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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 375/2024 La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di VG consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento n. 375/2024 V.G. promosso con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 OGGETTO:
D A altri istituti di VG e procedimenti camerali in Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pongiluppi del foro di Mantova, materia di fallimento procuratore domiciliatario come da procura agli atti 471999
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Toffali del foro di Brescia, procuratore domiciliatario
RECLAMATO
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22 gennaio 2025; visto il ricorso in data 7.5.2024 con cui ha proposto istanza di Controparte_1
esdebitazione ex art. 142 L.F. rilevando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma;
visto il decreto in data 1° ottobre 2024 con il quale il Tribunale di Mantova, premesso che l'attivo realizzato, pari ad euro 5.783,28, era stato integralmente destinato al pagamento del campione e delle spese di procedura, mentre non erano residuate somme da destinare ai creditori insinuati, pari, sia per la società che per il socio, a complessivi euro 1.249.126,59, tanto che la procedura era stata chiusa per insufficienza di attivo, ha rilevato che, quanto alla disciplina applicabile, il ricorso per l'esdebitazione era stato proposto da CP_1
in relazione a fallimento dichiarato anteriormente al 15/7/2022, ma
[...] chiuso successivamente a tale data;
ha ritenuto condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui l'esdebitazione può essere considerata un effetto della procedura concorsuale sotto il profilo procedimentale, mentre sotto il profilo sostanziale essa riveste propria autonomia, integrante un istituto distinto dalla procedura concorsuale;
ha dedotto che l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma secondo CCII, può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione (ovvero al profilo che rende tale procedura appendice della prima) ma non ai presupposti di diritto sostanziale, da accertare in base alla disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice (ex art. 11 preleggi c.c.); ha evidenziato che la proposizione da parte dello GA di appello e ricorso per
Cassazione nei confronti della sentenza che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore , in Parte_1 assenza di elementi da cui desumere i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non poteva costituire condotta abusiva;
ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di natura soggettiva previsti dall'art. 281 CCII in relazione alla documentazione acquisita e alle considerazioni esposte dal curatore;
ha pertanto accolto il ricorso dichiarando inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti di e compensando integralmente le Controparte_1
spese tra le parti in ragione della non unanimità degli orientamenti circa la disciplina applicabile ai sensi dell'art. 390 CCII;
letto il reclamo proposto da con ricorso depositato il giorno Parte_1
30.10.2024, con il quale si chiede la revoca del decreto impugnato e dichiararsi l'inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti del reclamante;
letta la costituzione dello GA con cui si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto;
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Va, innanzitutto, accolta l'istanza, depositata il 30.10.2024, di rimessione in termini per il deposito del reclamo avanzata dal difensore del reclamante.
Come si evince, infatti, dalla schermata prodotta in atti, il difensore ha provveduto a depositare il reclamo tempestivamente l'11 ottobre 2024 alle ore
21,24, entro, quindi, il termine di 10 giorni dal deposito del decreto
(1.10.2024), e solo in data 15 ottobre 2024 il sistema ha provveduto a comunicare il rifiuto dell'atto per un problema esclusivamente informatico.
Pag. 2 di 8 Tanto premesso, con il primo motivo di censura il reclamante lamenta che il tribunale abbia ritenuto applicabile la disciplina degli artt. 280 e 390 CCII che prevede la esdebitazione anche in caso di mancato pagamento, anche in misura parziale, di tutti o di alcune categorie di creditori.
Rileva il reclamante come lo stesso debitore aveva proposto il ricorso per l'esdebitazione espressamente intitolandolo “ex art. 142 L.F.”, proponendolo nell'interesse della sola persona fisica e non anche per la società e solo dopo la chiusura del fallimento, tutti indici inequivoci che egli stesso riteneva di proporre la domanda di esdebitazione sulla base dei presupposti giuridici previsti dalla Legge Fallimentare e non dal nuovo codice della crisi di impresa.
Evidenzia che l'applicazione della nuova e più favorevole normativa non è pacifica nella giurisprudenza di merito e che la interpretazione letterale della disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII conduce ad un risultato diametralmente opposto, prevedendo l'applicazione della disciplina del RD n.
267/1942 (L.F.) anche alle procedure pendenti all'entrata in vigore del CCII, con la conseguenza che non è possibile all'interprete scindere gli aspetti processuali da quelli sostanziali.
Sostiene che la procedura di esdebitazione non può definirsi, come ritenuto dal
Tribunale, una procedura autonoma, ma è una “propaggine”, peraltro eventuale, della originaria procedura liquidatoria a cui accede;
evidenzia che essa non può essere richiesta se non dal debitore che sia stato prima assoggettato ad una procedura concorsuale, è soggetta, sia per la L.F. che per il
CCII, a stretti termini di decadenza per la proposizione del ricorso dipendenti dalla chiusura della procedura liquidatoria, le condizioni per l'ottenimento del beneficio sono, per entrambe le discipline, predicabili solo in relazione al concreto svolgimento della procedura concorsuale, e ritiene che tali elementi dimostrino come si tratti di una mera ed eventuale fase endoconcorsuale, con conseguente applicazione della disciplina della Legge Fallimentare che preclude la esdebitazione in assenza del requisito oggettivo del non essere stati soddisfatti i creditori neppure in minima parte.
Con il secondo motivo il reclamante censura l'affermazione del Tribunale secondo cui sussisterebbe il requisito della meritevolezza soggettiva in quanto la pendenza della causa di opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe espressione del diritto di difesa in assenza dell'affermazione di responsabilità
Pag. 3 di 8 aggravata ex art 96 c.p.c.
Secondo il reclamante siffatta interpretazione non è conforme a quanto sempre sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui il requisito di non avere “in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura” non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui eventuali azioni giudiziali introdotte dal debitore fallito si siano rivelate destituite di fondamento e pretestuose in quanto proposte all'unico scopo di ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare, così come nell'ipotesi in cui il debitore, pur consapevole della irreversibilità dello stato di insolvenza, abbia omesso di chiedere il fallimento e/o abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio, rendendo necessarie le azioni recuperatorie da parte della curatela. Rileva che, come si legge nella sentenza che ha dichiarato il fallimento, la società aveva un ingente debito nei confronti dell'Erario degli Enti previdenziali, era stata posta in liquidazione già nel 2013 e ne era stata poi disposta la cancellazione nel 2020, all'indomani della sentenza sfavorevole del 2019 nella causa relativa al credito del reclamante, allo scopo di svuotare la società dai beni e sottrarsi al pagamento dovuto, lo stato di “irreversibile default delle società partecipate” è stata ammessa dallo stesso GA nella memoria di costituzione con cui resisteva alla dichiarazione di fallimento.
Evidenzia che lo prosegue ancora oggi la propria attività con altre CP_1
società, senza preoccuparsi di provvedere al saldo degli ingentissimi debiti accumulati nel tempo in totale spregio dei creditori.
Conclude rilevando che, a fronte di tale condotta, l'esdebitazione è stata concessa in violazione tanto della vecchia che della nuova disciplina in materia non essendo lo GA meritevole del beneficio.
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Preliminarmente, vanno dichiarati ammissibili i documenti che il difensore del reclamante ha chiesto di produrre all'udienza del 22 gennaio 2025, segnatamente 4 visure (tre delle quali, peraltro, già presenti nel fascicolo della procedura prefallimentare), volti a dimostrare lo svolgimento da parte dello
GA di attività imprenditoriale nel settore edile tramite altre società da lui partecipate, circostanza allegata a pag. 10 del reclamo.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
La conclusione del Tribunale che ha ritenuto applicabile la disciplina del CCII
Pag. 4 di 8 con riferimento ai presupposti di diritto sostanziale dell'esdebitazione non appare condivisibile.
Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questa
Corte con decreto emesso in data 8 novembre 2023 nella procedura n.
264/2023 V.G., in ordine alla inapplicabilità, in caso di procedura di esdebitazione proposta a seguito di procedura fallimentare, della disciplina prevista dall'art. 280 CCII, per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 390 CCII (in rubrica: "Disciplina transitoria") stabilisce la ultrattività della Legge Fallimentare e della L. n. 3/2012 sia nel caso in cui i ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per le altre procedure, le proposte di concordato e le domande di composizione della crisi da sovraindebitamento siano stati depositati prima del 15/7/2022, data di entrata in vigore del Codice, sia nel caso di procedure concorsuali ancora pendenti a tale data e <per le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati anteriormente a tale data>>.
L'art. 143 L.F. prevede che << il Tribunale, con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'art. 142 e tenuto conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente>>.
Il procedimento di esdebitazione, quindi, è aperto, d'ufficio o su istanza del debitore, a seguito della definizione della procedura di fallimento, e va proposto entro l'anno da tale definizione.
Dal punto di vista procedimentale la esdebitazione è correlata temporalmente alla chiusura del fallimento;
dal punto di vista sostanziale è anche in relazione al comportamento tenuto dal debitore nello svolgimento della procedura fallimentare che egli può essere ammesso al beneficio.
Tale stretta correlazione fa sì che possa ritenersi integrata la previsione del secondo comma dell'art. 390 CCII.: la procedura di esdebitazione è aperta a seguito della definizione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento regolato dalla legge n. 267/1942 e già definito.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 142, comma 2, n. 1 L.F. che richiede,
Pag. 5 di 8 unitamente ai requisiti “soggettivi”, anche il requisito “oggettivo” relativo al soddisfacimento, quanto meno parziale dei creditori concorsuali.
Tale norma è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80, affermata con indirizzo consolidato dalla Suprema Corte (a partire dal Cass. Sez. U n.
24214/2011); le condizioni ostative devono, quindi, essere oggetto di una applicazione strettamente legata alla lettera della norma.
La giurisprudenza della Suprema Corte, che già aveva ampliato in via interpretativa la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali richiesta da tale norma, ritenendola realizzata anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (Cass.
S.U. 24215/2011; in senso conforme Cass. 16620/2016, 17386/2015,
9767/2012) da ultimo ha ritenuto che <la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente>> (Cass 15246/2022 e da ultimo Cass. 15359/2023).
Spetta, pertanto, al giudice valutare se la percentuale di soddisfazione, pur minima, possa dirsi sufficiente in relazione alle circostanze del caso concreto ai fini dell'accoglibilità dell'istanza.
Tanto premesso, non può ritenersi che il comportamento, pur collaborativo, dello , evidenziato dal curatore nella sua relazione, abbia consentito Parte_2 di soddisfare il requisito della “parziale soddisfazione” dei creditori nei termini sopra specificati.
Come si evince dalla relazione dal rendiconto finale redatto dal curatore il
9.8.2023 (cfr. fascicolo del fallimento) i crediti ammessi allo stato passivo della società sono stati pari ad euro 506.774,60 al privilegio ed euro 242.237,49 al chirografo, quindi complessivamente euro 749.012,09; i crediti ammessi al passivo del socio sono stati pari ad euro 1.249.126,59, di cui euro CP_1
2.202,96 in prededuzione, euro 474.633,98 al privilegio, euro 772.289,65 al chirografo;
complessivamente il passivo è risultato pari ad euro 1.998.136,68.
A fronte di tale importo, è stata realizzata la modestissima somma pari ad euro
Pag. 6 di 8 5.783,28, derivante unicamente dal patrimonio del socio , di cui euro CP_1
1.506,46 quale liquidità di cassa ed euro 4.276,85 quale ricavato dalla vendita di alcuni quadri di proprietà del medesimo, in quanto l'immobile è risultato, invece, un residuato e le partecipazioni in società, fallite o inattive con patrimonio negativo, sono prive di valore tanto che ne è stato autorizzato l'abbandono.
Tale somma non è stata neppure in minima parte ripartita tra i creditori concorsuali ammessi allo stato passivo in quanto destinata integralmente al pagamento del campione civile, oneri e commissioni bancarie e altre spese di procedura nonché al pagamento per compenso del curatore (euro 4.682,34), per cui alcuna somma è residuata da destinare ai creditori insinuati al passivo, tanto che la procedura è stata chiusa per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 118
LF (cfr. istanza per la chiusura del fallimento e decreto di chiusura dell'11.1.2024).
Ne discende che nessuna percentuale, anche minima, dei creditori concorsuali ha trovato soddisfacimento, essendo stati soddisfatti solo i crediti generati dalla procedura.
Sulla “possibilità di includere o meno i creditori prededucibili fra i creditori concorsuali, ai fini della verifica della (almeno) parziale soddisfazione del ceto creditorio” si è recentemente pronuncia la SC con sentenza n. 3161/2024 dell'11.7.2024, la quale ha, innanzitutto, premesso che il secondo comma dell'art. 52 LF unitamente all'art. 111-bis LF, prevedono che “anche i crediti prededucibili devono essere trattati <<con le modalit di cui al capo v>>, e sono perciò soggetti al concorso formale”, precisando che “tuttavia è anche contemplata l'esplicita <<esclusione di quelli non contestati per collocazione>
e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25>>, tra i quali rientrano sicuramente le spese di procedura e il compenso al curatore fallimentare”. Ha poi, ritenuto “dirimente
… l'espresso ed inequivocabile riferimento che l'art. 142 l.fall. fa – tanto nel primo quanto nel secondo comma – proprio e solo ai “creditori concorsuali”, categoria ampiamente nota e tradizionalmente ricondotta ai creditori anteriori all'apertura del fallimento (cfr. Cass. 16263/2020, in motivazione), dunque ben distinta da quella dei “creditori prededucibili” (similmente, l'art. 281
Pag. 7 di 8 CCII fa riferimento ai “debiti concorsuali” non soddisfatti)”, affermando che
“l'incidenza dei crediti prededucibili può ben essere “recuperata” sotto il profilo della misura della soddisfazione che ne residua in favore dei creditori concorsuali”.
Alla luce dei principi che precedono, può ritenersi, nella specie, integrata l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art 142 L.F. della radicale assenza di qualsivoglia soddisfacimento dei creditori concorsuali, posto che l'assai esigua entità dell'attivo liquidato, pari ad euro 5.783,28, messo a disposizione è stato interamente assorbito dai costi prededucibili derivati dalla procedura (peraltro di importo assai contenuto), che, come affermato dalla SC, non rientrano tra quelli concorsuali il cui anche minimo soddisfacimento integra il requisito oggettivo previsto dalla norma, con la conseguenza che nessuno dei creditori concorsuali ha ricevuto anche una minima soddisfazione.
Il reclamo va, quindi, accolto in forza del primo motivo, assorbito il secondo, e, per l'effetto, va revocata la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti di . Controparte_1
In considerazione della soccombenza, il reclamante va condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato in forza del provvedimento del Consiglio dell'Ordine del 5.11.2024, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Revoca il decreto di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti di , pronunciata con decreto del Tribunale di Controparte_1
Mantova depositato in data 1 ottobre 2024.
Condanna a rifondere le spese di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 in favore dell'Erario, che liquida in euro 2.336,00 per il giudizio di primo grado e in euro 2.336,00 per il presente giudizio di reclamo, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
Si comunichi
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
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