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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1849 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1725/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC ON
- ricorrente -
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere percettore di assegno mensile di assistenza, ha adito questo
Tribunale lamentando il mancato pagamento del rateo relativo al mese di gennaio 2025 dell'assegno sociale a seguito di domanda amministrativa presentata in data 05/06/2024 per l'ottenimento dell'assegno sociale e contestualmente domanda di pensione di vecchiaia.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la CP_1
fondatezza rappresentando che il ricorrente ha comunque conseguito, al compimento del 67° anno di età (01/07/2024), la trasformazione d'ufficio in assegno sociale sostitutivo e che, venuto meno, in seguito da gennaio 2025, il diritto all'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile, otteneva la liquidazione dell'assegno sociale, con decorrenza febbraio 2025 a seguito di domanda amministrativa di gennaio 2025.
La causa è stata decisa, per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
Rimane, invece, controverso se la spettanza del beneficio debba essere riconosciuta da gennaio 2025, come richiesto dal ricorrente.
Orbene, la prospettazione dell' che emerge anche dalla documentazione agli CP_1
atti è chiara e in linea con la normativa in materia e pertanto condivisibile.
Il motivo di diniego del rateo relativo al mese di gennaio risulta legittimo atteso che è sganciato dalla domanda amministrativa di giugno 2024, rigettata per altre motivazioni.
Pertanto, la presentazione della domanda di assegno sociale l. 335/1995 a gennaio
2025 legittima la liquidazione dello stesso a partire da febbraio 2025.
Le spese di lite sono irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
PQM
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Marsala 28.11.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 1849 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1725/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC ON
- ricorrente -
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere percettore di assegno mensile di assistenza, ha adito questo
Tribunale lamentando il mancato pagamento del rateo relativo al mese di gennaio 2025 dell'assegno sociale a seguito di domanda amministrativa presentata in data 05/06/2024 per l'ottenimento dell'assegno sociale e contestualmente domanda di pensione di vecchiaia.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso contestandone la CP_1
fondatezza rappresentando che il ricorrente ha comunque conseguito, al compimento del 67° anno di età (01/07/2024), la trasformazione d'ufficio in assegno sociale sostitutivo e che, venuto meno, in seguito da gennaio 2025, il diritto all'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile, otteneva la liquidazione dell'assegno sociale, con decorrenza febbraio 2025 a seguito di domanda amministrativa di gennaio 2025.
La causa è stata decisa, per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 non è in discussione.
Rimane, invece, controverso se la spettanza del beneficio debba essere riconosciuta da gennaio 2025, come richiesto dal ricorrente.
Orbene, la prospettazione dell' che emerge anche dalla documentazione agli CP_1
atti è chiara e in linea con la normativa in materia e pertanto condivisibile.
Il motivo di diniego del rateo relativo al mese di gennaio risulta legittimo atteso che è sganciato dalla domanda amministrativa di giugno 2024, rigettata per altre motivazioni.
Pertanto, la presentazione della domanda di assegno sociale l. 335/1995 a gennaio
2025 legittima la liquidazione dello stesso a partire da febbraio 2025.
Le spese di lite sono irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
PQM
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Marsala 28.11.2025
Il Giudice Monica D'Angelo