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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 35404/2024 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Marcello Parte_1 Parte_2 Parte_3
PA e UD AN, presso il cui studio domicilia in Roma, viale Liegi, n. 1
E
in persona del curatore avv. Giuseppe Tepedino – Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 30.073,45…di cui € 20881,84 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 9.191,61 per ultime tre mensilità n on corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
2. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_2
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 4.551,47…di cui € 537,35 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 4.114,12 per ultime tre mensilità non corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
3. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_4
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 24.551,17…di cui € 15621,55 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 8.229,62 per ultime tre mensilità non corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
4. Nella contumacia della parte convenuta, (in ciascuno dei procedimenti), la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti stessi, sentito il difensore dei ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. I ricorsi devono trovare accoglimento.
I ricorrenti chiedono la condanna di cui alle conclusioni sopra riportate, in virtù del rispettivo rapporto di lavoro con deceduto in data 2.5.2024 (v. certificato Controparte_1 anagrafico depositato). E' in atti il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente, (di data 19.7.2024), nella persona dell'avv.to Giuseppe Tepedino. I rapporti di lavoro in oggetto e, in particolare, le prestazioni sottese alle domande e le somme conseguentemente dovute, (come da conclusioni), risultano univocamente dalle buste paga in atti, inerenti alle mensilità di febbraio-marzo-aprile 2024 ed al T.F.R.. Infatti, come ha precisato la Suprema Corte: “…le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato…” (Cass., sez. 1, ord. n. 1649 del 19.1.2022). All'esito delle precedenti considerazioni la parte convenuta va condannata a pagare ai ricorrenti le somme per ciascuno indicate nel dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014), quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione, in € 2223,50 per il ricorso di , in € 656,50 per il Pt_1 ricorso di in € 1299,50 per il ricorso di e, quanto alla fase decisionale, in Parte_2 Pt_3
€ 1465,00 (secondo il rispettivo valore di riferimento, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
condanna la parte convenuta a pagare ai ricorrenti le seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: a) € 20.881,84 per T.F.R. ed € 9.191,61 per ultime tre mensilità ad;
Parte_1 b) € 537,35 per T.F.R. ed € 4.114,12 per ultime tre mensilità a Parte_2
c) € 15.621,55 per T.F.R. ed € 8.929,62 per ultime tre mensilità ad Parte_4 condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate complessivamente in € 5,644,50, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 35404/2024 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Marcello Parte_1 Parte_2 Parte_3
PA e UD AN, presso il cui studio domicilia in Roma, viale Liegi, n. 1
E
in persona del curatore avv. Giuseppe Tepedino – Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 30.073,45…di cui € 20881,84 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 9.191,61 per ultime tre mensilità n on corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
2. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_2
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 4.551,47…di cui € 537,35 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 4.114,12 per ultime tre mensilità non corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
3. ha depositato -in data 1.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_4
7.10.2024), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…condannare il convenuto alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 24.551,17…di cui € 15621,55 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 8.229,62 per ultime tre mensilità non corrisposte. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”.
4. Nella contumacia della parte convenuta, (in ciascuno dei procedimenti), la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti stessi, sentito il difensore dei ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. I ricorsi devono trovare accoglimento.
I ricorrenti chiedono la condanna di cui alle conclusioni sopra riportate, in virtù del rispettivo rapporto di lavoro con deceduto in data 2.5.2024 (v. certificato Controparte_1 anagrafico depositato). E' in atti il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente, (di data 19.7.2024), nella persona dell'avv.to Giuseppe Tepedino. I rapporti di lavoro in oggetto e, in particolare, le prestazioni sottese alle domande e le somme conseguentemente dovute, (come da conclusioni), risultano univocamente dalle buste paga in atti, inerenti alle mensilità di febbraio-marzo-aprile 2024 ed al T.F.R.. Infatti, come ha precisato la Suprema Corte: “…le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato…” (Cass., sez. 1, ord. n. 1649 del 19.1.2022). All'esito delle precedenti considerazioni la parte convenuta va condannata a pagare ai ricorrenti le somme per ciascuno indicate nel dispositivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
6. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014), quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione, in € 2223,50 per il ricorso di , in € 656,50 per il Pt_1 ricorso di in € 1299,50 per il ricorso di e, quanto alla fase decisionale, in Parte_2 Pt_3
€ 1465,00 (secondo il rispettivo valore di riferimento, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
condanna la parte convenuta a pagare ai ricorrenti le seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: a) € 20.881,84 per T.F.R. ed € 9.191,61 per ultime tre mensilità ad;
Parte_1 b) € 537,35 per T.F.R. ed € 4.114,12 per ultime tre mensilità a Parte_2
c) € 15.621,55 per T.F.R. ed € 8.929,62 per ultime tre mensilità ad Parte_4 condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti, liquidate complessivamente in € 5,644,50, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia