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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare, con il patrocinio dell'avv. STEFANO ORENA, elettivamente domiciliato in PORTO SAN GIORGIO, VIA G. BRUNO, N.90, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANNA LAURA POSA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA S. ALESSANDRO, N. 3, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo a questo Tribunale
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti e per ciascuno dei motivi dedotti, ogni contraria istanza disattesa, rigettata o comunque respinta, per tutti i titoli indicati in narrativa, dichiarare l'inefficacia nei confronti del in persona del Curatore, i pagamenti effettuati dalla Controparte_1
società (c.f. ), di seguito fallita in data 07/06/2019, verso la Controparte_1 P.IVA_1
società (C.F. , e così descritti. Controparte_2 P.IVA_2
- pagamento di € 3.906,44 eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 10.08.2017;
- pagamento di € 2.479,28 eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 20.01.2018; per la complessiva somma di € 6.385,72, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo;
E conseguentemente, condannare la società convenuta a pagare, in favore del attore, la somma di € 6.385,72 CP_1
ovvero, in subordine, di € 2.479,28, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo.
In ogni caso, con condanna della società convenuta alla refusione, in favore del Fallimento attore, delle spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il Controparte_3
in persona del Curatore, come in atti rapp.to e difeso, carente di legittimazione ad agire in via
[...]
revocatoria per i pagamenti eseguiti dalla B.F.F. Srl in favore del Controparte_4
di € 3.906,44 mediante assegno emesso in data 10.08.2017 e di € 2.479,28 eseguito mediante assegno
[...]
emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 20.01.2018, il tutto per la complessiva somma di € 6.385,72, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo in quanto esclusi in via oggettiva e soggettiva dal perimetro di cui all'art. 67 co.2 LF trattandosi di pagamenti di terzo in persona del CP_5
legale rapp.te eseguiti dallo stesso con denaro proprio e senza rivalsa;
NEL MERITO: rigettare nella sua interezza la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti svolti in atti che qui si richiamano;
In ogni caso:
2 - avendo parte attrice, per le spiegate causali, promosso il presente giudizio senza avere previamente dimostrato pur essendo stata richiesta, gli elementi probatori a sostegno della richiesta, condannare la stessa ex art.96 cpc a quanto si reputerà di giustizia;
- disporre la condanna della stessa alle spese, diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. con sentenza n. 27/2019 del 07.06.2019, il Tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della società con contestuale nomina del Curatore;
Controparte_1
2. la sentenza dichiarativa di fallimento seguiva al decreto del Tribunale di Fermo del
04.06.2019 con il quale era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo formalizzata dalla ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.F., in seno al Controparte_1
procedimento incardinato con ricorso depositato il 28.11.2017, con pubblicazione della domanda di Concordato sul Registro Imprese avvenuta il 01.12.2017;
3. dall'esame della situazione patrimoniale e contabile della società fallita, il Curatore accertava il compimento da parte della società in bonis di pagamenti solutori, aventi rilievo ex art. 67 l. fall. nei confronti della società corrente in Fermo, Contrada Controparte_2
Campiglione n.10. In particolare, venivano rilevati i pagamenti, in conto di fatture emesse nell'anno 2017, dell'importo di euro 3.906,44, eseguito mediante assegno emesso dal terzo
B.F.F. S.r.l. in data 10.08.2017, e dell'importo di euro 2.479,28, eseguito mediante assegno, emesso dal terzo B.F.F. S.r.l., in data 20.01.2018, il tutto per un totale di euro 6.385,752;
4. i pagamenti in questione erano stati eseguiti da parte della B.F.F. S.r.l., in virtù del contratto di subfornitura datato 01.10.2015, stipulato tra la detta società e il Controparte_1
che prevedeva la facoltà della committente B.F.F. S.r.l. di intervenire nei pagamenti
[...]
dei fornitori del subfornitore con surroga del committente ai Controparte_1
fornitori stessi e compensazione tra i pagamenti eseguiti e i corrispettivi dovuti al subfornitore in forza del contratto;
3 5. il curatore, in data 15.09.2020, diffidava la società odierna convenuta alla restituzione delle somme, la quale tuttavia contestava la richiesta;
6. il pagamento della somma di euro 2.479,28, eseguito mediante assegno emesso dal terzo
B.F.F. S.r.l., in data 20.01.2018, doveva essere dichiarato inefficace in quanto eseguito in data successiva alla domanda di concordato (presentata il 28.11.2017 e pubblicata nel registro delle imprese in data 01.12.2017) e, pertanto, effettuato in violazione della par condicio creditorum e presidiato dal divieto di pagamenti ai sensi dell'art. 168 L. Fall. o, in subordine, ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall.;
7. quanto all'ulteriore pagamento di euro 3.906,44, eseguito in data 10.08.2017, sussistevano i presupposti per la sua revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall.;
8. ricorreva, altresì, il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza dell'accipiens, in forza di quanto già evincibile dal Registro Imprese, nonché dall'esistenza: di numerosi protesti iscritti già nell'anno 2015 per complessivi euro 815.813,64 e nel 2017 per un totale di euro
103.451,73; dal piano di risanamento sottoposto ai creditori e pubblicato nel Registro Imprese in data 16.12.2016, che rappresentava ai creditori la grave crisi economica e finanziaria che coinvolgeva la ed a seguito del quale molti creditori avevano Controparte_1
rinunciato a parte del loro credito, nella consapevolezza che il proponente fosse nella CP_1
impossibilità di poter adempiere in modo integrale e tempestivo;
dal bilancio 2016 che veniva approvato tardivamente ad ottobre 2017 e con una perdita di euro 4.129.395,00; dall'evidente squilibrio patrimoniale evidenziato già dalla analisi dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016, da cui emergeva un indice di Altman pari a 0,6631 per il 2015 e a -1,4037 per il 2016, idoneo a dare conto di uno stato di insolvenza molto probabile;
9. in relazione, poi, allo specifico rapporto commerciale doveva evidenziarsi la conoscenza diretta dello stato di crisi aziendale in capo alla stessa convenuta stante la prossimità tra le due società, entrambe operanti nel medesimo distretto calzaturiero, con una evidente comunione di rappresentanti, fornitori e clienti e conseguente condivisione di notizie e informazioni riguardanti gli operatori;
10. sempre con riguardo al rapporto commerciale tra la fallita e la convenuta, lo stesso, pur essendo limitato alle sole fatture del 2017, era caratterizzato da pagamenti che non avevano rispettato modi e tempi contrattualmente pattuiti. Ed invero, le fatture del fornitore
4 prevedevano i pagamenti mediante ri.ba., viceversa, assolti tramite i titoli del terzo, e in ritardo rispetto a quanto previsto (per una fattura, a 30/60 gg. più 5,2 mesi e 1 mese;
per una fattura, da 60 gg. + 10, 1 mese e mezzo);
11. il pagamento del terzo era revocabile in quanto lo stesso aveva pagato impiegando denaro del fallito per, poi, rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento;
la B.F.F. S.r.l., infatti, aveva pagato con i corrispettivi dovuti alla fallita, con conseguente sussistenza dell'eventus damni quale lesione della par condicio creditorum;
12. nella specie, poi, valeva il principio di consecutio tra procedure concorsuali ex art. 69 bis l. fall., tenuto conto che, in data 4 giugno 2019, il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato e, in data 7 giugno 2019, emanava la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione dell'istanza n.114/17 Ist. Fall. depositata dal creditore in data 9 ottobre 2017, vale a dire prima della domanda di concordato, pertanto, riunita alla medesima dal Tribunale. Inoltre, la situazione di crisi che aveva dato luogo al fallimento era sicuramente sovrapponibile a quella riscontrata nel concordato, sia sulla scorta di quanto indicato nella sentenza di fallimento, sia in ragione del brevissimo tempo intercorso tra la pronuncia del decreto di inammissibilità del concordato (04.06.2019) da parte del Tribunale adito ed il deposito della sentenza di fallimento (07.06.2019);
13. i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili oggetto di causa costituivano atti solutori compiuti entro il termine semestrale anteriore alla pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di concordato.
