Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 145
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Logica algoritmica e natura desuntiva dell'accertamento

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia fornito prova sufficiente della necessità degli acquisti e servizi contestati, né abbia superato i dubbi sull'effettivo sostenimento dei costi, dato che alcune società non hanno comunicato le relative fatture allo spesometro integrato. Inoltre, le spese sono considerate sproporzionate e antieconomiche rispetto all'attività svolta, violando il principio di inerenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 145
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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