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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocino dell'avv. Lara Bianzani parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. Alessandro Donati parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Abbadia Cerreto (LO) il
16/03/2002 e dalla loro unione il 23/10/2003 è nata in [...] la figlia Per_1
Il Tribunale di Crema, con sentenza n. 434/2009, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti disponendo, fra l'altro, l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, un assegno Per_1 mensile di € 600,00, oltre a rivalutazione ISTAT, a carico del Sig. CP_1
per il mantenimento della figlia e la ripartizione al 50% tra le parti
[...] Per_1 delle spese straordinarie per la minore.
Con successivo ricorso il sig. adiva questo Tribunale per la CP_1 modifica delle condizioni di divorzio. Nel corso del procedimento con RG
266/2012 le parti giungevano a un accordo e con provvedimento dell'08/08/2013 venivano accolte le modifiche richieste in ordine al calendario del diritto di visita padre-figlia, confermando le altre condizioni del divorzio.
In data 02/11/2024 la sig.ra ha depositato un nuovo ricorso, Pt_1 chiedendo una ulteriore parziale modifica delle condizioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Cremona a definizione del procedimento con
RG 266/2012.
Sottolineando il crescente disinteresse del padre nei confronti della figlia, oggi ventenne e studentessa universitaria, e il reiterato mancato rispetto delle condizioni omologate dal Tribunale di Cremona con provvedimento dell'08/08/2013, parte ricorrente chiedeva che il signor fosse CP_1 obbligato a corrispondere, per le crescenti necessità della figlia un Per_1 assegno di € 1.200,00 mensili rivalutabili ISTAT a titolo di mantenimento ordinario, nonché la ripartizione delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona nella misura dell'80% a carico del padre, e del 20% a carico della madre;
chiedeva inoltre disporsi, a far data dall'anno universitario 2024/25 e sino al conseguimento della Laurea Magistrale, la ripartizione delle tasse universitarie nonché di ogni altra spesa connessa alla frequenza dell'università da parte della figlia comprese le spese di Per_1 alloggio, nella misura dell' 80% a carico del padre e del 20% a carico di essa madre.
Si costituiva regolarmente il Sig. e nel corso del procedimento le parti CP_1 addivenivano a un accordo, sicché il 13/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La modifica concordata tra le parti non è contraria a legge, sicché può essere accolta da questo Tribunale.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
e , di cui alla sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Crema n 434/2009, così come già modificate dal Tribunale di Cremona con provvedimento dell'08/08/2013 nel procedimento con
RG 266/2012, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, ferme le altre condizioni in essere, nei seguenti termini: il sig. contribuirà nella misura del 70% alle spese CP_1 universitarie della figlia comprese rette, tasse, libri e materiale Per_1 didattico, concordando sul proseguimento degli studi anche per la
Laurea Magistrale presso l'Università Cattolica di Milano;
per le eventuali annualità fuori corso il contributo alle spese Universitarie da parte del Sig. tornerà ad essere determinato nella misura CP_1 del 50%; dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 4/4/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti