Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5451 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DE LUCA STEFANIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. PEDONE DOMENICO MASSIMO resistente
CONTRO
Controparte_2
Con l'avv. PEDONE VINCENZO resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello del CCNL CISAL a far data dal 10.03.2016 e fino al 30.04.2019; conseguentemente condanna le società resistenti in solido al pagamento della
1
condanna le società resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 2.900,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. DE LUCA
STEFANIA; pone definitivamente a carico delle società resistenti in solido le spese di consulenza liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato in data 1.06.2022, il ricorrente adiva il
Tribunale di Palermo, instaurando giudizio in riassunzione ai sensi dell'art. 50
c.p.c., a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza;
- premesso che il ricorrente deduceva di essere stato assunto, a far data dal
10.03.2016, alle dipendenze della società con sede in Controparte_2
Palermo e con sede operativa in (CS), oggi in liquidazione dapprima con contratto determinato e, con continuità con contratto a tempo pieno e indeterminato;
di aver svolto, sin dalla data di assunzione, la mansione di “addetto alla contazione”, corrispondente al 7° livello (D1C) C.C.N.L. Servizi Terziario C.I.S.A.L.; di aver continuato a svolgere detta mansione anche a seguito della cessione del ramo d'azienda, intervenuta a marzo del 2019, in favore della società
[...] con sede legale in Palermo, la quale provvedeva, Parte_2 tuttavia, ad inquadrarlo al 6° livello del C.C.N.L. di categoria (UGL- sicurezza sussidiaria) dalla data del 01.08.2019.
Deduceva inoltre il ricorrente di aver sempre svolto mansioni superiori, riconducibili a livelli contrattuali più elevati di quelli in cui era effettivamente inquadrato.
Concludeva il ricorrente con la domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, a far data dal 10.03.2016, eventualmente inquadrabili nel 4° livello del CCNL di categoria, con condanna, per l'effetto, delle resistenti, ciascuna per la propria parte, al pagamento delle relative differenze retributive, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società resistenti e Controparte_1 Controparte_3
2
[...] liquidazione, contestando integralmente il ricorso, del quale richiedevano il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del
26.05.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che, è da ritenersi correttamente applicabile al rapporto di lavoro il
CCNL Servizi – CISAL dal 10.03.2016 fino all'intervenuta cessione del ramo d'azienda, il 19.03.2019. A partire da detta data è da ritenersi correttamente applicabile, invece, il CCNL Sicurezza sussidiaria UGL.
- rilevato che, secondo la disciplina del CCNL Servizi – CISAL, appartiene al settimo livello:
- “l'Impiegato “Qualificato” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica collaborazione, svolga in condizioni di elevata autonomia
Operativa uno o più lavori che richiedano competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e che garantiscono il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al
Coordinatore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;
- il Lavoratore “Qualificato” che, con specifica esperienza e collaborazione, esegue in condizioni di elevata autonomia Operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque acquisite. Risponde al Coordinatore di settore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;
- il Lavoratore destinatario del livello superiore (VI livello) nei primi 21 mesi
3 d'inserimento”.
Appartiene al sesto livello:
- “l'Impiegato Tecnico, Amministrativo o Commerciale di “Elevata Qualificazione” che, con specifica collaborazione opera in condizioni di autonomia Esecutiva ed elevata autonomia Operativa, per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il raggiungimento del risultato. Egli sceglie soluzioni e svolge con personale responsabilità mansioni specialistiche settoriali, anche di vendita, e relative operazioni complementari. Risponde al proprio Capo Ufficio o
Coordinatore;
- l'Operaio “Specializzato” che, a fronte di specifiche richieste e/o interventi previsti a calendario, effettua in autonomia Esecutiva ed elevata autonomia
Operativa lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Individua guasti di normale rilevazione ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche e/o meccaniche o la messa a punto di macchine o di impianti, rispondendo ad un Coordinatore di settore;
- il Lavoratore destinatario di livello superiore (V livello) nei primi 21 mesi di inserimento”.
Appartiene al quinto livello:
- “l'Impiegato di “Concetto” in possesso di ampie competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni.
Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, può coordinare l'organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i. E' incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere;
- il Lavoratore “Specializzato Provetto” che, in autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e con specifica collaborazione, sceglie l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definisce i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze settoriali. Può coordinare l'organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i;
- il Lavoratore destinatario di livello superiore (quarto livello) nei primi 24 mesi di
4 inserimento nella mansione”.
Appartiene al quarto livello:
- “l'Impiegato di “Elevato Concetto” in possesso di elevate competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale. Con adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni e nel proprio ambito di competenza, coordina e forma altri lavoratori, con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi anche con utilizzo di lingue straniere;
- il Lavoratore di “Elevata Specializzazione Multisettoriale” che, con specifica collaborazione ed in condizioni di autonomia Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale, sceglie l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate e diverse conoscenze tecniche settoriali.
Coordina un gruppo di altri lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nei loro ambiti di competenza;
- il Lavoratore destinatario del livello superiore (terzo livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione”.
- rilevato che, secondo la disciplina del CCNL Sicurezza sussidiaria UGL, appartengono al sesto livello i lavoratori che “eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria.
- Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali.
- Addetto ai servizi di accoglienza / Receptionist / Centralinista.
- Steward e Hostess.
- Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia, Uscieri
(Portierato).
- Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato.
- Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL).
- Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree.
5 - Addetto ai servizi informazione – dissuasione – deterrenza.
- Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività.
- Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio.
- Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture.
- Addetto ai servizi di conteggio di valori.
- Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di legge.
- Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
- Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie.
- Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio medio e basso.
- Addetto al servizio di primo soccorso.
- Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa.
- per attività sia interne che esterne all'azienda. CP_4
- Guarda fuochi. Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia-fuoco; il periodo di permanenza a questo livello è pari a diciotto mesi.
- Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
Appartengono, invece, al quinto livello i dipendenti che “eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria con mansioni di preparatore di commissioni e fatture;
- Addetto alle indagini elementari:
• addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali;
• addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
• addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di legge;
- Caposervizio addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di
6 spettacolo.
- Addetto all'attività di Safety;
- Addetto esclusivo alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio alto;
- Guardia ai fuochi;
- Guardia ai fuochi imbarcato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono al quarto livello i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali:
- Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove).
- Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti.
- Impiegato amministrativo e contabile.
- Addetto al servizio meccanografico.
- Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Capo turno guarda-fuochi.
- Capo barca guarda-fuochi.
- Capo squadra guarda-fuochi.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
- rilevato che, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia di fatto svolto, dal 10.03.2016 al 30.04.2019, mansioni inquadrabili nel VI livello CCNL Servizi – CISAL, dovendo ritenersi successivamente correttamente inquadrato nel VI livello CCNL Sicurezza sussidiaria UGL;
Conducono a tali conclusioni le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha Tes_1 dichiarato: “Sono io che predispongo l'itinerario, assegno l'equipaggio e mi assicuro che sia rispettato il massimale nonché tutte le altre disposizioni previste dalla legge. Questa parte di attività viene fatta tramite il sistema “Giotto operativo”. Ogni deviazione da questa procedura standardizzata deve essere decisa, a seconda del tipo di problematica che si verifica, dal capo turno o dal responsabile dell'area protetta o da me. Tutte le richieste degli istituti di credito vengono gestiti da un applicativo che si chiama “Knox” e che riceve dagli istituti di credito eventuali richieste di modifica delle sovvenzioni programmate. Di questo si occupa il capo turno. Il ricorrente non ha alcuna responsabilità su questo. Il ricorrente, in quanto addetto al carico e scarico, deve comunque verificare che non si superi
7 il massimale e se questo succede mi deve chiamare. Si tratta comunque di evenienze sporadiche. Il ricorrente si occupa delle attività tipiche della sala conta e cioè, con riferimento ai plichi in entrata, digita il codice a barre che gli consente di estrarre i dati relativi al plico, posiziona il plico in modo che tutta l'attività sia videoregistrata, svuota il plico e poi mette i soldi nella macchina valorizzatrice che procede al conteggio. L'addetto al carico e scarico come consegna i plichi all'equipaggio, così consegna anche le dotazioni necessarie e nello specifico un palmare, le dotazioni di sicurezza quali i giubbotti antiproiettile. Tutta questa attività viene registrata sull'itinerario che io ho predisposto.
Allo stesso modo al ritorno l'addetto verifica la restituzione. L'itinerario viene registrato con un modello chiamato “foglio di marcia DR04” o “ DRTTV04”. Per quanto concerne la grande distribuzione, nel plico ci sono le buste che raccolgono i soldi. L'addetto alla sala conta verifica che vi sia corrispondenza tra quanto indicato nella busta e il conteggio.” Ancora: “La macchina valorizzatrice non si limita a contare le banconote, ma le controlla anche per quanto riguarda l'autenticità. Se alla fine di questa verifica ci sono banconote false, l'addetto deve contattare il capo turno che decide cosa fare. Il capo turno redige il verbale che viene controfirmato dall'addetto”.
Il teste ha dichiarato: “Il ricorrente al momento lavora in sala Testimone_2 conta, prima era addetto allo scarico dei furgoni nel caveau. Io sono il responsabile della sala conta dal 2018. 3 ADr Sono io che mi occupo di stabilire i turni sia per la sala conta che per il caveau, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia o Parte_2 [...]
. L'addetto alla sala conta si occupa di aprire i plichi provenienti Parte_2 dall'esterno, di registrare al sistema i dati relativi a ogni plico, che ha una distinta di accompagnamento e poi di verificare che il contenuto del plico corrisponda a quanto indicato nella distinta. La verifica viene fatta attraverso la macchina valorizzatrice. Se non ci sono problemi, tramite il gestionale il ricorrente da l'ok e passa al plico successivo. Se ci sono delle anomalie sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (nel senso delle falsità), l'addetto alla contazione chiama o il capo turno o me. Quindi tramite il sistema operativo redigiamo il verbale che viene sottoscritto da me o dal capo turno e dall'addetto alla contazione che era in servizio in quel momento”.
Il teste ha dichiarato: “Io sono capo turno. Il ricorrente è addetto alla Testimone_3 sala conta e si occupa di preparare i soldi da portare nei vari istituti bancari e postali, nel senso che prende i soldi già preparati anche a seconda della destinazione che devono avere e li mette nelle buste. Poi si occupa dell'apertura dei plichi al rientro, nel senso che apre i sacchi e redige la distinta, controllando che gli importi corrispondano all'effettiva consistenza del pacco. Poi ci sono anche dei processi di lavorazione, il ricorrente si occupa anche di questo se non si occupa dell'apertura o chiusura che ho già indicato. Il ricorrente
8 apre il plico, controlla che quello che c'è dentro corrisponda alla distinta e poi porta il contenuto nella macchina valorizzatrice. Se tutto corrisponde dà il messaggio di conferma al sistema, se invece ci sono delle anomalie redige un verbale, secondo dei modelli prestabiliti, e poi lo sottopone per la firma al responsabile di turno e lo firma pure lui”.
La teste ha dichiarato: “Sono dipendente di con Tes_4 Parte_2 mansioni di impiegata di III livello e addetta al centro trattamento banconote, anche detto contazione. Il ricorrente svolge sia questa attività che svolgo io ma è anche addetto al caveau. Non ce n'è una delle due prevalente rispetto all'altra. il ricorrente può essere addetto, quando è presso la contazione, sia all'apertura dei plichi che alle attività connesse alla macchina di valorizzazione. Quando si procede all'apertura del plico, lo stesso viene identificato dal codice a barre, ma poi l'addetto deve inserire tutti i dati relativi al contenuto e, soprattutto, assicurarsi che questi corrispondano. Tutte le anomalie devono essere registrate, sia che siano mancanze, sia 5 che siano eccedenze. La registrazione avviene sul sistema operativo. una volta aperto il plico e fatte le annotazioni che ho indicato, si passa alla macchina valorizzatrice. Dopodiché i soldi vengono impacchettati sempre con una macchina e l'addetto alla contazione insieme al capo turno li trasferisce al caveau. Se vengono segnalate delle banconote false, deve essere chiamato il capo turno e viene redatto un verbale firmato dal capo turno e dall'addetto alla contazione che ha riscontrato il falso”.
- rilevato che, dall'esame complessivo delle dichiarazioni, emerge che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, si è occupato di attività meramente esecutiva, di verifica materiale e di registrazione, tipiche del sesto livello, senza alcuna autonomia o responsabilità decisionale.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria, emerge che il ricorrente ha svolto “lavori qualificati”, avvalendosi di “basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici”, come tipicamente previsto dalla declaratoria di sesto livello del
CCNL CISAL e del CCNL UGL.
Non può invece ritenersi che egli abbia svolto “compiti operativi anche di vendita” o che fosse abilitato allo svolgimento di lavori “che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche” (quarto livello UGL), né, ancora che abbia svolto le mansioni di cui al quinto livello UGL.
Non può nemmeno ritenersi che egli abbia operato “in condizioni di autonomia
Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni” (quinto livello CISAL), né che abbia operato “in condizioni di autonomia Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale”, coordinando e formando altri lavoratori, “con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti”
9 (quarto livello CISAL);
- rilevato che, per quanto attiene alla quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, che deve ritenersi correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici;
- rilevato, inoltre, che l'avvenuta cessione d'azienda non è contestata, sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 2112 C.C., a tenore del quale “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento….”, deve affermarsi la responsabilità solidale dei convenuti
- rilevato, dunque, che deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto, a far data dal 10.03.2016 e fino al 30.04.2019, mansioni inquadrabili nel VI livello CCNL
Servizi – CISAL presso e che, successivamente alla Controparte_2 cessione del ramo d'azienda, egli è stato invece correttamente inquadrato dalla al VI livello del CCNL UGL Sicurezza Parte_2 sussidiaria UGL, con conseguente condanna delle società resistenti in solido al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate dal consulente in €
10.712,66 per differenze retributive, € 796,71 per TFR accantonato, ivi comprese interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito della consulenza;
- rilevato che le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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