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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1227/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTELLANO FABIO LIBERATORE, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CHIESA PAOLO ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore, appellato
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI per parte appellante si intendono richiamate le conclusioni contenute nell'atto d'appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, contrariis reiectis:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere o revocare l'esecutività della Sentenza di primo grado per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e per la grave situazione di indigenza in cui versa il , la moglie e Pt_1
l'anziana mamma con loro convivente
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
SENTENZA N. 2267/2023 resa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa AMINA
SIMONETTI nella causa civile iscritta al n. R.G. 4438/2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
-Ammettere e disporre CTU al fine di accertare che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di avviso di ricevimento n.35/2015 dell' di CP_3 CP_4 afferente alla notifica dell'atto di citazione relativo al procedimento Tribunale
Civile di Milano RG.N. 1662/2016 Sentenza n.14042/2016 pubblicata il
22/12/2016 non appartiene al signor;
Parte_1
-Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'atto di citazione a Giudizio della , depositata Controparte_2 dalla nel procedimento R.G. n. 1662/2016, celebrato Controparte_2 innanzi Tribunale Civile di Milano e definito con sentenza n. 14042/2016 pubblicata il 22.12.2016.
- Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
- Escludere il documento contraffatto dal procedimento di cui sopra e per l'effetto dichiarare nulli tutti gli atti posti in essere nel giudizio n. R.G.
1662/2016 e nel giudizio di esecuzione n. 36/2015 R.G. Es. celebrati innanzi al Tribunale civile di Milano.
- dichiarare la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva, revocare la vendita, ordinando la restituzione dell'immobile sito in Milano, Viale
Ungheria n. 9 al signor e agli aventi diritto in quanto la Parte_1 sentenza è viziata;
pag. 2/18 - Sussistendo tutti i presupposti per operare la richiesta di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali la cui quantificazione sia facoltà da parte del Giudicante.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dellaistanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi e disporre CTU calligrafica circa l'autenticità della sottoscrizione della cartolina di ricevimento di atto Giudiziario sopraccitato e la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
A)”Vero che il giorno 1.12.2015 il Sig. non si trovava a Codigoro” Parte_1 indicando come teste la Sig.ra residente in [...] Testimone_1
Milano- Nesteruk Olena Via Ghinatti 18 a in Milano “
B)Vero che ho notificato personalmente in data 1.12.2015 al Sig.
[...]
un atto giudiziario indicando come teste la Sig.ra Pt_1 Testimone_2 dipendente dell'ufficio postale di Via Cavour27 CP_4
Si chiede di ammettersi e disporre CTU al fine di accertare che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di avviso di ricevimento n.35/2015 dell' di afferente alla notifica dell'atto di citazione relativo al CP_3 CP_4 procedimento Tribunale Civile di Milano RG.N. 1662/2016 Sentenza
n.14042/2016 pubblicata il 22/12/2016 non appartiene al signor
[...]
Pt_1
pag. 3/18 per parte appellata si richiama il contenuto del foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis: accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire di parte attrice;
accertato e dichiarato che la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 14042/2016
è provvedimento giurisdizionale diventato incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari perché sono decorsi i termini per impugnare;
accertato e dichiarato che la querela di falso così come promossa in primo grado non ha fondamento sia per carenza dei presupposti processuali sia perché difetta di interesse ad agire;
per gli effetti confermare la Sentenza di primo grado n. 2267/2023 (RG 4438/2020) emessa dal Tribunale di Milano, oggi appellata, per i motivi meglio dedotti ed esposti, con vittoria di spese e onorari (oltre accessori CPA 4% e spese generali 15%) di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario anche relativamente al primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_5
(poi incorporata da , proponendo querela
[...] Controparte_6 di falso al fine di accertare la falsità della firma apposta sulla relata di notifica dell'atto di citazione con cui questa, in data 01.12.2015, aveva convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale di Milano al fine di Pt_1 ottenere la declaratoria di avvenuta accettazione dell'eredità della nonna paterna, sig.ra (proc. n.r.g. 1662/20163). Persona_1
In particolare, l'attore esponeva:
pag. 4/18 - che, nell'ambito del procedimento di accertamento dell'accettazione dell'eredità non si era costituito ed era stato dichiarato contumace;
- che all'esito del procedimento era stata pronunciata la sentenza n.
14042/20164, con la quale è stato dichiarato che il LL era l'erede della sig.ra Per_2
- che tale accertamento consentiva, nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 36/2015 R.G.E. pendente nei suoi confronti per debiti propri innanzi al Tribunale di Milano, di proseguire l'espropriazione che ha portato all'aggiudicazione all'asta e al trasferimento forzato del bene incluso nell'asse ereditario della sig.ra nel quale il viveva con la madre e la Per_1 Pt_1 moglie;
- che solo nel giugno 2019, a seguito del conferimento del mandato ad un nuovo difensore al fine di chiedere il differimento del rilascio dell'immobile, esaminando col nuovo legale gli atti, rilevava la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli era stato notificato l'atto di citazione che ha introdotto la causa del 2016;
- che, oltretutto, la notifica era avvenuta in data 01.12.2015 a Codigoro (FE), ove aveva la residenza la madre del sig. , mentre lo stesso viveva Pt_1 stabilmente a e lavorava presso la Cooperativa Agreste;
CP_4
- che addirittura, nella stessa relata, l'ufficiale giudiziario aveva apposto la dicitura “visto firmare”, sebbene la firma, a suo dire, fosse apocrifa.
Il querelante concludeva chiedendo di disporre accertamenti tecnici, utilizzando come scrittura di comparazione la sottoscrizione del proprio documento di identità ed altre firme depositate esemplificativamente su foglio prodotto contestualmente alla citazione.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della querela di CP_2 falso e concludendo per il rigetto della domanda.
Più in dettaglio la querelata sosteneva che:
pag. 5/18 - nell'ambito della causa del 20166 il Giudice, all'udienza del 29.9.2016 aveva ammesso l'interrogatorio formale del sig. , a cui era stato Pt_1 notificato il verbale di udienza ex art. 292 c.p.c.;
- che tale notifica dell'ordinanza era stata eseguita in data 12.10.2016 in
Codigoro, Viale Cefalonia n. 7, e l'avviso di ricevimento era stato firmato dal
, il quale non ha mai contestato la relativa firma (doc. 5 convenuta); Pt_1
- che, diversamente, la sentenza del 2016 non era stata notificata al LL che risultava trasferito da quell'indirizzo (doc. 6 convenuta);
- che la sentenza, divenuta definitiva, veniva depositata agli atti della procedura esecutiva in data 11.09.2017 (doc. 7 convenuta);
- che, in data 13.11.2018, il sig. si costituiva nel processo esecutivo Pt_1 depositando un'istanza di rinvio della liberazione dell'immobile esecutato
(doc. 8 convenuta);
- che era quindi venuto a conoscenza degli atti del processo esecutivo, tra i quali era compresa la sentenza del 2016.
- che difettava la propria legittimazione passiva per avere ceduto il credito in forza del quale era stata intrapresa la procedura esecutiva;
- che era carente l'interesse ad agire del , dato che l'atto di citazione, la Pt_1 cui notifica era oggetto di querela, riguardava il giudizio di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità della sig.ra da parte del Per_1 querelante;
che tale accettazione risultava implicitamente da altri elementi, e segnatamente: i) dalla denuncia-querela sporta dal per denunciare la Pt_1 contraffazione della firma (doc. 19 convenuta); ii) dai ricorsi presentati dal al giudice dell'esecuzione per ottenere il rinvio della liberazione e la Pt_1 sospensione dell'espropriazione, in cui egli aveva ripetutamente affermato di essere proprietario dell'immobile pignorato.
La ha quindi osservato che, qualora si fosse dovuto ripetere il CP_2 giudizio sull'accettazione tacita dell'eredità, si sarebbe giunti comunque alla medesima statuizione;
pag. 6/18 - che si verte in ipotesi di divieto del ne bis in idem: la sentenza del 2016 non era stata impugnata ed era ormai passata in giudicato.
Il difensore di , quale banca incorporante la CP_7 Controparte_2
depositava ex art. 223 c.p.c. l'originale dell'atto di citazione per
[...]
l'accertamento della qualità di erede del , corredato dell'avviso di Pt_1 ricevimento della raccomandata con cui era stata notificata la citazione del
2016 al LL e recante la firma oggetto di querela di falso.
Il PM chiedeva il rigetto delle domande formulate dal querelante.
Il Tribunale di Milano, senza procedere all'istruttoria chiesta dall'attore ritenuta irrilevante (prove testimoniali e consulenza tecnica calligrafica), ha rigettato tutte le domande con la sentenza ora impugnata e ha condannato il sig. alla rifusione delle spese in favore di . Pt_1 CP_7
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- non pertinenti i rilievi della convenuta a sostegno dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della stessa, osservando che nella querela di falso è legittimato passivo colui che intende avvalersi o si è avvalso del documento di cui si contesta la veridicità7. A nulla rileverebbe il fatto che la convenuta abbia in seguito ceduto il credito vantato nei confronti del , poiché la Pt_1 firma oggetto di querela è stata apposta su un documento rilevante nel giudizio di accertamento dell'accettazione dell'eredità introdotto dalla CP_2
- la carenza di interesse ad agire del querelante, sulla base del rilievo secondo cui il sig. ha collegato il proprio interesse all'accertamento Pt_1 della falsità della firma all'esito della causa del 2016 (accertamento dell'acquisto iure hereditatis dell'immobile di viale Ungheria 9 a Milano), in relazione al pignoramento di quest'ultimo, aggredito dal suo creditore. Il primo collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento
pag. 7/18 gli attribuisce”8; ancora, i giudici hanno rilevato che la relata di notifica - su cui è apposta la firma contestata - è un documento che ha l'unica funzione di accertare la ricezione, da parte del destinatario, dell'atto processuale oggetto della notificazione, e che il querelante non vanta alcun interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della falsità della propria firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata, poiché l'eventuale caducazione della sentenza del 2016 tramite revocazione (art. 395 cpc) e la ripetizione del giudizio in punto di accettazione dell'eredità, porterebbe al medesimo risultato, poiché lo stesso sig. ha dichiarato, in più atti Pt_1 processuali depositati nel procedimento di esecuzione forzata, d'essere proprietario dell'immobile9;
Il Tribunale ha comunque rigettato la querela di falso osservando che la firma in discussione appartiene al querelante, fondando, il proprio convincimento sui seguenti elementi:
1) il raffronto della firma del 01.12.2015 oggetto di querela (doc. 8 attore), con quella non disconosciuta del 12.10.2016 (doc. 5 convenuta), apposta dal sull'avviso di ricevimento della notificazione ex art. 292 c.p.c. Pt_1 dell'ordinanza di ammissione all'interrogatorio formale come convenuto contumace nella causa del 201610;
2) gli ulteriori fattori indiziari individuati nella condotta complessiva tenuta dal querelante: in dettaglio, è stato preso in considerazione il fatto che il
, avuta notizia in data 12.10.2016, con la notificazione dell'ordinanza ex Pt_1 art 292 c.p.c., della pendenza della causa del 2016, non si sia costituito per far valere la falsità della firma e la nullità della notificazione della citazione, né abbia in alcun modo reagito avverso la sentenza del 2016, neanche quando ha appreso del deposito di questa nel processo di espropriazione immobiliare in cui si era costituito il 13.11.2018 (doc. 8 convenuto); una pag. 8/18 simile condotta non è stata ritenuta compatibile con l'affermazione della falsità della firma, in ragione: i) della rilevanza degli interessi in gioco
(l'esproprio dell'immobile in cui viveva con la madre); ii) del fatto che il Pt_1 era assistito da un legale nel processo di esecuzione immobiliare;
iii) della doglianza di falso formulata solo dopo che le istanze di rinvio dell'ordine di liberazione dell'immobile e della sospensione dell'esecuzione erano state rigettate dal Giudice dell'esecuzione;
In relazione alle ulteriori domande proposte dal , il Tribunale ha Pt_1 rilevato:
i) che sono inammissibili le domande aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità degli atti del processo esecutivo, di restituzione dell'immobile per vizio della sentenza del 2016, perché l'attore avrebbe dovuto attivare gli specifici strumenti delle opposizioni all'esecuzione ex art 615 e ss. c.p.c.;
ii) che è infondata la domanda di condanna della al risarcimento del CP_8 danno perché la falsità non sussiste;
secondo il primo Giudice delle due l'una: o il ha ereditato l'immobile di Milano dalla sig.ra ne è Pt_1 Per_1 divenuto proprietario ed ha subito legittimamente l'esecuzione forzata;
oppure non ha accettato l'eredità della e non è mai stato proprietario Per_1 dell'immobile, che però è stato impiegato a tutto suo vantaggio per estinguere un suo debito.
II. L'appello
Avverso la sentenza del Tribunale ha interposto appello il sig. , il Parte_1 quale ha chiesto:
- in via pregiudiziale e cautelare di sospendere o revocare l'esecutività della sentenza impugnata;
pag. 9/18 - in via principale e nel merito, di accogliere l'appello proposto e di riformare la sentenza impugnata, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in primo grado, riportate nel presente giudizio11;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, l'appellante chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, disponendo CTU calligrafica e ammettendo la prova testimoniale12.
L'atto di appello censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui è stata affermata - senza alcun accertamento tecnico in proposito -
l'autenticità della firma introduttiva di un giudizio da cui sono derivate gravissime conseguenze patrimoniali per il LL. In tesi, la sentenza impugnata appare gravemente manchevole, in quanto sorretta da una motivazione lacunosa, incongrua e incoerente, basata su un'erronea valutazione degli atti di causa e delle circostanze probatorie. Si contesta che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le circostanze esposte dal , non ammettendo alcun accertamento tecnico circa Pt_1
l'autenticità o meno della sottoscrizione ed arrivando a sostenere che la firma, oggetto di disconoscimento, non fosse falsa, dietro palesi supposizioni ed attraverso una mera comparazione di firme agli atti. Ad avviso dell'appellante suscita perplessità l'affermazione circa l'infondatezza della domanda, laddove si dice che, anche se il non fosse divenuto il Pt_1 proprietario dell'appartamento già della nonna paterna, il bene in parola è stato comunque impiegato a suo vantaggio per estinguere un suo debito.
pag. 10/18 ***
Si è costituita contestando tutto quanto dedotto dalla parte CP_7 avversa ed ha concluso - accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire da parte dell'appellante, il passaggio in giudicato della sentenza del 2016 e l'infondatezza della querela di falso promossa in primo grado dalla controparte – per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
In particolare, la Banca appellata ha eccepito:
- l'assoluta carenza di interesse ad agire in capo al LL, atteso che - anche qualora dovesse essere ripetuto il Giudizio relativo all'accettazione tacita dell'eredità questo, in forza della confessione resa dallo stesso appellante nella querela13 e della sua dichiarata qualificazione come proprietario dell'immobile esecutato in tutti i ricorsi depositati nell'esecuzione14 - un nuovo giudizio sul punto avrebbe lo stesso esito;
ad avviso dell'appellata il sig. dal giudizio di accertamento dell'eredità ha tratto un vantaggio Pt_1 poiché ha potuto ridurre il proprio debito nei confronti dell'istituto bancario;
- la violazione, attraverso la querela di falso, del divieto di ne bis in idem, stante il passaggio in giudicato (per decorso dei termini di impugnazione) della sentenza del 2016; la sentenza è stata depositata in data 11.09.2017 nel corso dell'esecuzione (doc. 7 di primo grado), ove l'appellante si era poi costituito il 13.11.2018 (doc. 8 di primo grado); i termini per impugnare tale decisione innanzi ai giudici competenti sono iniziati a decorrere a far data dalla costituzione del nell'esecuzione immobiliare;
Pt_1
- l'inammissibilità della querela di falso, in ragione della preclusione all'azione in forza della sentenza irrevocabile del2016 (intercorsa tra le stesse parti) che ha come presupposto la genuinità del documento;
la querela civile di falso, sia principale sia incidentale, può proporsi in qualunque stato e pag. 11/18 grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato: la legge stessa precluderebbe la querela di falso ogni volta che una sentenza (civile o penale) abbia accertato con efficacia di giudicato l'esistenza di un determinato diritto o situazione giuridica, in forza di una prova documentale rilevante per la decisione ed implicitamente ritenuta genuina, non essendo stata proposta alcuna azione
(principale o incidentale) di falso, ovvero alcuna impugnazione.
L'appellante non ha depositato alcuno scritto conclusivo. L'appellata ha confermato gli argomenti già illustrati nella comparsa di costituzione.
***
Così ricapitolato il contraddittorio articolatosi tra le parti in entrambi i gradi del giudizio, la Corte reputa che l'appello sia infondato.
La controversia concerne la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'ambito della procedura di espropriazione forzata dell'immobile che il sig. ha ereditato dalla nonna paterna. Pt_1
Si comprende dagli atti che per detto immobile, sito in viale Ungheria 9 a
Milano e staggito nella procedura esecutiva intrapresa nel 2015 dalla Banca nei confronti del sig. , non risultava la continuità delle trascrizioni, Pt_1 poiché il debitore esecutato non aveva accettato espressamente l'eredità della nonna, e, giocoforza, mancava la trascrizione dell'accettazione medesima. Al fine di ricostruire la continuità delle trascrizioni è stata così introdotta la causa del 2016 per ottenere la declaratoria di accettazione tacita dell'eredità della nonna da parte del sig. (nella quale era compreso l'immobile Pt_1 pignorato) affinché si potesse provvedere alla trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c.15 e quindi alla vendita del bene all'asta.
L'accertamento della qualità di erede è avvenuto con la sentenza del 2016 a seguito di giudizio a cognizione ordinaria promosso dal creditore che aveva intrapreso l'esecuzione forzata: si tratta proprio del giudizio introdotto con la citazione la cui relata di notifica reca la sottoscrizione denunciata come pag. 12/18 apocrifa dal sig. , giudizio, quest'ultimo, che si è svolto nella Pt_1 contumacia del debitore esecutato. La procedura di espropriazione – si comprende dagli atti di causa - ha ripreso il suo corso a seguito della sentenza del 2016 e degli adempimenti conseguenti.
Nel 2019 (peraltro dopo l'emanazione del decreto di trasferimento dell'immobile) il ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art Pt_1
615, secondo comma, c.p.c., lamentando:
- il carattere apocrifo della sottoscrizione della relata di notifica dell'atto introduttivo della causa del 2016 per la dichiarazione della qualità di erede;
- la nullità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, perché, in tesi, fondata sull'erroneo presupposto dell'acquisto della qualità di erede.
Con detto ricorso ex art. 615, secondo comma, cpc, il ha chiesto anche Pt_1 la sospensione della procedura esecutiva.
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e - a mente dell'art. 616 cpc - ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20 gennaio 2020 per l'introduzione del giudizio di merito16.
Il giudizio di primo grado che ci occupa (notifica della citazione il 12 gennaio), è espressamente indicato come fase di merito dell'opposizione, poiché a pag. 4 della citazione l'attore si è così espresso:
“Per i medesimi fatti in data 01/08/2019 il signor ha presentato Parte_1 denuncia presso il Commissariato della Polizia di Stato “Mecenate” di Milano sita alla Via Quintiliano 59. Doc.9 Alla denuncia del signor , Parte_1 seguiva in data 02/08/2019 istanza al Giudice dell'Esecuzione per la sospensione della procedura esecutiva in attesa di ulteriori sviluppi, Doc.10, rigettata dal Tribunale con provvedimento del 31/10/2019 con il quale dava termine sino al 20/01/2020 per l'introduzione del Giudizio di merito mediante atto di citazione osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c. ridotti della metà. Doc.11”
pag. 13/18 Il giudizio riguarda al contempo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione e la querela di falso (la falsità della firma era stata dedotta già nella fase sommaria).
Ciò premesso, la Corte ritiene che il sig. sia privo di interesse ad agire Pt_1 ex art. 100 c.p.c.
In proposito, è sufficiente rilevare che la causa del 2016 (introdotta, come detto, da citazione la cui relata di notifica recherebbe la firma apocrifa) si è conclusa con sentenza che ha affermato che il sig. è l'erede della nonna Pt_1 paterna sig.ra e ciò sul presupposto del possesso dei beni ereditari e Per_1 dell'esecuzione, da parte del , della voltura catastale. Si noti che il sig. Pt_1
ha sempre proclamato in ogni sede, per quanto risulta agli atti, e anche Pt_1 nel processo esecutivo, d'essere proprietario dell'immobile pignorato ricompreso nell'asse ereditario della nonna scomparsa. Ebbene, in detto contesto, la Corte rileva che appare corretto il rilievo del Tribunale, laddove ha sottolineato che la statuizione contenuta nella sentenza del 2016, in tesi nulla per omessa instaurazione del contraddittorio, risulta assolutamente conforme a quanto l'appellante ha sempre sostenuto in ogni ambito, sicché la ripetizione del giudizio porterebbe inevitabilmente a un esito di identico segno.
Non è fuori luogo ricapitolare tutti i momenti, risultanti agli atti, in cui l'appellante ha riconosciuto d'essere proprietario dell'immobile di via
Ungheria.
Il sig. ha anzitutto affermato tale qualità nella denuncia-querela Pt_1 depositata alla polizia giudiziaria di essere “proprietario” dell'immobile con cui ha prospettato l'apocrifia della sottoscrizione (doc. 19 appellata). Nell'atto in parola si legge ciò che segue:
pag. 14/18 L'appellante ha confermato la propria qualità di proprietario dell'immobile anche in più atti processuali durante l'esecuzione forzata. Si vedano in particolare:
1) doc. 8 appellata (istanza di rinvio della liberazione dell'immobile pignorato del 13.11.2018) che si riporta di seguito, per la parte che qui interessa:
2) doc. 10 appellata (istanza di sospensione della liberazione del
05.12.2018):
pag. 15/18 3) doc. 12 appellata (istanza di sospensione della liberazione del
14.07.2019):
4) doc. 17 appellata (istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cpc, del 02.08.2019):
La prospettazione difensiva risulta quindi contraddittoria, perché il sig.
: Pt_1
- da un lato, afferma di non aver potuto esprimere le sue ragioni nel giudizio del 2016,
- dall'altro rivendica d'essere proprietario dell'immobile,
- così formulando un'affermazione di segno pienamente conforme e identico a quello della statuizione contenuta nella sentenza del 2016, che pure ritiene nulla.
Appare evidente, ad avviso della Corte, che un eventuale nuovo giudizio porterebbe al medesimo esito di quello del 2016, posto che la parte avversa interessata non esiterebbe a far valere gli elementi ora illustrati che depongono in tal senso.
pag. 16/18 Da ciò deriva, come anticipato, che il sig. non ha interesse ad agire con Pt_1 riferimento alla querela di falso.
Rilevata la carenza dell'interesse ad agire, diviene superfluo stabilire se la firma del sig. sia o meno di suo pugno, e dunque non occorre assumere Pt_1 alcun mezzo di prova.
La carenza di interesse alla proposizione della querela implica:
- che gli atti della procedura esecutiva non sono affatto nulli17;
- che l'opposizione ex art. 615, secondo comma, cpc è infondata;
- che aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, CP_7
- e che dunque la sentenza di primo grado va confermata sul punto.
Del pari infondata appare la domanda di risarcimento del danno. Non pare attaccabile l'argomento del Tribunale, laddove ha osservato che se anche l'immobile non fosse di proprietà di (ma così non è in ragione delle Pt_1 ripetute ammissioni dello stesso appellante), quest'ultimo ha tratto vantaggio dall'espropriazione di un bene altrui: con il ricavato della vendita di bene altrui ha visto estinguersi, anche solo in parte, un proprio debito, sicché non pare esservi spazio per ipotizzare un pregiudizio in suo danno.
In altre parole, il sig. : Pt_1
- o ha subito legittimamente dell'esecuzione immobiliare (essendo proprietario del bene), e dunque non ricorre alcun danno ingiusto,
- oppure ha potuto ridurre l'indebitamento tramite la vendita forzata di un bene immobile che non era di sua proprietà, così traendo vantaggio – e non pregiudizio - dall'esito della procedura esecutiva.
L'appello va dunque respinto. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente confermata.,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di entrambi i gradi vanno distratte a favore del difensore pag. 17/18 (sull'ammissibilità della richiesta fatta per la prima volta in appello anche per le spese del primo grado, v. Cass. 2736 del 2002).
Deve da ultimo darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115 del 2002 e succ. mod. per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2267/2023, così decide:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
4.000,00, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi unitamente alle spese liquidate con la sentenza impugnata, a favore dell'avv. Paolo Chiesa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d'ora in poi, brevius, . CP_2 2 di seguito anche solo “Credem” o “la Banca” 3 più avanti, 'causa del 2016'. 4 più oltre, più semplicemente, 'sentenza 2016'. 6 Procedimento iniziato con l'atto di citazione la cui relata di notifica era oggetto di querela. 7 richiamando i principi affermati da Cass. n. 19413/2017 8 Cass. n. 19413/2017 9 il Tribunale ha fatto riferimento ai docc. nn. 8, 10, 12, 17 e 19 della convenuta 10 Secondo il primo Giudice, il raffronto tra le due firme è significativo anche perché sono state apposte a meno di distanza di un anno l'una dall'altra. 11 Ovvero: i) ammettere e disporre CTU al fine di accertare che la sottoscrizione apposta sulla cartolina di avviso di ricevimento non appartiene al sig. ; ii) dichiarare la falsità della predetta sottoscrizione;
iii) ordinare la Pt_1 cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
iv) escludere il documento contraffatto dal proc. n.r.g. 1662/2016 e, per l'effetto, dichiarare nulli tutti gli atti posti in essere nel giudizio di primo grado e nel giudizio di esecuzione n. 36/2015 R.G.E.; v) dichiarare la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva e revocare la vendita, ordinando la restituzione dell'immobile al sig. e agli aventi diritto, in Pt_1 quanto la sentenza è viziata;
vi) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e on CP_8 patrimoniali, la cui quantificazione è rimessa al Giudice. 12 Sui seguenti capitoli: “A) Vero che il giorno 1.12.2015 il Sig. non si trovava a Codigoro” Parte_1 indicando come teste la sig.ra residente in [...] Milano- Nesteruk Olena Via Ghinatti Testimone_1 18a in Milano;
“B) Vero che ho notificato personalmente in data 1.12.2015 al Sig. un atto Parte_1 giudiziario” indicando come teste la Sig.ra dipendente dell'ufficio postale di Via Cavour Testimone_2 CP_4 27. 13 Cfr. doc. 19: “Sono stato sottoposto in qualità di debitore alla procedura esecutiva 36/2016 pendente avanti al Tribunale di Milano dove l'immobile di mia proprietà, ove convivono altresì mia madre e mia moglie, è stato assoggettato a pignoramento”. 14 Cfr. doc. 8, 10 e 12. 15 v. doc. 3 dell'attore in primo grado 16 la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudizio ex art. 615, secondo comma, cpc è necessariamente a struttura bifasica (cognizione sommaria avanti al g.e.; cognizione ordinaria avanti al giudice competente per il merito). 17 la domanda di dichiarare la nullità degli atti della procedura esecutiva si risolve nella domanda di merito ex art. 615, secondo comma, e 616 cpc, dovendo così essere qualificata.