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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 400/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...]
[...]
RESISTENTE
Oggi 30 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. RICCA
ROSELLINI in sostituzione dell'avv. SANTONICOLA per parte ricorrente, la dott.ssa TOMASELLI
FRANCESCA per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 17.10.
pagina 1 di 8 Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( ) VIA AMATO 7 C.F._2
CASTELLAMMARE DI STABIA;
elettivamente domiciliato in VIA AMATO 7 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio della dott.ssa Veronica Tomaselli
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_4
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 3 di 8 o s s e r v a
1.
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto Parte_1
di 3^ fascia per il triennio 2021/2024 per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico, deducendo che il titolo per accedere al profilo di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal
Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore
Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, con voto di
100/centesimi.
Ha dedotto che, in quanto inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, era stato individuato di quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo Parte_2
di Collaboratore Scolastico dal 13.09.2021 al 31.08.2022; tuttavia, all'esito di verifiche, l'
[...]
aveva emesso decreto del 31.03.2022 di esclusione dalla graduatoria per il profilo di CP_2
Cuoco, considerando non valido il Diploma di Qualifica Professionale rilasciato dal
[...]
, vista la nota prot. 8554 del 17.03.2022 emessa dall' Parte_3 Controparte_3
di Benevento secondo cui “il non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo Parte_4
svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post”.
Segnatamente, l' , ritenuto di non poter valutare positivamente Controparte_2 CP_2
come titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico il diploma di qualifica indicato dal ricorrente, aveva escluso il ricorrente dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA per il triennio di vigenza 2021/2024, perché privo di requisiti di cui all'art. 2 del
D.M n. 50 del 30 marzo 2021, dichiarando inoltre il servizio prestato dal 13.09.2021 al 31.03.2022 valido di fatto e non di diritto.
Il ricorrente ha quindi agito per la declaratoria di nullità, annullamento e disapplicazione del decreto succitato, nonché per l'accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, con condanna di parte resistente al riconoscimento giuridico del servizio espletato e al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni pagina 4 di 8 che avrebbe percepito in assenza di risoluzione del contratto.
Si è costituito il resistente, anche per i suoi organi interni, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.
2.
E' noto che l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia avviene a domanda dell'interessato che autocertifica determinati requisiti.
Ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie, l'aspirante è tenuto a compilare una domanda con cui, tra l'altro, autocertifica, a norma dell'art. 46 del cit. d.p.r. 445/2000, il titolo di studio o la qualifica professionale posseduti, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quel che interessa nel caso di specie, il titolo di studio e gli esami sostenuti
(lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n), possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
Nel caso di specie, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia è avvenuta ai sensi degli art. 71 e 75 del d.p.r. 445/2000.
Il richiamato art. 71 del medesimo d.p.r. prevede, infatti, che le amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio;
tali controlli possono essere svolti anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono state rese le dichiarazioni.
L'art. 75 del d.p.r. dispone che, ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Alle disposizioni di legge sopra riportate si aggiunge il D.M n. 50 del 3.3.2021 il quale prevede che pagina 5 di 8 “L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti
a verità e non riconducibili a mero errore materiale ...”.
La normativa ha dunque introdotto in via generale la facoltà, per l'aspirante, di allegare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa, ma ha altresì previsto l'obbligo dell'amministrazione di effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni medesime e di rilevare le situazioni accertate di non veridicità, anche a tutela dei controinteressati.
Venendo al caso di specie, occorre anzitutto tenere presente che il diploma di Stato di qualifica professionale dall'a.s. 2007/2008 (come esplicitato nella nota n. 6408 del 18.06.2009) si CP_4
compone di un "foglio pergamena avente valore legale, stampato su carta filigranata debitamente numerata, in ossequio a rigidi criteri anticontraffazione, di produzione esclusiva dell' ". Parte_5
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito, depositandolo in giudizio e, ancora prima, esibendolo all'amministrazione, il diploma ma solo un certificato della scuola paritaria ove tale diploma sarebbe stato conseguito, al quale non può attribuirsi il valore legale di diploma.
A ben vedere, il certificato prodotto da parte ricorrente non costituisce né l'originale del diploma né una certificazione provvisoria rilasciata in luogo dell'originale, che a mente della Circolare
Ministeriale n.266 del 6.9.1991 deve contenere l'espressa dicitura “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore», che non compare nel documento in questione, che, per contro, reca la dicitura “il presente certificato viene rilasciato a richiesta dell'interessato/a in carta libera e per gli usi consentiti, lo stesso ai sensi della legge 12/11/2011, n. 183 art. 15 c.
1, non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La certificazione rilasciata dal Coordinatore non può nemmeno essere valutata quale “certificato sostitutivo”, rilasciabile ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti atteso che i certificati sostitutivi presuppongono comunque l'esistenza di un diploma in originale, depositato presso l'Istituto, che nel caso di specie non è dato pagina 6 di 8 sapere se sia mai esistito.
Ed infatti, l' ha comunicato al dirigente scolastico Controparte_5
dell' che l'istituto professionale in tesi rilasciante il titolo di studio non risultava Pt_6 CP_2
destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.
Occorre peraltro dare atto che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di cui agli art. 2700 c.c. e
221 c.p.c. (relative ad atti o scritture che una parte del giudizio intende far valere nei confronti dell'altra), bensì in quella diversa e speciale del controllo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, sulla veridicità delle autocertificazioni e della documentazione allegata dal loro autore, per cui, in via incidentale (e anche in sede giudiziale) ben può essere accertata l'autenticità o la falsità di un documento autocertificato, senza alcuna necessità di proposizione della querela di falso.
In definitiva, quindi, non è stata fornita prova dell'esistenza del diploma.
In difetto di certificazione ufficiale, il ricorrente non ha comunque fornito in giudizio la prova dell'esistenza del titolo professionale, che gli permetterebbe di accedere alle graduatorie, laddove l'attestazione del Coordinatore delle attività didattiche può essere al più valutata, nel complesso dell'istruttoria, come uno degli elementi atto a supportare la circostanza che il ricorrente ha conseguito il diploma ma di per sé sola, in difetto di ulteriori elementi di prova, non sufficiente a fronte della dichiarazione dell' che l'istituto non risultava destinatario di alcuna CP_3
autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.
Significativamente, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'effettiva frequentazione dei corsi scolastici e al sostenimento e superamento dell'esame di diploma, né si è offerto di provare tali circostanze tramite testimoni;
nemmeno ha presenziato all'udienza, onde potere essere sentito su tali circostanze.
Stante la mancanza di un titolo idoneo, correttamente l'Amministrazione ha provveduto a depennare il ricorrente dalla graduatoria, risolvendo il contratto in essere.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. pagina 7 di 8 Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni e dei contrasti giurisprudenziali sul punto, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/09/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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