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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 250 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via C.F._2
Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, quale delegata alla gestione dei sinistri e procuratrice generale della in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati prof. Marco CATELLI
(C.F. ) e Paolo Severo CIABATTI (C.F. ), C.F._3 C.F._4
1 elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco
BASOLU (C.F. ); C.F._5
(C.F. ), residente a [...] C.F._6
18;
convenute
(C.F. ), residente a [...] C.F._7
Sebastiano n. 7;
chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2024):
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. EC810DS e della proprietaria nella Controparte_3
determinazione del sinistro per cui è causa, e, conseguentemente dichiarare tenuta e condannare , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, nonché , in solido tra loro, al Controparte_3
pagamento ex art. 2043 e 2054 c.c. ed ex art. 148 D.Lgs. 209/2005, in favore di
[...]
a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € 22.042,25 o di Pt_1
quella maggiore o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con condanna al rimborso delle spese di CTU e CTP e al pagamento delle spese legali di causa, 15% IVA e CPA inclusi, da distrarsi in favore del procuratore CP_6 antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse della convenuta Controparte_1
(rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 7.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, senza che la costituzione in giudizio implichi alcuna rinuncia alle eccezioni sollevate,
• in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità della domanda o in via subordinata ordinare l'integrazione del
2 contraddittorio nei confronti della conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EC810DS,
IG.ra , per i motivi esposti in premessa del presente atto sub 1; _4
• in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni preliminari sollevate, riservato gravame, rigettare la domanda di parte attrice per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa del presente atto sub 3;
• in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da parte attrice, riservato gravame, addebitare alla società convenuta
l'onere risarcitorio che risulterà dall'entità delle lesioni effettivamente riportate dal IG.
in conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo e delle spese Parte_1
mediche effettivamente sostenute, solo ed esclusivamente previa nomina di un CTU che determini la loro riconducibilità all'evento dannoso per cui è causa nonché la loro entità;
• il tutto sempre e comunque con il rigetto della domanda relativa al danno morale, al cumulo di rivalutazione ed interessi ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e , Controparte_1 Controparte_3
esponendo quanto segue:
a. il 16.9.2019, intorno alle ore 19:30, giunto in prossimità del garage pertinenziale dell'abitazione sita nella via San Sebastiano n. 7 di Orgosolo, esso attore – ivi recatosi per visitare la nonna, , residente in detto immobile – era Persona_1
stato urtato dall'autovettura Volkswagen Golf, tg. EC810DS (assicurata per la responsabilità civile con la , di Controparte_7
proprietà di e condotta da;
Controparte_3 _4
b. in seguito al sinistro – la cui responsabilità era ascrivibile, a suo dire, in via esclusiva alla conducente del veicolo, la quale aveva effettuato una manovra in retromarcia per uscire dal predetto garage ed immettersi nella via pubblica, non
3 avvedendosi del suo passaggio in quel frangente – esso pedone aveva riportato lesioni al braccio sinistro ed era stato immediatamente soccorso dalla medesima
(madre dell'attore) e da (badante di _4 Persona_2 PE1
), nonché trasportato all'Ospedale San Francesco di Nuoro, ove:
[...]
i. all'esito dell'esame RX effettuato in pari data, i sanitari avevano accertato la “frattura scomposta omero sx”;
ii. durante il ricovero (protrattosi fino al 27.9.2019), il 24.9.2019 era stato sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta di frattura dell'omero con
fissazione interna”;
c. a suo dire, alla luce della documentazione clinica e della relazione medica di parte
(versata a corredo dell'atto di citazione), in conseguenza del sinistro esso attore aveva pregiudizi non patrimoniali quantificabili in complessivi 36.131,50 euro, di cui:
i. 18.094,00 euro per invalidità permanente del 10%;
ii. 9.433,50 euro I.T.T. di 71 giorni (ivi compresi 11 giorni per ricovero ospedaliero);
iii. 3.900,00 euro per I.T.P. al 50% di 60 giorni quantificabile;
iv. 4.704,00 euro per danno morale, ravvisabile alla luce dei postumi permanenti residuati e della durata dell'inabilità temporanea, nonché tenuto conto del suo pregresso stato di salute (sclerosi multipla), dei trattamenti clinici cui si era dovuto sottoporre e dell'inquietudine “connessa alla
prolungata condizione patologica, alla necessità di assumere terapia
farmacologica, all'incertezza sulle tempistiche si ripresa delle normali
abitudini e condizioni di vita”;
d. in seguito alla richiesta di risarcimento inviata alla
[...]
[...
[...] [
ed alla visita medica da parte del medico fiduciario Controparte_8
di detta compagnia, quest'ultima aveva negato la risarcibilità dei danni lamentati,
stante l'assenza di nesso causale tra i medesimi e le lesioni subite da esso attore,
rifiuto motivato unicamente sulle risultanze del referto del Pronto Soccorso;
e. nonostante le contestazioni sollevate dal legale di esso attore – anche in ragione della dinamica del sinistro descritta a pagina 4 della cartella clinica del ricovero
(punto C, Patologia prossima) e l'invito rivolto alla compagnia assicuratrice
(nonché alla proprietaria del veicolo, ) per la stipulazione di Controparte_3
una convenzione di negoziazione assistita, quest'ultima non aveva aderito alla procedura, né aveva provveduto al pagamento del dovuto.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di causa e la condanna delle _4
convenute al pagamento in suo favore di 36.131,50 euro (o della somma maggiore o minore accertata all'esito del giudizio) a titolo di risarcimento dei danni menzionati nel punto c che precede.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 27.7.2022, la Controparte_1
– quale delegata alla gestione dei sinistri ed alla rappresentanza in
[...]
giudizio della – si è così Controparte_2
difesa:
a. ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda risarcitoria, non essendo stata convenuta in giudizio la responsabile civile , nei _4
cui confronti – in ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione –
avrebbe eventualmente dovuto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio;
b. ha sostenuto di avere tenuto un contegno stragiudiziale improntato a correttezza,
laddove all'esito della tempestiva istruttoria espletata era stato negato il
5 risarcimento dei danni preteso dal danneggiato;
c. ha contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall'attore, sui seguenti rilievi:
i. in disparte l'inopponibilità a essa convenuta delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, non vi era alcuna prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, poiché.
o nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di
Nuoro, datato 16.9.2019, era stato attestato come Parte_1
fosse ivi giunto “per trauma braccio e gomito sin da
[...]
caduta accidentale”, non già per investimento pedonale;
o all'esito delle indagini private commissionate alla
[...]
era emersa la scarsa attendibilità della Controparte_9
versione del danneggiato, considerati il suo atteggiamento poco collaborativo, la dichiarazione menzionata nel punto che precede e la tipologia di lesione subita – aspetto ulteriormente confermato dalla visita effettuata dal medico fiduciario di essa compagnia sull'attore – nonché i diversi sinistri in cui erano stati coinvolti in passato quest'ultimo, e il veicolo oggetto di Controparte_3
causa;
ii. l'8.12.2004 l'attore aveva peraltro subito un infortunio alla gamba sinistra,
in seguito al quale era residuata un'invalidità permanente del 5%;
iii. riguardo al quantum:
o il danno biologico lamentato dall'attore era eccessivo, avendo il suddetto medico fiduciario di essa compagnia accertato il grado di invalidità permanente dell'8%, l'I.T.T. di 11 giorni e le spese mediche adeguate di 75,00 euro (doc. 1);
6 o non vi era alcuna allegazione specifica o prova a sostegno del danno morale;
o non competeva il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma eventualmente riconosciuta all'esito della causa.
La compagnia assicuratrice ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Nell'udienza cartolare del 20.9.2022, sul rilievo che, pur non essendo litisconsorte necessaria in ordine alla domanda risarcitoria formulata da – quale Parte_1
conducente (nella prospettazione attorea) del veicolo danneggiante – fosse opportuna la partecipazione al giudizio di , il giudice ha ordinato la chiamata in causa _4
di quest'ultima.
4. Nell'udienza del 17.1.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia di , _4
assegnando il termine di legge per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita
(nella quale non era stata inizialmente coinvolta la suddetta chiamata in causa), condizione di procedibilità della domanda.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, previa verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.9.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale (limitatamente ai capitoli 1-2-3-4-5) e la prova testimoniale (limitatamente ai capitoli 9-12-13-14-15-16-17 e con lista ridotta a due testimoni) chieste dall'attore nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
7. Nell'udienza del 24.1.2024, dinanzi al giudice delegato per l'assunzione delle prove orali,
la convenuta contumace ha reso l'interrogatorio formale, con _4
7 successivo esame di un testimone di parte attrice ( ). Persona_2
8. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha nominato CTU il dott. , al Persona_3
quale nell'udienza del 12.3.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro occorso il Parte_1
16.9.2019, in particolare:
i. la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
ii. gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
9. Il 5.8.2024 il dott. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, PE3
con decreto reso il 3.10.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 600,00 euro a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 15.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
12. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , non Controparte_3
8 avendo in proposito provveduto il giudice istruttore, con ordinanza, ai sensi dell'art. 171
c.p.c.
La parte citata, infatti, non si è regolarmente costituita nel presente giudizio,
malgrado la regolarità nei suoi confronti della notifica dell'atto di citazione in data
9.3.2022 (come da avviso di ricevimento sottoscritto dalla medesima e depositato il
14.3.2022 nel fascicolo telematico).
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità
dell'attività processuale successivamente svolta, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa della parte e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 292 c.p.c., avendo quest'ultima regolarmente ricevuto la notifica dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti dall'attore.
13. Poiché in sede di precisazione delle conclusioni la compagnia assicuratrice convenuta ha insistito nelle eccezioni formulate “in via pregiudiziale e preliminare” (sebbene non ribadite nella comparsa conclusionale) in ordine alla mancata citazione in giudizio
, deve osservarsi che: _4
a. al rilievo della mancata citazione di uno o più litisconsorti necessari di qualsivoglia giudizio civile consegue unicamente l'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando detta questione sull'ammissibilità o proponibilità della domanda;
b. come osservato nell'udienza cartolare del 20.9.2022, nelle azioni dirette proposte da colui che assume di avere subito danni in conseguenza di un sinistro stradale,
disciplinate dagli artt. 141, 144 e 149 del D.Lgs. 209/2005, il conducente non proprietario del veicolo danneggiante non è litisconsorte necessario del giudizio
(tra le tante, Cass. n. 10687/2023, n. 25368/2018, n. 19327/2017), laddove il
9 responsabile civile menzionato dal comma 3 del suddetto art. 144 è unicamente il proprietario del mezzo;
c. nel caso in esame la conducente del veicolo è peraltro divenuta parte del presente giudizio, in seguito alla chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., ordinata all'udienza cartolare del 20.9.2022.
14. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini Parte_1
e per le ragioni che seguono.
14.1 Deve premettersi come l'attore abbia avanzato la pretesa de qua nei confronti di e della non Controparte_3 Controparte_1
estendendola ad , richiamato sul punto l'insegnamento secondo cui _4
“La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo
debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei
confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa
manifestazione di volontà” (Cass. n. 31312/2023).
14.2 Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
14.3 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il danno da
circolazione veicolare è allocato presuntivamente dall'art. 2054 comma 1 c.c. a carico
risarcitorio del conducente, sempre che questi non provi di avere fatto tutto il possibile
per evitarlo, compreso anche il mettere in sicurezza - anche oltre il rispetto delle norme
positive - una persona che stia per entrare in contatto con il raggio d'azione del veicolo
guidato e ciò senza che vi siano - per il danneggiato - altri oneri probatori (salvo quelli
per i danni conseguenza) che comprovare la provenienza dell'evento dalla circolazione
di quel veicolo” (Cass. n. 6526/2025), ciò sull'assunto che in tale ipotesi “la
10 responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte
di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché
il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista
si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso
sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le
norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., 6-3,
n. 4551 del 22/2/2017)”. Il principio è stato altresì ribadito da Cass., 3, n. 9856 del
27/1/2022 secondo cui “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo
investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054,
comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del
pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto,
pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 33484/2024).
L'operatività della presunzione de qua presuppone ovviamente che il danneggiato abbia assolto all'onere di provare la dinamica del sinistro, ossia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, quali la circolazione del veicolo condotto dal responsabile, le lesioni subite (danno-evento) e il nesso eziologico (così denominata causalità materiale) tra detti elementi.
Il requisito da ultimo menzionato è “regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si
sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità
adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a
11 quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili,
con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la
regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel
processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. Sez. U.
n. 576 del 11/01/2008), ciò perché «In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di
causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei
principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione
che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia
poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso.» (Cass. n. 23915 del 22/10/2013; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018)”
(Cass. n. 18584/2021).
14.4 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motiva di discostarsi -
ha assolto all'onere di fornire idonea prova dell'esclusiva Parte_1
responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, poiché: _4
a. l'attore sostiene di essere stato urtato – in data 16.9.2019, intorno alle ore 19:30, in prossimità del garage pertinenziale dell'abitazione sita nella via San Sebastiano n.
7 di Orgosolo – a causa della manovra in retromarcia effettuata da _4
quale conducente del veicolo Volkswagen Golf, tg. EC810DS;
[...]
b. tale dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ha trovato conferma:
i. nella testimonianza resa da , badante di – Persona_2 Persona_1
nonna dell'attore, il quale ha affermato che nell'occasione si stava dirigendo nell'abitazione di quest'ultima – che ha riferito come nelle suddette circostanze di tempo e luogo, “stavo tirando fuori i panni della
12 ii.
iii.
sig.ra quando ho sentito un suono poi un tonfo poi le grida di PE1
che conosco perché lavoravo a casa sua di sua madre Parte_1
dove mi occupavo della nonna sig.ra Preciso che portavo i panni PE1
sporchi fuori dalla casa per metterli in un contenitore”, nonché di avere visto “l'auto fare la retromarcia e andare a urtare Parte_1
Ricordo di aver visto che è stato colpito nella parte sinistra” ed Pt_1
“furgone bianco parcheggiato” che “impediva la libera visuale della via
San Sebastiano” e, infine, “Dopo aver sentito le grida sono andata a
vedere e ho trovato a terra che gridava e diceva che gli Parte_1
faceva male il braccio sinistro. A quel punto io e la sig.ra , madre _4
di è scesa dalla macchina e l'abbiamo raccolto e portato dentro Pt_1
casa”;
nell'interrogatorio formale reso da , la quale, oltre a _4
confermare la ricostruzione dei fatti illustrata dall'attore ha riferito che
“quando ho azionato la retromarcia non ho guardato il retrovisore interno
del veicolo”, manovra in retromarcia indicata anche nel modulo CAI
(sottoscritto dalla medesima e dall'attore), precisando inoltre che “dietro
avevo un furgone e ho guardato lo specchietto laterale anziché il
retrovisore e ciò per evitare di andare addosso del furgone”, il quale
“impediva la libera visuale della Via San Sebastiano”;
nella compatibilità tra la tipologia di urto descritta dall'attore e le lesioni subite dal medesimo (“frattura plurilineare scomposta dell'omero sinistro
al III medio diafisario”) – accertate e curate dai sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro – come evidenziato dal
CTU, il quale, sebbene laconicamente, ha concluso che la suddetta lesione
13 “giustifica la dinamica del sinistro subito il 16 settembre 2019”;
c. a fondamento delle contestazioni sollevate sotto il profilo in esame, la compagnia assicuratrice ha addotto i seguenti argomenti:
i. l'attestazione contenuta nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Francesco di Nuoro nella medesima data del sinistro 16.9.2019, in cui si legge come fosse ivi giunto “per trauma braccio e Parte_1
gomito sin da caduta accidentale”, non già per investimento pedonale;
ii. le circostanze emerse all'esito delle indagini private commissionate da essa convenuta alla ossia, oltre Controparte_9
all'assenza di collaborazione da parte dell'attore, l'incompatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite quest'ultimo (anche alla luce della relazione del medico fiduciario della compagnia assicuratrice), il suo pregresso coinvolgimento in numerosi sinistri, ivi compreso il veicolo oggetto di causa;
iii. il fatto che , conducente del veicolo danneggiante, sia la _4
madre dell'attore, circostanza inizialmente taciuta da quest'ultimo ed emersa solo all'esito dell'interrogatorio formale della chiamata in causa;
d. trattasi di asserzioni, in parte infondate e, comunque, inidonee a scalfire la maggiore solidità del quadro probatorio emerso in base alle risultanze istruttorie riportate nel punto b che precede, nel dettaglio:
i. prendendo le mosse dalla posizione di – pur non _4
essendo in discussione la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e del contenuto del modello CAI sottoscritto dalla chiamata in causa – si osserva che, da un lato, il rapporto di parentela tra e quest'ultima era ben Parte_1
14 ii.
noto alla compagnia assicuratrice prima della radicazione della presente causa (laddove a pag. 2 della relazione investigativa del 6.12.2019 si legge che “Ivi, non si riscontrava la presenza né della conducente del veicolo
assicurato, tale IG. , scoperta essere madre della _4
controparte”), nonché espressamente allegato nell'atto di citazione – nelle cui premesse è esposto come l'autovettura danneggiante fosse “condotta
dalla sig.ra ” (capo 2) e, ancora, “nell'immediatezza del _4
fatto, il sig. veniva soccorso dalla madre ” – e, Pt_1 _4
d'altra parte, l'affermazione di essere stati urtanti da un veicolo condotto dal proprio genitore non costituisce certo circostanza ex se inverosimile o poco credibile, in assenza di elementi di segno contrario;
riguardo all'anamnesi risultante dal verbale di Pronto Soccorso (doc. 1 atto di citazione) – certificato qualificabile come “atto pubblico assistito da
fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni
rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti
avvenuti in sua presenza mentre non sono coperte da fede privilegiata le
valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di
opinione in essa espresse (Cass. n.27288 del 2022)” (Cass. n. 33299/2024)
– in disparte la genericità del riferimento alla “caduta accidentale” e il fatto che non vi è alcuna menzione del fatto che tale circostanza fosse stata riferita dal , nel modulo relativo alla storia clinica – Pt_1
evidentemente compilata in un momento successivo – si legge che “il
paziente riferisce di essere stato urtato da una macchina che lo ha fatto
cadere al suolo” (sezione relativa alla “Patologia prossima”, doc. 2 atto di
15 iii.
iv.
v.
citazione);
ad abundantiam, può osservarsi come, quand'anche l'eventuale affermazione iniziale dell'attore in ordine ad una caduta accidentale costituisce invero contegno ragionevolmente preordinato ad evitare di attribuire qualsivoglia responsabilità del sinistro alla madre;
riguardo ai dubbi sollevati sulla dinamica del sinistro dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice nella sua relazione (doc. 2 comparsa di riposta, ove si legge “nella documentazione medica prodotta la causa delle
lesioni risulta diversa rispetto a quella denunciata ed inoltre sussiste
l'assenza di ulteriori traumi relativi al secondo polo di lesivita' (caduta al
suolo)?” NESSO DI CAUSA EVENTO LESIONI DUBBIO”), è sufficiente osservare come detto consulente non abbia formulato osservazioni critiche alla bozza dell'elaborato peritale;
nella relazione della non è invero Controparte_9
rinvenibile alcun elemento utile, essendovi genericamente menzionato un atteggiamento poco collaborativo dell'attore – il quale, oltre a non essere minimamente tenuto a relazionarsi con detti investigatori incaricati dalla compagnia assicuratrice, all'epoca del sinistro (e, presumibilmente, anche durante lo svolgimento delle indagini private) era in stato di messa alla prova, come loro riferito dai Carabinieri di Orgosolo – nonché le vicende penalmente rilevanti afferenti alla sua famiglia e il fatto di non avere rintracciato la testimone (né cassette della posta o citofoni Persona_2
recanti detto nominativo) presso l'indirizzo di Vico Dell'Assunta n. 48,
trascritto nel modello CAI, il quale indicava invero il civico 8 di detta via;
pur trattandosi di aspetto scarsamente significativo, i precedenti sinistri
16 attribuiti dalla compagnia assicuratrice a (doc. 3 Parte_1
comparsa di risposta) – peraltro quale responsabile – sono relativi al biennio 2014-2015, periodo durante il quale l'attore era in stato di reclusione (come da ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Sassari,
doc. 17 prodotto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), né
tantomeno rilevano le ulteriori vicende analoghe inerenti al veicolo o alla convenuta (quale danneggiata). Controparte_3
14.5 Accertato l'an della responsabilità esclusiva della convenuta contumace _4
nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo ai
[...]
requisiti del danno-evento (causalità materiale) e del danno-conseguenza (causalità
giuridica).
a. Come già evidenziato, all'esito delle operazioni peritali espletate, in base alla documentazione clinica versata in atti ed all'esame obiettivo effettuato su
, il CTU ha concluso che, in conseguenza del sinistro oggetto Parte_1
di causa, l'attore ha subito la “Frattura scomposta plurilineare III medio diafisario
omero sinistro, trattata mediante chiodo e viti”, lesione la quale “ha causato una
Inabilità Temporanea Biologica (I.T.B.) complessiva di giorni 111 (centoundici):
comprensiva di una Inabilità Temporanea Assoluta (I.T.A.) di 11 (undici) giorni di
ricovero ospedaliero;
una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 40 (quaranta)
giorni; una Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 30 (trenta) e
di ulteriori giorni 30 (trenta) di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%”,
mentre “Il danno biologico permanente è da valutare nella misura dell'8%”.
b. Quanto all'accertamento ed alla determinazione dei danni non patrimoniali ulteriori rispetto alla componente biologica, si osserva quanto segue:
i. ai sensi dell'art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005 “Qualora la menomazione
17 accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui
al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per
cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche”;
ii. occorre premettere come la parte attrice non abbia allegato alcuna specifica e peculiare ricaduta dinamico-relazionale derivante dalle lesioni subite in conseguenza del sinistro oggetto di causa, non domandando, in effetti, alcun aumento a titolo di personalizzazione;
iii. non compete all'attore alcuna somma neppure a titolo di danno morale, poiché:
o come oramai condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi
base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di
percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza
interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di
tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., 27/3/2018, n.
7513), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n.
18 7766 del 2016)” (Cass. n. 26985/2023), assunto evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale, sul rilievo che l'art. 139 del D.Lgs.
209/2005 “lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo
risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle
eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle
condizioni soggettive del danneggiato” (Corte Cost., sent. n. 235/2014);
è stato altresì osservato che la valutazione relativa a tale posta ben può
essere fondata “sull'attendibile criterio logicopresuntivo della
«corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità
della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più
grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento
inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno
morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa» (così, in
motivazione, Cass. 10/11/2020, n. 25164)” (la già menzionata Cass. n.
16028/2023);
nei suoi scritti difensivi ha argomentato in ordine Parte_1
alla pretesa in esame, menzionando le condizioni “di salute pregresse
dell'attore (purtroppo affetto da sclerosi multipla) e sia infine dei
trattamenti medici subiti” e, ancora, “l'inquietudine connessa alla
prolungata condizione patologica, alla necessità di assumere terapia
farmacologica, all'incertezza sulle tempistiche si ripresa delle normali
abitudini e condizioni di vita”
o nella relazione peritale (pagine 9-10) il CTU ha evidenziato che “Per
quanto riguarda la sofferenza psico-fisica, sulla base delle lesioni
19 riportate dal suddetto, nella fase di “menomazione temporanea” si terrà
conto, come richiesto dal Giudice, del dolore fisico acuto subito, della
terapia antalgica somministrata e delle alterazioni circa i comuni e
quotidiani piaceri della vita. Circa la fase di “menomazione
permanente” verrà valutato il dolore fisico cronico, l'interferenza sugli
atti di vita quotidiana e la percezione del peggioramento della propria
integrità psichica e/o fisica. Per la fase temporanea il dolore nocicettivo
è da ritenersi di lieve entità, con richiesta di minima terapia antalgica e
per periodo limitato nel tempo;
lieve è stata la limitazione dai comuni e
quotidiani piaceri della vita, legata al breve periodo di convalescenza a
domicilio. Tenendo conto quindi dei suddetti parametri si può concludere
che nella fase temporanea la sofferenza psico-fisica è stata di tipo lieve.
Per la fase di menomazione permanente la valutazione complessiva è di
lieve-assente entità. Il dolore fisico cronico è assente o lieve,
manifestandosi solo occasionalmente (dopo sforzi fisici …) e richiedendo
una breve terapia solo in tali occasioni non frequenti. L'interessamento
sugli atti quotidiani della vita è da ritenersi assente, non avendo alcuna
ripercussione sull'autosufficienza, o necessità di ausilio di terzi o di
minime rinunce nelle comuni attività della vita. Anche la percezione di
un mutamento della propria integrità psico-fisica è da reputarsi assente,
non avendo alcuna ricaduta sui rapporti sociali. (Vedi “Valutazione
medico-legale della sofferenza psico-fisica. Proposta di Statement” della
SIMLA)”.
o tenuto conto del carattere micro-permanente delle lesioni subite (8%) da e delle circostanze allegate dal medesimo (valutate Parte_1
20 alla luce delle riportate considerazioni dell'ausiliare, quantunque nelle medesime sia ravvisabile la commistione tra sofferenza soggettiva e risvolti dinamico-relazionali), emerge come queste ultime si appalesino generiche ed astrattamente riferibili a qualunque danneggiato da un sinistro stradale, non essendo stati menzionati aspetti peculiari afferenti alla sua vicenda personale, fatta eccezione per l'incidenza pregressa patologia sopra menzionata, la quale, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi (in proposito, l'attore non ha dedotto prova orale), non conduce a ravvisare, neppure all'esito di un ragionamento inferenziale, la sussistenza della “sofferenza psico-fisica di particolare intensità”,
presupposta dalla disposizione sopra citata al fine del riconoscimento dell'aumento fino al 20% del risarcimento per equivalente liquidato a titolo di danno biologico.
14.6 Ai fini della liquidazione del danno, attesa la lieve entità (8%) delle lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa, trova applicazione la tabella ex art. 139, comma 4, D.Lgs. 209/2005, in ultimo aggiornata dal D.M.
16.7.2024, così ottenendosi il seguente risultato:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 11
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 13.527,44
Invalidità temporanea totale € 607,64
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
21 Totale danno biologico temporaneo € 3.507,74 TOTALE GENERALE: € 17.035,18.
14.7 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
22 che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli
“interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo
dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato,
né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza
23 del sinistro oggetto di causa.
Non è fondata, sul punto, la pretesa avanzata dall'attore in ordine alla debenza degli interessi compensativi al tasso previsto dal comma 4 del suddetto art. 1284 c.c., sia perché il precedente di legittimità citato da quest'ultimo, pur ampliando in linea generale la sfera di operatività della disposizione de qua oltre l'ambito strettamente contrattuale, non ne individua l'esatto perimetro (Cass. n. 61/2023, peraltro avente ad oggetto un'obbligazione restitutoria derivante dalla nullità di clausole di un contratto di conto corrente, ove si legge che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via
interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4,
c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della
speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni” ), sia perché
deve ritenersi ben più convincente l'insegnamento secondo cui “la disposizione in
parola riguarda il tasso di interessi per le obbligazioni di valuta traenti titolo dalle
'transazioni commerciali', e non i risarcimenti da obbligazioni extracontrattuali come
quella in questione, i cui interessi compensativi sono stati calcolati dal fatto illecito
sino alla data della domanda, oltre gli interessi legali decorrenti da tale data in poi, in
conformità a un sedimentato principio (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10376 del 17/04/2024)” (Cass. n. 26789/2024, pronunciatasi in materia di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa).
14.8 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 17.035,18
Dal mese di: gennaio 2025
Al mese di: settembre 2019 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice gennaio 2025: 120,9
24 Indice settembre 2019: 102,5
Raccordo Indici: 1 Indice di devalutazione: 0,847
Totale devalutazione: € 2.598,59
Importo devalutato: € 14.436,59
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 14.436,59 Data Iniziale: 16/09/2019
Data Finale: 31/01/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2019
Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale
Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 16/09/2019 31/12/2019 € 14.349,97 0,80% 106 € 33,34 01/01/2020 16/09/2020 € 14.349,97 0,05% 260 € 5,11 16/09/2020 31/12/2020 € 14.725,32 0,05% 106 € 2,14 01/01/2021 16/09/2021 € 14.725,32 0,01% 259 € 1,04 16/09/2021 31/12/2021 € 15.981,31 0,01% 106 € 0,46 01/01/2022 16/09/2022 € 15.981,31 1,25% 259 € 141,75 16/09/2022 31/12/2022 € 16.804,19 1,25% 106 € 61,00 01/01/2023 16/09/2023 € 16.804,19 5,00% 259 € 596,20 16/09/2023 31/12/2023 € 16.905,25 5,00% 106 € 245,47 01/01/2024 16/09/2024 € 16.905,25 2,50% 260 € 301,05 16/09/2024 31/12/2024 € 17.035,18 2,50% 106 € 123,68 01/01/2025 31/01/2025 € 17.035,18 2,00% 31 € 28,94 Indice alla Decorrenza: 102,5
Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,18 Totale Rivalutazione: € 2.598,59 Capitale Rivalutato: € 17.035,18 Totale Colonna Giorni: 1964 Totale Interessi: € 1.540,18 Rivalutazione + Interessi: € 4.138,77 Capitale Rivalutato + Interessi: € 18.575,36.
14.9 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 18.575,36 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
15. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
25 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e della Controparte_3
compagnia assicuratrice (non anche della chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. _4
, rimasta contumace, laddove, come osservato nel punto 14.1 che precede, nei
[...]
confronti di quest'ultima non è stata formulata alcuna domanda), in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma – anche sensibilmente – inferiore
(18.575,36 euro) a quella chiesta dalla parte (36.131,50 euro chiesti con l'atto di citazione,
pretesa peraltro ridotta a 22.042,25 euro all'esito della consulenza tecnica d'ufficio,
somme entrambe al netto di rivalutazione monetaria e interessi compensativi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 32061/2022), secondo cui “in tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata
in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra
le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ.”, ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Dette spese dovranno essere distratte in favore dell'avv. Mauro INTAGLIATA,
difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della
26 controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato documenti, ha formulato istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testimoni, in parte ammesse) e ha partecipato attivamente alle operazioni peritali;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c. la parte attrice si ha esaustivamente argomentato sugli esiti dell'istruttoria e sulle questioni rilevanti ai fini della decisione.
16. Quanto alle spese di CTU – liquidate con decreto reso il 3.10.2024 in complessivi 600,00
euro a titolo di onorari – nei rapporti interni tra le parti, le convenute debbono essere condannate, in solido tra loro, al relativo rimborso in favore di , Parte_1
considerato, da un lato, come l'accertamento peritale si sia reso necessario al fine di accertare i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, sia che quest'ultimo ha anticipato al dott. l'intero fondo spese (corrispondente PE3
all'importo finale riconosciutogli), come attestato dal medesimo ausiliare nell'istanza di liquidazione depositata il 5.8.2024 a corredo della relazione tecnica.
17. Non competono invece alla parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica da parte,
poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, “In tema di spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna
del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso
sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione
dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. n. 32373/2023,
n. 21402/2022) e, d'altra parte, “le spese della consulenza di parte, la quale ha
natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui
rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
27 l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.
(Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la
ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al
fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp.
att. cod. proc. civ.)” (Cass. n. 26729/2024, n. 84/2023);
b. nel caso in esame non vi è prova di alcun esborso a titolo di compenso del dott.
PE
, né tantomeno detta voce è stata indicata nella nota spese CP_10
versata dall'attore a corredo della sua memoria di replica.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a pagare a 18.575,36 euro, oltre agli
[...] Parte_1
interessi legali, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore il 16.9.2019 a Orgosolo, via
San Sebastiano n. 7 in conseguenza del sinistro stradale, ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità di (conducente del veicolo Volkswagen Golf, _4
tg. EC810DS);
c. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a rimborsare a – e, per esso, al suo
[...] Parte_1
difensore antistatario, avv. Mauro INTAGLIATA (C.F. ) – C.F._2
le spese processuali, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
28 € 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (dovuto in ragione del decisum);
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 33,00 per spese di notifica;
€ 5.374,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a pagare a 600,00 euro, a titolo di
[...] Parte_1
rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nuoro, 14.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 250 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
INTAGLIATA (C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via C.F._2
Leonardo Da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
attore
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, quale delegata alla gestione dei sinistri e procuratrice generale della in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati prof. Marco CATELLI
(C.F. ) e Paolo Severo CIABATTI (C.F. ), C.F._3 C.F._4
1 elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco
BASOLU (C.F. ); C.F._5
(C.F. ), residente a [...] C.F._6
18;
convenute
(C.F. ), residente a [...] C.F._7
Sebastiano n. 7;
chiamata in causa contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.11.2024):
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. EC810DS e della proprietaria nella Controparte_3
determinazione del sinistro per cui è causa, e, conseguentemente dichiarare tenuta e condannare , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, nonché , in solido tra loro, al Controparte_3
pagamento ex art. 2043 e 2054 c.c. ed ex art. 148 D.Lgs. 209/2005, in favore di
[...]
a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € 22.042,25 o di Pt_1
quella maggiore o minore somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con condanna al rimborso delle spese di CTU e CTP e al pagamento delle spese legali di causa, 15% IVA e CPA inclusi, da distrarsi in favore del procuratore CP_6 antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nell'interesse della convenuta Controparte_1
(rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 7.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, senza che la costituzione in giudizio implichi alcuna rinuncia alle eccezioni sollevate,
• in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità della domanda o in via subordinata ordinare l'integrazione del
2 contraddittorio nei confronti della conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. EC810DS,
IG.ra , per i motivi esposti in premessa del presente atto sub 1; _4
• in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni preliminari sollevate, riservato gravame, rigettare la domanda di parte attrice per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa del presente atto sub 3;
• in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da parte attrice, riservato gravame, addebitare alla società convenuta
l'onere risarcitorio che risulterà dall'entità delle lesioni effettivamente riportate dal IG.
in conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo e delle spese Parte_1
mediche effettivamente sostenute, solo ed esclusivamente previa nomina di un CTU che determini la loro riconducibilità all'evento dannoso per cui è causa nonché la loro entità;
• il tutto sempre e comunque con il rigetto della domanda relativa al danno morale, al cumulo di rivalutazione ed interessi ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e , Controparte_1 Controparte_3
esponendo quanto segue:
a. il 16.9.2019, intorno alle ore 19:30, giunto in prossimità del garage pertinenziale dell'abitazione sita nella via San Sebastiano n. 7 di Orgosolo, esso attore – ivi recatosi per visitare la nonna, , residente in detto immobile – era Persona_1
stato urtato dall'autovettura Volkswagen Golf, tg. EC810DS (assicurata per la responsabilità civile con la , di Controparte_7
proprietà di e condotta da;
Controparte_3 _4
b. in seguito al sinistro – la cui responsabilità era ascrivibile, a suo dire, in via esclusiva alla conducente del veicolo, la quale aveva effettuato una manovra in retromarcia per uscire dal predetto garage ed immettersi nella via pubblica, non
3 avvedendosi del suo passaggio in quel frangente – esso pedone aveva riportato lesioni al braccio sinistro ed era stato immediatamente soccorso dalla medesima
(madre dell'attore) e da (badante di _4 Persona_2 PE1
), nonché trasportato all'Ospedale San Francesco di Nuoro, ove:
[...]
i. all'esito dell'esame RX effettuato in pari data, i sanitari avevano accertato la “frattura scomposta omero sx”;
ii. durante il ricovero (protrattosi fino al 27.9.2019), il 24.9.2019 era stato sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta di frattura dell'omero con
fissazione interna”;
c. a suo dire, alla luce della documentazione clinica e della relazione medica di parte
(versata a corredo dell'atto di citazione), in conseguenza del sinistro esso attore aveva pregiudizi non patrimoniali quantificabili in complessivi 36.131,50 euro, di cui:
i. 18.094,00 euro per invalidità permanente del 10%;
ii. 9.433,50 euro I.T.T. di 71 giorni (ivi compresi 11 giorni per ricovero ospedaliero);
iii. 3.900,00 euro per I.T.P. al 50% di 60 giorni quantificabile;
iv. 4.704,00 euro per danno morale, ravvisabile alla luce dei postumi permanenti residuati e della durata dell'inabilità temporanea, nonché tenuto conto del suo pregresso stato di salute (sclerosi multipla), dei trattamenti clinici cui si era dovuto sottoporre e dell'inquietudine “connessa alla
prolungata condizione patologica, alla necessità di assumere terapia
farmacologica, all'incertezza sulle tempistiche si ripresa delle normali
abitudini e condizioni di vita”;
d. in seguito alla richiesta di risarcimento inviata alla
[...]
[...
[...] [
ed alla visita medica da parte del medico fiduciario Controparte_8
di detta compagnia, quest'ultima aveva negato la risarcibilità dei danni lamentati,
stante l'assenza di nesso causale tra i medesimi e le lesioni subite da esso attore,
rifiuto motivato unicamente sulle risultanze del referto del Pronto Soccorso;
e. nonostante le contestazioni sollevate dal legale di esso attore – anche in ragione della dinamica del sinistro descritta a pagina 4 della cartella clinica del ricovero
(punto C, Patologia prossima) e l'invito rivolto alla compagnia assicuratrice
(nonché alla proprietaria del veicolo, ) per la stipulazione di Controparte_3
una convenzione di negoziazione assistita, quest'ultima non aveva aderito alla procedura, né aveva provveduto al pagamento del dovuto.
L'attore ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di causa e la condanna delle _4
convenute al pagamento in suo favore di 36.131,50 euro (o della somma maggiore o minore accertata all'esito del giudizio) a titolo di risarcimento dei danni menzionati nel punto c che precede.
2. Con comparsa di risposta, depositata il 27.7.2022, la Controparte_1
– quale delegata alla gestione dei sinistri ed alla rappresentanza in
[...]
giudizio della – si è così Controparte_2
difesa:
a. ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda risarcitoria, non essendo stata convenuta in giudizio la responsabile civile , nei _4
cui confronti – in ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione –
avrebbe eventualmente dovuto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio;
b. ha sostenuto di avere tenuto un contegno stragiudiziale improntato a correttezza,
laddove all'esito della tempestiva istruttoria espletata era stato negato il
5 risarcimento dei danni preteso dal danneggiato;
c. ha contestato la fondatezza della pretesa avanzata dall'attore, sui seguenti rilievi:
i. in disparte l'inopponibilità a essa convenuta delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI, non vi era alcuna prova della dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, poiché.
o nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di
Nuoro, datato 16.9.2019, era stato attestato come Parte_1
fosse ivi giunto “per trauma braccio e gomito sin da
[...]
caduta accidentale”, non già per investimento pedonale;
o all'esito delle indagini private commissionate alla
[...]
era emersa la scarsa attendibilità della Controparte_9
versione del danneggiato, considerati il suo atteggiamento poco collaborativo, la dichiarazione menzionata nel punto che precede e la tipologia di lesione subita – aspetto ulteriormente confermato dalla visita effettuata dal medico fiduciario di essa compagnia sull'attore – nonché i diversi sinistri in cui erano stati coinvolti in passato quest'ultimo, e il veicolo oggetto di Controparte_3
causa;
ii. l'8.12.2004 l'attore aveva peraltro subito un infortunio alla gamba sinistra,
in seguito al quale era residuata un'invalidità permanente del 5%;
iii. riguardo al quantum:
o il danno biologico lamentato dall'attore era eccessivo, avendo il suddetto medico fiduciario di essa compagnia accertato il grado di invalidità permanente dell'8%, l'I.T.T. di 11 giorni e le spese mediche adeguate di 75,00 euro (doc. 1);
6 o non vi era alcuna allegazione specifica o prova a sostegno del danno morale;
o non competeva il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma eventualmente riconosciuta all'esito della causa.
La compagnia assicuratrice ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Nell'udienza cartolare del 20.9.2022, sul rilievo che, pur non essendo litisconsorte necessaria in ordine alla domanda risarcitoria formulata da – quale Parte_1
conducente (nella prospettazione attorea) del veicolo danneggiante – fosse opportuna la partecipazione al giudizio di , il giudice ha ordinato la chiamata in causa _4
di quest'ultima.
4. Nell'udienza del 17.1.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia di , _4
assegnando il termine di legge per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita
(nella quale non era stata inizialmente coinvolta la suddetta chiamata in causa), condizione di procedibilità della domanda.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.5.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.5.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, previa verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.9.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale (limitatamente ai capitoli 1-2-3-4-5) e la prova testimoniale (limitatamente ai capitoli 9-12-13-14-15-16-17 e con lista ridotta a due testimoni) chieste dall'attore nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
7. Nell'udienza del 24.1.2024, dinanzi al giudice delegato per l'assunzione delle prove orali,
la convenuta contumace ha reso l'interrogatorio formale, con _4
7 successivo esame di un testimone di parte attrice ( ). Persona_2
8. Con decreto reso il 7.2.2024 il giudice ha nominato CTU il dott. , al Persona_3
quale nell'udienza del 12.3.2024 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, visitato il periziando ed eseguita ogni opportuna verifica, il CTU:
a. accerti quali danni ha subito in conseguenza del sinistro occorso il Parte_1
16.9.2019, in particolare:
i. la durata dall'inabilità temporanea, sia totale (da intendersi quella che impedisce qualsiasi attività quotidiana), sia parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
ii. gli esiti di carattere permanente, indicando il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto e l'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
9. Il 5.8.2024 il dott. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla quale, PE3
con decreto reso il 3.10.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 600,00 euro a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 15.11.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
12. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , non Controparte_3
8 avendo in proposito provveduto il giudice istruttore, con ordinanza, ai sensi dell'art. 171
c.p.c.
La parte citata, infatti, non si è regolarmente costituita nel presente giudizio,
malgrado la regolarità nei suoi confronti della notifica dell'atto di citazione in data
9.3.2022 (come da avviso di ricevimento sottoscritto dalla medesima e depositato il
14.3.2022 nel fascicolo telematico).
La mancata dichiarazione di contumacia non ha peraltro inciso sulla validità
dell'attività processuale successivamente svolta, poiché nel corso della stessa non si sono verificate violazioni delle disposizioni a garanzia del diritto di difesa della parte e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 292 c.p.c., avendo quest'ultima regolarmente ricevuto la notifica dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti dall'attore.
13. Poiché in sede di precisazione delle conclusioni la compagnia assicuratrice convenuta ha insistito nelle eccezioni formulate “in via pregiudiziale e preliminare” (sebbene non ribadite nella comparsa conclusionale) in ordine alla mancata citazione in giudizio
, deve osservarsi che: _4
a. al rilievo della mancata citazione di uno o più litisconsorti necessari di qualsivoglia giudizio civile consegue unicamente l'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando detta questione sull'ammissibilità o proponibilità della domanda;
b. come osservato nell'udienza cartolare del 20.9.2022, nelle azioni dirette proposte da colui che assume di avere subito danni in conseguenza di un sinistro stradale,
disciplinate dagli artt. 141, 144 e 149 del D.Lgs. 209/2005, il conducente non proprietario del veicolo danneggiante non è litisconsorte necessario del giudizio
(tra le tante, Cass. n. 10687/2023, n. 25368/2018, n. 19327/2017), laddove il
9 responsabile civile menzionato dal comma 3 del suddetto art. 144 è unicamente il proprietario del mezzo;
c. nel caso in esame la conducente del veicolo è peraltro divenuta parte del presente giudizio, in seguito alla chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., ordinata all'udienza cartolare del 20.9.2022.
14. La domanda risarcitoria formulata da deve essere accolta, nei termini Parte_1
e per le ragioni che seguono.
14.1 Deve premettersi come l'attore abbia avanzato la pretesa de qua nei confronti di e della non Controparte_3 Controparte_1
estendendola ad , richiamato sul punto l'insegnamento secondo cui _4
“La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo
debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei
confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa
manifestazione di volontà” (Cass. n. 31312/2023).
14.2 Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
14.3 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il danno da
circolazione veicolare è allocato presuntivamente dall'art. 2054 comma 1 c.c. a carico
risarcitorio del conducente, sempre che questi non provi di avere fatto tutto il possibile
per evitarlo, compreso anche il mettere in sicurezza - anche oltre il rispetto delle norme
positive - una persona che stia per entrare in contatto con il raggio d'azione del veicolo
guidato e ciò senza che vi siano - per il danneggiato - altri oneri probatori (salvo quelli
per i danni conseguenza) che comprovare la provenienza dell'evento dalla circolazione
di quel veicolo” (Cass. n. 6526/2025), ciò sull'assunto che in tale ipotesi “la
10 responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte
di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché
il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista
si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso
sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le
norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., 6-3,
n. 4551 del 22/2/2017)”. Il principio è stato altresì ribadito da Cass., 3, n. 9856 del
27/1/2022 secondo cui “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo
investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054,
comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del
pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto,
pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 33484/2024).
L'operatività della presunzione de qua presuppone ovviamente che il danneggiato abbia assolto all'onere di provare la dinamica del sinistro, ossia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, quali la circolazione del veicolo condotto dal responsabile, le lesioni subite (danno-evento) e il nesso eziologico (così denominata causalità materiale) tra detti elementi.
Il requisito da ultimo menzionato è “regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41
cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si
sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità
adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a
11 quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili,
con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la
regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel
processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. Sez. U.
n. 576 del 11/01/2008), ciò perché «In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di
causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei
principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione
che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia
poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso.» (Cass. n. 23915 del 22/10/2013; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018)”
(Cass. n. 18584/2021).
14.4 Alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motiva di discostarsi -
ha assolto all'onere di fornire idonea prova dell'esclusiva Parte_1
responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, poiché: _4
a. l'attore sostiene di essere stato urtato – in data 16.9.2019, intorno alle ore 19:30, in prossimità del garage pertinenziale dell'abitazione sita nella via San Sebastiano n.
7 di Orgosolo – a causa della manovra in retromarcia effettuata da _4
quale conducente del veicolo Volkswagen Golf, tg. EC810DS;
[...]
b. tale dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ha trovato conferma:
i. nella testimonianza resa da , badante di – Persona_2 Persona_1
nonna dell'attore, il quale ha affermato che nell'occasione si stava dirigendo nell'abitazione di quest'ultima – che ha riferito come nelle suddette circostanze di tempo e luogo, “stavo tirando fuori i panni della
12 ii.
iii.
sig.ra quando ho sentito un suono poi un tonfo poi le grida di PE1
che conosco perché lavoravo a casa sua di sua madre Parte_1
dove mi occupavo della nonna sig.ra Preciso che portavo i panni PE1
sporchi fuori dalla casa per metterli in un contenitore”, nonché di avere visto “l'auto fare la retromarcia e andare a urtare Parte_1
Ricordo di aver visto che è stato colpito nella parte sinistra” ed Pt_1
“furgone bianco parcheggiato” che “impediva la libera visuale della via
San Sebastiano” e, infine, “Dopo aver sentito le grida sono andata a
vedere e ho trovato a terra che gridava e diceva che gli Parte_1
faceva male il braccio sinistro. A quel punto io e la sig.ra , madre _4
di è scesa dalla macchina e l'abbiamo raccolto e portato dentro Pt_1
casa”;
nell'interrogatorio formale reso da , la quale, oltre a _4
confermare la ricostruzione dei fatti illustrata dall'attore ha riferito che
“quando ho azionato la retromarcia non ho guardato il retrovisore interno
del veicolo”, manovra in retromarcia indicata anche nel modulo CAI
(sottoscritto dalla medesima e dall'attore), precisando inoltre che “dietro
avevo un furgone e ho guardato lo specchietto laterale anziché il
retrovisore e ciò per evitare di andare addosso del furgone”, il quale
“impediva la libera visuale della Via San Sebastiano”;
nella compatibilità tra la tipologia di urto descritta dall'attore e le lesioni subite dal medesimo (“frattura plurilineare scomposta dell'omero sinistro
al III medio diafisario”) – accertate e curate dai sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro – come evidenziato dal
CTU, il quale, sebbene laconicamente, ha concluso che la suddetta lesione
13 “giustifica la dinamica del sinistro subito il 16 settembre 2019”;
c. a fondamento delle contestazioni sollevate sotto il profilo in esame, la compagnia assicuratrice ha addotto i seguenti argomenti:
i. l'attestazione contenuta nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Francesco di Nuoro nella medesima data del sinistro 16.9.2019, in cui si legge come fosse ivi giunto “per trauma braccio e Parte_1
gomito sin da caduta accidentale”, non già per investimento pedonale;
ii. le circostanze emerse all'esito delle indagini private commissionate da essa convenuta alla ossia, oltre Controparte_9
all'assenza di collaborazione da parte dell'attore, l'incompatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite quest'ultimo (anche alla luce della relazione del medico fiduciario della compagnia assicuratrice), il suo pregresso coinvolgimento in numerosi sinistri, ivi compreso il veicolo oggetto di causa;
iii. il fatto che , conducente del veicolo danneggiante, sia la _4
madre dell'attore, circostanza inizialmente taciuta da quest'ultimo ed emersa solo all'esito dell'interrogatorio formale della chiamata in causa;
d. trattasi di asserzioni, in parte infondate e, comunque, inidonee a scalfire la maggiore solidità del quadro probatorio emerso in base alle risultanze istruttorie riportate nel punto b che precede, nel dettaglio:
i. prendendo le mosse dalla posizione di – pur non _4
essendo in discussione la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e del contenuto del modello CAI sottoscritto dalla chiamata in causa – si osserva che, da un lato, il rapporto di parentela tra e quest'ultima era ben Parte_1
14 ii.
noto alla compagnia assicuratrice prima della radicazione della presente causa (laddove a pag. 2 della relazione investigativa del 6.12.2019 si legge che “Ivi, non si riscontrava la presenza né della conducente del veicolo
assicurato, tale IG. , scoperta essere madre della _4
controparte”), nonché espressamente allegato nell'atto di citazione – nelle cui premesse è esposto come l'autovettura danneggiante fosse “condotta
dalla sig.ra ” (capo 2) e, ancora, “nell'immediatezza del _4
fatto, il sig. veniva soccorso dalla madre ” – e, Pt_1 _4
d'altra parte, l'affermazione di essere stati urtanti da un veicolo condotto dal proprio genitore non costituisce certo circostanza ex se inverosimile o poco credibile, in assenza di elementi di segno contrario;
riguardo all'anamnesi risultante dal verbale di Pronto Soccorso (doc. 1 atto di citazione) – certificato qualificabile come “atto pubblico assistito da
fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni
rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti
avvenuti in sua presenza mentre non sono coperte da fede privilegiata le
valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di
opinione in essa espresse (Cass. n.27288 del 2022)” (Cass. n. 33299/2024)
– in disparte la genericità del riferimento alla “caduta accidentale” e il fatto che non vi è alcuna menzione del fatto che tale circostanza fosse stata riferita dal , nel modulo relativo alla storia clinica – Pt_1
evidentemente compilata in un momento successivo – si legge che “il
paziente riferisce di essere stato urtato da una macchina che lo ha fatto
cadere al suolo” (sezione relativa alla “Patologia prossima”, doc. 2 atto di
15 iii.
iv.
v.
citazione);
ad abundantiam, può osservarsi come, quand'anche l'eventuale affermazione iniziale dell'attore in ordine ad una caduta accidentale costituisce invero contegno ragionevolmente preordinato ad evitare di attribuire qualsivoglia responsabilità del sinistro alla madre;
riguardo ai dubbi sollevati sulla dinamica del sinistro dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice nella sua relazione (doc. 2 comparsa di riposta, ove si legge “nella documentazione medica prodotta la causa delle
lesioni risulta diversa rispetto a quella denunciata ed inoltre sussiste
l'assenza di ulteriori traumi relativi al secondo polo di lesivita' (caduta al
suolo)?” NESSO DI CAUSA EVENTO LESIONI DUBBIO”), è sufficiente osservare come detto consulente non abbia formulato osservazioni critiche alla bozza dell'elaborato peritale;
nella relazione della non è invero Controparte_9
rinvenibile alcun elemento utile, essendovi genericamente menzionato un atteggiamento poco collaborativo dell'attore – il quale, oltre a non essere minimamente tenuto a relazionarsi con detti investigatori incaricati dalla compagnia assicuratrice, all'epoca del sinistro (e, presumibilmente, anche durante lo svolgimento delle indagini private) era in stato di messa alla prova, come loro riferito dai Carabinieri di Orgosolo – nonché le vicende penalmente rilevanti afferenti alla sua famiglia e il fatto di non avere rintracciato la testimone (né cassette della posta o citofoni Persona_2
recanti detto nominativo) presso l'indirizzo di Vico Dell'Assunta n. 48,
trascritto nel modello CAI, il quale indicava invero il civico 8 di detta via;
pur trattandosi di aspetto scarsamente significativo, i precedenti sinistri
16 attribuiti dalla compagnia assicuratrice a (doc. 3 Parte_1
comparsa di risposta) – peraltro quale responsabile – sono relativi al biennio 2014-2015, periodo durante il quale l'attore era in stato di reclusione (come da ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Sassari,
doc. 17 prodotto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), né
tantomeno rilevano le ulteriori vicende analoghe inerenti al veicolo o alla convenuta (quale danneggiata). Controparte_3
14.5 Accertato l'an della responsabilità esclusiva della convenuta contumace _4
nella causazione del sinistro oggetto di causa, occorre ora avere riguardo ai
[...]
requisiti del danno-evento (causalità materiale) e del danno-conseguenza (causalità
giuridica).
a. Come già evidenziato, all'esito delle operazioni peritali espletate, in base alla documentazione clinica versata in atti ed all'esame obiettivo effettuato su
, il CTU ha concluso che, in conseguenza del sinistro oggetto Parte_1
di causa, l'attore ha subito la “Frattura scomposta plurilineare III medio diafisario
omero sinistro, trattata mediante chiodo e viti”, lesione la quale “ha causato una
Inabilità Temporanea Biologica (I.T.B.) complessiva di giorni 111 (centoundici):
comprensiva di una Inabilità Temporanea Assoluta (I.T.A.) di 11 (undici) giorni di
ricovero ospedaliero;
una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 40 (quaranta)
giorni; una Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 30 (trenta) e
di ulteriori giorni 30 (trenta) di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 25%”,
mentre “Il danno biologico permanente è da valutare nella misura dell'8%”.
b. Quanto all'accertamento ed alla determinazione dei danni non patrimoniali ulteriori rispetto alla componente biologica, si osserva quanto segue:
i. ai sensi dell'art. 139, comma 3, D.Lgs. 209/2005 “Qualora la menomazione
17 accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui
al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per
cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche”;
ii. occorre premettere come la parte attrice non abbia allegato alcuna specifica e peculiare ricaduta dinamico-relazionale derivante dalle lesioni subite in conseguenza del sinistro oggetto di causa, non domandando, in effetti, alcun aumento a titolo di personalizzazione;
iii. non compete all'attore alcuna somma neppure a titolo di danno morale, poiché:
o come oramai condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi
base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di
percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza
interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di
tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., 27/3/2018, n.
7513), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n.
18 7766 del 2016)” (Cass. n. 26985/2023), assunto evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale, sul rilievo che l'art. 139 del D.Lgs.
209/2005 “lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo
risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle
eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle
condizioni soggettive del danneggiato” (Corte Cost., sent. n. 235/2014);
è stato altresì osservato che la valutazione relativa a tale posta ben può
essere fondata “sull'attendibile criterio logicopresuntivo della
«corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità
della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più
grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento
inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno
morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa» (così, in
motivazione, Cass. 10/11/2020, n. 25164)” (la già menzionata Cass. n.
16028/2023);
nei suoi scritti difensivi ha argomentato in ordine Parte_1
alla pretesa in esame, menzionando le condizioni “di salute pregresse
dell'attore (purtroppo affetto da sclerosi multipla) e sia infine dei
trattamenti medici subiti” e, ancora, “l'inquietudine connessa alla
prolungata condizione patologica, alla necessità di assumere terapia
farmacologica, all'incertezza sulle tempistiche si ripresa delle normali
abitudini e condizioni di vita”
o nella relazione peritale (pagine 9-10) il CTU ha evidenziato che “Per
quanto riguarda la sofferenza psico-fisica, sulla base delle lesioni
19 riportate dal suddetto, nella fase di “menomazione temporanea” si terrà
conto, come richiesto dal Giudice, del dolore fisico acuto subito, della
terapia antalgica somministrata e delle alterazioni circa i comuni e
quotidiani piaceri della vita. Circa la fase di “menomazione
permanente” verrà valutato il dolore fisico cronico, l'interferenza sugli
atti di vita quotidiana e la percezione del peggioramento della propria
integrità psichica e/o fisica. Per la fase temporanea il dolore nocicettivo
è da ritenersi di lieve entità, con richiesta di minima terapia antalgica e
per periodo limitato nel tempo;
lieve è stata la limitazione dai comuni e
quotidiani piaceri della vita, legata al breve periodo di convalescenza a
domicilio. Tenendo conto quindi dei suddetti parametri si può concludere
che nella fase temporanea la sofferenza psico-fisica è stata di tipo lieve.
Per la fase di menomazione permanente la valutazione complessiva è di
lieve-assente entità. Il dolore fisico cronico è assente o lieve,
manifestandosi solo occasionalmente (dopo sforzi fisici …) e richiedendo
una breve terapia solo in tali occasioni non frequenti. L'interessamento
sugli atti quotidiani della vita è da ritenersi assente, non avendo alcuna
ripercussione sull'autosufficienza, o necessità di ausilio di terzi o di
minime rinunce nelle comuni attività della vita. Anche la percezione di
un mutamento della propria integrità psico-fisica è da reputarsi assente,
non avendo alcuna ricaduta sui rapporti sociali. (Vedi “Valutazione
medico-legale della sofferenza psico-fisica. Proposta di Statement” della
SIMLA)”.
o tenuto conto del carattere micro-permanente delle lesioni subite (8%) da e delle circostanze allegate dal medesimo (valutate Parte_1
20 alla luce delle riportate considerazioni dell'ausiliare, quantunque nelle medesime sia ravvisabile la commistione tra sofferenza soggettiva e risvolti dinamico-relazionali), emerge come queste ultime si appalesino generiche ed astrattamente riferibili a qualunque danneggiato da un sinistro stradale, non essendo stati menzionati aspetti peculiari afferenti alla sua vicenda personale, fatta eccezione per l'incidenza pregressa patologia sopra menzionata, la quale, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi (in proposito, l'attore non ha dedotto prova orale), non conduce a ravvisare, neppure all'esito di un ragionamento inferenziale, la sussistenza della “sofferenza psico-fisica di particolare intensità”,
presupposta dalla disposizione sopra citata al fine del riconoscimento dell'aumento fino al 20% del risarcimento per equivalente liquidato a titolo di danno biologico.
14.6 Ai fini della liquidazione del danno, attesa la lieve entità (8%) delle lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa, trova applicazione la tabella ex art. 139, comma 4, D.Lgs. 209/2005, in ultimo aggiornata dal D.M.
16.7.2024, così ottenendosi il seguente risultato:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 11
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 13.527,44
Invalidità temporanea totale € 607,64
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
21 Totale danno biologico temporaneo € 3.507,74 TOTALE GENERALE: € 17.035,18.
14.7 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
22 che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n. 39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli
“interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo
dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato
facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez.
U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato,
né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei danni subiti in conseguenza
23 del sinistro oggetto di causa.
Non è fondata, sul punto, la pretesa avanzata dall'attore in ordine alla debenza degli interessi compensativi al tasso previsto dal comma 4 del suddetto art. 1284 c.c., sia perché il precedente di legittimità citato da quest'ultimo, pur ampliando in linea generale la sfera di operatività della disposizione de qua oltre l'ambito strettamente contrattuale, non ne individua l'esatto perimetro (Cass. n. 61/2023, peraltro avente ad oggetto un'obbligazione restitutoria derivante dalla nullità di clausole di un contratto di conto corrente, ove si legge che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via
interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4,
c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della
speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni” ), sia perché
deve ritenersi ben più convincente l'insegnamento secondo cui “la disposizione in
parola riguarda il tasso di interessi per le obbligazioni di valuta traenti titolo dalle
'transazioni commerciali', e non i risarcimenti da obbligazioni extracontrattuali come
quella in questione, i cui interessi compensativi sono stati calcolati dal fatto illecito
sino alla data della domanda, oltre gli interessi legali decorrenti da tale data in poi, in
conformità a un sedimentato principio (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10376 del 17/04/2024)” (Cass. n. 26789/2024, pronunciatasi in materia di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa).
14.8 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 17.035,18
Dal mese di: gennaio 2025
Al mese di: settembre 2019 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice gennaio 2025: 120,9
24 Indice settembre 2019: 102,5
Raccordo Indici: 1 Indice di devalutazione: 0,847
Totale devalutazione: € 2.598,59
Importo devalutato: € 14.436,59
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 14.436,59 Data Iniziale: 16/09/2019
Data Finale: 31/01/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2019
Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale
Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 16/09/2019 31/12/2019 € 14.349,97 0,80% 106 € 33,34 01/01/2020 16/09/2020 € 14.349,97 0,05% 260 € 5,11 16/09/2020 31/12/2020 € 14.725,32 0,05% 106 € 2,14 01/01/2021 16/09/2021 € 14.725,32 0,01% 259 € 1,04 16/09/2021 31/12/2021 € 15.981,31 0,01% 106 € 0,46 01/01/2022 16/09/2022 € 15.981,31 1,25% 259 € 141,75 16/09/2022 31/12/2022 € 16.804,19 1,25% 106 € 61,00 01/01/2023 16/09/2023 € 16.804,19 5,00% 259 € 596,20 16/09/2023 31/12/2023 € 16.905,25 5,00% 106 € 245,47 01/01/2024 16/09/2024 € 16.905,25 2,50% 260 € 301,05 16/09/2024 31/12/2024 € 17.035,18 2,50% 106 € 123,68 01/01/2025 31/01/2025 € 17.035,18 2,00% 31 € 28,94 Indice alla Decorrenza: 102,5
Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,18 Totale Rivalutazione: € 2.598,59 Capitale Rivalutato: € 17.035,18 Totale Colonna Giorni: 1964 Totale Interessi: € 1.540,18 Rivalutazione + Interessi: € 4.138,77 Capitale Rivalutato + Interessi: € 18.575,36.
14.9 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 18.575,36 euro competono all'attore gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
15. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
25 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e della Controparte_3
compagnia assicuratrice (non anche della chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. _4
, rimasta contumace, laddove, come osservato nel punto 14.1 che precede, nei
[...]
confronti di quest'ultima non è stata formulata alcuna domanda), in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma – anche sensibilmente – inferiore
(18.575,36 euro) a quella chiesta dalla parte (36.131,50 euro chiesti con l'atto di citazione,
pretesa peraltro ridotta a 22.042,25 euro all'esito della consulenza tecnica d'ufficio,
somme entrambe al netto di rivalutazione monetaria e interessi compensativi) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 32061/2022), secondo cui “in tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata
in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra
le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ.”, ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Dette spese dovranno essere distratte in favore dell'avv. Mauro INTAGLIATA,
difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello medio di complessità della
26 controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato documenti, ha formulato istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testimoni, in parte ammesse) e ha partecipato attivamente alle operazioni peritali;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle memorie ex art. 190 c.p.c. la parte attrice si ha esaustivamente argomentato sugli esiti dell'istruttoria e sulle questioni rilevanti ai fini della decisione.
16. Quanto alle spese di CTU – liquidate con decreto reso il 3.10.2024 in complessivi 600,00
euro a titolo di onorari – nei rapporti interni tra le parti, le convenute debbono essere condannate, in solido tra loro, al relativo rimborso in favore di , Parte_1
considerato, da un lato, come l'accertamento peritale si sia reso necessario al fine di accertare i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, sia che quest'ultimo ha anticipato al dott. l'intero fondo spese (corrispondente PE3
all'importo finale riconosciutogli), come attestato dal medesimo ausiliare nell'istanza di liquidazione depositata il 5.8.2024 a corredo della relazione tecnica.
17. Non competono invece alla parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica da parte,
poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, “In tema di spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna
del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso
sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione
dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. n. 32373/2023,
n. 21402/2022) e, d'altra parte, “le spese della consulenza di parte, la quale ha
natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui
rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
27 l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.
(Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la
ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al
fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp.
att. cod. proc. civ.)” (Cass. n. 26729/2024, n. 84/2023);
b. nel caso in esame non vi è prova di alcun esborso a titolo di compenso del dott.
PE
, né tantomeno detta voce è stata indicata nella nota spese CP_10
versata dall'attore a corredo della sua memoria di replica.
PER QUESTI MOTIVI
18. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a pagare a 18.575,36 euro, oltre agli
[...] Parte_1
interessi legali, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore il 16.9.2019 a Orgosolo, via
San Sebastiano n. 7 in conseguenza del sinistro stradale, ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità di (conducente del veicolo Volkswagen Golf, _4
tg. EC810DS);
c. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a rimborsare a – e, per esso, al suo
[...] Parte_1
difensore antistatario, avv. Mauro INTAGLIATA (C.F. ) – C.F._2
le spese processuali, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
28 € 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (dovuto in ragione del decisum);
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 33,00 per spese di notifica;
€ 5.374,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
d. condanna la e Controparte_1 _3
, in solido tra loro, a pagare a 600,00 euro, a titolo di
[...] Parte_1
rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nuoro, 14.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
29