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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Francesca Firrao Presidente rel. est-
Silvia Graziella Carosio Giudice
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 26/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13646 / 2023 promossa da:
Parte_1 nata a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. FOLCO PAOLO*
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino, in data , notificato in data 21/06/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 26/01/2023, è stato deciso di non riconoscere alla ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Conclusioni di parte resistente: “previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 18/07/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadina nigeriana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 08/06/2023, notificato in data 21/06/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino del 26/01/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio, in data 26/07/2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte ricorrente rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 26/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. La ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato che la ricorrente è in Italia da 15 anni, ha raggiunto una integrazione nel contesto sociale in cui vive, è coniugata con un cittadino regolarmente soggiornante con cui ha avuto tre figli, ad oggi minorenni. Secondo la difesa della ricorrente, in caso di ritorno in patria, ella si troverebbe a dover fronteggiare condizioni di vita impossibili, tenuto anche conto del fatto che oramai non ha più, da lungo tempo, alcun contatto con alcuno e tenendo conto soprattutto che ciò determinerebbe la disgregazione del nucleo familiare e la perdita della figura materna per i figli (v. pag. 7 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
La Ricorrente ha raggiunto un buon grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Ella ha infatti ha prodotto:
1) Copia del certificato di matrimonio, da cui si evince che la ricorrente è convolata a nozze con il Sig. , in Torino in data 18/09/2017 (v. doc. 2 ricorso); Persona_1
2) Copia della CU 2023, relativa al periodo d'imposta 2022, del marito della ricorrente, Sig.
, da cui si evince un reddito d'impresa lordo pari a circa Euro 13000 (v. doc. Persona_1
4 ricorso);
3) Copia degli estratti atti di nascita delle prime due figlie della ricorrente, Per_2
e , entrambe nate a Torino, ad oggi minorenni (vv. docc. 5-6
[...] Persona_3 ricorso);
4) Copia del referto dell'ecografia ostetrica, rilasciato in data 25/05/2023, da cui si evince che la ricorrente era in attesa del suo terzogenito (v. doc. 7 ricorso);
5) Copia del certificato di stato di famiglia sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, emesso telematicamente dall'Ufficio Servizi Demografici Città di Torino in data 19/06/2020 (v. doc. 8 ricorso);
6) Copia dei certificati scolastici delle figlie della ricorrente, rilasciati dalla Divisione Servizi
Educativi della Città di Torino, con riguardo agli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 (v. doc. 9 ricorso); 7) Copia del contratto di locazione di immobile ad uso abitazione, sito in Torino, intestato al marito della ricorrente, Sig. , con durata quadriennale a decorrere dal Persona_1
01/06/2020 sino al 31/05/2024, con canone di locazione mensile pari ad Euro 380,00 (v. doc. 10 ricorso);
8) Copia del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U.I., in favore della ricorrente, rilasciato in data 18/10/2018, con scadenza 29/08/2020 (v. doc. 11 ricorso);
9) Copia della documentazione medica da cui si evince che il marito della ricorrente è stato ricoverato per emorragia cerebrale a decorrere dal 29/10/2023 ed è stato successivamente trasferito a gennaio 2024 presso la Fondazione Don Gnocchi per riabilitazione di III livello, dove
è tuttora ricoverato (v. doc. 1 nota di deposito del 18/11/2024);
10) Copia del decreto di esonero e sostituzione dell'amministratore di sostegno, emesso dal
Tribunale di Torino in data 29/08/2024 (v. doc. 2 nota di deposito del 18/11/2024);
11) Copia dei certificati di iscrizione e frequenza scolastica per l'a.s. 2024/2025 delle prime due figlie della ricorrente, rilasciati dall'Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” in Torino, in data
07/11/2024 (v. doc. 3 nota di deposito del 18/11/2024);
12) Copia della documentazione medica della figlia primogenita della ricorrente, Per_3
rilasciata in data 10/07/2024, con relativo certificato provvisorio del 15/10/2024 che
[...] attesta che la minore risulta affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo (v. doc. 4 nota di deposito del 18/11/2024)
13) Copia della visura camerale dell'impresa individuale del marito della ricorrente, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, con decorrenza dal
06/07/2018 (v. doc. 5 nota di deposito del 18/11/2024);
14) Copia del bilancio del reddito d'impresa del marito della ricorrente, Sig. , Persona_1 da cui si evince un reddito al 31/12/2023 pari ad Euro 12.941 (v. doc. 6 nota di deposito del
18/11/2024);
15) Copia del certificato di nascita del terzogenito della ricorrente, , Persona_4 nato in [...] in data [...] (v. doc. 1 nota di deposito del 19/11/2024).
Da tale documentazione si evince come il nucleo familiare della ricorrente si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento, con la frequenza scolastica delle figlie maggiori, l'attività lavorativa del marito fino al ricovero ospedaliero e l'attività di supporto dlela ricorrente sia alla figlia con disturbo pervasivo della personalità che al marito dal momento del ricovero.
Ella, inoltre, ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Si evidenzia altresì, ai fini della decisione, la presenza dell'intero nucleo familiare della
Richiedente in Italia con figli, ad oggi, minorenni nati in territorio italiano.
Vengono dunque in rilievo, anche nell'ottica della protezione speciale, i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha stabilito che, «ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 286 dei 1998, la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso
e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. La presenza della prole minore in Italia infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nel percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana»
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506).
Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita pertanto accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dalla ricorrente, anche alla luce delle precarie condizioni di salute del marito, titolare di una impresa individuale dal 2018, ricoverato per emorragia cerebrale nell'ottobre 2023, soggetto ad amministrazione di sostegno.
Invero, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire alla ricorrente, già parte di un nucleo familiare connotato da una peculiare fragilità nel senso innanzi indicato, un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come la donna abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese (.
Procedendo, quindi, alla valutazione comparativa tra la vulnerabilità che connota il nucleo familiare della ricorrente nonché tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. La richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposta ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotta ad una situazione di precarietà ed incertezza e costretta a rinunciare alla vita familiare costruita in Italia e a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione speciale. Parte_1
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 02/12/2024.
Il Presidente rel. est.
Dr. Francesca Firrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Francesca Firrao Presidente rel. est-
Silvia Graziella Carosio Giudice
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 26/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13646 / 2023 promossa da:
Parte_1 nata a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. FOLCO PAOLO*
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino, in data , notificato in data 21/06/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 26/01/2023, è stato deciso di non riconoscere alla ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Conclusioni di parte resistente: “previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 18/07/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadina nigeriana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 08/06/2023, notificato in data 21/06/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino del 26/01/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio, in data 26/07/2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte ricorrente rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 26/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. La ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato che la ricorrente è in Italia da 15 anni, ha raggiunto una integrazione nel contesto sociale in cui vive, è coniugata con un cittadino regolarmente soggiornante con cui ha avuto tre figli, ad oggi minorenni. Secondo la difesa della ricorrente, in caso di ritorno in patria, ella si troverebbe a dover fronteggiare condizioni di vita impossibili, tenuto anche conto del fatto che oramai non ha più, da lungo tempo, alcun contatto con alcuno e tenendo conto soprattutto che ciò determinerebbe la disgregazione del nucleo familiare e la perdita della figura materna per i figli (v. pag. 7 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
La Ricorrente ha raggiunto un buon grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Ella ha infatti ha prodotto:
1) Copia del certificato di matrimonio, da cui si evince che la ricorrente è convolata a nozze con il Sig. , in Torino in data 18/09/2017 (v. doc. 2 ricorso); Persona_1
2) Copia della CU 2023, relativa al periodo d'imposta 2022, del marito della ricorrente, Sig.
, da cui si evince un reddito d'impresa lordo pari a circa Euro 13000 (v. doc. Persona_1
4 ricorso);
3) Copia degli estratti atti di nascita delle prime due figlie della ricorrente, Per_2
e , entrambe nate a Torino, ad oggi minorenni (vv. docc. 5-6
[...] Persona_3 ricorso);
4) Copia del referto dell'ecografia ostetrica, rilasciato in data 25/05/2023, da cui si evince che la ricorrente era in attesa del suo terzogenito (v. doc. 7 ricorso);
5) Copia del certificato di stato di famiglia sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, emesso telematicamente dall'Ufficio Servizi Demografici Città di Torino in data 19/06/2020 (v. doc. 8 ricorso);
6) Copia dei certificati scolastici delle figlie della ricorrente, rilasciati dalla Divisione Servizi
Educativi della Città di Torino, con riguardo agli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 (v. doc. 9 ricorso); 7) Copia del contratto di locazione di immobile ad uso abitazione, sito in Torino, intestato al marito della ricorrente, Sig. , con durata quadriennale a decorrere dal Persona_1
01/06/2020 sino al 31/05/2024, con canone di locazione mensile pari ad Euro 380,00 (v. doc. 10 ricorso);
8) Copia del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U.I., in favore della ricorrente, rilasciato in data 18/10/2018, con scadenza 29/08/2020 (v. doc. 11 ricorso);
9) Copia della documentazione medica da cui si evince che il marito della ricorrente è stato ricoverato per emorragia cerebrale a decorrere dal 29/10/2023 ed è stato successivamente trasferito a gennaio 2024 presso la Fondazione Don Gnocchi per riabilitazione di III livello, dove
è tuttora ricoverato (v. doc. 1 nota di deposito del 18/11/2024);
10) Copia del decreto di esonero e sostituzione dell'amministratore di sostegno, emesso dal
Tribunale di Torino in data 29/08/2024 (v. doc. 2 nota di deposito del 18/11/2024);
11) Copia dei certificati di iscrizione e frequenza scolastica per l'a.s. 2024/2025 delle prime due figlie della ricorrente, rilasciati dall'Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” in Torino, in data
07/11/2024 (v. doc. 3 nota di deposito del 18/11/2024);
12) Copia della documentazione medica della figlia primogenita della ricorrente, Per_3
rilasciata in data 10/07/2024, con relativo certificato provvisorio del 15/10/2024 che
[...] attesta che la minore risulta affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo (v. doc. 4 nota di deposito del 18/11/2024)
13) Copia della visura camerale dell'impresa individuale del marito della ricorrente, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, con decorrenza dal
06/07/2018 (v. doc. 5 nota di deposito del 18/11/2024);
14) Copia del bilancio del reddito d'impresa del marito della ricorrente, Sig. , Persona_1 da cui si evince un reddito al 31/12/2023 pari ad Euro 12.941 (v. doc. 6 nota di deposito del
18/11/2024);
15) Copia del certificato di nascita del terzogenito della ricorrente, , Persona_4 nato in [...] in data [...] (v. doc. 1 nota di deposito del 19/11/2024).
Da tale documentazione si evince come il nucleo familiare della ricorrente si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento, con la frequenza scolastica delle figlie maggiori, l'attività lavorativa del marito fino al ricovero ospedaliero e l'attività di supporto dlela ricorrente sia alla figlia con disturbo pervasivo della personalità che al marito dal momento del ricovero.
Ella, inoltre, ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Si evidenzia altresì, ai fini della decisione, la presenza dell'intero nucleo familiare della
Richiedente in Italia con figli, ad oggi, minorenni nati in territorio italiano.
Vengono dunque in rilievo, anche nell'ottica della protezione speciale, i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha stabilito che, «ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 286 dei 1998, la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso
e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. La presenza della prole minore in Italia infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nel percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana»
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506).
Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita pertanto accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dalla ricorrente, anche alla luce delle precarie condizioni di salute del marito, titolare di una impresa individuale dal 2018, ricoverato per emorragia cerebrale nell'ottobre 2023, soggetto ad amministrazione di sostegno.
Invero, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire alla ricorrente, già parte di un nucleo familiare connotato da una peculiare fragilità nel senso innanzi indicato, un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come la donna abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese (.
Procedendo, quindi, alla valutazione comparativa tra la vulnerabilità che connota il nucleo familiare della ricorrente nonché tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. La richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposta ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotta ad una situazione di precarietà ed incertezza e costretta a rinunciare alla vita familiare costruita in Italia e a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione speciale. Parte_1
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 02/12/2024.
Il Presidente rel. est.
Dr. Francesca Firrao