TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Trieste via Tigor n. 36
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_2 C.F._2
Trieste in via delle Docce n° 10
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandra Rosaroni del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sagrado (GO) il 3.9.2006
(Atto N. 4 parte II serie A - anno 2006)
separati con sentenza n. 55/2016 pubblicata il 25.1.2016
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 31 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, integrato il 10 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_1 Persona_2
19/09/2012) continueranno ad essere affidati in regime di affidamento condiviso tra i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
[...]
2) Il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana, anche con pernottamento e a weekend alterni. D'estate ciascun genitore avrà 2 settimane di vacanza anche non consecutive e le festività saranno alternate e fermo l'accordo dei figli. I genitori danno atto che quanto sopra assume valenza indicativa attesa l'età dei figli, i loro impegni scolastici e
l'attuale assetto di frequentazione degli stessi con il padre.
3) In particolare i figli pernotteranno con il padre liberamente ove ne manifestino il desiderio
e previa comunicazione tra genitori.
4) Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno accordandosi liberamente in relazione alle esigenze o programmi di tutti i membri della famiglia.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nel seguente modo: in considerazione del maggior tempo trascorso dagli stessi con la madre e delle rispettive condizioni patrimoniali, il signor verserà la somma di € 200,00 per entrambi i figli entro il giorno Pt_2
28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso. Tale somma andrà versata alla madre e direttamente ai figli con modalità da loro indicata non appena ciascuno raggiungerà la maggiore età; i genitori concordano di ripartire le spese straordinarie in ragione del 30% a carico del padre e del 70% a carico della madre come da protocollo vigente e/o successive modifiche.
Al fine di semplificare i rapporti dare avere, i genitori convengono che il padre verserà in conto delle spese straordinarie la somma di € 300,00 per entrambi i figli entro l'inizio dell'anno scolastico (convenzionalmente 1° settembre) salvo conguaglio nelle percentuali sopra concordate da eseguirsi entro gennaio dell'anno successivo.
La madre in quanto genitore con cui convivono i figli percepirà l'assegno unico in favore dei figli.
2 6) I sigg.ri e si dichiarano e sono reciprocamente indipendenti e Pt_1 Pt_2 autosufficienti e nulla si devono a titolo di mantenimento ed a null'altro titolo.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per sé e prestano espresso assenso reciproco al rilascio del passaporto per i figli minori e Persona_1
, senza necessità di autorizzazione alcuna”. Persona_2
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/09/2006 a
Sagrado (GO) (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2006) tra e Parte_3 Pt_2
alle condizioni di cui in premessa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Trieste via Tigor n. 36
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_2 C.F._2
Trieste in via delle Docce n° 10
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandra Rosaroni del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sagrado (GO) il 3.9.2006
(Atto N. 4 parte II serie A - anno 2006)
separati con sentenza n. 55/2016 pubblicata il 25.1.2016
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 31 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, integrato il 10 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_1 Persona_2
19/09/2012) continueranno ad essere affidati in regime di affidamento condiviso tra i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
[...]
2) Il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana, anche con pernottamento e a weekend alterni. D'estate ciascun genitore avrà 2 settimane di vacanza anche non consecutive e le festività saranno alternate e fermo l'accordo dei figli. I genitori danno atto che quanto sopra assume valenza indicativa attesa l'età dei figli, i loro impegni scolastici e
l'attuale assetto di frequentazione degli stessi con il padre.
3) In particolare i figli pernotteranno con il padre liberamente ove ne manifestino il desiderio
e previa comunicazione tra genitori.
4) Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno accordandosi liberamente in relazione alle esigenze o programmi di tutti i membri della famiglia.
5) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nel seguente modo: in considerazione del maggior tempo trascorso dagli stessi con la madre e delle rispettive condizioni patrimoniali, il signor verserà la somma di € 200,00 per entrambi i figli entro il giorno Pt_2
28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso. Tale somma andrà versata alla madre e direttamente ai figli con modalità da loro indicata non appena ciascuno raggiungerà la maggiore età; i genitori concordano di ripartire le spese straordinarie in ragione del 30% a carico del padre e del 70% a carico della madre come da protocollo vigente e/o successive modifiche.
Al fine di semplificare i rapporti dare avere, i genitori convengono che il padre verserà in conto delle spese straordinarie la somma di € 300,00 per entrambi i figli entro l'inizio dell'anno scolastico (convenzionalmente 1° settembre) salvo conguaglio nelle percentuali sopra concordate da eseguirsi entro gennaio dell'anno successivo.
La madre in quanto genitore con cui convivono i figli percepirà l'assegno unico in favore dei figli.
2 6) I sigg.ri e si dichiarano e sono reciprocamente indipendenti e Pt_1 Pt_2 autosufficienti e nulla si devono a titolo di mantenimento ed a null'altro titolo.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per sé e prestano espresso assenso reciproco al rilascio del passaporto per i figli minori e Persona_1
, senza necessità di autorizzazione alcuna”. Persona_2
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/09/2006 a
Sagrado (GO) (Atto N. 4 parte II serie A - anno 2006) tra e Parte_3 Pt_2
alle condizioni di cui in premessa;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
3