Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2494/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile n.2494 R.G.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni .
TRA
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Virginia Palomba e Roberto Ciaravolo in virtù Parte_1
di procura alle liti in calce al presente atto e presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del
Greco alla Via Crocifisso n. 29.
Attrice
E
La (già denominata , con sede legale in Roma Controparte_1 Controparte_2
alla Via Ombrone n. 2, - in persona del Procuratore Speciale Avv. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Renato Notari in virtù di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Gragnano (Na) alla Via Marinai d'Italia n. 2 presso lo studio dell'Avv. Mario Sabbia
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DA FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 02/05/2022, ritualmente notificato, esponeva, di Parte_1
essere titolare di una utenza per fornitura elettrica con la società Eni Gas e Luce Spa – codice cliente 505516647144 – Pod IT001E83045721 – per l'appartamento sito in Torre del Greco (Na)
Detti eventi, tempestivamente segnalati ad , provocavano danni all'impianto Controparte_1 elettrico, all'impianto di antifurto, all'impianto di condizionamento, alla caldaia, ad 8 motori elettrici per tapparelle, a televisori e vari altri elettrodomestici, il tutto per un ammontare di €
13.729,70, come da documentazione prodotta agli atti. Non avendo avuto seguito una richiesta di risarcimento danni inoltrata alla società , parte attrice si determinava a ricorrere al Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata per accertare l'esclusiva responsabilità della predetta società ai sensi degli artt. 2050, 2051 o 2043 c.c. nella produzione dei danni quantificati in € 13.729,70, per i danni patrimoniali, ed € 1.000,00, per quelli non patrimoniali conseguenti a disagi subiti in conseguenza di tali eventi, tutto oltre spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori costituiti.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa la per l'udienza del Controparte_1
13 settembre 2022 la quale contestava i rilievi mossi, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa di settore.
Nel merito replicava eccependo l'esclusione di responsabilità in capo ad in Controparte_1
considerazione del fatto che il duplice evento di sovratensione era la conseguenza dei furti, avvenuti ad opera di ignoti in data 07/01/2022 e 09/01/2022, all'interno della cabina ubicata in Torre del
Greco (Na) alla Via Friuli.
Affermava quindi che i furti subiti dalla società ed i disservizi che ne erano Controparte_1
derivati per gli utenti, configurano una causa di forza maggiore con conseguente esonero di responsabilità in capo al distributore.
Sottolineava inoltre che all'art.12 del contratto tipo , vigente, era espressamente previsto che le sospensioni ed interruzioni della somministrazione, dovute a cause non imputabili e forza maggiore, non davano luogo ad indennizzo né a risarcimento danni, né a risoluzione del contratto.
Rilevava infine che data la mancata adozione da parte della odierna convenuta, di ogni dispositivo posto a tutela dell'impianto domestico da interruzioni o sbalzi di tensione, come previsto dalla vigente normativa in materia di impianti elettrici, ex art. 1227, secondo comma c.c., fosse da escludersi qualsiasi risarcimento. Riteneva doversi escludere le responsabilità ex art. 2043 c.c. della società Controparte_1 data l'assenza di nesso causale tra attività ed evento dannoso, e quella ex art. 2050 c.c derivante da attività pericolose ed in conseguenza non dovuto alcun risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree ed in subordine, e nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di limitare l'avversa richiesta risarcitoria in quanto assolutamente sproporzionata e/o comunque inerente a danni non pertinenti al disservizio verificatosi, con condanna di parte attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 13 settembre 2023, viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste e rilevato che i capi di prova articolati da entrambi le parti fossero irrilevanti alla luce del materiale istruttorio in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 aprile 2024
Nella suddetta udienza la causa veniva, rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 febbraio 2025, e quindi assegnata a sentenza con i termini 190 cpc.
2. In rito.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 dell'allegato A della
Delibera n. 209/2016 emessa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema.
La norma sopra richiamata non risulta applicabile al caso di specie. L'art. 3 comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com recita testualmente: “Per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il
Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo”.
L'art. 2 dell'Allegato alla suddetta Delibera, commi 2.1, specifica che: “ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, il presente provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e
Operatori o Gestori”. L'art. 1, lettera d) dell'Allegato suindicato chiarisce che “Cliente o Utente finale”, è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità e il Prosumer.
L'art.1 lettera l) definisce il “Distributore” come il soggetto che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale ai sensi, rispettivamente, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
L'art.1 lett. O) definisce “Operatore o Gestore” come il soggetto che esercisce i servizi nei settori regolati dall'Autorità.
Dalla lettura degli articoli sopra richiamati dell'Allegato alla Delibera n. 209/2016 è di immediata evidenza che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo per le controversie che si instaurano tra i Clienti finali di energia elettrica e Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori (cfr. artt. 3 e 2 del suddetto Allegato) e non già tra l'Utente finale ed il “Distributore”.
Essendo la E-Distruzione s.p.a., il “Distributore” di energia elettrica e non l'”Operatore o gestore”, parte istante non era tenuta ad espletare il tentativo di conciliazione di cui alla richiamata Delibera.
Dev'essere poi dichiarata la legittimazione delle parti delle parti, come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica, peraltro non oggetto di contestazione, non potendosi revocare in dubbio, alla luce della documentazione versata in atti, il verificarsi del fatto storico posto a sostegno della domanda (cfr. contratto di fornitura elettrica, missiva di diniego al risarcimento da parte di
[...]
; denuncia di furto di cavi elettrici dalla cabina servente l'abitazione attorea). Controparte_4
3. Nel merito.
3.1 Sull'an
Passando al merito della causa, occorre evidenziare come pur potendosi astrattamente ritenere qualificabile l'attività svolta dalla società convenuta, quale azienda erogatrice il servizio di
"trasporto" e di "distribuzione" dell'energia elettrica, come attività pericolosa ai sensi dell'art.2050
c.c. nel caso che qui occupa la domanda sia infondata, e debba pertanto essere rigettata sulla base delle seguenti argomentazioni.
Preliminarmente si osserva in diritto che la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai consolidato, ha ritenuto pericolosa l'attività diretta alla produzione e alla somministrazione dell'energia elettrica, sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (Cass. n.537/1982), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione (cfr. Cass n.389/1997; n.2584/1989;
n.4893/1977) - come nel caso in esame - sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a media tensione.
La pericolosità dell'attività è stata desunta dal numero di cautele imposte per il suo svolgimento: il titolare di linee elettriche, invero, è tenuto non soltanto ad installare gli elettrodi in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme di comune prudenza, ma anche ad eliminare le situazioni irregolari e di pericolo che si verifichino successivamente alla installazione. L'addebito di responsabilità è stato confermato anche in caso di sbalzi di tensione (cfr. Cass.,sez.III,
15.05.2007, n.11193 la quale, peraltro, ha ad oggetto solo danni a cose).
In ordine alla natura della responsabilità ex art.2050 c.c., con la sentenza n. 8547/2004 la Suprema
Corte, infine, ha sposato definitivamente la tesi della responsabilità oggettiva. Alla luce di ciò, è necessario (e sufficiente) che il danno sia causalmente riconducibile all'attività pericolosa esercitata accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di un'attività pericolosa e, pertanto, non esige la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso ed il generico esercizio dell'attività pericolosa.
È, quindi, compito del giudice considerare se l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa. La presunzione di responsabilità può essere vinta, poi, solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non è sufficiente, quindi, la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì anche quella positiva di aver impiegato ogni cura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate ( cfr. ex multis Cass.civ. sez.III,
n.4710 del 29.04.1991).
Ciò posto risulta incontestato che in data 7 e 9 gennaio 2022 la zona in cui è ubicata la cabina elettrica e l'abitazione della attrice è stata interessata da una sovratensione di energia elettrica;
detta circostanza è stata confermata anche dalla stessa convenuta nella propria comparsa. Parte convenuta ha allegato inoltre, al proprio fascicolo (cfr. all.ti n. 6 e 7), le schede tecniche di intervento in cui testualmente si legge: “a seguito ticket dn2022b001026 del 7/01/22 a causa furto della corda conduttore del neutro del tr, e' necessaria la sostituzione della stessa nella cabina patronato scolastico cod.317487”.
Orbene, anche a voler ritenere provato il nesso eziologico tra il dedotto ed ammesso disservizio ed i danni patiti dall'attrice a causa del danneggiamento di oggetti elettronici presenti nell'abitazione per sbalzi di sovratensione, il predetto nesso causale deve tuttavia ritenersi interrotto per effetto del caso fortuito inteso come fattore esterno, straordinario ed imprevedibile idoneo di per sé a determinare il danno e costituito nel caso di specie dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, quale la sottrazione di componenti in rame dalla centralina.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nell'ambito dell'esercizio di attività pericolose ex art.2050 c.c., il caso fortuito risiede nell'intervento di un fattore esterno afferente non già ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art.2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo.
Orbene alla luce di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di poter qualificare la sottrazione da parte di ignoti del conduttore neutro in rame dalla cabina servente corrente elettrica all'abitazione attorea come fatto del terzo, imprevedibile da parte della società convenuta , nonostante le cautele adottate , e di per sé già idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività pericolosa esercitata ed i danni subiti dall'attore. Si ritiene, pertanto, integrata la prova liberatoria del caso fortuito andando pertanto esente da responsabilità la convenuta. CP_5
Va, infine, evidenziato che la è prontamente intervenuta sia a ripristinare il Controparte_4
servizio, che a riparare il guasto.
Anche sotto tale profilo, dunque, la condotta tenuta dalla società convenuta risulta immune da censure con conseguente necessario rigetto della domanda attorea.
Va inoltre sottolineato che quanto al secondo furto , avvenuto sfruttando un varco nei muri perimetrali praticati in occasione del precedente episodio criminoso , laddove il muro non era stato ancora ripristinato ma era stato apposto, a copertura del varco, un pannello amovibile, tale circostanza, a fini dell'affermazione della responsabilità del convenuto, è irrilevante in quanto, non solo non può nemmeno in astratto individuarsi una responsabilità della convenuta per non aver ripristinato l'integrità dei muri perimetrali il giorno stesso, ma si deve rilevare che parte attrice non ha nemmeno specificamente allegato , né tantomeno dimostrato quali danni erano da ascriversi al secondo episodio di sovratensione e quali al primo.
Ne consegue il totale rigetto della domanda attorea .
4. Sulle spese.
In ragione degli accertati danni materiali subiti da parte attrice , ed in considerazione della particolarità della questione esaminata, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata il Parte_1
21/05/1980 a Pompei residente in [...], con citazione notificata in data 02/05/2022 nei confronti della (già denominata Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, - in persona del Procuratore Speciale Avv.
[...]
così provvede: Controparte_3
- rigetta la domanda
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 29 maggio 2025 . .
IL GIUDICE dott.ssa Luisa Zicari