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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3129/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803471 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6334/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 16/5 e depositato il 13/6/2025, ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Salerno – Ufficio Controlli, l'avviso di accertamento n° TF901P803471/2024, notificatogli in data 19/02/2025, con il quale gli è stato domandato il pagamento di Irpef, Addizionale
Regionale, Addizionale Comunale ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2018, per complessivi € 157.818,36 in seguito all'accertamento di spese non deducibili per € 107.365,00.
Il ricorrente ha premesso che in data 06/09/2024, su invito dell'Ufficio, aveva provveduto a presentare la documentazione contabile e fiscale per l'anno 2018 come richiesta, che in seguito all'esame della documentazione esibita l'Ufficio ha provveduto ad elaborare e trasmettere, in data 28/11/2024, al contribuente il previsto schema di atto, successivamente notificando in data 19/02/2025 il predetto avviso di accertamento, che in data 04/03/2025 era stata presentata istanza di accertamento con adesione per tentare un accordo con l'Ufficio, esidendo copiosa documentazione giustificativa delle spese sostenute e ritenute indeducibili dall'Ufficio, ma la procedura di accertamento con adesione non aveva avuto esito positivo.
Ha quindi esposto che nel citato avviso di accertamento l'Ufficio contesta al contribuente l'acquisto di materiali di consumo d'ufficio, cancelleria e stampati oltre spese varie e documentate (servizi di pulizia e archiviazione) per complessivi € 107.365,00 ritenendo gli stessi non giustificati e, quindi, antieconomici rispetto all'attività professionale di avvocato svolta dall'odierno ricorrente.
Detta contestazione, tuttavia, fonda su una valutazione acritica e atecnica ovvero su un mero calcolo comparativo del tutto scisso e avulso dai fatti (per come già provati anche in sede di contraddittorio con l'Ufficio) e dai mancati guadagni reali (per come vieppiù comprovati dalle vicende penali); ciò a dire, con immediatezza, che l'Ufficio, con logiche meramente algoritmiche ma disancorate dalla evoluzione reale e dalla prove concrete fornite in sede di contraddittorio, opera una contestazione che è e rimane meramente teorica senza riscontro sostanziale ciò determinando anche una inversione (non soddisfatta) dell'onus probandi.
Da tale (infondata) contestazione è scaturito il recupero a tassazione del medesimo importo con tutte le conseguenze sia in termini di imposte dirette che di IVA.
Sugli esiti a cui è giunto l'Ufficio il ricorrente ha svolto le seguenti considerazioni critiche.
Se è vero che lo studio legale di cui egli era titolare può essere considerato uno studio di piccole dimensioni che funziona con l'attività prevalente dello stesso professionista e l'apporto piuttosto contenuto di alcuni collaboratori, non si può non rilevare, come già evidenziato in sede di contraddittorio, che l'anno 2018 (al pari di tutti gli studi che si occupano in particolare di diritto scolastico) è stato un anno di attività più che straordinaria per il ricorrente.
Nel 2018, infatti, in ragione del c.d. piano assunzionale straordinario di cui al D.Lgs. n° 59/2017, è stata finalizzata una ponderosa attività di aggregazione di una moltitudine di docenti e/o aspiranti tali che hanno dato mandato all'Avv. Ricorrente_1 per lo svolgimento di un'azione giudiziaria avverso il Ministero della Pubblica Istruzione per il legittimo inserimento o nel ruolo dei docenti (presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado) o per il legittimo riconoscimento dei requisiti professionali utili al medesimo scopo. Tale tipo di attività condotta dallo studio legale, specializzato in contenzioso nell'ambito scolastico/universitario, ha portato all'ottenimento del mandato a procedere in giudizio da parte di circa 15.000 soggetti che sono stati patrocinati dall'Avv. Ricorrente_1 in ben 84 giudizi celebrati sia innanzi ai TAR (Roma, Salerno, Napoli, Palermo ecc.) che al Consiglio di Stato. Come già portato a conoscenza dell'Ufficio in sede di contraddittorio, l'Avv. Ricorrente_1 faceva parte, nello svolgimento di tale massiva attività di patrocinio legale, di un collegio difensivo composto da egli stesso e dagli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2. Nell'ambito di questa che potrebbe essere definita una temporanea associazione professionale, all'Avv. Ricorrente_1 competeva lo studio dei casi e la produzione degli atti, ivi compresi tutti gli allegati, mentre agli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 competeva la ricerca massiva dei possibili interessati a partecipare alla “class action” avverso il Ministero della Pubblica Istruzione. A carico dello studio legale Ricorrente_1, secondo gli accordi tra i tre professionisti, rimanevano le spese per la redazione e presentazione degli atti processuali mentre la successiva presenza nelle relative udienze veniva, di volta in volta, gestita dai tre avvocati congiuntamente o separatamente. In conseguenza di tale ripartizione dei compiti gli introiti derivanti da tali attività avrebbero dovuto essere divisi in parti uguali tra i tre legali.
Purtroppo, il rapporto tra l'Avv. Ricorrente_1 ed i due colleghi ha avuto una evoluzione inaspettata in quanto, pur essendo rimaste a carico dell'Avv. Ricorrente_1 tutte le spese relative alla ponderosa attività svolta nell'anno 2018 (oltre la prevalente attività intellettuale relativa alla stesura degli atti e alla discussione dei giudizi), la suddivisione dei compensi non è stata fatta nel rispetto degli accordi assunti;
tanto vero che l'Avv. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio nei confronti dei colleghi mediante un esposto-querela presentato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata che ha portato gli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 ad essere rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 646 e 61 C.P. in quanto appropriatisi ingiustamente di una parte dei compensi spettanti al collega Ricorrente_1. Anche tale circostanza è stata portata a conoscenza dell'Ufficio per giustificare le ingenti spese sostenute (circa € 107.000,00) per l'attività contenziosa sopra descritta;
spese che avrebbero dovuto essere divise tra i tre componenti del citato collegio di difesa in ragione degli intercorrenti accordi di collaborazione che essendo stati disattesi dagli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 hanno addirittura generato un contenzioso penale.
Nell'anno 2018 la procedura di deposito degli atti nell'ambito del procedimento giudiziario di tipo amministrativo era caratterizzata in modo che tutti gli atti dovevano essere depositati in modalità “cartacea”
e, soprattutto per ognuno degli 84 giudizi, in n° 4 copie complete di allegati (i quali allegati costituivano molto spesso la parte più consistente in termini quantitativi considerando la necessità di allegare copie dei titoli posseduti dai ricorrenti, giurisprudenza varia, certificati ecc.) nonché in ulteriori n° 3 del solo ricorso da destinare ad ognuno dei tre giudici componenti i collegi (in fase di contradditorio orale con l'Ufficio si sono depositate, a titolo solo indicativo, due produzioni complete e per il trasposto delle stesse, così da rendere in modo facilmente percepibile la grossolanità della sommaria valutazione dell'Ufficio, sono occorsi due trolley e 3 zaini;
e, si badi bene, parliamo di sole due produzioni rispetto al marasma di equivalenti documenti depositati innanzi al GA nonché detenuti presso lo studio e poi dematerializzati). A ciò si aggiungeva la necessità della consegna di almeno una copia del solo ricorso (tralasciando la produzione degli allegati a supporto) al singolo ricorrente, il quale "oltretutto, ove possibile e/o necessario, ha fatto accesso allo studio per la firma del mandato (e tanto anche per intenderci, sotto altro verso, sulla quantità di persone che fisicamente hanno occupato gli spazi dello studio con ogni conseguenziale effetto in termini di produzione di sporcizia e necessità di igienizzazione)". Alla luce di quanto sopra esposto in relazione alle obbligatorie procedure di predisposizione e deposito degli atti come sopra descritte appare evidente come gli acquisti di carta, cartelline, buste trasparenti, dorsi, cartelline intestate e tutto quanto necessario a collazionare un atto legale come sopra descritto, che l'Ufficio ha ritenuto come “ingiustificati, sproporzionati e dunque antieconomici”, vanno considerati sotto una luce totalmente diversa. Viceversa, dalla tabella riepilogativa redatta risultava che gli acquisti di carta A4 e di cartelline a 3 lembi, ad esempio, sono stati appena sufficienti a soddisfare l'esigenza di materiale per collazionare i fascicoli processuali necessari per il deposito ed a consegnare al singolo patrocinato almeno una copia del solo ricorso.
Da questi dati si evince chiaramente come gli acquisti dei principali materiali (carta A4, cartelline intestate,
Buste trasparenti, Cartelline a tre lembi, dorsi) siano stati perfettamente coerenti con gli atti prodotti e depositati presso i citati organi giurisdizionali per produrre i quali si sono utilizzate anche le giacenze di materiali preesistenti. Nel dettaglio:
- Acquisti di carta A4: n° 1.800.000 fogli – impiegati per circa 1.950.000;
- Acquisto di cartelline intestate: n° 17.500 – impiegate per circa n° 15.250;
- Acquisto di buste trasparenti: n° 15.000 – impiegate per circa n° 15.300;
- Acquisto cartelline a tre lembi: n° 13.000 – impiegate per circa n° 15.250.
Con riguardo, poi, alle spese sostenute per la sistemazione dei faldoni processuali, il loro trasporto e la loro successiva archiviazione, risulta evidente, in ragione della mole eccezionale degli atti prodotti, come fosse assolutamente necessario il supporto di operatori esterni in quanto lo studio legale non aveva le “forze” necessarie a tale gestione;
e, d'altra parte, proprio la riconduzione ai normali flussi lavorativi negli anni a seguire depone vieppiù per la eccezionalità dell'attività e, quindi, anche delle spese sopportate nell'anno
2018. In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorrente ha predicato la sussistenza dei presupposti per considerare gli acquisti contestati, classificati come indeducibili per antieconomicità, come pienamente coerenti e giustificati con l'attività dello studio legale Avv. Ricorrente_1 per l'anno 2018; tanto in virtù della dimostrata attività eccezionale svolta in quell'anno dallo stesso, configurabile come una vera e propria azione massiva (oltre 15.000 soggetti patrocinati) e, quindi, “class action”, nei confronti del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Il ricorrente ha quindi svolto il seguente motivo.
1. Sulla logica algoritmica ovvero sulla natura meramente desuntiva dell'accertamento (proseguito pur a fronte della prova della irragionevolezza dello stesso e, quindi, della prova piena e non contrastata della coerenza delle spese tutte sostenute).
Sulla questione della antieconomicità delle spese sostenute e della loro conseguente mancanza di congruità ed inerenza si è formata nel corso del tempo una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità. Alcune sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione sono menzionate anche dall'Ufficio nell'atto impugnato
(sentenza Cassazione n° 14579/2018 ed Ordinanza Corte di Cassazione Civile n° 28617/2018). Dall'analisi della giurisprudenza saliente emerge come nel caso in cui l'Ufficio consideri non deducibili dei costi nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa per mancanza di inerenza e congruità degli stessi rispetto all'attività svolta ed ai ricavi prodotti, spetti al contribuente fornire prova contraria e, quindi, dimostrare l'inerenza delle spese sostenute e la loro congruità rispetto al tipo di attività svolta ed al volume di ricavi prodotti. A tal riguardo la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con l'Ordinanza n° 28618/2018 ha affermato
“….in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.
P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (cfr. Cass. n. 23626/2011). Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove – come nel caso di specie – sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. Cass. 4454/10; 26480/10; 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015)…..”.
Orbene, in disparte del discutibile equilibrio di forze – quanto all'onus probandi – tra una Amministrazione che opera in termini ipotetico-deduttivi e un contribuente su cui viene riversata ogni incombenza probatoria
(il che meriterebbe una rimeditazione costituzionale del sistema), nel caso di specie dirompe la illegittimità complessiva della condotta laddove pur avendo avuto l'Ufficio prova certa della assoluta ragionevolezza dei costi (tanto più ragionevoli se rapportati ai mancati guadagni) la stessa ha mantenuto inalterata la propria posizione “costringendo” il contribuente al dispiegamento della presente azione. Se, insomma parte ricorrente ha provato, come ha provato, di avere sostenuto quei costi così come, in relazione ai mancati introiti, ha dimostrato anche la risibilità della equazione deduttiva dell'ufficio, tenuto proprio conto della univocità dei pronunciamenti giurisprudenziali citati anche dall'Ufficio, si coglie la strumentalità della persistenza dell'azione accertativa finalizzata solo ad asfissiare il contribuente che, nel caso di specie, oltre al danno
(sottrazione dei guadagni ad opera di terzi) patisce anche la beffa del mancato riconoscimento fiscale dei costi sostenuti. Ciò, attingendo ad ulteriori pronunciamenti, rende vieppiù insensato l'operato dell'Ufficio laddove non solo l'inerenza (quella apoditticamente contestata) deve essere valutata in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso quando, poi, un costo può essere considerato inerente e quindi deducibile anche se antieconomico rispetto al ricavo atteso (Cass. Civ., Sez. V, 8 marzo 2021, n. 6368) e senza dire che l'antieconomicità non è di per sé sufficiente a negare la deducibilità, ma può costituire un indizio da valutare nel contesto complessivo (Cass. Civ., Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 5707). Da quanto sin qui esposto e da quanto emerso in sede di contraddittorio, soprattutto con riguardo alla ponderosa documentazione depositata, si ritiene che il contribuente abbia ampiamente dimostrato l'inerenza e, ancor di più, la congruità delle spese sostenute per carta, cartelline, dorsi e materiale di cancelleria vario rispetto all'attività straordinaria svolta nel corso del 2018 ed al volume d'affari prodotto. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo al ricorso e difendendo il proprio operato.
3. Fissata l'udienza del 19/12 per la trattazione dell'istanza di sospensione, le parti hanno concordemente chiesto che la Corte si pronunciasse direttamente sul merito del ricorso.
Il processo è stato quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre premettere che l'Agenzia, con l'atto impugnato, ha da un lato ricostruito l'enorme mole di acquisti di carta e materiale vario di cancelleria effettuati e dichiarati dall'avv. Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2018, dall'altro sottolineato che "oltre a ciò, si evidenzia che al sistema “Spesometro Integrato” gli acquisti effettuati dal professionista in esame presso i suddetti fornitori (“Società_1 S.R.L.” e “Società_3 S.R.L.”) non risultano comunicati da entrambe le parti".
Quanto al primo aspetto, nell'avviso l'analisi delle spese dedotte come costi dal contribuente ha permesso di riscontrare la presenza di materiale di consumo ufficio, cancelleria e stampati e spese varie per un importo complessivo, pari ad € 107.713,51, come di seguito riportato:
a) MATERIALE CONSUMO UFFICIO : fatture 09-30-33-44-46-51-53-65, per im. complessivo di 49.725,65
€;
b) CANCELLERIA E STAMPANTI;
fatture 05-11-29-55-56-64, per imp. compl. di 24.987,86 €;
c) SPESE VARIE DOCUMENTATE: fatture 07-14, per imp. complessivo di 33.000,00 € (quest'ultimi rappresentati da servizi resi da Società_3 SRL per "SERVIZIO Nominativo_3 IGENIZZAZIONE UFFICIO Nominativo_4 2018" per l'importo di 15.000,00 +IVA e per "SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E SISTEMAZIONE FALDONI E CARTELLE PER ANNO 2018" per l'importo di 18.000,00 +IVA.
Quanto al secondo aspetto, rimane il già rilevato dato della mancata comunicazione nel sistema dello spesometro degli acquisti presso Società_1 srl e dei servizi di Società_3.
Inoltre, nelle controdeduzioni depositate l'Agenzia ha opposto che la giustificazione addotta dall'avv. Ricorrente_1 (acquisti e servizi erano congrui e reali perchè direttamente correlati all'eccezionale fabbisogno resosi indispensabile alla gestione di un numero elevatissimo - 15.000 - di ricorsi giurisdizionali proposti con modalità cartacee) non aveva "a parere dell'Ufficio alcuna valenza giuridica atteso che:
• non risulta depositata alcuna documentazione fiscale o contrattuale che provi l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
• non è stato fornito alcun rendiconto analitico (es. fatture attive, parcelle, elenco mandati).
• neppure sono stati allegati i mandati professionali, ne i provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti patrocinati.
Inoltre va evidenziato che la circostanza che il ricorrente afferma di aver operato con altri due avvocati, non ha rilevanza fiscale, in assenza di formalizzazione dell'associazione; A ciò si aggiunga che l'eventuale mancato pagamento da parte dei colleghi dei compensi spettanti a suo favore, rappresenta una questione civilistica interna. Il principio di competenza economica impone la correlazione tra ricavi e costi: se il ricorrente ha sostenuto costi senza incassare il corrispettivo, non può dedurre integralmente tali spese".
5. Il ricorso non merita l'accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che la motivazione dell'atto impugnato è sostanzialmente ancipite, fondandosi sia sulla prospettata assenza del rapporto di proporzionalità tra costi dichiarati e ricavi ottenuti (con conseguente esclusione dell'inerenza dei primi), che sulla dubbia configurabilità dei costi medesimi (in quanto non adeguatamente riscontrati nel sistema spesometro integrato, che registra l'assenza della loro corrispondenza nelle dichiarazioni di chi quei beni e servizi avrebbe ceduto o reso all'avv. Ricorrente_1).
Il ricorrente critica la sola prima ragione accusatoria, mentre nulla dice né documenta riguardo la seconda.
Il che sarebbe di per sè solo sufficiente a negare pregio al ricorso, restando insuperati i dubbi palesemente affermati dall'Agenzia, e dal ricorrente non fugati, circa l'effettivo sostenimento degli ingenti costi dedotti.
Non meno infondati sono, peraltro, gli argomenti addotti a sostegno dei motivi di ricorso, che censurano la prima ragione accusatoria, dal momento che:
a) da un lato, il ricorrente nulla ha replicato o documentato, nel corso del processo, al rimprovero di non aver depositato alcuna documentazione fiscale o contrattuale che provi l'effettiva esecuzione delle prestazioni, di non aver fornito alcun rendiconto analitico (es. fatture attive, parcelle, elenco mandati) e di non aver allegato i mandati professionali, ne i provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti patrocinati;
b) dall'altro, risulta evidente che gli acquisti dichiarati come costi sono palesemente ingiustificati, sproporzionati e dunque antieconomici, soprattutto se rapportati alla tipologia di attività svolta dalla parte, consistente in un piccolo studio legale privo di personale dipendente, avvalsosi nel corso dell'anno in rilievo di collaborazioni esterne per importi esigui (€ 16.329,52) a fronte di prestazioni professionali rese per un totale dichiarato di € 198.321,00, non risultando concretamente provato il collegamento funzionale tra gli enormi costi e le ingenti spese sostenute e l'attività professionale esercitata, tale da determinare un rapporto di causa ed effetto per cui a fronte del sostenimento delle spese (causa) si rende possibile la realizzazione dell'attività professionale (effetto) da cui discendono i redditi imponibili, con conseguente violazione del principio di inerenza.
Mancando, in definitiva, sia la prova della necessità degli acquisti e servizi (il ricorrente non documenta l'immane attività che asserisce di aver svolto) e non avendo il ricorrente nemmeno superato i dubbi circa l'effettivo sostenimento dei costi (Società_1 srl - che ha emesso le fatture per acquisti di materiali di cancelleria per circa 80.000,00 € - e Società_2 srl - che ha emesso le fatture per i servizi di gestione degli archivi e di pulizia dello studio e dell'arcivio per circa 33 mila euro - non hanno comunicato queste fatture al sistema dello Spesometro integrato), l'avviso impugnato non merita alcuna censura.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese all'Agenzia delle Entrate, liquidandole in 5000 euro per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15 per cento.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3129/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803471 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6334/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avv. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 16/5 e depositato il 13/6/2025, ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Salerno – Ufficio Controlli, l'avviso di accertamento n° TF901P803471/2024, notificatogli in data 19/02/2025, con il quale gli è stato domandato il pagamento di Irpef, Addizionale
Regionale, Addizionale Comunale ed IVA, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2018, per complessivi € 157.818,36 in seguito all'accertamento di spese non deducibili per € 107.365,00.
Il ricorrente ha premesso che in data 06/09/2024, su invito dell'Ufficio, aveva provveduto a presentare la documentazione contabile e fiscale per l'anno 2018 come richiesta, che in seguito all'esame della documentazione esibita l'Ufficio ha provveduto ad elaborare e trasmettere, in data 28/11/2024, al contribuente il previsto schema di atto, successivamente notificando in data 19/02/2025 il predetto avviso di accertamento, che in data 04/03/2025 era stata presentata istanza di accertamento con adesione per tentare un accordo con l'Ufficio, esidendo copiosa documentazione giustificativa delle spese sostenute e ritenute indeducibili dall'Ufficio, ma la procedura di accertamento con adesione non aveva avuto esito positivo.
Ha quindi esposto che nel citato avviso di accertamento l'Ufficio contesta al contribuente l'acquisto di materiali di consumo d'ufficio, cancelleria e stampati oltre spese varie e documentate (servizi di pulizia e archiviazione) per complessivi € 107.365,00 ritenendo gli stessi non giustificati e, quindi, antieconomici rispetto all'attività professionale di avvocato svolta dall'odierno ricorrente.
Detta contestazione, tuttavia, fonda su una valutazione acritica e atecnica ovvero su un mero calcolo comparativo del tutto scisso e avulso dai fatti (per come già provati anche in sede di contraddittorio con l'Ufficio) e dai mancati guadagni reali (per come vieppiù comprovati dalle vicende penali); ciò a dire, con immediatezza, che l'Ufficio, con logiche meramente algoritmiche ma disancorate dalla evoluzione reale e dalla prove concrete fornite in sede di contraddittorio, opera una contestazione che è e rimane meramente teorica senza riscontro sostanziale ciò determinando anche una inversione (non soddisfatta) dell'onus probandi.
Da tale (infondata) contestazione è scaturito il recupero a tassazione del medesimo importo con tutte le conseguenze sia in termini di imposte dirette che di IVA.
Sugli esiti a cui è giunto l'Ufficio il ricorrente ha svolto le seguenti considerazioni critiche.
Se è vero che lo studio legale di cui egli era titolare può essere considerato uno studio di piccole dimensioni che funziona con l'attività prevalente dello stesso professionista e l'apporto piuttosto contenuto di alcuni collaboratori, non si può non rilevare, come già evidenziato in sede di contraddittorio, che l'anno 2018 (al pari di tutti gli studi che si occupano in particolare di diritto scolastico) è stato un anno di attività più che straordinaria per il ricorrente.
Nel 2018, infatti, in ragione del c.d. piano assunzionale straordinario di cui al D.Lgs. n° 59/2017, è stata finalizzata una ponderosa attività di aggregazione di una moltitudine di docenti e/o aspiranti tali che hanno dato mandato all'Avv. Ricorrente_1 per lo svolgimento di un'azione giudiziaria avverso il Ministero della Pubblica Istruzione per il legittimo inserimento o nel ruolo dei docenti (presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado) o per il legittimo riconoscimento dei requisiti professionali utili al medesimo scopo. Tale tipo di attività condotta dallo studio legale, specializzato in contenzioso nell'ambito scolastico/universitario, ha portato all'ottenimento del mandato a procedere in giudizio da parte di circa 15.000 soggetti che sono stati patrocinati dall'Avv. Ricorrente_1 in ben 84 giudizi celebrati sia innanzi ai TAR (Roma, Salerno, Napoli, Palermo ecc.) che al Consiglio di Stato. Come già portato a conoscenza dell'Ufficio in sede di contraddittorio, l'Avv. Ricorrente_1 faceva parte, nello svolgimento di tale massiva attività di patrocinio legale, di un collegio difensivo composto da egli stesso e dagli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2. Nell'ambito di questa che potrebbe essere definita una temporanea associazione professionale, all'Avv. Ricorrente_1 competeva lo studio dei casi e la produzione degli atti, ivi compresi tutti gli allegati, mentre agli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 competeva la ricerca massiva dei possibili interessati a partecipare alla “class action” avverso il Ministero della Pubblica Istruzione. A carico dello studio legale Ricorrente_1, secondo gli accordi tra i tre professionisti, rimanevano le spese per la redazione e presentazione degli atti processuali mentre la successiva presenza nelle relative udienze veniva, di volta in volta, gestita dai tre avvocati congiuntamente o separatamente. In conseguenza di tale ripartizione dei compiti gli introiti derivanti da tali attività avrebbero dovuto essere divisi in parti uguali tra i tre legali.
Purtroppo, il rapporto tra l'Avv. Ricorrente_1 ed i due colleghi ha avuto una evoluzione inaspettata in quanto, pur essendo rimaste a carico dell'Avv. Ricorrente_1 tutte le spese relative alla ponderosa attività svolta nell'anno 2018 (oltre la prevalente attività intellettuale relativa alla stesura degli atti e alla discussione dei giudizi), la suddivisione dei compensi non è stata fatta nel rispetto degli accordi assunti;
tanto vero che l'Avv. Ricorrente_1 è stato costretto ad agire in giudizio nei confronti dei colleghi mediante un esposto-querela presentato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata che ha portato gli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 ad essere rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 646 e 61 C.P. in quanto appropriatisi ingiustamente di una parte dei compensi spettanti al collega Ricorrente_1. Anche tale circostanza è stata portata a conoscenza dell'Ufficio per giustificare le ingenti spese sostenute (circa € 107.000,00) per l'attività contenziosa sopra descritta;
spese che avrebbero dovuto essere divise tra i tre componenti del citato collegio di difesa in ragione degli intercorrenti accordi di collaborazione che essendo stati disattesi dagli Avv.ti Nominativo_1 ed Nominativo_2 hanno addirittura generato un contenzioso penale.
Nell'anno 2018 la procedura di deposito degli atti nell'ambito del procedimento giudiziario di tipo amministrativo era caratterizzata in modo che tutti gli atti dovevano essere depositati in modalità “cartacea”
e, soprattutto per ognuno degli 84 giudizi, in n° 4 copie complete di allegati (i quali allegati costituivano molto spesso la parte più consistente in termini quantitativi considerando la necessità di allegare copie dei titoli posseduti dai ricorrenti, giurisprudenza varia, certificati ecc.) nonché in ulteriori n° 3 del solo ricorso da destinare ad ognuno dei tre giudici componenti i collegi (in fase di contradditorio orale con l'Ufficio si sono depositate, a titolo solo indicativo, due produzioni complete e per il trasposto delle stesse, così da rendere in modo facilmente percepibile la grossolanità della sommaria valutazione dell'Ufficio, sono occorsi due trolley e 3 zaini;
e, si badi bene, parliamo di sole due produzioni rispetto al marasma di equivalenti documenti depositati innanzi al GA nonché detenuti presso lo studio e poi dematerializzati). A ciò si aggiungeva la necessità della consegna di almeno una copia del solo ricorso (tralasciando la produzione degli allegati a supporto) al singolo ricorrente, il quale "oltretutto, ove possibile e/o necessario, ha fatto accesso allo studio per la firma del mandato (e tanto anche per intenderci, sotto altro verso, sulla quantità di persone che fisicamente hanno occupato gli spazi dello studio con ogni conseguenziale effetto in termini di produzione di sporcizia e necessità di igienizzazione)". Alla luce di quanto sopra esposto in relazione alle obbligatorie procedure di predisposizione e deposito degli atti come sopra descritte appare evidente come gli acquisti di carta, cartelline, buste trasparenti, dorsi, cartelline intestate e tutto quanto necessario a collazionare un atto legale come sopra descritto, che l'Ufficio ha ritenuto come “ingiustificati, sproporzionati e dunque antieconomici”, vanno considerati sotto una luce totalmente diversa. Viceversa, dalla tabella riepilogativa redatta risultava che gli acquisti di carta A4 e di cartelline a 3 lembi, ad esempio, sono stati appena sufficienti a soddisfare l'esigenza di materiale per collazionare i fascicoli processuali necessari per il deposito ed a consegnare al singolo patrocinato almeno una copia del solo ricorso.
Da questi dati si evince chiaramente come gli acquisti dei principali materiali (carta A4, cartelline intestate,
Buste trasparenti, Cartelline a tre lembi, dorsi) siano stati perfettamente coerenti con gli atti prodotti e depositati presso i citati organi giurisdizionali per produrre i quali si sono utilizzate anche le giacenze di materiali preesistenti. Nel dettaglio:
- Acquisti di carta A4: n° 1.800.000 fogli – impiegati per circa 1.950.000;
- Acquisto di cartelline intestate: n° 17.500 – impiegate per circa n° 15.250;
- Acquisto di buste trasparenti: n° 15.000 – impiegate per circa n° 15.300;
- Acquisto cartelline a tre lembi: n° 13.000 – impiegate per circa n° 15.250.
Con riguardo, poi, alle spese sostenute per la sistemazione dei faldoni processuali, il loro trasporto e la loro successiva archiviazione, risulta evidente, in ragione della mole eccezionale degli atti prodotti, come fosse assolutamente necessario il supporto di operatori esterni in quanto lo studio legale non aveva le “forze” necessarie a tale gestione;
e, d'altra parte, proprio la riconduzione ai normali flussi lavorativi negli anni a seguire depone vieppiù per la eccezionalità dell'attività e, quindi, anche delle spese sopportate nell'anno
2018. In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorrente ha predicato la sussistenza dei presupposti per considerare gli acquisti contestati, classificati come indeducibili per antieconomicità, come pienamente coerenti e giustificati con l'attività dello studio legale Avv. Ricorrente_1 per l'anno 2018; tanto in virtù della dimostrata attività eccezionale svolta in quell'anno dallo stesso, configurabile come una vera e propria azione massiva (oltre 15.000 soggetti patrocinati) e, quindi, “class action”, nei confronti del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Il ricorrente ha quindi svolto il seguente motivo.
1. Sulla logica algoritmica ovvero sulla natura meramente desuntiva dell'accertamento (proseguito pur a fronte della prova della irragionevolezza dello stesso e, quindi, della prova piena e non contrastata della coerenza delle spese tutte sostenute).
Sulla questione della antieconomicità delle spese sostenute e della loro conseguente mancanza di congruità ed inerenza si è formata nel corso del tempo una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità. Alcune sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione sono menzionate anche dall'Ufficio nell'atto impugnato
(sentenza Cassazione n° 14579/2018 ed Ordinanza Corte di Cassazione Civile n° 28617/2018). Dall'analisi della giurisprudenza saliente emerge come nel caso in cui l'Ufficio consideri non deducibili dei costi nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa per mancanza di inerenza e congruità degli stessi rispetto all'attività svolta ed ai ricavi prodotti, spetti al contribuente fornire prova contraria e, quindi, dimostrare l'inerenza delle spese sostenute e la loro congruità rispetto al tipo di attività svolta ed al volume di ricavi prodotti. A tal riguardo la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con l'Ordinanza n° 28618/2018 ha affermato
“….in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.
P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (cfr. Cass. n. 23626/2011). Quest'ultimo è, peraltro, tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove – come nel caso di specie – sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. Cass. 4454/10; 26480/10; 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015)…..”.
Orbene, in disparte del discutibile equilibrio di forze – quanto all'onus probandi – tra una Amministrazione che opera in termini ipotetico-deduttivi e un contribuente su cui viene riversata ogni incombenza probatoria
(il che meriterebbe una rimeditazione costituzionale del sistema), nel caso di specie dirompe la illegittimità complessiva della condotta laddove pur avendo avuto l'Ufficio prova certa della assoluta ragionevolezza dei costi (tanto più ragionevoli se rapportati ai mancati guadagni) la stessa ha mantenuto inalterata la propria posizione “costringendo” il contribuente al dispiegamento della presente azione. Se, insomma parte ricorrente ha provato, come ha provato, di avere sostenuto quei costi così come, in relazione ai mancati introiti, ha dimostrato anche la risibilità della equazione deduttiva dell'ufficio, tenuto proprio conto della univocità dei pronunciamenti giurisprudenziali citati anche dall'Ufficio, si coglie la strumentalità della persistenza dell'azione accertativa finalizzata solo ad asfissiare il contribuente che, nel caso di specie, oltre al danno
(sottrazione dei guadagni ad opera di terzi) patisce anche la beffa del mancato riconoscimento fiscale dei costi sostenuti. Ciò, attingendo ad ulteriori pronunciamenti, rende vieppiù insensato l'operato dell'Ufficio laddove non solo l'inerenza (quella apoditticamente contestata) deve essere valutata in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso quando, poi, un costo può essere considerato inerente e quindi deducibile anche se antieconomico rispetto al ricavo atteso (Cass. Civ., Sez. V, 8 marzo 2021, n. 6368) e senza dire che l'antieconomicità non è di per sé sufficiente a negare la deducibilità, ma può costituire un indizio da valutare nel contesto complessivo (Cass. Civ., Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 5707). Da quanto sin qui esposto e da quanto emerso in sede di contraddittorio, soprattutto con riguardo alla ponderosa documentazione depositata, si ritiene che il contribuente abbia ampiamente dimostrato l'inerenza e, ancor di più, la congruità delle spese sostenute per carta, cartelline, dorsi e materiale di cancelleria vario rispetto all'attività straordinaria svolta nel corso del 2018 ed al volume d'affari prodotto. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo al ricorso e difendendo il proprio operato.
3. Fissata l'udienza del 19/12 per la trattazione dell'istanza di sospensione, le parti hanno concordemente chiesto che la Corte si pronunciasse direttamente sul merito del ricorso.
Il processo è stato quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre premettere che l'Agenzia, con l'atto impugnato, ha da un lato ricostruito l'enorme mole di acquisti di carta e materiale vario di cancelleria effettuati e dichiarati dall'avv. Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2018, dall'altro sottolineato che "oltre a ciò, si evidenzia che al sistema “Spesometro Integrato” gli acquisti effettuati dal professionista in esame presso i suddetti fornitori (“Società_1 S.R.L.” e “Società_3 S.R.L.”) non risultano comunicati da entrambe le parti".
Quanto al primo aspetto, nell'avviso l'analisi delle spese dedotte come costi dal contribuente ha permesso di riscontrare la presenza di materiale di consumo ufficio, cancelleria e stampati e spese varie per un importo complessivo, pari ad € 107.713,51, come di seguito riportato:
a) MATERIALE CONSUMO UFFICIO : fatture 09-30-33-44-46-51-53-65, per im. complessivo di 49.725,65
€;
b) CANCELLERIA E STAMPANTI;
fatture 05-11-29-55-56-64, per imp. compl. di 24.987,86 €;
c) SPESE VARIE DOCUMENTATE: fatture 07-14, per imp. complessivo di 33.000,00 € (quest'ultimi rappresentati da servizi resi da Società_3 SRL per "SERVIZIO Nominativo_3 IGENIZZAZIONE UFFICIO Nominativo_4 2018" per l'importo di 15.000,00 +IVA e per "SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E SISTEMAZIONE FALDONI E CARTELLE PER ANNO 2018" per l'importo di 18.000,00 +IVA.
Quanto al secondo aspetto, rimane il già rilevato dato della mancata comunicazione nel sistema dello spesometro degli acquisti presso Società_1 srl e dei servizi di Società_3.
Inoltre, nelle controdeduzioni depositate l'Agenzia ha opposto che la giustificazione addotta dall'avv. Ricorrente_1 (acquisti e servizi erano congrui e reali perchè direttamente correlati all'eccezionale fabbisogno resosi indispensabile alla gestione di un numero elevatissimo - 15.000 - di ricorsi giurisdizionali proposti con modalità cartacee) non aveva "a parere dell'Ufficio alcuna valenza giuridica atteso che:
• non risulta depositata alcuna documentazione fiscale o contrattuale che provi l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
• non è stato fornito alcun rendiconto analitico (es. fatture attive, parcelle, elenco mandati).
• neppure sono stati allegati i mandati professionali, ne i provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti patrocinati.
Inoltre va evidenziato che la circostanza che il ricorrente afferma di aver operato con altri due avvocati, non ha rilevanza fiscale, in assenza di formalizzazione dell'associazione; A ciò si aggiunga che l'eventuale mancato pagamento da parte dei colleghi dei compensi spettanti a suo favore, rappresenta una questione civilistica interna. Il principio di competenza economica impone la correlazione tra ricavi e costi: se il ricorrente ha sostenuto costi senza incassare il corrispettivo, non può dedurre integralmente tali spese".
5. Il ricorso non merita l'accoglimento.
Occorre anzitutto rilevare che la motivazione dell'atto impugnato è sostanzialmente ancipite, fondandosi sia sulla prospettata assenza del rapporto di proporzionalità tra costi dichiarati e ricavi ottenuti (con conseguente esclusione dell'inerenza dei primi), che sulla dubbia configurabilità dei costi medesimi (in quanto non adeguatamente riscontrati nel sistema spesometro integrato, che registra l'assenza della loro corrispondenza nelle dichiarazioni di chi quei beni e servizi avrebbe ceduto o reso all'avv. Ricorrente_1).
Il ricorrente critica la sola prima ragione accusatoria, mentre nulla dice né documenta riguardo la seconda.
Il che sarebbe di per sè solo sufficiente a negare pregio al ricorso, restando insuperati i dubbi palesemente affermati dall'Agenzia, e dal ricorrente non fugati, circa l'effettivo sostenimento degli ingenti costi dedotti.
Non meno infondati sono, peraltro, gli argomenti addotti a sostegno dei motivi di ricorso, che censurano la prima ragione accusatoria, dal momento che:
a) da un lato, il ricorrente nulla ha replicato o documentato, nel corso del processo, al rimprovero di non aver depositato alcuna documentazione fiscale o contrattuale che provi l'effettiva esecuzione delle prestazioni, di non aver fornito alcun rendiconto analitico (es. fatture attive, parcelle, elenco mandati) e di non aver allegato i mandati professionali, ne i provvedimenti giurisdizionali relativi ai procedimenti patrocinati;
b) dall'altro, risulta evidente che gli acquisti dichiarati come costi sono palesemente ingiustificati, sproporzionati e dunque antieconomici, soprattutto se rapportati alla tipologia di attività svolta dalla parte, consistente in un piccolo studio legale privo di personale dipendente, avvalsosi nel corso dell'anno in rilievo di collaborazioni esterne per importi esigui (€ 16.329,52) a fronte di prestazioni professionali rese per un totale dichiarato di € 198.321,00, non risultando concretamente provato il collegamento funzionale tra gli enormi costi e le ingenti spese sostenute e l'attività professionale esercitata, tale da determinare un rapporto di causa ed effetto per cui a fronte del sostenimento delle spese (causa) si rende possibile la realizzazione dell'attività professionale (effetto) da cui discendono i redditi imponibili, con conseguente violazione del principio di inerenza.
Mancando, in definitiva, sia la prova della necessità degli acquisti e servizi (il ricorrente non documenta l'immane attività che asserisce di aver svolto) e non avendo il ricorrente nemmeno superato i dubbi circa l'effettivo sostenimento dei costi (Società_1 srl - che ha emesso le fatture per acquisti di materiali di cancelleria per circa 80.000,00 € - e Società_2 srl - che ha emesso le fatture per i servizi di gestione degli archivi e di pulizia dello studio e dell'arcivio per circa 33 mila euro - non hanno comunicato queste fatture al sistema dello Spesometro integrato), l'avviso impugnato non merita alcuna censura.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese all'Agenzia delle Entrate, liquidandole in 5000 euro per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15 per cento.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello