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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 15090/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, vista la nota di trattazione scritta della parte ricorrente depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to COLONNA Parte_1
MARCANTONIO ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
PREMESSO CHE:
1) la parte ricorrente agiva in giudizio per opporsi ad una richiesta restitutoria avanzata dall' per il recupero di somme CP_1 percepite indebitamente dalla sorella defunta eccependo la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria a suo carico per mancanza della qualità di erede e la maturata estinzione per prescrizione del credito vantato, per affermare l'irripetibilità dell'indebito e per domandare la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute, vinte le spese di lite;
2) si costitutiva l' per rappresentare di aver rinunciato al CP_1 recupero dell'indebito preannunciando la restituzione di quanto trattenuto sul trattamento pensionistico del ricorrente;
3) con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 21.06.2025 la parte ricorrente rappresentava e documentava di aver ottenuto la restituzione dall' di quanto CP_1 trattenuto a titolo di indebito per cui è causa e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, vinte le spese di lite da distrarsi;
4) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
5) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce della condotta dell' di rinuncia al recupero dell'indebito e di CP_1 restituzione della somma trattenuta1;
6) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto
Pag. 2 di 3 del valore effettivo della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 249,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Bari,23/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 15090/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, vista la nota di trattazione scritta della parte ricorrente depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to COLONNA Parte_1
MARCANTONIO ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
PREMESSO CHE:
1) la parte ricorrente agiva in giudizio per opporsi ad una richiesta restitutoria avanzata dall' per il recupero di somme CP_1 percepite indebitamente dalla sorella defunta eccependo la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria a suo carico per mancanza della qualità di erede e la maturata estinzione per prescrizione del credito vantato, per affermare l'irripetibilità dell'indebito e per domandare la condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute, vinte le spese di lite;
2) si costitutiva l' per rappresentare di aver rinunciato al CP_1 recupero dell'indebito preannunciando la restituzione di quanto trattenuto sul trattamento pensionistico del ricorrente;
3) con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 21.06.2025 la parte ricorrente rappresentava e documentava di aver ottenuto la restituzione dall' di quanto CP_1 trattenuto a titolo di indebito per cui è causa e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, vinte le spese di lite da distrarsi;
4) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
5) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce della condotta dell' di rinuncia al recupero dell'indebito e di CP_1 restituzione della somma trattenuta1;
6) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto
Pag. 2 di 3 del valore effettivo della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 249,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Bari,23/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.