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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LE, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2934/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Cooperativa Sociale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 655 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19838/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Cooperativa Sociale “Ricorrente_1” ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 655 relativo all'anno d'imposta 2019, emesso per omesso/parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) dovuta al Comune di Cicciano, atto emesso, ai sensi del regolamento comunale e della convenzione di affidamento del servizio, dalla concessionaria SO.GE.R.T. S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali. L'atto impugnato reca una pretesa impositiva riferita ad immobili siti nel territorio del Comune di Cicciano, nella disponibilità giuridica della Cooperativa ricorrente, accatastati e assoggettati a IMU per l'anno 2019, con indicazione, nella parte motiva, dell'imposta ritenuta dovuta, delle somme versate (ove esistenti) e della differenza accertata, oltre sanzioni per omesso/parziale versamento ed interessi.
La ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso senza alcuna previa attivazione del contraddittorio con il contribuente, in violazione dei principi generali di leale collaborazione e del diritto di difesa, ritenendo necessario un avviso di avvio del procedimento o un confronto preventivo, e deducendo tale mancanza quale causa di invalidità dell'atto. Viene contestata la validità formale dell'avviso di accertamento, assumendosi che esso non sarebbe stato sottoscritto da un soggetto legittimato, o comunque che difetterebbe l'adeguata dimostrazione della qualifica di funzionario responsabile del firmatario in capo al concessionario SO.GE.R.T. S.p.A., con conseguente nullità dell'atto.
La Cooperativa deduce inoltre un difetto o insufficienza di motivazione, assumendo che l'atto non indicherebbe in modo chiaro e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della pretesa, con particolare riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile, delle aliquote, nonché delle ragioni per cui non sarebbe stata riconosciuta l'esenzione IMU rivendicata. Infine, la ricorrente invoca l'applicazione del regime di esenzione IMU previsto per determinati enti non commerciali o del Terzo Settore, assumendo che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali non produttive di reddito imponibile, e che pertanto la pretesa impositiva del Comune, veicolata tramite SO.GE.R.T., sarebbe illegittima.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. con controdeduzioni nelle quali, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, rilevando che dalla lettura del ricorso introduttivo non emergerebbe prova del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In particolare, evidenzia che la data di notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019 n.
655 sarebbe solo enunciata nel ricorso, ma non documentata tramite produzione dell'originale o di copia conforme della relata di notifica. Quanto alla censura relativa alla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, la resistente la qualifica come del tutto infondata, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di tributi non armonizzati, tra cui rientra l'IMU. In merito alla censura di difetto di sottoscrizione, la difesa di SO.GE.R.T. svolge un'ampia ricostruzione del quadro normativo in tema di gestione delle entrate locali, con particolare riferimento all'art. 52, comma 5, D.Lgs. n.
446/1997, che consente ai Comuni di affidare a soggetti terzi, anche mediante concessione, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. La resistente precisa che l'avviso di accertamento impugnato è stato regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante/funzionario responsabile di SO.GE.
R.T. S.p.A., validamente designato dal Comune ai sensi delle norme citate, richiamando anche Cass. n.
9627/2012 in tema di legittimazione alla sottoscrizione degli atti impositivi da parte del concessionario.
Quanto al lamentato difetto di motivazione, SO.GE.R.T. evidenzia che l'eccezione sarebbe formulata in modo meramente generico, senza specificare quali elementi essenziali siano mancanti, e richiama un orientamento costante della Cassazione secondo cui la denuncia di carenza motivazionale richiede l'indicazione puntuale del pregiudizio subito al diritto di difesa;
e che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 può essere adempiuto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, purché gli estremi dell'atto richiamato siano indicati con sufficiente precisione;
In relazione al motivo di ricorso concernente la pretesa esenzione IMU, SO.GE.R.T. osserva che le esenzioni per gli enti non commerciali e del Terzo Settore presuppongono, oltre al requisito soggettivo e oggettivo, il rispetto degli adempimenti dichiarativi prescritti dalla normativa statale e regolamentare;
La resistente sottolinea che, nel caso in esame, la Cooperativa non ha presentato la dichiarazione IMU volta a evidenziare i presupposti per l'esenzione, entro il termine perentorio del 30.06.2020 (per l'anno 2019).
Infine, la resistente formula specifica istanza di condanna alle spese di lite, diritti e onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore quale antistatario Avv. Nominativo_1, C.F. CF_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di scrutinare il merito delle eccezioni del ricorrente, va esaminata la contestazione sollevata dalla resistente circa la tardività del ricorso.
Dalla documentazione versata in atti emerge che non è stata allegata la relata di notifica o altro documento idoneo a dimostrare il momento di perfezionamento della notificazione del ricorso del contribuente. In base all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e costituisce termine di decadenza. La giurisprudenza della Cassazione afferma che grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione mediante produzione della documentazione attestante la data di notifica e che la tardività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso in esame, l'assenza di documentazione sulla data di notifica, unita al tenore delle difese della resistente, rende non verificabile ex actis il rispetto del termine decadenziale. Tale circostanza è sufficiente a fondare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere di provare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, con attribuzione in favore del difensore antistatario della resistente Avv. Nominativo_1 (C.F. CF_2).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LE, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2934/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Cooperativa Sociale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 655 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19838/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Cooperativa Sociale “Ricorrente_1” ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 655 relativo all'anno d'imposta 2019, emesso per omesso/parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) dovuta al Comune di Cicciano, atto emesso, ai sensi del regolamento comunale e della convenzione di affidamento del servizio, dalla concessionaria SO.GE.R.T. S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali. L'atto impugnato reca una pretesa impositiva riferita ad immobili siti nel territorio del Comune di Cicciano, nella disponibilità giuridica della Cooperativa ricorrente, accatastati e assoggettati a IMU per l'anno 2019, con indicazione, nella parte motiva, dell'imposta ritenuta dovuta, delle somme versate (ove esistenti) e della differenza accertata, oltre sanzioni per omesso/parziale versamento ed interessi.
La ricorrente lamenta che l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso senza alcuna previa attivazione del contraddittorio con il contribuente, in violazione dei principi generali di leale collaborazione e del diritto di difesa, ritenendo necessario un avviso di avvio del procedimento o un confronto preventivo, e deducendo tale mancanza quale causa di invalidità dell'atto. Viene contestata la validità formale dell'avviso di accertamento, assumendosi che esso non sarebbe stato sottoscritto da un soggetto legittimato, o comunque che difetterebbe l'adeguata dimostrazione della qualifica di funzionario responsabile del firmatario in capo al concessionario SO.GE.R.T. S.p.A., con conseguente nullità dell'atto.
La Cooperativa deduce inoltre un difetto o insufficienza di motivazione, assumendo che l'atto non indicherebbe in modo chiaro e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della pretesa, con particolare riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile, delle aliquote, nonché delle ragioni per cui non sarebbe stata riconosciuta l'esenzione IMU rivendicata. Infine, la ricorrente invoca l'applicazione del regime di esenzione IMU previsto per determinati enti non commerciali o del Terzo Settore, assumendo che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali non produttive di reddito imponibile, e che pertanto la pretesa impositiva del Comune, veicolata tramite SO.GE.R.T., sarebbe illegittima.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. con controdeduzioni nelle quali, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, rilevando che dalla lettura del ricorso introduttivo non emergerebbe prova del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In particolare, evidenzia che la data di notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019 n.
655 sarebbe solo enunciata nel ricorso, ma non documentata tramite produzione dell'originale o di copia conforme della relata di notifica. Quanto alla censura relativa alla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, la resistente la qualifica come del tutto infondata, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di tributi non armonizzati, tra cui rientra l'IMU. In merito alla censura di difetto di sottoscrizione, la difesa di SO.GE.R.T. svolge un'ampia ricostruzione del quadro normativo in tema di gestione delle entrate locali, con particolare riferimento all'art. 52, comma 5, D.Lgs. n.
446/1997, che consente ai Comuni di affidare a soggetti terzi, anche mediante concessione, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. La resistente precisa che l'avviso di accertamento impugnato è stato regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante/funzionario responsabile di SO.GE.
R.T. S.p.A., validamente designato dal Comune ai sensi delle norme citate, richiamando anche Cass. n.
9627/2012 in tema di legittimazione alla sottoscrizione degli atti impositivi da parte del concessionario.
Quanto al lamentato difetto di motivazione, SO.GE.R.T. evidenzia che l'eccezione sarebbe formulata in modo meramente generico, senza specificare quali elementi essenziali siano mancanti, e richiama un orientamento costante della Cassazione secondo cui la denuncia di carenza motivazionale richiede l'indicazione puntuale del pregiudizio subito al diritto di difesa;
e che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 può essere adempiuto anche per relationem, mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, purché gli estremi dell'atto richiamato siano indicati con sufficiente precisione;
In relazione al motivo di ricorso concernente la pretesa esenzione IMU, SO.GE.R.T. osserva che le esenzioni per gli enti non commerciali e del Terzo Settore presuppongono, oltre al requisito soggettivo e oggettivo, il rispetto degli adempimenti dichiarativi prescritti dalla normativa statale e regolamentare;
La resistente sottolinea che, nel caso in esame, la Cooperativa non ha presentato la dichiarazione IMU volta a evidenziare i presupposti per l'esenzione, entro il termine perentorio del 30.06.2020 (per l'anno 2019).
Infine, la resistente formula specifica istanza di condanna alle spese di lite, diritti e onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore quale antistatario Avv. Nominativo_1, C.F. CF_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di scrutinare il merito delle eccezioni del ricorrente, va esaminata la contestazione sollevata dalla resistente circa la tardività del ricorso.
Dalla documentazione versata in atti emerge che non è stata allegata la relata di notifica o altro documento idoneo a dimostrare il momento di perfezionamento della notificazione del ricorso del contribuente. In base all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e costituisce termine di decadenza. La giurisprudenza della Cassazione afferma che grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione mediante produzione della documentazione attestante la data di notifica e che la tardività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso in esame, l'assenza di documentazione sulla data di notifica, unita al tenore delle difese della resistente, rende non verificabile ex actis il rispetto del termine decadenziale. Tale circostanza è sufficiente a fondare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere di provare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, con attribuzione in favore del difensore antistatario della resistente Avv. Nominativo_1 (C.F. CF_2).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione.