Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1097 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1097 2024 r.g. promossa da:
( , rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIOTTO SIMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in CE Viale
Risorgimento Nazionale 58
APPELLANTE
contro
), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._2
da mandato in atti, dagli avv.ti Mozzato Michela e Borsato Paola, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Riese Pio X, Piazzetta Donatori Avis Aido 5/A
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1
n. 379/2024 del 13/02/2024, pubblicata il 14.2.2024
Conclusioni di parte attrice: “Ogni diversa eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, con riserva di integrazione e precisazione delle domande in sede di memoria integrativa:Nel merito:Fermi i restanti capi:1) Riformare e modificare il capo b) di cui alla sentenza n. 379/2024 in data 14.02.2024 dal Tribunale di CE, nella causa RG 3538/2023, nella parte in cui attribuisce un contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente, pari ad Euro 400,00 mensili, con aggiornamento Istat da novembre 2016, per tutte le ragioni e le motivazioni articolate in narrativa;
2) Con rifusione integrale delle spese di lite, come per legge”.
“Conclusioni di parte convenuta: “ in via pregiudiziale e in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero, in Parte_1 ogni caso, dell'art. 345 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa del presente atto. nel merito: in via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1
infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi in appresso descritti e dedotti e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 379/2024 emessa in data 13.02.2024 dal tribunale di
CE (depositata in cancelleria il 14.02.2024). In via istruttoria riservata ogni ulteriore produzione ed istanza istruttoria. in ogni caso condannare l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, oltre accessori come per legge”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione osservando, in particolare, che sussistono giustificati motivi per disporre che l'assegno di mantenimento a favore del figlio sia erogato direttamente alla madre”.
FATTO
1.Fron Petru si duole della pronuncia sopra riportata nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante il pagamento in favore dell'ex coniuge della somma mensile di €400,00, Controparte_1
oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza da novembre 2016, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio (14.6.1999), maggiorenne, studente universitario, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie come da locale protocollo.
1.1. Allega di essersi trasferito in Francia dopo la separazione consensuale (2015), di avere sempre corrisposto tale emolumento direttamente a mani del figlio come da dichiarazione allegata, che Per_1
non vivrebbe con la madre ma sarebbe domiciliato presso un alloggio universitario sito in Verona, via Seminario, n. 12, in quanto frequentante il terzo anno della Facoltà di Beni Culturali, con vitto ed alloggio in regime di gratuità, oltre alla borsa di studio.
2 1.2. Quale primo motivo di appello deduce il mancato accertamento della raggiunta autosufficienza economica del figlio (di anni 25), il quale sebbene studente universitario, svolgerebbe già Per_1
attività di lavoro saltuario ed attualmente, in particolare, lavora con un contratto a chiamata al
Children's Museum di Verona (Gruppo Pleiadi scs).
1.3.Produce dichiarazione a firma del figlio del 4.5.2024 (doc. n. 3) nella quale quest'ultimo dichiara di rinunciare alla percezione del contributo dal 1.1.2024 e conferma la ricezione diretta per il passato fino al 31.12.2023.
1.4. Quale secondo motivo di doglianza rilevata l'erroneità sotto il profilo del quantum dell'assegno, in assenza di adeguata attività istruttoria sui patrimoni delle parti e chiede ridursi il predetto quantomeno ad €200,00 mensili.
1.5. Quale terzo motivo di censura deduce la violazione dell'art. 337 septies c.c. per il mancato pagamento dell'assegno in via diretta al figlio come per prassi consolidata e la decorrenza della rivalutazione ISTAT dal novembre 2016 anziché dal novembre 2019, per intervenuta prescrizione quinquennale.
2. Si è costituita parte appellata, la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.. in quanto la richiesta di riforma della sentenza impugnata proposta dal sig. non apparirebbe sorretta da adeguata e sufficiente motivazione Parte_1
che si giustapponga a quello fornita dal giudice di primo grado e che si articoli in pertinenti fattori di critica dell'iter decisionale con indicazione, chiara e specifica, delle ragioni di dissenso, delle norme ritenute violate e/o scorrettamente interpretate e dell'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso.
2.1. In via ulteriormente preliminare ha eccepito l'inammissibilità della dichiarazione a firma di CP_2
del (doc. n. 3), in quanto prodotta tardivamente in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
[...]
2.2. Rileva che è uno studente universitario privo di lavoro e, pertanto, non ha le risorse Per_1
sufficienti per poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento, in quanto sta ultimando il corso universitario presso la Facoltà dei Beni Culturali dell'Università di Verona, in preparazione della tesi di laurea (la sessione prevista per il mese di marzo 2025) e, una volta conseguito il titolo di laurea triennale, proseguirà il percorso di formazione universitaria prescelto iscrivendosi al corso di laurea magistrale della Facoltà dei Beni Culturali presso l'Università di Udine.
2.3. Documenta che il 15 luglio 2024 ha dovuto lasciare l'alloggio universitario a seguito della Per_1
scadenza del contratto di posto letto (doc. n. 2), e, a maggior ragione, la casa di riferimento è sempre quella della madre, a Cartigliano, ovvero l'appartamento condotto in locazione da quest'ultima (docc.
3 nn. 3-4), dove egli ha, comunque, sempre mantenuto la sua residenza durante il suo percorso universitario, facendovi sempre regolare e frequente ritorno.
Non corrisponderebbe al vero, dunque, che vivrebbe da solo a Verona, come dedotto dalla Per_1
controparte ma, durante i fine settimana, i periodi festivi e ogniqualvolta era libero dagli impegni universitari, ha sempre convissuto con la madre nell'abitazione di Cartigliano, ed anche per periodi prolungati.
2.4. Evidenzia che la percezione di borse di studio durante il percorso universitario (docc. nn. 5-6-7) non dimostra la raggiunta indipendenza economica (neanche passata) di perché, con le somme Per_1
percepite, egli non è riuscito a far fronte integralmente alle spese inerenti allo studio fuori sede (es. materiale scolastico, i pasti, alloggio, costo del trasporto in treno per recarsi a Verona etc.) ed alle sue ordinarie esigenze.
2.5. Conferma la congruità dell'importo dell'assegno e rileva la tardività dell'eccezione di prescrizione relativamente alla rivalutazione ISTAT.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18.11.2024.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché l'atto di consente di individuare le questioni e le parti della sentenza di primo grado oggetto di censura e contiene una parte volitiva ed una argomentativa (cfr. Sez. Un. n.
27199/2017; Cass. n. 23431/2014; Cass. Sez. VI, ord. n. 3115/2018).
2. Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono.
2.2. Parte appellata ha documentato il lodevole percorso universitario intrapreso con profitto dal figlio prima a Verona e poi ad Udine, con percezione di borse di studio dal 2022 al 2024
(rispettivamente per €5.264,00 e di € 2.780,00 ed €5890,70) ed in alcuni casi anche di alloggio universitario gratuito, dati che non fanno venir meno, stante l'inoccupazione lavorativa, la necessità di di essere supportato dai genitori nel mantenimento ordinario e nelle spese straordinarie Per_1
diverse da quelle universitarie.
2.3.Alla luce del principio di auto responsabilità che permea l'onere della prova sul punto, appare ampiamente dimostrata la non raggiunta indipendenza economica di , in procinto di iniziare CP_2
la laurea specialistica presso la Facoltà di Udine e privo di reddito da lavoro.
2.. Anche il motivo afferente il quantum dell'assegno non appare meritevole di accoglimento.
2.1. Rileva la Corte come i coniugi in sede di omologa delle condizioni di separazione (2015) avessero concordato sia l'entità del contributo (€400,00, oltre rivalutazione ISTAT) per il mantenimento
4 ordinario del figlio (che all'epoca aveva 16 anni), sia il pagamento in favore della parte Per_1
appellata, quale genitore collocatario.
2.2.Inoltre osserva il Collegio come il giudizio di primo grado si sia svolto nella contumacia del convenuto e che quest'ultimo, per pacifica ammissione di tutte le parti in causa, abbia sempre potuto far fronte al mantenimento ordinario del figlio fino al dicembre 2023.
2.3.Dalle dichiarazioni reddituali agli atti merge che l'appellante abbia percepito per i periodi d'imposta dal 2020 al 2022 un reddito annuale (al lordo di una tassazione agevolata dell'11%) rispettivamente per €13.841,00, €13.416,00 ed €15.926, e non ha documentato costi abitativi, mentre la parte appellata risulta aver percepito per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 un reddito annuale lordo rispettivamente per €3.287, 5.575,00 ed €18.039 e risulta gravata da un canone di locazione per
€400,00.
2.4. La misura pertanto è congrua e proporzionata.
2.5. I residui motivi di appello, congiuntamente delibati, sono del pari infondati.
1. L'art. 337-septies c.c. attribuisce infatti al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio.
1.1. L'attribuzione della predetta provvidenza direttamente a mani del figlio, non venendo meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., presuppone la proposizione di apposita domanda giudiziale da parte dell'interessato (Corte di Appello di Palermo, sez. I, 25/09/2023, n. 1650).
1.2. La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. (cfr. Cass. n.
30179/2024;29977/2020).
1.3. Essendo dimorante (anche se non stabilmente convivente) con la madre, quest'ultima ha Per_1
una legittimazione propria e concorrente a ricevere il contributo per il mantenimento del predetto, in quanto, in assenza di una espressa domanda giudiziale di pagamento diretto formulata dal figlio maggiorenne, il pagamento deve essere fatto al genitore.
1.4. Di qui la non rilevanza della dichiarazione di rinuncia alla percezione dell'assegno (doc.3), sebbene ammissibile in quanto di formazione successiva alla sentenza oggetto di gravame, essendo peraltro relativa a diritto indisponibile.
5 1.5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
1.6.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di CE n. 379/2024 del 13.2.2024, pubblicata il 14/02/2024;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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