La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_2
1. in primo luogo, doveva essere eccepita l'inammissibilità della domanda in quanto i pagamenti erano stati effettuati da un terzo con denaro proprio e per spirito di liberalità, in forza di un contratto di subfornitura non opponibile alla convenuta – in quanto privo di data certa – e, in ogni caso, in assenza di rivalsa da parte del terzo stesso e, pertanto, in assenza di pregiudizio per la par condicio creditorum;
2. in secondo luogo, non era stata fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società convenuta;
3. quanto al pagamento di euro 2.479,28 del 20.01.2018, eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. S.r.l., in virtù delle previsioni di cui al citato contratto di subfornitura,
5 doveva ribadirsi la totale estraneità dei pagamenti effettuati dalla al debito del CP_6
suolificio verso la società convenuta;
4. in ogni caso, nel concordato preventivo, il divieto di cui all'art. 168 l. fall., non si estendeva al pagamento effettuato dal debitor debitoris, mancando nell'ambito della suddetta procedura una norma dal contenuto analogo a quello che l'art. 44 l. fall. dettava per il fallimento;
5. ancora, doveva essere eccepita l'inapplicabilità al caso di specie del principio di consecuzione tra le procedure in quanto la aveva fatto un abusivo Controparte_1
ricorso del concordato in bianco solo per beneficiare della sospensione delle azioni in suo danno intentate salvo poi omettere di rendersi parte diligente rispetto ai conseguenziali oneri determinando la pronuncia di improcedibilità del concordato;
6. la società, poi, fallita, depositando il ricorso per il concordato in bianco, oltre all'abuso dello strumento (per le finalità di sospensione delle azioni esecutive) mai aveva avuto l'intenzione di avvalersi della procedura concorsuale e/o di utilizzarla per la risoluzione della crisi;
7. inoltre, non poteva essere applicato il principio della consecuzione tra le procedure per l'inesistenza della identità del dissesto, già tenuto conto dell'abusivo ricorso al concordato in bianco;
8. dalla inoperatività del principio di consecuzione di cui all'art. 69 bis l. fall. discendeva l'impossibilità per il fallimento di poter far decorrere il termine dei 6 mesi di cui all'art. 67, comma 2 della L.F. dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato avvenuta in data 01.12.2017, con l'ulteriore effetto che il periodo cd. sospetto avrebbe dovuto essere computato a ritroso dalla data di dichiarazione di fallimento coincidente con la data di deposito della sentenza, vale a dire dal 07 giugno 2019. Ebbene, partendo a ritroso dalla data del deposito della sentenza di fallimento, nessuno dei pagamenti per cui è causa ricadeva nel c.d. periodo sospetto;
9. infine, non sussisteva alcun danno per la massa dei creditori, in quanto la compensazione, anche ove posta in essere dalla B.F.F. S.r.l. con il era stata CP_1
artificiosamente voluta;
6 10. doveva, poi, essere eccepita l'inopponibilità del patto di compensazione alla procedura, con conseguente versamento delle somme eventualmente non pagate al ceto creditorio senza alcun pregiudizio patito dalla massa dei creditori;
11. doveva, poi, eccepirsi che la compensazione poteva essere revocata nei limiti in cui il fallito, ricorrendo a tale modo di estinzione delle obbligazioni, avesse estinto non solo un debito ma anche un credito che veniva sottratto al suo patrimonio e, quindi, ai suoi creditori;
12. nel caso di specie, il contratto di subfornitura era stato evidentemente stipulato tra le parti proprio al fine di legittimare la compensazione che diversamente non sarebbe stata possibile. Pertanto, nulla poteva essere chiesto alla società convenuta, dovendo il curatore attivarsi al fine di sentire dichiarare la nullità della compensazione ove effettivamente posta in essere;
13. sussistevano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non avendo l'attrice permesso alla controparte di esaminare la documentazione probatoria a sostegno dell'attivata pretesa, nonostante la formulazione di apposita richiesta.
* * *
Tutto quanto premesso, in punto di fatto, il Tribunale osserva come il Fallimento attore abbia incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la revoca dei pagamenti – avvenuti per il tramite del terzo B.F.F. S.r.l. – per l'importo complessivo di euro 6.385,752, eseguiti a mezzo di assegni, emessi dalla suddetta B.F.F. S.r.l. in favore della convenuta, il primo, per euro 3.906,44, del 10.08.2017, e, il secondo, per euro 2.479,28, del 20.01.2018.
In punto di fatto, deve osservarsi come siano documentati e non siano, in ogni caso, in contestazione tra le parti i pagamenti per cui è causa, effettuati dalla B.F.F. S.r.l., tramite assegno, al pari della circostanza che i pagamenti de quibus siano avvenuti a titolo di pagamento delle fatture, n. 52/2017, n. 100/2017 e n. 129/2017, emesse dalla nei Controparte_2
confronti del (cfr. docc. 10, 11, 12, 16 del fascicolo di parte attrice e CP_1 CP_1
docc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta).
Secondo le prospettazioni attoree, tali pagamenti sarebbero stati eseguiti in ragione del contratto di subfornitura stipulato, in data 01.10.2015, tra la B.F.F. S.r.l e la Controparte_1
Ed invero, con il contratto in questione le parti avevano previsto la facoltà per la
[...]
committente B.F.F. S.r.l. di effettuare pagamenti in favore dei fornitori del proprio
7 subfornitore, con successiva surroga del committente e Controparte_1
compensazione tra i pagamenti eseguiti e i corrispettivi dovuti al subfornitore in forza del contratto.
La parte convenuta, dal canto suo, ha negato l'opponibilità di tale contratto alla
[...]
dovendosi ritenere i pagamenti oggetto della domanda revocatoria come Controparte_2
effettuati dal terzo, senza esercizio di rivalsa.
In primo luogo, la domanda attorea, svolta in via principale, va inquadrata nell'ambito dell'istituto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti pecuniari ex art. 67, comma 2,
L.F..
Ai sensi della norma richiamata e per quanto di rilevanza in questa sede, sono suscettibili di revocatoria, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Ancora, in virtù del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) – deve procedersi ad una trattazione unitaria della domanda svolta dalla Curatela attrice con riguardo ad entrambi i pagamenti.
Quale premessa in diritto, allora, non è irrilevante rammentare come, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti costituiscono atti revocabili di per sé, in quanto atti solutori autonomi tali da integrare l'eventus damni, a prescindere dal negozio giuridico che vi abbia dato titolo (cfr. Cass. 6.7.2010, n. 15980; Cass. 22.12.2000, n. 16156) e senza che rilevi la congruità o meno della controprestazione ricevuta dal fallito o il fatto che il rapporto sia in corso (cfr. Cass.
26.7.2012, n. 13293).
8 Peraltro, nel caso di specie, si è già avuto modo di rilevare come i pagamenti oggetto della domanda revocatoria siano stati effettuati da un terzo rispetto alla società, poi, fallita.
Sul punto, allora, quanto appena enunciato deve essere arricchito rilevando come, il secondo comma dell'art. 67 preveda la revocabilità, qualora compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (e dimostrata dal curatore la scientia decoctionis dell'accipiens), dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, anche se compiuti da terzi, purché con effettiva incidenza depauperativa del patrimonio, ricorrente nel caso di pagamento effettuato con provvista del fallito o di rivalsa nei suoi confronti prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass.
30.6.2020, n. 13165; Cass. 31.5.2012, n. 8783; Cass.12.8.2009, n. 18324; Cass. 22.5.2008, n.
13092, Cass. 17.4.2007, n. 9143; Cass. 16.9.2002, n. 13479; Cass. 10.9.2002, n. 13159) ovvero se il pagamento abbia comunque leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum.
Una volta accertata la ricorrenza del depauperamento del patrimonio del fallito, i pagamenti costituiscono atti revocabili di per sé, in quanto atti solutori autonomi tali da integrare l'eventus damni, a prescindere dal negozio giuridico che vi abbia dato titolo (cfr.
6.7.2010, n. 15980; Cass. 22.12.2000, n. 16156) e senza che rilevi la congruità o meno della controprestazione ricevuta dal fallito o il fatto che il rapporto sia in corso (Cass. 26.7.2012, n.
13293).
Tanto precisato, allora, è necessario rilevare come il rapporto tra la società poi fallita e la
B.F.F. S.r.l. trovasse un titolo negoziale nell'ambito del contratto di subfornitura datato
01.10.2015, in forza del quale la quale subfornitore, si obbligava a Controparte_1
realizzare per conto della committente (l'odierna convenuta), “tutti quei componenti/prodotti/servizi richiesti sulla base delle specifiche tecniche richieste da ogni singolo cliente e che di volta in volta verranno indicate dalla B.F.F. srl ” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Il contratto in esame prevedeva, sostanzialmente, che la produzione non avvenisse mediante la fornitura e la lavorazione delle materie prime, bensì, mediante la vendita e la fornitura da parte del committente di tutti i beni e servizi necessari per la produzione;
infine, a sua volta, il sub-fornitore vendeva al committente i prodotti finiti al prezzo concordato.
Ai sensi dell'art.6 del contratto in esame, rubricato “determinazione del prezzo e modalità di pagamento” come correttamente rilevato dalla parte convenuta, le parti concordavano che “Il
9 prezzo stabilito per le prestazioni oggetto della … contrattazione saranno puntualmente indicati dal committente facendo comunque sempre riferimento ai criteri del listino prezzi concordato preventivamente tra le parti.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità concordate tra le parti nel termine di giorni 90 dal momento della consegna e/o dalla esecuzione del servizio.
In caso di [ritardo] nell'esecuzione del pagamento del prezzo, al subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del committente, interessi annui pari ad una misura indicata ai sensi dell'art.
3, c. 2 legge 192/1998.
Si precisa che in caso di pagamenti effettuati a favore dei fornitori del per la Controparte_1
fornitura delle materie prime e dei servizi di cui ai prodotti del presente accordo dalla Committente in nome e per conto del come meglio indicato in premessa e dietro consenso dello stesso Controparte_1 [...]
la stessa Committente si intenderà surrogata agli stessi fornitori per il valore del pagamento Controparte_1
effettuato ex art. 1202 c.c.
Si precisa,altresì, sin d'ora, che i crediti derivanti dai suddetti pagamenti surrogati potranno essere compensati e portati a deconto di tutti i pagamenti dovuti dalla B.F.F. srl ivi compresi quelli eventualmente dovuti di cui al precedente art.5)” (cfr. doc. 6 cit.).
Tanto detto, allora, osserva il Tribunale come non sia revocabile in dubbio l'astratta revocabilità dei pagamenti per cui è causa, non rilevando l'opponibilità o meno del contratto di subfornitura nei confronti dell'odierna convenuta né essendo stato dimostrato il carattere fraudolento del contratto in esame, sostenuto dalla convenuta in via del tutto apodittica. Ed invero, si è già dato conto di come “in tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
06/07/2010, n. 15980 (rv. 613917).
In questi termini, a norma dello stesso principio, ciò che rileva è che il terzo abbia eseguito un pagamento o con moneta del fallito o agendo in rivalsa prima della dichiarazione di fallimento.
Quanto al carattere fraudolento, del resto, è stata la stessa convenuta a dare conto di essere stata effettivamente pagata, come da accordi intercorsi con la società poi fallita, dalla
10 B.F.F. S.r.l., restando del tutto privo di rilievo, sul punto, che la stessa coinvolgesse membri della famiglia del legale rappresentante della Controparte_1
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, osserva il Tribunale come – non essendo stato contestato che la B.F.F. S.r.l. abbia effettuato i pagamenti per cui è causa attingendo al proprio patrimonio – ciò che deve essere indagato, nella specie, è proprio l'intervenuto o meno esercizio della rivalsa da parte del terzo.
Ebbene, sul punto, osserva il Tribunale come la parte attrice abbia fornito adeguata prova circa l'esercizio della rivalsa da parte della B.F.F. S.r.l..
Ed invero, sul punto, la Curatela attrice ha depositato la stampa dei mastrini (scheda contabile) della con riferimento ai rapporti dare e avere vantati nei Controparte_1
confronti della B.F.F. S.r.l. e dal quale si evince l'effettivo esercizio della rivalsa in termini di surrogazione di pagamento – secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto di subfornitura sopra citato – e di compensazione di quanto pagato ai fornitori della società poi fallita con quanto da quest'ultima vantato, quale corrispettivo delle forniture, nei confronti della stessa
B.F.F. S.r.l. (cfr. 17 e 18 fascicolo parte attrice).
La parte convenuta ha contestato la rilevanza delle schede contabili in questione, senza peraltro, addurre elementi specifici da cui desumere che, quanto portato dalle schede in esame, di provenienza dalla società poi fallita, in realtà non corrisponda alla effettività dei rapporti intercorrenti tra la e la società terza. Controparte_1
In questi termini, rammenta il Tribunale, la vigenza del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi
(cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della
11 determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nel caso di specie, poi, la rilevanza probatoria della documentazione in oggetto deve desumersi da un'ulteriore evidenza emersa dall'istruttoria. Ed invero, la parte attrice ha dimostrato che il credito, vantato, dalla nei confronti della B.F.F. Controparte_1
S.r.l., come residuato proprio all'esito delle compensazioni di cui alle schede contabili è stato oggetto di una transazione intervenuta tra la curatela, intanto intervenuta, e la società committente, per un importo pari a quello risultante dalla stampa dei mastrini (euro 118.267,77; cfr. doc. 19 fascicolo parte attrice).
In questi termini, allora, non è revocabile in dubbio che, a seguito della rivalsa, in termini di compensazione già operata prima della dichiarazione di fallimento, il patrimonio della società fallita abbia subito un depauperamento, direttamente riconducibile ai pagamenti effettuati in favore dell'odierna convenuta, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum.
Passando, allora, all'esame degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, deve osservarsi che, in punto di diritto, la revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2,
L.F. richiede il compimento del pagamento nel "periodo sospetto" di sei mesi anteriori all'apertura della procedura concorsuale, unitamente alla consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens.
In virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69-bis L.F., poi, viene riconosciuto un collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, purché volte a fornire una soluzione per una medesima situazione di crisi economica.
Quanto agli ulteriori requisiti necessari, la scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della
12 scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione.
Ebbene, osserva il Tribunale come la domanda revocatoria sia fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, osserva il Tribunale come risultino rispettati i termini previsti dagli artt.
67 e 69 bis L.F..
Dagli atti di causa si può evincere che la – in data Controparte_1
28.11.2017 ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co 6 L.F. (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice) e la domanda è stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 01.12.2017 (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice). L'istanza è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Fermo con decreto collegiale del 4 giugno 2019 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
In data 07.06.2019, il Tribunale di Fermo ha pronunciato sentenza dichiarativa di
(cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice). Parte_1
All'epoca della pubblicazione della domanda di concordato era già vigente l'art. 69 bis, comma 2, L.F. (aggiunto dall'art. 33 co.1 lett. a bis n.2 del D.L. 22.6.2012 n. 83 conv. con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 134: con applicazione alle procedure di concordato preventivo e di omologazioni di accordi di ristrutturazione introdotte dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione), che dispone: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Come accennato, in ipotesi di consecuzione di procedure, il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, con conseguente retrodatazione a tale data degli effetti della dichiarazione di fallimento.
Il periodo sospetto da prendere in esame nel caso è dunque quello decorrente dal giorno
01.12.2017.
13 Quanto all'unicità delle procedure, la regola di cui all'art. 69 bis L.F. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione, con conseguente fallimento, purché, appunto, sia possibile ravvisare quell'unicità (sub specie di stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure. Il fulcro di tale norma è, infatti, proprio la consecuzione tra le procedure concorsuali, intesa come sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza, con la conseguenza che il mero dato formale della presenza di una soluzione di continuità tra procedura concorsuale minore e fallimento non vale, di per sé, a spezzare la consecuzione medesima, salvo che si dimostri che le due procedure hanno tratto scaturigine da situazioni di dissesto diverse (cfr. Cass. 6031/2014).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il dissesto economico finanziario evidenziato già in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo sia il medesimo posto alla base della successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
Ed invero, emerge agevolmente dagli atti di causa come nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo la società istante depositava i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dai quali risultava il superamento delle soglie di cui all'articolo 1
L.F. e sulla scorta dei quali, poi, il Collegio fallimentare, ha dichiarato il fallimento.
In questi termini, il fatto che al concordato preventivo sia seguito in uno spazio non eccessivo di tempo (dal novembre 2017 al giugno 2019) il fallimento, fa comunque presumere che il debitore fosse, sin dal deposito dell'istanza di ammissione, in stato di insolvenza, stato non superato con il ricorso alla diversa procedura concorsuale.
Le superiori considerazioni depongono nel senso dell'unicità della crisi e, si ribadisce, che l'esiguo spazio temporale intercorso tra la data del deposito della domanda di concordato e quella della dichiarazione di insolvenza, non può ritenersi tale da far escludere che l'insolvenza della sia stata dichiarata in base ad un dissesto nuovo ed Controparte_7
indipendente da quello che aveva portato la stessa Società a depositare la domanda di concordato.
Ciò che conta, come detto, è unicamente l'accertamento, in base ad una verifica ex post, che lo stato di crisi che aveva portato l'imprenditore a fare domanda di ammissione al
14 concordato preventivo coincida, in realtà, con lo stato di insolvenza successivamente dichiarato, il che lascia escludere l'autonomia – nella specie – delle due procedure.
In definitiva, il periodo sospetto va computato a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel RRII, ovvero dal 01.12.2017 (a ritroso, al 01.06.2017).
In questi termini, allora, emerge agevolmente come i pagamenti si collochino nel periodo in questione, essendo stati effettuati in data 10.08.2017 e 20.01.2018, come risulta dalla documentazione già sopra esaminata.
L'azione revocatoria, inoltre, è stata esercitata nel termine di decadenza di tre anni dal fallimento, risalendo la notifica dell'atto di citazione al 06.06.2022, allorché non erano decorsi cinque anni dal compimento degli atti da revocare, così come dispone l'art. 69 bis L.F..
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dalle norme in esame, vale a dire della c.d. scientia decoctionis, in giurisprudenza, si ritiene che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, debba essere effettiva e non soltanto potenziale (cfr. ex plurimis, Cass.,
28 agosto 2001, n. 11289; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1719; Cass., 19 maggio 2000, n. 6530) e che la dimostrazione di tale conoscenza debba avere ad oggetto la concreta situazione psicologica del terzo e non la mera conoscibilità astratta ed oggettiva del debitore. La prova della conoscenza dello stato di insolvenza, tuttavia, può essere data dal Curatore anche mediante elementi indiziari, sempre che consentano di ritenere che il terzo, applicandosi con la comune diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del soggetto poi fallito (in questo senso, Cass., 12 maggio 1998, n. 4765; Cass., 12 maggio 1998, n. 4769; Cass.,
23 gennaio 1997, n. 699; Cass., 28 dicembre 1988, n. 7070; Cass., 6 novembre 1987, n. 8234).
In altre parole, l'identificazione della scientia decoctionis nella conoscenza effettiva non osta a che, sul piano della prova, possano essere utilizzati anche elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza da parte di un soggetto di normale avvedutezza: è, infatti, assolutamente pacifica nella giurisprudenza di legittimità la possibilità del Curatore di provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza anche mediante elementi presuntivi (si vedano sul punto, Cass., 30 ottobre
2002, n. 15332; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1719; Cass., 9 maggio 1991, n. 5193; Cass., 9 aprile
1991, n. 3716; Cass., 14 febbraio 1990, n. 1094, Corte appello Napoli, 11 marzo 2003).
Tuttavia, tale ultima possibilità deve essere valutata nel contesto degli ordinari principi generali in materia, secondo i quali la suddetta prova indiziaria risulta soggetta ai requisiti di
15 gravità, precisione e concordanza prescritti per la prova presuntiva di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, a tal proposito, deve osservarsi che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si caratterizza per un intreccio tra il profilo oggettivo della insolvenza ed il profilo soggettivo della sua conoscenza. Essendo impossibile una prova diretta degli stati soggettivi, appare indispensabile fare ricorso allo strumento delle presunzioni, attraverso l'accertamento dell'esistenza di segni esteriori dell'insolvenza e della loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria. A tale necessità si accompagna, quale portato dello strumento utilizzato,
l'irrilevanza di tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di errori soggettivi di percezione attraverso le quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede. In questo modo diviene fisiologico che, mediante il ricorso alle presunzioni, si svaluti notevolmente la contrapposizione tra la conoscenza effettiva e la conoscibilità dello stato di insolvenza, in quanto le due situazioni vengono ad essere sostanzialmente parificate dallo schema logico - deduttivo proprio delle presunzioni, per cui dal fatto noto (segno esteriore conoscibile dello stato di insolvenza) si risale al fatto ignoto (conoscenza dello stato di insolvenza). È evidente, infatti, che ciò che conta è se la concreta portata della clausola generale contenuta nell'art. 2729 c.c. venga specificata avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ed introducendo così un elemento di doverosità, ovvero valorizzando i concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori dell'insolvenza ed il terzo. La contrapposizione alla quale avere riguardo non è, pertanto, quella tra le situazioni (conoscenza e conoscibilità concreta) che il meccanismo delle presunzioni finisce per rendere indistinguibili, ma quella tra queste situazioni e quelle nelle quali si ha solo una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere. Un siffatto dovere, tuttavia, non ha cittadinanza nell'ambito dello schema della presunzione, che consente, invece, di valorizzare regole di esperienza storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti.
Pertanto, la scientia decoctionis può essere desunta con il mezzo delle presunzioni soltanto in presenza di concreti collegamenti ('veicoli di conoscenza' secondo Cass. 24 marzo 2000, n.
3524) tra il terzo ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, nel loro concreto accertamento, quali, ad esempio, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano i
16 segni dell'insolvenza (Cass. 6.11.93, n. 11013, in relazione alla diffusione della stampa che pubblica la notizia del dissesto;
Cass. 27.4. 98 n. 4277, in relazione al luogo di pubblicazione del protesto ed al luogo di residenza o domicilio dell'accipiens), la occasionalità o al contrario la continuità dei rapporti, anche di parentela, tra i soggetti che vengono coinvolti nella vicenda oggetto di revocatoria, l'attività professionale esercitata dall'accipiens (Cass. 6 dicembre 1996, n.
10886, con il limite dell'inutilizzabilità di una prova correlata al parametro del tutto ipotetico e teorico del 'creditore avveduto': in tal senso, si veda, in particolare, Cass. 12 maggio 1998, n.
4769, ma anche, in senso contrario, Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, secondo cui lo status professionale del soggetto coinvolto può comportare una differenziazione, rispetto al quisque de populo, in ordine alla valutazione della normale diligenza esigibile).
Nel caso di specie, a fronte dell'esistenza di numerosi protesti iscritti nel registro già nel
2015 (cfr. doc. 9 fascicolo parte attrice) e del piano di risanamento ex art.67 comma 3, lett. d)
L.F. proposto ai creditori, pubblicato nel registro imprese in data 16.12.2016 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), la convenuta non ha fornito elementi idonei a superare la prova – sia pure indiziaria – data dal Curatore anche e soprattutto innanzi alla conoscibilità in capo alla
– quale società operante nel medesimo mercato calzaturiero Controparte_2
territoriale del Fermano in cui operava la società poi fallita e con la quale la stessa aveva avuto molteplici rapporti, attestati dalle fatture emesse in diversi periodi – del dissesto della società a seguito della pubblicità dei protesti e della pubblicità nel registro delle imprese del richiamato piano di risanamento, nonché dell'approvazione del bilancio al 31.12.2016, tardivamente nel mese di ottobre 2017, attestante una perdita di euro 4.129.395 (cfr. doc.8 fascicolo parte attrice), .
Va, quindi, dichiarata la inefficacia dei pagamenti nei confronti della massa dei creditori e le somme incassate dalla convenuta dovranno essere restituite alla Curatela, per un totale di euro 6.385,72, oltre interessi legali dalla data del 15.09.2020, data della diffida ad adempiere.
L'accoglimento della domanda attorea si pone quale motivo assorbente con riguardo ad ogni valutazione afferente alla domanda svolta, ex art. 96 c.p.c., dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi
17 previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, alla luce della esiguità delle difese svolte e al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1036/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda attorea, revoca i pagamenti effettuati, in data 10.08.2017
e 20.01.2018, dalla B.F.F. S.r.l. alla dichiarando l'inefficacia di tali Controparte_2
pagamenti nei confronti del Parte_1
❖ per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti del
[...]
della somma di euro 6.385,72, oltre interessi dal 15.09.2020 Parte_1
sino al soddisfo;
❖ condanna la società convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 04.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare, con il patrocinio dell'avv. STEFANO ORENA, elettivamente domiciliato in PORTO SAN GIORGIO, VIA G. BRUNO, N.90, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale amministratore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANNA LAURA POSA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA S. ALESSANDRO, N. 3, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo a questo Tribunale
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti e per ciascuno dei motivi dedotti, ogni contraria istanza disattesa, rigettata o comunque respinta, per tutti i titoli indicati in narrativa, dichiarare l'inefficacia nei confronti del in persona del Curatore, i pagamenti effettuati dalla Controparte_1
società (c.f. ), di seguito fallita in data 07/06/2019, verso la Controparte_1 P.IVA_1
società (C.F. , e così descritti. Controparte_2 P.IVA_2
- pagamento di € 3.906,44 eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 10.08.2017;
- pagamento di € 2.479,28 eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 20.01.2018; per la complessiva somma di € 6.385,72, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo;
E conseguentemente, condannare la società convenuta a pagare, in favore del attore, la somma di € 6.385,72 CP_1
ovvero, in subordine, di € 2.479,28, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo.
In ogni caso, con condanna della società convenuta alla refusione, in favore del Fallimento attore, delle spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il Controparte_3
in persona del Curatore, come in atti rapp.to e difeso, carente di legittimazione ad agire in via
[...]
revocatoria per i pagamenti eseguiti dalla B.F.F. Srl in favore del Controparte_4
di € 3.906,44 mediante assegno emesso in data 10.08.2017 e di € 2.479,28 eseguito mediante assegno
[...]
emesso dal terzo B.F.F. Srl in data 20.01.2018, il tutto per la complessiva somma di € 6.385,72, oltre agli interessi legali dal 15/9/2020 (data della richiesta) fino al saldo effettivo in quanto esclusi in via oggettiva e soggettiva dal perimetro di cui all'art. 67 co.2 LF trattandosi di pagamenti di terzo in persona del CP_5
legale rapp.te eseguiti dallo stesso con denaro proprio e senza rivalsa;
NEL MERITO: rigettare nella sua interezza la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti svolti in atti che qui si richiamano;
In ogni caso:
2 - avendo parte attrice, per le spiegate causali, promosso il presente giudizio senza avere previamente dimostrato pur essendo stata richiesta, gli elementi probatori a sostegno della richiesta, condannare la stessa ex art.96 cpc a quanto si reputerà di giustizia;
- disporre la condanna della stessa alle spese, diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. con sentenza n. 27/2019 del 07.06.2019, il Tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della società con contestuale nomina del Curatore;
Controparte_1
2. la sentenza dichiarativa di fallimento seguiva al decreto del Tribunale di Fermo del
04.06.2019 con il quale era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo formalizzata dalla ai sensi dell'art. 161 co. 1 L.F., in seno al Controparte_1
procedimento incardinato con ricorso depositato il 28.11.2017, con pubblicazione della domanda di Concordato sul Registro Imprese avvenuta il 01.12.2017;
3. dall'esame della situazione patrimoniale e contabile della società fallita, il Curatore accertava il compimento da parte della società in bonis di pagamenti solutori, aventi rilievo ex art. 67 l. fall. nei confronti della società corrente in Fermo, Contrada Controparte_2
Campiglione n.10. In particolare, venivano rilevati i pagamenti, in conto di fatture emesse nell'anno 2017, dell'importo di euro 3.906,44, eseguito mediante assegno emesso dal terzo
B.F.F. S.r.l. in data 10.08.2017, e dell'importo di euro 2.479,28, eseguito mediante assegno, emesso dal terzo B.F.F. S.r.l., in data 20.01.2018, il tutto per un totale di euro 6.385,752;
4. i pagamenti in questione erano stati eseguiti da parte della B.F.F. S.r.l., in virtù del contratto di subfornitura datato 01.10.2015, stipulato tra la detta società e il Controparte_1
che prevedeva la facoltà della committente B.F.F. S.r.l. di intervenire nei pagamenti
[...]
dei fornitori del subfornitore con surroga del committente ai Controparte_1
fornitori stessi e compensazione tra i pagamenti eseguiti e i corrispettivi dovuti al subfornitore in forza del contratto;
3 5. il curatore, in data 15.09.2020, diffidava la società odierna convenuta alla restituzione delle somme, la quale tuttavia contestava la richiesta;
6. il pagamento della somma di euro 2.479,28, eseguito mediante assegno emesso dal terzo
B.F.F. S.r.l., in data 20.01.2018, doveva essere dichiarato inefficace in quanto eseguito in data successiva alla domanda di concordato (presentata il 28.11.2017 e pubblicata nel registro delle imprese in data 01.12.2017) e, pertanto, effettuato in violazione della par condicio creditorum e presidiato dal divieto di pagamenti ai sensi dell'art. 168 L. Fall. o, in subordine, ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall.;
7. quanto all'ulteriore pagamento di euro 3.906,44, eseguito in data 10.08.2017, sussistevano i presupposti per la sua revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall.;
8. ricorreva, altresì, il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza dell'accipiens, in forza di quanto già evincibile dal Registro Imprese, nonché dall'esistenza: di numerosi protesti iscritti già nell'anno 2015 per complessivi euro 815.813,64 e nel 2017 per un totale di euro
103.451,73; dal piano di risanamento sottoposto ai creditori e pubblicato nel Registro Imprese in data 16.12.2016, che rappresentava ai creditori la grave crisi economica e finanziaria che coinvolgeva la ed a seguito del quale molti creditori avevano Controparte_1
rinunciato a parte del loro credito, nella consapevolezza che il proponente fosse nella CP_1
impossibilità di poter adempiere in modo integrale e tempestivo;
dal bilancio 2016 che veniva approvato tardivamente ad ottobre 2017 e con una perdita di euro 4.129.395,00; dall'evidente squilibrio patrimoniale evidenziato già dalla analisi dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016, da cui emergeva un indice di Altman pari a 0,6631 per il 2015 e a -1,4037 per il 2016, idoneo a dare conto di uno stato di insolvenza molto probabile;
9. in relazione, poi, allo specifico rapporto commerciale doveva evidenziarsi la conoscenza diretta dello stato di crisi aziendale in capo alla stessa convenuta stante la prossimità tra le due società, entrambe operanti nel medesimo distretto calzaturiero, con una evidente comunione di rappresentanti, fornitori e clienti e conseguente condivisione di notizie e informazioni riguardanti gli operatori;
10. sempre con riguardo al rapporto commerciale tra la fallita e la convenuta, lo stesso, pur essendo limitato alle sole fatture del 2017, era caratterizzato da pagamenti che non avevano rispettato modi e tempi contrattualmente pattuiti. Ed invero, le fatture del fornitore
4 prevedevano i pagamenti mediante ri.ba., viceversa, assolti tramite i titoli del terzo, e in ritardo rispetto a quanto previsto (per una fattura, a 30/60 gg. più 5,2 mesi e 1 mese;
per una fattura, da 60 gg. + 10, 1 mese e mezzo);
11. il pagamento del terzo era revocabile in quanto lo stesso aveva pagato impiegando denaro del fallito per, poi, rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento;
la B.F.F. S.r.l., infatti, aveva pagato con i corrispettivi dovuti alla fallita, con conseguente sussistenza dell'eventus damni quale lesione della par condicio creditorum;
12. nella specie, poi, valeva il principio di consecutio tra procedure concorsuali ex art. 69 bis l. fall., tenuto conto che, in data 4 giugno 2019, il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato e, in data 7 giugno 2019, emanava la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione dell'istanza n.114/17 Ist. Fall. depositata dal creditore in data 9 ottobre 2017, vale a dire prima della domanda di concordato, pertanto, riunita alla medesima dal Tribunale. Inoltre, la situazione di crisi che aveva dato luogo al fallimento era sicuramente sovrapponibile a quella riscontrata nel concordato, sia sulla scorta di quanto indicato nella sentenza di fallimento, sia in ragione del brevissimo tempo intercorso tra la pronuncia del decreto di inammissibilità del concordato (04.06.2019) da parte del Tribunale adito ed il deposito della sentenza di fallimento (07.06.2019);
13. i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili oggetto di causa costituivano atti solutori compiuti entro il termine semestrale anteriore alla pubblicazione nel Registro Imprese della domanda di concordato.
La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_2
1. in primo luogo, doveva essere eccepita l'inammissibilità della domanda in quanto i pagamenti erano stati effettuati da un terzo con denaro proprio e per spirito di liberalità, in forza di un contratto di subfornitura non opponibile alla convenuta – in quanto privo di data certa – e, in ogni caso, in assenza di rivalsa da parte del terzo stesso e, pertanto, in assenza di pregiudizio per la par condicio creditorum;
2. in secondo luogo, non era stata fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società convenuta;
3. quanto al pagamento di euro 2.479,28 del 20.01.2018, eseguito mediante assegno emesso dal terzo B.F.F. S.r.l., in virtù delle previsioni di cui al citato contratto di subfornitura,
5 doveva ribadirsi la totale estraneità dei pagamenti effettuati dalla al debito del CP_6
suolificio verso la società convenuta;
4. in ogni caso, nel concordato preventivo, il divieto di cui all'art. 168 l. fall., non si estendeva al pagamento effettuato dal debitor debitoris, mancando nell'ambito della suddetta procedura una norma dal contenuto analogo a quello che l'art. 44 l. fall. dettava per il fallimento;
5. ancora, doveva essere eccepita l'inapplicabilità al caso di specie del principio di consecuzione tra le procedure in quanto la aveva fatto un abusivo Controparte_1
ricorso del concordato in bianco solo per beneficiare della sospensione delle azioni in suo danno intentate salvo poi omettere di rendersi parte diligente rispetto ai conseguenziali oneri determinando la pronuncia di improcedibilità del concordato;
6. la società, poi, fallita, depositando il ricorso per il concordato in bianco, oltre all'abuso dello strumento (per le finalità di sospensione delle azioni esecutive) mai aveva avuto l'intenzione di avvalersi della procedura concorsuale e/o di utilizzarla per la risoluzione della crisi;
7. inoltre, non poteva essere applicato il principio della consecuzione tra le procedure per l'inesistenza della identità del dissesto, già tenuto conto dell'abusivo ricorso al concordato in bianco;
8. dalla inoperatività del principio di consecuzione di cui all'art. 69 bis l. fall. discendeva l'impossibilità per il fallimento di poter far decorrere il termine dei 6 mesi di cui all'art. 67, comma 2 della L.F. dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato avvenuta in data 01.12.2017, con l'ulteriore effetto che il periodo cd. sospetto avrebbe dovuto essere computato a ritroso dalla data di dichiarazione di fallimento coincidente con la data di deposito della sentenza, vale a dire dal 07 giugno 2019. Ebbene, partendo a ritroso dalla data del deposito della sentenza di fallimento, nessuno dei pagamenti per cui è causa ricadeva nel c.d. periodo sospetto;
9. infine, non sussisteva alcun danno per la massa dei creditori, in quanto la compensazione, anche ove posta in essere dalla B.F.F. S.r.l. con il era stata CP_1
artificiosamente voluta;
6 10. doveva, poi, essere eccepita l'inopponibilità del patto di compensazione alla procedura, con conseguente versamento delle somme eventualmente non pagate al ceto creditorio senza alcun pregiudizio patito dalla massa dei creditori;
11. doveva, poi, eccepirsi che la compensazione poteva essere revocata nei limiti in cui il fallito, ricorrendo a tale modo di estinzione delle obbligazioni, avesse estinto non solo un debito ma anche un credito che veniva sottratto al suo patrimonio e, quindi, ai suoi creditori;
12. nel caso di specie, il contratto di subfornitura era stato evidentemente stipulato tra le parti proprio al fine di legittimare la compensazione che diversamente non sarebbe stata possibile. Pertanto, nulla poteva essere chiesto alla società convenuta, dovendo il curatore attivarsi al fine di sentire dichiarare la nullità della compensazione ove effettivamente posta in essere;
13. sussistevano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non avendo l'attrice permesso alla controparte di esaminare la documentazione probatoria a sostegno dell'attivata pretesa, nonostante la formulazione di apposita richiesta.
* * *
Tutto quanto premesso, in punto di fatto, il Tribunale osserva come il Fallimento attore abbia incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la revoca dei pagamenti – avvenuti per il tramite del terzo B.F.F. S.r.l. – per l'importo complessivo di euro 6.385,752, eseguiti a mezzo di assegni, emessi dalla suddetta B.F.F. S.r.l. in favore della convenuta, il primo, per euro 3.906,44, del 10.08.2017, e, il secondo, per euro 2.479,28, del 20.01.2018.
In punto di fatto, deve osservarsi come siano documentati e non siano, in ogni caso, in contestazione tra le parti i pagamenti per cui è causa, effettuati dalla B.F.F. S.r.l., tramite assegno, al pari della circostanza che i pagamenti de quibus siano avvenuti a titolo di pagamento delle fatture, n. 52/2017, n. 100/2017 e n. 129/2017, emesse dalla nei Controparte_2
confronti del (cfr. docc. 10, 11, 12, 16 del fascicolo di parte attrice e CP_1 CP_1
docc. 4 e 5 del fascicolo di parte convenuta).
Secondo le prospettazioni attoree, tali pagamenti sarebbero stati eseguiti in ragione del contratto di subfornitura stipulato, in data 01.10.2015, tra la B.F.F. S.r.l e la Controparte_1
Ed invero, con il contratto in questione le parti avevano previsto la facoltà per la
[...]
committente B.F.F. S.r.l. di effettuare pagamenti in favore dei fornitori del proprio
7 subfornitore, con successiva surroga del committente e Controparte_1
compensazione tra i pagamenti eseguiti e i corrispettivi dovuti al subfornitore in forza del contratto.
La parte convenuta, dal canto suo, ha negato l'opponibilità di tale contratto alla
[...]
dovendosi ritenere i pagamenti oggetto della domanda revocatoria come Controparte_2
effettuati dal terzo, senza esercizio di rivalsa.
In primo luogo, la domanda attorea, svolta in via principale, va inquadrata nell'ambito dell'istituto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti pecuniari ex art. 67, comma 2,
L.F..
Ai sensi della norma richiamata e per quanto di rilevanza in questa sede, sono suscettibili di revocatoria, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Ancora, in virtù del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) – deve procedersi ad una trattazione unitaria della domanda svolta dalla Curatela attrice con riguardo ad entrambi i pagamenti.
Quale premessa in diritto, allora, non è irrilevante rammentare come, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., i pagamenti costituiscono atti revocabili di per sé, in quanto atti solutori autonomi tali da integrare l'eventus damni, a prescindere dal negozio giuridico che vi abbia dato titolo (cfr. Cass. 6.7.2010, n. 15980; Cass. 22.12.2000, n. 16156) e senza che rilevi la congruità o meno della controprestazione ricevuta dal fallito o il fatto che il rapporto sia in corso (cfr. Cass.
26.7.2012, n. 13293).
8 Peraltro, nel caso di specie, si è già avuto modo di rilevare come i pagamenti oggetto della domanda revocatoria siano stati effettuati da un terzo rispetto alla società, poi, fallita.
Sul punto, allora, quanto appena enunciato deve essere arricchito rilevando come, il secondo comma dell'art. 67 preveda la revocabilità, qualora compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (e dimostrata dal curatore la scientia decoctionis dell'accipiens), dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, anche se compiuti da terzi, purché con effettiva incidenza depauperativa del patrimonio, ricorrente nel caso di pagamento effettuato con provvista del fallito o di rivalsa nei suoi confronti prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass.
30.6.2020, n. 13165; Cass. 31.5.2012, n. 8783; Cass.12.8.2009, n. 18324; Cass. 22.5.2008, n.
13092, Cass. 17.4.2007, n. 9143; Cass. 16.9.2002, n. 13479; Cass. 10.9.2002, n. 13159) ovvero se il pagamento abbia comunque leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum.
Una volta accertata la ricorrenza del depauperamento del patrimonio del fallito, i pagamenti costituiscono atti revocabili di per sé, in quanto atti solutori autonomi tali da integrare l'eventus damni, a prescindere dal negozio giuridico che vi abbia dato titolo (cfr.
6.7.2010, n. 15980; Cass. 22.12.2000, n. 16156) e senza che rilevi la congruità o meno della controprestazione ricevuta dal fallito o il fatto che il rapporto sia in corso (Cass. 26.7.2012, n.
13293).
Tanto precisato, allora, è necessario rilevare come il rapporto tra la società poi fallita e la
B.F.F. S.r.l. trovasse un titolo negoziale nell'ambito del contratto di subfornitura datato
01.10.2015, in forza del quale la quale subfornitore, si obbligava a Controparte_1
realizzare per conto della committente (l'odierna convenuta), “tutti quei componenti/prodotti/servizi richiesti sulla base delle specifiche tecniche richieste da ogni singolo cliente e che di volta in volta verranno indicate dalla B.F.F. srl ” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Il contratto in esame prevedeva, sostanzialmente, che la produzione non avvenisse mediante la fornitura e la lavorazione delle materie prime, bensì, mediante la vendita e la fornitura da parte del committente di tutti i beni e servizi necessari per la produzione;
infine, a sua volta, il sub-fornitore vendeva al committente i prodotti finiti al prezzo concordato.
Ai sensi dell'art.6 del contratto in esame, rubricato “determinazione del prezzo e modalità di pagamento” come correttamente rilevato dalla parte convenuta, le parti concordavano che “Il
9 prezzo stabilito per le prestazioni oggetto della … contrattazione saranno puntualmente indicati dal committente facendo comunque sempre riferimento ai criteri del listino prezzi concordato preventivamente tra le parti.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità concordate tra le parti nel termine di giorni 90 dal momento della consegna e/o dalla esecuzione del servizio.
In caso di [ritardo] nell'esecuzione del pagamento del prezzo, al subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del committente, interessi annui pari ad una misura indicata ai sensi dell'art.
3, c. 2 legge 192/1998.
Si precisa che in caso di pagamenti effettuati a favore dei fornitori del per la Controparte_1
fornitura delle materie prime e dei servizi di cui ai prodotti del presente accordo dalla Committente in nome e per conto del come meglio indicato in premessa e dietro consenso dello stesso Controparte_1 [...]
la stessa Committente si intenderà surrogata agli stessi fornitori per il valore del pagamento Controparte_1
effettuato ex art. 1202 c.c.
Si precisa,altresì, sin d'ora, che i crediti derivanti dai suddetti pagamenti surrogati potranno essere compensati e portati a deconto di tutti i pagamenti dovuti dalla B.F.F. srl ivi compresi quelli eventualmente dovuti di cui al precedente art.5)” (cfr. doc. 6 cit.).
Tanto detto, allora, osserva il Tribunale come non sia revocabile in dubbio l'astratta revocabilità dei pagamenti per cui è causa, non rilevando l'opponibilità o meno del contratto di subfornitura nei confronti dell'odierna convenuta né essendo stato dimostrato il carattere fraudolento del contratto in esame, sostenuto dalla convenuta in via del tutto apodittica. Ed invero, si è già dato conto di come “in tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
06/07/2010, n. 15980 (rv. 613917).
In questi termini, a norma dello stesso principio, ciò che rileva è che il terzo abbia eseguito un pagamento o con moneta del fallito o agendo in rivalsa prima della dichiarazione di fallimento.
Quanto al carattere fraudolento, del resto, è stata la stessa convenuta a dare conto di essere stata effettivamente pagata, come da accordi intercorsi con la società poi fallita, dalla
10 B.F.F. S.r.l., restando del tutto privo di rilievo, sul punto, che la stessa coinvolgesse membri della famiglia del legale rappresentante della Controparte_1
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, osserva il Tribunale come – non essendo stato contestato che la B.F.F. S.r.l. abbia effettuato i pagamenti per cui è causa attingendo al proprio patrimonio – ciò che deve essere indagato, nella specie, è proprio l'intervenuto o meno esercizio della rivalsa da parte del terzo.
Ebbene, sul punto, osserva il Tribunale come la parte attrice abbia fornito adeguata prova circa l'esercizio della rivalsa da parte della B.F.F. S.r.l..
Ed invero, sul punto, la Curatela attrice ha depositato la stampa dei mastrini (scheda contabile) della con riferimento ai rapporti dare e avere vantati nei Controparte_1
confronti della B.F.F. S.r.l. e dal quale si evince l'effettivo esercizio della rivalsa in termini di surrogazione di pagamento – secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto di subfornitura sopra citato – e di compensazione di quanto pagato ai fornitori della società poi fallita con quanto da quest'ultima vantato, quale corrispettivo delle forniture, nei confronti della stessa
B.F.F. S.r.l. (cfr. 17 e 18 fascicolo parte attrice).
La parte convenuta ha contestato la rilevanza delle schede contabili in questione, senza peraltro, addurre elementi specifici da cui desumere che, quanto portato dalle schede in esame, di provenienza dalla società poi fallita, in realtà non corrisponda alla effettività dei rapporti intercorrenti tra la e la società terza. Controparte_1
In questi termini, rammenta il Tribunale, la vigenza del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi
(cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
La "non contestazione"- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della
11 determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nel caso di specie, poi, la rilevanza probatoria della documentazione in oggetto deve desumersi da un'ulteriore evidenza emersa dall'istruttoria. Ed invero, la parte attrice ha dimostrato che il credito, vantato, dalla nei confronti della B.F.F. Controparte_1
S.r.l., come residuato proprio all'esito delle compensazioni di cui alle schede contabili è stato oggetto di una transazione intervenuta tra la curatela, intanto intervenuta, e la società committente, per un importo pari a quello risultante dalla stampa dei mastrini (euro 118.267,77; cfr. doc. 19 fascicolo parte attrice).
In questi termini, allora, non è revocabile in dubbio che, a seguito della rivalsa, in termini di compensazione già operata prima della dichiarazione di fallimento, il patrimonio della società fallita abbia subito un depauperamento, direttamente riconducibile ai pagamenti effettuati in favore dell'odierna convenuta, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum.
Passando, allora, all'esame degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, deve osservarsi che, in punto di diritto, la revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2,
L.F. richiede il compimento del pagamento nel "periodo sospetto" di sei mesi anteriori all'apertura della procedura concorsuale, unitamente alla consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens.
In virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69-bis L.F., poi, viene riconosciuto un collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, purché volte a fornire una soluzione per una medesima situazione di crisi economica.
Quanto agli ulteriori requisiti necessari, la scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della
12 scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione.
Ebbene, osserva il Tribunale come la domanda revocatoria sia fondata e debba essere accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, osserva il Tribunale come risultino rispettati i termini previsti dagli artt.
67 e 69 bis L.F..
Dagli atti di causa si può evincere che la – in data Controparte_1
28.11.2017 ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co 6 L.F. (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice) e la domanda è stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 01.12.2017 (cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice). L'istanza è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Fermo con decreto collegiale del 4 giugno 2019 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
In data 07.06.2019, il Tribunale di Fermo ha pronunciato sentenza dichiarativa di
(cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice). Parte_1
All'epoca della pubblicazione della domanda di concordato era già vigente l'art. 69 bis, comma 2, L.F. (aggiunto dall'art. 33 co.1 lett. a bis n.2 del D.L. 22.6.2012 n. 83 conv. con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 134: con applicazione alle procedure di concordato preventivo e di omologazioni di accordi di ristrutturazione introdotte dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione), che dispone: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Come accennato, in ipotesi di consecuzione di procedure, il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto è quello della data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, con conseguente retrodatazione a tale data degli effetti della dichiarazione di fallimento.
Il periodo sospetto da prendere in esame nel caso è dunque quello decorrente dal giorno
01.12.2017.
13 Quanto all'unicità delle procedure, la regola di cui all'art. 69 bis L.F. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione, con conseguente fallimento, purché, appunto, sia possibile ravvisare quell'unicità (sub specie di stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure. Il fulcro di tale norma è, infatti, proprio la consecuzione tra le procedure concorsuali, intesa come sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza, con la conseguenza che il mero dato formale della presenza di una soluzione di continuità tra procedura concorsuale minore e fallimento non vale, di per sé, a spezzare la consecuzione medesima, salvo che si dimostri che le due procedure hanno tratto scaturigine da situazioni di dissesto diverse (cfr. Cass. 6031/2014).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il dissesto economico finanziario evidenziato già in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo sia il medesimo posto alla base della successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
Ed invero, emerge agevolmente dagli atti di causa come nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo la società istante depositava i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dai quali risultava il superamento delle soglie di cui all'articolo 1
L.F. e sulla scorta dei quali, poi, il Collegio fallimentare, ha dichiarato il fallimento.
In questi termini, il fatto che al concordato preventivo sia seguito in uno spazio non eccessivo di tempo (dal novembre 2017 al giugno 2019) il fallimento, fa comunque presumere che il debitore fosse, sin dal deposito dell'istanza di ammissione, in stato di insolvenza, stato non superato con il ricorso alla diversa procedura concorsuale.
Le superiori considerazioni depongono nel senso dell'unicità della crisi e, si ribadisce, che l'esiguo spazio temporale intercorso tra la data del deposito della domanda di concordato e quella della dichiarazione di insolvenza, non può ritenersi tale da far escludere che l'insolvenza della sia stata dichiarata in base ad un dissesto nuovo ed Controparte_7
indipendente da quello che aveva portato la stessa Società a depositare la domanda di concordato.
Ciò che conta, come detto, è unicamente l'accertamento, in base ad una verifica ex post, che lo stato di crisi che aveva portato l'imprenditore a fare domanda di ammissione al
14 concordato preventivo coincida, in realtà, con lo stato di insolvenza successivamente dichiarato, il che lascia escludere l'autonomia – nella specie – delle due procedure.
In definitiva, il periodo sospetto va computato a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel RRII, ovvero dal 01.12.2017 (a ritroso, al 01.06.2017).
In questi termini, allora, emerge agevolmente come i pagamenti si collochino nel periodo in questione, essendo stati effettuati in data 10.08.2017 e 20.01.2018, come risulta dalla documentazione già sopra esaminata.
L'azione revocatoria, inoltre, è stata esercitata nel termine di decadenza di tre anni dal fallimento, risalendo la notifica dell'atto di citazione al 06.06.2022, allorché non erano decorsi cinque anni dal compimento degli atti da revocare, così come dispone l'art. 69 bis L.F..
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dalle norme in esame, vale a dire della c.d. scientia decoctionis, in giurisprudenza, si ritiene che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, debba essere effettiva e non soltanto potenziale (cfr. ex plurimis, Cass.,
28 agosto 2001, n. 11289; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1719; Cass., 19 maggio 2000, n. 6530) e che la dimostrazione di tale conoscenza debba avere ad oggetto la concreta situazione psicologica del terzo e non la mera conoscibilità astratta ed oggettiva del debitore. La prova della conoscenza dello stato di insolvenza, tuttavia, può essere data dal Curatore anche mediante elementi indiziari, sempre che consentano di ritenere che il terzo, applicandosi con la comune diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del soggetto poi fallito (in questo senso, Cass., 12 maggio 1998, n. 4765; Cass., 12 maggio 1998, n. 4769; Cass.,
23 gennaio 1997, n. 699; Cass., 28 dicembre 1988, n. 7070; Cass., 6 novembre 1987, n. 8234).
In altre parole, l'identificazione della scientia decoctionis nella conoscenza effettiva non osta a che, sul piano della prova, possano essere utilizzati anche elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza da parte di un soggetto di normale avvedutezza: è, infatti, assolutamente pacifica nella giurisprudenza di legittimità la possibilità del Curatore di provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza anche mediante elementi presuntivi (si vedano sul punto, Cass., 30 ottobre
2002, n. 15332; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1719; Cass., 9 maggio 1991, n. 5193; Cass., 9 aprile
1991, n. 3716; Cass., 14 febbraio 1990, n. 1094, Corte appello Napoli, 11 marzo 2003).
Tuttavia, tale ultima possibilità deve essere valutata nel contesto degli ordinari principi generali in materia, secondo i quali la suddetta prova indiziaria risulta soggetta ai requisiti di
15 gravità, precisione e concordanza prescritti per la prova presuntiva di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, a tal proposito, deve osservarsi che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza si caratterizza per un intreccio tra il profilo oggettivo della insolvenza ed il profilo soggettivo della sua conoscenza. Essendo impossibile una prova diretta degli stati soggettivi, appare indispensabile fare ricorso allo strumento delle presunzioni, attraverso l'accertamento dell'esistenza di segni esteriori dell'insolvenza e della loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria. A tale necessità si accompagna, quale portato dello strumento utilizzato,
l'irrilevanza di tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di errori soggettivi di percezione attraverso le quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede. In questo modo diviene fisiologico che, mediante il ricorso alle presunzioni, si svaluti notevolmente la contrapposizione tra la conoscenza effettiva e la conoscibilità dello stato di insolvenza, in quanto le due situazioni vengono ad essere sostanzialmente parificate dallo schema logico - deduttivo proprio delle presunzioni, per cui dal fatto noto (segno esteriore conoscibile dello stato di insolvenza) si risale al fatto ignoto (conoscenza dello stato di insolvenza). È evidente, infatti, che ciò che conta è se la concreta portata della clausola generale contenuta nell'art. 2729 c.c. venga specificata avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ed introducendo così un elemento di doverosità, ovvero valorizzando i concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori dell'insolvenza ed il terzo. La contrapposizione alla quale avere riguardo non è, pertanto, quella tra le situazioni (conoscenza e conoscibilità concreta) che il meccanismo delle presunzioni finisce per rendere indistinguibili, ma quella tra queste situazioni e quelle nelle quali si ha solo una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere. Un siffatto dovere, tuttavia, non ha cittadinanza nell'ambito dello schema della presunzione, che consente, invece, di valorizzare regole di esperienza storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti.
Pertanto, la scientia decoctionis può essere desunta con il mezzo delle presunzioni soltanto in presenza di concreti collegamenti ('veicoli di conoscenza' secondo Cass. 24 marzo 2000, n.
3524) tra il terzo ed i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, nel loro concreto accertamento, quali, ad esempio, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano i
16 segni dell'insolvenza (Cass. 6.11.93, n. 11013, in relazione alla diffusione della stampa che pubblica la notizia del dissesto;
Cass. 27.4. 98 n. 4277, in relazione al luogo di pubblicazione del protesto ed al luogo di residenza o domicilio dell'accipiens), la occasionalità o al contrario la continuità dei rapporti, anche di parentela, tra i soggetti che vengono coinvolti nella vicenda oggetto di revocatoria, l'attività professionale esercitata dall'accipiens (Cass. 6 dicembre 1996, n.
10886, con il limite dell'inutilizzabilità di una prova correlata al parametro del tutto ipotetico e teorico del 'creditore avveduto': in tal senso, si veda, in particolare, Cass. 12 maggio 1998, n.
4769, ma anche, in senso contrario, Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, secondo cui lo status professionale del soggetto coinvolto può comportare una differenziazione, rispetto al quisque de populo, in ordine alla valutazione della normale diligenza esigibile).
Nel caso di specie, a fronte dell'esistenza di numerosi protesti iscritti nel registro già nel
2015 (cfr. doc. 9 fascicolo parte attrice) e del piano di risanamento ex art.67 comma 3, lett. d)
L.F. proposto ai creditori, pubblicato nel registro imprese in data 16.12.2016 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), la convenuta non ha fornito elementi idonei a superare la prova – sia pure indiziaria – data dal Curatore anche e soprattutto innanzi alla conoscibilità in capo alla
– quale società operante nel medesimo mercato calzaturiero Controparte_2
territoriale del Fermano in cui operava la società poi fallita e con la quale la stessa aveva avuto molteplici rapporti, attestati dalle fatture emesse in diversi periodi – del dissesto della società a seguito della pubblicità dei protesti e della pubblicità nel registro delle imprese del richiamato piano di risanamento, nonché dell'approvazione del bilancio al 31.12.2016, tardivamente nel mese di ottobre 2017, attestante una perdita di euro 4.129.395 (cfr. doc.8 fascicolo parte attrice), .
Va, quindi, dichiarata la inefficacia dei pagamenti nei confronti della massa dei creditori e le somme incassate dalla convenuta dovranno essere restituite alla Curatela, per un totale di euro 6.385,72, oltre interessi legali dalla data del 15.09.2020, data della diffida ad adempiere.
L'accoglimento della domanda attorea si pone quale motivo assorbente con riguardo ad ogni valutazione afferente alla domanda svolta, ex art. 96 c.p.c., dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi
17 previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, alla luce della esiguità delle difese svolte e al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1036/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda attorea, revoca i pagamenti effettuati, in data 10.08.2017
e 20.01.2018, dalla B.F.F. S.r.l. alla dichiarando l'inefficacia di tali Controparte_2
pagamenti nei confronti del Parte_1
❖ per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti del
[...]
della somma di euro 6.385,72, oltre interessi dal 15.09.2020 Parte_1
sino al soddisfo;
❖ condanna la società convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo, il 04.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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