Controparte_10
– costituisce il presupposto della condotta omissiva sanzionata.
Non è emersa, infatti, la ricorrenza di alcuno degli indici sopra menzionati.
, contabile del comitato regionale della dopo aver ricordato i rapporti Testimone_2 Pt_2
intrattenuti tra quest'ultima, presieduta da , e la società alla quale la Persona_1 Parte_1
aveva locato una stanza ai fini della realizzazione del progetto di creazione di un album Pt_2
virtuale di figurine di atleti curato su piattaforma informatica dalla , ha affermato che Tes_1
quest'ultima, pur avendo lavorato per frequentava l'impianto di atletica quale Parte_1
“tecnico della che allenava i ragazzi e collaborava con Parte_5 Testimone_3 che era il fiduciario tecnico regionale dell'epoca su incarico del comitato e aveva le chiavi dell'impianto innanzitutto in questa veste”. Ha ancora ricordato di averla vista “entrare alcune
mattine nella stanza, ma di non sapere di cosa si occupasse” e di ritenere che siccome “Il rapporto di locazione con è terminato nel 2016, anche il rapporto con la sia Pt_1 Tes_1
terminato allora” .
amministratore della società Anomos srl, fornitrice alla Controparte_11 Parte_1
della piattaforma per la creazione del progetto, consistente in un canale social caratterizzato dalla presenza di figurine virtuali di atleti juniores di categorie dilettantistiche, non ha apportato alcun elemento utile a ricondurre il rapporto di lavoro della nell'alveo del lavoro Tes_1
subordinato.
Ha infatti affermato di aver conosciuto la GN “poiché la doveva Tes_1 Pt_2 contribuire, come detto, a fornire i contenuti per la creazione dell'album e poiché la , Tes_1 essendo se non erro un'istruttrice, aveva rapporti con diverse società sportive, si occupava presso queste ultime della promozione del progetto”. Ha ancora riferito che: “Superata la fase di contatto con le società sportive, il secondo step consisteva nella trasmissione a me dei dati del circolo o della società nonché degli atleti, così da poter configurare l'album della società. Ci sono stati anche dei contatti telefonici, aventi ad oggetto proprio le informazioni sopra indicate, ma tutto è andato scemando anche perché, probabilmente, la non riusciva ad ottenere Tes_1
dalle società adesioni al progetto. Non ricordo esattamente sino a quando questo rapporto collaborativo tra me e lei sia proseguito e poi sia stato interrotto”. Con riguardo ai rapporti tra e ha ricordato che: “La GN si recava presso i circoli o presso Tes_1 CP_12 Tes_1 le società per verificare la disponibilità all'adesione al progetto;
questo, fondamentalmente, era il suo compito nell'ambito dei rapporti con me atteso che, come detto, ero io ad occuparmi della gestione del software. a volte, mi chiedeva se fosse andato avanti qualche album e se CP_12 avessi sentito ”. CP_10
In ultimo, è stata la stessa a offrire una testimonianza che ha eliminato ogni Tes_1
dubbio sulla natura del rapporto intrattenuto con ridimensionato anche sotto il Parte_1 profilo della durata: “Ho lavorato per la società all'incirca per più di un anno. Il Parte_1
progetto consisteva nel creare un album multimediale, tipo quello Panini, in cui sarebbero dovute comparire le foto dei vari atleti, il logo delle società e tutte le informazioni sportive relative a
queste ultime e agli atleti stessi. (…) il mio compito era quello di chiamare i presidenti delle società affiliate alla all'epoca circa una cinquantina, per verificare la loro adesione Pt_2
nonché procacciare sponsor che sarebbero serviti a premiare le persone che avrebbero
completato questo album. Ho iniziato a lavorare in quel periodo e sicuramente ho lavorato per tutto il 2015 e probabilmente anche per parte del 2016 anche se non ricordo con esattezza. In
questo periodo chiamavo i Presidenti delle società e mi recavo anche presso i campi dove si svolgevano gare di atletica, distribuendo le brochure illustrative del progetto. Ad un certo punto
i soci della non si sono fatti più vivi, (…) sostenevano che i finanziamenti erano stati Pt_1
bloccati o adducevano altre motivazioni per giustificare le difficoltà di realizzazione del progetto”. Ha ancora precisato di aver visto “in un paio di occasioni i Sig.ri e CP_12 CP_11
quando sono venuti a ad illustrare il progetto nonché quando hanno portato la Controparte_3
strumentazione informatica sopra indicata. Successivamente, quando incontravo difficoltà
concrete nella realizzazione del progetto (dati informatici, liberatorie minorenni ecc.), li ho sentiti telefonicamente e anche tramite messaggio, sebbene sentissi più spesso il Sig. Per_1
”.
[...]
Sulle modalità con cui si atteggiava la sua attività lavorativa ha spiegato: “Nella stanza
citata ero presente solo io. Lavoravo secondo le esigenze del momento, ma non avevo un orario
fisso. Generalmente andavo dalle 9.00 alle 13.00 ma non tutti i giorni, proprio perché mi regolavo in base all'andamento del progetto. Preciso che non c'era un registro presenze. Preciso altresì che comunque, all'epoca, collaboravo con la in quanto facevo parte della struttura Pt_2
tecnica. Con riguardo a ferie, permessi o casi di malattia, non ero tenuta a giustificare alcunché.
Si trattava – ha concluso - di un rapporto di lavoro di collaborazione occasionale autonoma”.
Ebbene, considerato che dalle dichiarazioni della teste è emerso come ella non fosse sottoposta a direzione e controllo del datore di lavoro, non osservasse un orario di lavoro fisso e continuativo, non fosse inserita in un'organizzazione aziendale e non dovesse dare conto della sua presenza sul posto di lavoro, né concordare ferie o permessi, può ritenersi che alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato sia sussistito con la società opponente.
Non risultando provato il presupposto della condotta omissiva viene meno, come evidente,
la fattispecie illecita contestata.
L'opposizione deve dunque essere accolta.
3. Infine, essendo sopravvenuta – all'esito dell'attività istruttoria – la non indispensabilità dell'esibizione dei tabulati telefonici, afferenti al traffico voce dell'utenza intestata alla società interveniente ex art. 211, co. 2 c.p.c. funzionale ai fatti di causa – requisito, questo, CP_5
essenziale ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c. – deve essere disposta la revoca in parte qua delle ordinanze del 5.4.2024 e del 21.6.2024.
Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese a favore di giacché l'ordine di CP_5
esibizione non è stato oggetto di domanda da alcuna delle parti del giudizio.
4. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 26.000,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 259/2023 –
259/1/2023 (recante prot. n. 10133).
Condanna l' al pagamento in favore Controparte_13
della parte opponente nella persona del legale rappresentante p.t., della somma Parte_1 complessiva di € 2.695,00, oltre accessori come per legge e spese documentate.
Nulla per le spese in favore di CP_5
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo