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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4007/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4007/2018 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Martellotta;
Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giglio;
Parte_3
opponenti
E
nella qualità di Controparte_1
procuratrice con rappresentanza di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito
s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Trimboli;
opposta
(già , nella qualità di procuratrice di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Trimboli;
[...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano in giudizio la opponendosi al precetto da
[...] Controparte_1 quest'ultima notificato in data 14/25 settembre 2018 per la somma di euro 29.766,07 oltre interessi e spese, precetto fondato su titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario/fondiario del 22.11.2011 munito di formula esecutiva il 5.12.2011.
pagina 1 di 3 A fondamento della opposizione, i deducevano: la mancanza di legittimazione attiva in Pt_1
capo alla società precettante;
vizi del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1283 c.c.; illegittima applicazione di interessi usurari;
nullità del contratto di finanziamento per mancata registrazione dello stesso;
illegittima applicazione del principio di solidarietà passiva trattandosi di debiti ereditari;
erroneità della somma precettata e sussistenza di una polizza assicurativa per l'intero importo del mutuo in caso di morte del mutuatario.
Tanto premesso concludevano affinchè il giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso al precetto, dichiarasse nullo il precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio a carico dello TA (essendo gli opponenti ammessi al gratuito patrocinio).
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione e concludendo per il rigetto delle domande cautelare e di merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio nella Controparte_3
qualità di procuratrice di e cessionaria del credito, facendo proprie tutte Controparte_4
le difese già svolte dalla società cedente, originariamente convenuta in giudizio (si precisa che ha assunto la nuova denominazione di giusta iscrizione presso la Controparte_3 CP_2
C.C.I.A.A. di Roma del 10.2.2022 in virtù della modifica dell'atto costitutivo in data
20.12.2021).
All'udienza del 27 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. Giglio per gli opponenti chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando atto di aver perso interesse a coltivare il giudizio essendo seguita procedura esecutiva immobiliare n. 235/18 R.G.E.I. e vendita dell'immobile; l'avv. Trimboli, per le società da lui assistite, nulla osservava sulla cessata materia del contendere aderendo alla chiesta compensazione delle spese e precisava che allo stato non è stato recuperato alcun credito nonostante l'esperimento di procedura esecutiva immobiliare e la vendita del bene immobile oggetto di ipoteca, concessa a garanzia del contratto di mutuo, titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
I procuratori delle parti chiedevano quindi trattenersi la causa in decisione rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il giudice provvedeva in conformità.
******************
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
pagina 2 di 3 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Cosenza il 28 febbraio 2025 Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4007/2018 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Martellotta;
Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giglio;
Parte_3
opponenti
E
nella qualità di Controparte_1
procuratrice con rappresentanza di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito
s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Trimboli;
opposta
(già , nella qualità di procuratrice di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Trimboli;
[...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano in giudizio la opponendosi al precetto da
[...] Controparte_1 quest'ultima notificato in data 14/25 settembre 2018 per la somma di euro 29.766,07 oltre interessi e spese, precetto fondato su titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario/fondiario del 22.11.2011 munito di formula esecutiva il 5.12.2011.
pagina 1 di 3 A fondamento della opposizione, i deducevano: la mancanza di legittimazione attiva in Pt_1
capo alla società precettante;
vizi del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 1283 c.c.; illegittima applicazione di interessi usurari;
nullità del contratto di finanziamento per mancata registrazione dello stesso;
illegittima applicazione del principio di solidarietà passiva trattandosi di debiti ereditari;
erroneità della somma precettata e sussistenza di una polizza assicurativa per l'intero importo del mutuo in caso di morte del mutuatario.
Tanto premesso concludevano affinchè il giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sotteso al precetto, dichiarasse nullo il precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio a carico dello TA (essendo gli opponenti ammessi al gratuito patrocinio).
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione e concludendo per il rigetto delle domande cautelare e di merito, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio nella Controparte_3
qualità di procuratrice di e cessionaria del credito, facendo proprie tutte Controparte_4
le difese già svolte dalla società cedente, originariamente convenuta in giudizio (si precisa che ha assunto la nuova denominazione di giusta iscrizione presso la Controparte_3 CP_2
C.C.I.A.A. di Roma del 10.2.2022 in virtù della modifica dell'atto costitutivo in data
20.12.2021).
All'udienza del 27 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. Giglio per gli opponenti chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dando atto di aver perso interesse a coltivare il giudizio essendo seguita procedura esecutiva immobiliare n. 235/18 R.G.E.I. e vendita dell'immobile; l'avv. Trimboli, per le società da lui assistite, nulla osservava sulla cessata materia del contendere aderendo alla chiesta compensazione delle spese e precisava che allo stato non è stato recuperato alcun credito nonostante l'esperimento di procedura esecutiva immobiliare e la vendita del bene immobile oggetto di ipoteca, concessa a garanzia del contratto di mutuo, titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
I procuratori delle parti chiedevano quindi trattenersi la causa in decisione rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il giudice provvedeva in conformità.
******************
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
pagina 2 di 3 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Cosenza il 28 febbraio 2025 Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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